TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1355/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1355/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. CORRADI ANTONELLA
e
IL , nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. CORRADI ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 16/10/1999 avevano contratto Parte_2 matrimonio con rito concordatario, in CAPPELLE SUL TAVO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 30/09/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e , provvede come Parte_1 Parte_2 segue:
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30/09/2025:
1) i coniugi vivranno separati, nell'obbligo del reciproco rispetto;
2) la residenza coniugale sita in ET UT (PE) alla via Roma, 29, di proprietà del sig. , resta nella disponibilità esclusiva dello stesso. La Parte_2 sig.ra si è già attivata per trasferirsi altrove e precisamente Parte_1 condurrà in locazione un appartamento sito in ET UT (PE) alla via A.
Moro, 25;
3) la sig.ra preleverà dall'abitazione coniugale oltre i propri Parte_1 effetti personali i seguenti beni: frigo, televisore, divano, asciugatrice, mobili della cameretta di n. 2 materassi lettini, aspirapolvere Folletto, Bimbi, ferro ed Per_1 asse da stiro, baule della nonna con biancheria, mobiletto all'ingresso e metà del pentolame e servizi piatti, tazze e bicchieri.
Il sig. consentirà il libero accesso alla sig.ra Parte_2 Parte_1
per il prelievo dei detti beni mobili. A conclusione delle operazioni la sig.ra
[...]
riconsegnerà al sig. le chiavi Parte_1 Parte_2 dell'abitazione coniugale;
4) i figli andranno ad abitare con la madre, liberi, comunque, stante la maggiore età, di visitare il padre a loro discrezione e piacimento;
5) il sig. verserà mensilmente alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, la somma di € 150,00
[...]
(centocinquanta/00) per la figlia fin quando la stessa, oggi assunta con Per_2 contratto part-time a tempo determinato, non raggiunga la totale autonomia economica e la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il figlio oggi Per_1 studente, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche e sportive) in applicazione del protocollo adottato dal Tribunale di Pescara per le quali parteciperà nella misura del 50%.
pagina 3 di 4 Dette somme verranno versate entro il giorno 20 (venti) del mese sul c/c
[...]
della sig.ra IBAN: [...]; CP_2 Parte_1
6) i ricorrenti concordano che la sig.ra potrà lasciare la casa Parte_1 coniugale con i figli in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del presente ricorso senza attendere la sentenza di separazione. Ugualmente concordano che dal mese successivo a quello in cui la sig.ra lascerà la casa Parte_1 coniugale il sig. provvederà ai versamenti per il Parte_2 mantenimento di cui al punto 5).
I ricorrenti, altresì, concordano che, qualora uno dei figli dovesse a sua discrezione, essendo entrambi maggiorenni, restare presso l'abitazione del padre per un periodo superiore ai 15 (quindici) giorni, il contributo al mantenimento dello stesso dovuto dal sig. viene ad essere dimezzato per la sola mensilità in Parte_2 cui ciò dovesse verificarsi;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL
TAVO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1355/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. CORRADI ANTONELLA
e
IL , nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. CORRADI ANTONELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 16/10/1999 avevano contratto Parte_2 matrimonio con rito concordatario, in CAPPELLE SUL TAVO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 30/09/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/09/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e , provvede come Parte_1 Parte_2 segue:
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 30/09/2025:
1) i coniugi vivranno separati, nell'obbligo del reciproco rispetto;
2) la residenza coniugale sita in ET UT (PE) alla via Roma, 29, di proprietà del sig. , resta nella disponibilità esclusiva dello stesso. La Parte_2 sig.ra si è già attivata per trasferirsi altrove e precisamente Parte_1 condurrà in locazione un appartamento sito in ET UT (PE) alla via A.
Moro, 25;
3) la sig.ra preleverà dall'abitazione coniugale oltre i propri Parte_1 effetti personali i seguenti beni: frigo, televisore, divano, asciugatrice, mobili della cameretta di n. 2 materassi lettini, aspirapolvere Folletto, Bimbi, ferro ed Per_1 asse da stiro, baule della nonna con biancheria, mobiletto all'ingresso e metà del pentolame e servizi piatti, tazze e bicchieri.
Il sig. consentirà il libero accesso alla sig.ra Parte_2 Parte_1
per il prelievo dei detti beni mobili. A conclusione delle operazioni la sig.ra
[...]
riconsegnerà al sig. le chiavi Parte_1 Parte_2 dell'abitazione coniugale;
4) i figli andranno ad abitare con la madre, liberi, comunque, stante la maggiore età, di visitare il padre a loro discrezione e piacimento;
5) il sig. verserà mensilmente alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, la somma di € 150,00
[...]
(centocinquanta/00) per la figlia fin quando la stessa, oggi assunta con Per_2 contratto part-time a tempo determinato, non raggiunga la totale autonomia economica e la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il figlio oggi Per_1 studente, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche e sportive) in applicazione del protocollo adottato dal Tribunale di Pescara per le quali parteciperà nella misura del 50%.
pagina 3 di 4 Dette somme verranno versate entro il giorno 20 (venti) del mese sul c/c
[...]
della sig.ra IBAN: [...]; CP_2 Parte_1
6) i ricorrenti concordano che la sig.ra potrà lasciare la casa Parte_1 coniugale con i figli in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del presente ricorso senza attendere la sentenza di separazione. Ugualmente concordano che dal mese successivo a quello in cui la sig.ra lascerà la casa Parte_1 coniugale il sig. provvederà ai versamenti per il Parte_2 mantenimento di cui al punto 5).
I ricorrenti, altresì, concordano che, qualora uno dei figli dovesse a sua discrezione, essendo entrambi maggiorenni, restare presso l'abitazione del padre per un periodo superiore ai 15 (quindici) giorni, il contributo al mantenimento dello stesso dovuto dal sig. viene ad essere dimezzato per la sola mensilità in Parte_2 cui ciò dovesse verificarsi;
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL
TAVO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/09/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4