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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16658/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16658/2024 v.g. promossa da:
, Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BERTO ENRICO che li rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 06/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 TORINO il 22/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 687 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...], il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...], il [...].
[...]
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 Con sentenza n. 472/2025 del 07/03/2025, pubblicata in data 10/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minorenni e siano affidate ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre, mentre il padre potrà vederle e tenerle con sé liberamente e nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, secondo le tempistiche e modalità da concordare con congruo anticipo con il genitore collocatario e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario:
- nr. 2 (due) week-end alternati al mese (il primo ed il terzo di competenza della madre, il secondo ed il quarto di competenza del padre); pagina 2 di 4 - il venerdì, dopo la scuola, allorquando la madre provvederà a prelevare le figlie all'uscita, mentre il padre verrà a prelevarle presso la residenza della madre e/o al-tro luogo concordato e le terrà con sé per il pernotto;
nei week-end di competenza della madre, quest'ultima ne curerà il prelievo presso il domicilio paterno;
DISPONE che le figlie e , salvo diversi e successivi accordi tra le Parti, trascorrano il Per_1 Per_2 Natale, l'Epifania, la Pasqua, il giorno dei loro compleanni insieme ad entrambi i genitori, ovvero, in caso di disaccordo fra gli stessi, in conformità al criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che le altre festività comandate (es. il giorno di Santo Stefano, Capodanno, Pasquetta ecc…) siano concordate, di volta in volta e con congruo anticipo, tra i genitori, ovvero, in caso di disaccordo fra gli stessi, in conformità al criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che nel periodo delle vacanze estive (da inizio giugno a fine agosto) ciascun genitore possa tenere con sé le figlie minorenni per tre settimane, anche non consecutive, di cui due ad agosto. I genitori si dovranno accordare entro il trentuno maggio precedente. Per l'anno 2024 il nucleo familiare trascorrerà le vacanze estive insieme;
DISPONE che il SI. si impegni a corrispondere alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di € 150,00= (diconsi euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, e così per un totale di € 300,00= (diconsi euro trecento/00), da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente tratto banca Unicredit S.p.A., iban [...], in-testato alla SI.ra , Parte_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge (a partire dall'annualità del 2025), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese le spese di trasporto, ludiche e ricreative nell'interesse dei figli, come da protocollo d'Intesa Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che le parti danno concordemente atto che al reperimento di una stabile occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato da parte del SI. quest'ultimo Parte_2 s'impegna, sin da ora, a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della prole, la maggior somma di € 200,00= (diconsi euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, e così per un totale di € 400,00= (diconsi euro trecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge (a partire dall'annualità successiva);
DÀ ATTO che il SI. dichiara di rinunciare alla quota parte di spettanza Parte_2 dell'Assegno Unico delle figlie minori in favore della SI.ra , la quale, pertanto, Parte_1 percepirà gli importi per l'intero;
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori, relative all'istruzione, all'educa- zione e alla salute, siano assunte – ove possibile – di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ciascun genitore;
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'autorizzazione, anche per iscritto, per sé medesimi e/o per le figlie minori, al rilascio del passaporto o altro docu-mento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO per quanto attiene agli animali d'affezione, che il cane di famiglia di nome “Snoopy” rimarrà con la SI.ra che se ne prenderà cura anche economicamente, mentre i conigli Parte_1 rimarranno con il SI. che se ne prenderà cura anche economicamente;
Parte_2
DÀ ATTO che le Parti s'impegnano a comunicarsi vicendevolmente gli indirizzi delle rispettive abitazioni ed ogni successivo mutamento;
pagina 3 di 4 NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16658/2024 v.g. promossa da:
, Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BERTO ENRICO che li rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 06/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 TORINO il 22/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 687 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , nata a [...], il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...], il [...].
[...]
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 Con sentenza n. 472/2025 del 07/03/2025, pubblicata in data 10/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minorenni e siano affidate ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre, mentre il padre potrà vederle e tenerle con sé liberamente e nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, secondo le tempistiche e modalità da concordare con congruo anticipo con il genitore collocatario e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario:
- nr. 2 (due) week-end alternati al mese (il primo ed il terzo di competenza della madre, il secondo ed il quarto di competenza del padre); pagina 2 di 4 - il venerdì, dopo la scuola, allorquando la madre provvederà a prelevare le figlie all'uscita, mentre il padre verrà a prelevarle presso la residenza della madre e/o al-tro luogo concordato e le terrà con sé per il pernotto;
nei week-end di competenza della madre, quest'ultima ne curerà il prelievo presso il domicilio paterno;
DISPONE che le figlie e , salvo diversi e successivi accordi tra le Parti, trascorrano il Per_1 Per_2 Natale, l'Epifania, la Pasqua, il giorno dei loro compleanni insieme ad entrambi i genitori, ovvero, in caso di disaccordo fra gli stessi, in conformità al criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che le altre festività comandate (es. il giorno di Santo Stefano, Capodanno, Pasquetta ecc…) siano concordate, di volta in volta e con congruo anticipo, tra i genitori, ovvero, in caso di disaccordo fra gli stessi, in conformità al criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che nel periodo delle vacanze estive (da inizio giugno a fine agosto) ciascun genitore possa tenere con sé le figlie minorenni per tre settimane, anche non consecutive, di cui due ad agosto. I genitori si dovranno accordare entro il trentuno maggio precedente. Per l'anno 2024 il nucleo familiare trascorrerà le vacanze estive insieme;
DISPONE che il SI. si impegni a corrispondere alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di € 150,00= (diconsi euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, e così per un totale di € 300,00= (diconsi euro trecento/00), da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente tratto banca Unicredit S.p.A., iban [...], in-testato alla SI.ra , Parte_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge (a partire dall'annualità del 2025), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese le spese di trasporto, ludiche e ricreative nell'interesse dei figli, come da protocollo d'Intesa Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che le parti danno concordemente atto che al reperimento di una stabile occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato da parte del SI. quest'ultimo Parte_2 s'impegna, sin da ora, a corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della prole, la maggior somma di € 200,00= (diconsi euro centocinquanta/00) per ciascuna figlia, e così per un totale di € 400,00= (diconsi euro trecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge (a partire dall'annualità successiva);
DÀ ATTO che il SI. dichiara di rinunciare alla quota parte di spettanza Parte_2 dell'Assegno Unico delle figlie minori in favore della SI.ra , la quale, pertanto, Parte_1 percepirà gli importi per l'intero;
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori, relative all'istruzione, all'educa- zione e alla salute, siano assunte – ove possibile – di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente da ciascun genitore;
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'autorizzazione, anche per iscritto, per sé medesimi e/o per le figlie minori, al rilascio del passaporto o altro docu-mento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO per quanto attiene agli animali d'affezione, che il cane di famiglia di nome “Snoopy” rimarrà con la SI.ra che se ne prenderà cura anche economicamente, mentre i conigli Parte_1 rimarranno con il SI. che se ne prenderà cura anche economicamente;
Parte_2
DÀ ATTO che le Parti s'impegnano a comunicarsi vicendevolmente gli indirizzi delle rispettive abitazioni ed ogni successivo mutamento;
pagina 3 di 4 NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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