CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1001 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Raimondo Parte_1 Garcea
appellante
E
con l'Avv. Stefania Schiava Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Retribuzione nel periodo feriale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.4.23 esponeva di essere stato dipendente di Controparte_1 Parte_1 L'1.9.90 con contratto di lavoro di tipo subordinato e di essere stato inquadrato come
[...] operaio a mese, Operatore di Esercizio, nel livello 183B del CCNL e mansioni di autista.
2) Denunciava che il datore di lavoro gli aveva corrisposto nel periodo di godimento delle ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella pagata nei periodi di servizio effettivo. Precisato il trattamento retributivo previsto dal CCNL evidenziava nello specifico che nei giorni di ferie Parte_2 non gli veniva corrisposta l'indennità fissa e continuativa costituita L'AS (Elemento retributivo aziendale sostitutivo), previsto L'accordo aziendale del 11.6.07 (in realtà 13.2.07), composto dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello percepite dai dipendenti in base ad accordi sindacali aziendali in essere (esclusa l'indennità di reperibilità e fuori nastro) e la media delle trasferte e diarie percepite dai lavoratori in forza al 31/12/2005 ridotta del 20%. Più precisamente, precisava che l'AS era costituito da due componenti distinte, entrambe pensionabili:
2.1) ERAS quota A), data dalla somma delle voci di cui ad accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e all'inquadramento parametrale) soggetta a variazioni in caso di cambi di qualifica, promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare. In essa erano incluse le precedenti voci retributive (Cfr. Verbale di accordo del 1997) costituite da Indennità di presenza, Nuova indennità di presenza (quest'ultima a sua volta inclusiva dei precedenti elementi retributivi denominati “Indennità incentivante” e “Indennità incentivante aggiuntiva”).
2.2) ERAS quota B), che includeva, invece, la media ponderata delle trasferte e diarie, ridotte del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005 (Cfr. Verbale di accordo sindacale all.).
3) Denunciava l'illegittimità dell'accordo aziendale dell'11.6.07 (come detto, 13.2.07), laddove prevedeva che le due componenti dell'AS, pur costituendo voci fisse e continuative del trattamento stipendiale, non sarebbero state corrisposte, come in effetti avvenuto, in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo. Da ciò era derivato che durante le ferie il dipendente veniva ingiustamente penalizzato e scoraggiato a godere dei periodi di riposo previsti dalla legge come obbligatori e irrinunciabili, precisando che gli importi da recuperare erano i seguenti: ERAS A € 19,12 al giorno;
ERAS B €. 11,00 fino al 28/02/2019, ed €. 12,10 al giorno L'1.3.19.
4) Richiamava le pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione che avevano sancito il principio, secondo cui il lavoratore, durante il periodo di ferie, deve percepire lo stesso stipendio di quando è effettivamente in servizio. Ciò al fine di evitare che una retribuzione inferiore durante tale periodo, induca il lavoratore a rinunciare alle ferie. Concludeva chiedendo la condanna di al pagamento delle differenze retributive L'1.9.14 al 31.3.23, quantificate Parte_1 in euro 7.597,62 come da conteggi allegati al ricorso.
5) Nella resistenza di , con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha Parte_1 parzialmente accolto il ricorso, per l'effetto condannando la convenuta al pagamento della minor somma di euro 4.811,65 con le seguenti motivazioni:
“
4. La domanda è fondata.
5. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto L'art. 36, comma 3, Cost., L'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e L'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché L'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
6. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
7. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata L'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, L'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
8. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
9. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale viaggiante e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di operatore di esercizio (parametro 183): indennità sost. trasferta giornaliera, agente unico tipo B;
nuova ind. di presenza a ore;
indennità competenza giornaliera. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005 (cfr. tabelle del 20.2.2017, allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2017); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell'ERAS, prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte.
10. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
11. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
12. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
13. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell'ERAS.
14. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
15. In ordine al quantum debeatur, parte datoriale contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo, in primo luogo, che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore;
in secondo luogo, che nessuna somma può essere riconosciuta dal mese di luglio 2022 in poi, dal momento che, a far data dal 1° giorno del suddetto mese è in vigore una nuova regolamentazione della retribuzione delle ferie sicché nulla può essere rivendicato a tale titolo.
16. Entrambe le deduzioni sono fondate.
17. Ed invero, quanto al primo profilo sollevato dalla società datrice di lavoro, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
18. L'assunto che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita L'ERAS, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216). 19. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie goduti dal ricorrente, così come risultanti L'estratto LUL per il periodo 2014 – 2022 (doc. nn. da 19 a 27, 28, 29 e da 31 a 78 del fascicolo di parte resistente), non eccedenti i 28 giorni annui. I giorni computabili divengono, dunque, 189 (cfr. doc. n. 79 del fascicolo di parte resistente). 20. Per quanto riguarda il secondo profilo, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL) del 10.5.2022 (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2022, di una nuova
“indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
21. Ne consegue che le pretese economiche del ricorrente, a partire dal mese di luglio 2022, non possono essere accolte, essendo il diritto rivendicato dal lavoratore destinato a essere regolato dalla nuova disciplina collettiva appena indicata.
22. Epurato il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua dell'accoglimento delle eccezioni della resistente, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta la somma complessiva di € 4.811,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive, come da conteggio elaborato da parte datoriale (cfr. doc. n. 79 del fascicolo di parte resistente) che tiene conto, per l'ERAS A di un valore pari ad € 19,16 giornaliere (come indicato anche nelle buste paga prodotte dal ricorrente) e per l'ERAS B del valore di € 11,00 giornaliere fino al 28.2.2019 e di € 12,10 giornaliere dal 1° marzo 2019 (anche in tal caso, come indicato nelle buste paga in atti), moltiplicato per i giorni di presenza, aumentato del 20% e decurtato del valore di accumulo di trasferte, sulla scorta di quanto previsto dagli accordi sindacali intervenuti in materia (cfr. doc. n. 6, 7, 8, 9 del fascicolo di parte resistente e pag.
5-6 della memoria costitutiva).
23. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della causa, del suo valore (€ 4.811,65) e dell'assenza di autonoma fase istruttoria.
6) Con l'atto di appello ha premesso: a) la nozione di retribuzione rilevante Parte_1 ai fini delle ferie secondo il combinato disposto degli artt. 1 e 10 del CCNL del 1980, da cui erano escluse le indennità saltuarie e variabili di cui all'art. 9 del medesimo CCNL, nonché secondo l'art. 3 del CCNL 27.11.00, che escludeva dalla nozione di retribuzione rilevante nel periodo feriale le indennità legate ad effettive e/o particolari prestazioni;
b) che l'AS, nella sua duplice componente AS A ed AS B, era stata prevista L'accordo aziendale di secondo livello del 13.2.07 per il solo personale dipendente al 31.12.05 e da corrispondersi in rapporto alla effettiva presenza in servizio;
c) che dalle certificazioni uniche in atti emergeva l'irrisorietà del peso percentuale di tale indennità, avendo esso un'incidenza oscillante, su base annua, tra appena il 1,33 % e il 3,73 %.
7) Ha quindi denunciato:
7.1) l'errore del tribunale per non aver verificato se la retribuzione feriale in concreto erogata da era tale da disincentivare il godimento delle ferie da parte del lavoratore, ai Parte_1 sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Il ricorrente, per parte sua, non aveva allegato alcunché per dimostrare un effettivo disincentivo al godimento delle ferie. Ad ogni modo, nel caso di specie tale disincentivo non era ravvisabile considerato il peso oltremodo risicato dell'elemento retributivo in questione rispetto alla retribuzione annua del lavoratore. Infatti, dal prospetto esemplificativo allegato sub 11 al fascicolo di primo grado (all. 03 - già All. 11.pdf), redatto sulla scorta delle Certificazioni Uniche prodotte con i numeri da 12 a 18, emerge un'incidenza di tale indennità oscillante tra appena l'1,33 % e il 3,73 %. Ulteriore circostanza da cui si desumeva l'insussistenza del disincentivo era data dal fatto che il ricorrente, fatta eccezione per l'anno 2015, aveva sempre usufruito di tutte le ferie maturate in suo favore, addirittura godendone più del minimo garantito L'all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE (4 settimane/28 giornate).
7.2) l'omessa motivazione del tribunale sul fatto che l'AS era da sempre considerata dalle parti sociali quale elemento retributivo legato alla effettiva presenza in servizio, con la conseguenza che tale retribuzione accessoria è ontologicamente incompatibile con il concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua opera.
7.3) l'errore del tribunale per non aver considerato che la quota A dell'AS era sostitutiva dell'indennità di presenza, come tale non riconnessa alle mansioni svolte o allo status di lavoratore. L'ERAS, nella sua componente A, non è affatto necessariamente ricollegata alle “mansioni” svolte dal lavoratore, né è correlata quanto alla sua genesi allo status personale e professionale dello stesso (incidendo esso solo sulla quantificazione), andando a sostituire le indennità in precedenza godute in base a specifici accordi aziendali. In particolare, per come emerge dalle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2007 (all. 6 al fascicolo di primo grado), per i lavoratori come il signor , CP_1 inquadrati come Operatore di esercizio par. 183 del personale i soli trattamenti Parte_3 retributivi di secondo livello precedentemente corrisposto erano l'indennità Agente Tipo B e la c.d. nuova indennità di presenza e tale importo diventa l'emolumento sostitutivo quota A) da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza. In tal senso, erra il Giudice ove ritiene che “la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale addetto al servizio automobilistico (autoservizi) e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di operatore di esercizio (parametro 183): indennità sost. trasferta giornaliera, agente unico tipo B, nuova ind. di presenza a ore, indennità competenza giornaliera” in quanto nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.02.2007 (v. allegate sub 6 al fascicolo di parte di primo grado) la voce “indennità sostituiva trasferta giornaliera” (peraltro malamente riportata sotto la lettera A) rappresenta una dicitura abbreviata riferita alla quota B dell'ERAS, intendendosi con ciò sintetizzare il fatto della avvenuta eliminazione delle diarie e trasferte superflue mediante la corresponsione di una somma determinata secondo il suddetto calcolo e da corrispondersi (anch'essa) per ogni giorno di effettiva presenza. Pertanto, poiché la nuova indennità di presenza era correlata esclusivamente all'effettiva presenza in servizio dell'agente e non era in alcun modo intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte L'operatore tecnico, nemmeno rappresentando una particolare qualità/caratteristica di siffatta mansione né tantomeno compensando alcuno specifico disagio legato alla mansione medesima né essendo correlata allo status professionale in sé dell'interessato, anche l'ERAS A che ad essa si sostituisce non può venir legittimamente considerata nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante le ferie. A ciò doveva aggiungersi che, se era vero che la giurisprudenza comunitaria intervenuta in materia aveva chiarito che solo le voci retributive corrisposte a titolo di spese occasionali o accessorie, ciò non significava che tutti gli altri elementi retributivi rientravano automaticamente nella nozione di retribuzione feriale di cui alla citata Direttiva.
7.4) l'errore del tribunale anche quanto alla quota B) dell'AS in quanto sostitutiva delle diarie e delle trasferte, come tale non riconnessa alle mansioni svolte o allo status di lavoratore subordinato. La quota B), infatti, per come espressamente indicato nell'accordo 13.2.2007, era stata elaborata mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e delle trasferte, decurtate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005, misura quest'ultima convenuta per tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto organizzativo prevedente l'accorpamento delle residenze di servizio e la razionalizzazione dei turni automobilistici e ferroviari con conseguente eliminazione delle diarie e delle trasferte superflue per una gestione aziendale più produttiva. Stante ciò, la quota B) non può in alcun modo essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non connessa ad alcuna attività di lavoro: ergo, non sussistono le condizioni per un suo riconoscimento. Né vale il rilievo del Giudicante di primo grado afferente alla natura retributiva delle indennità di trasferta e alla loro ricomprensione nella base di calcolo del TFR, in quanto la nozione di retribuzione rilevante a tale ultimo fine non coincide certamente con quella di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE ed in ogni caso, nella specie, la quota B non era e non è in alcun modo correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto, come detto, non è connessa ad alcuna attività di lavoro.
7.5) l'errore del tribunale per aver regolato le spese secondo soccombenza, mentre nel caso di specie esse dovevano essere compensate dal momento che la società aveva sempre rispettato la normativa contrattuale vigente ed applicabile. Il tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tener conto che con la sentenza di primo grado la domanda avversaria era stata già ridotta in maniera consistente, determinando perciò un'ipotesi di soccombenza reciproca.
8) L'appellato si è costituito concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
9) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) I primi quattro motivi di appello, che devono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati per le seguenti considerazioni:
10.1) la controversia ha ad oggetto la mancata inclusione dell'AS nella retribuzione corrisposta all'appellato nei giorni di godimento delle ferie ed è pacifica tale mancata corresponsione nel periodo feriale;
10.2) è inoltre pacifico tra le parti, nonché documentale, che l'AS venne introdotto in FdC con accordo aziendale del 13.2.07. Con tale accordo si pattuiva il superamento di tutti gli accordi aziendali di secondo livello aventi ad oggetto i pregressi trattamenti retributivi aziendali da tali accordi previsti e si prevedeva l'erogazione dell'AS che era pari, per ciascuna categoria e profilo professionale, alla sommatoria delle voci retributive di 2° livello (AS quota A) e alla media delle diarie e delle trasferte al 31.12.05 ridotta del 20% (AS quota B);
10.3) con l'accordo aziendale del 13.2.07 si prevedeva anche che l'AS sarebbe stata erogata in aggiunta al trattamento retributivo di cui al CCNL al solo personale in servizio alle dipendenze di Con
al 31.12.05, in favore del quale l'erogazione sarebbe avvenuta, con decorrenza 1.2.07, come assegno ad personam pensionabile;
10.4) che è incontestato, nonché documentale, che l'odierno appellato era in servizio alle dipendenze Con di alla data del 31.12.05 per esserlo dal 1990;
10.5) con l'accordo aziendale del 13.2.07 si prevedeva espressamente che l'AS sarebbe stata erogata
“in rapporto alla effettiva presenza in servizio” e con la nota del 20.5.08, Fdc precisava che l'erogazione dell'AS sarebbe avvenuta “esclusivamente per ogni giornata intera di effettivo servizio”;
10.6.) Con tale nota, nonché con la precedente del 11.6.07, FdC ribadiva comunque che l'AS sarebbe stato riconosciuto ad personam al personale in servizio al 31.12.05, quale l'odierno appellato, e che le due distinte quote di cui si componeva (Ae B) erano entrambe pensionabili.
11) Ciò detto, la stessa società appellante non nega la natura retributiva dell'AS e comunque tale natura è evidente dalle previsioni dell'accordo aziendale del 13.2.07 con cui si prevedeva che tale voce sarebbe stata corrisposta in aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL e in sostituzione dei
“trattamenti retributivi di secondo livello in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.)”.
11.1) A ciò si aggiunga che, trattandosi di assegno ad personam per i dipendenti che, come l'appellato, erano in forza al 31.12.05, l'AS rientra addirittura nella nozione di retribuzione anche secondo le previsioni del CCNL del 27.11.00 (art. 3, lettera i): “assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo)”.
12) Ora, è pacifico tra le parti, ma la circostanza emerge evidente dalle buste paga in atti, che l'AS, sia quota A, sia quota B, era una componente costante e continuativa della retribuzione erogata all'appellato, almeno per il periodo 2014 – 2023 oggetto di domanda.
13) Le due quote di cui si compone l'AS, infatti, si rinvengono in quasi tutte le buste paga anni 2014
– 2022 in atti e in molti casi la voce di cui si discute oscillavano tra un quarto e un quinto della retribuzione lorda mensile (cfr., a mero titolo esemplificativo, busta paga di aprile 2015 in cui, a fronte di una retribuzione lorda di euro 2.709,51, le due componenti AS ammontavano ad euro 772,13; busta paga di novembre 2016 in cui, a fronte di una retribuzione lorda di euro 2.969,06, le due componenti AS ammontavano ad euro 751,99; busta paga di ottobre 2017 in cui, a fronte di una retribuzione lorda di euro 3406,35, le due componenti AS ammontavano ad euro 644,00 e così via).
14) In tali termini, la voce retributiva di cui si discute costituiva, in conformità alla sua previsione nell'accordo aziendale del febbraio 2007, un elemento costante della retribuzione dell'appellato, sicché essa rientrava appieno nella retribuzione ordinaria del lavoratore.
15) Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha interpretato l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03 nel senso che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (in tal senso, cfr. Cass. 22401/20, Cass. 13932/24 e altre conformi, cui in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. anche per i riferimenti alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
16) Trattandosi di componente facente parte della retribuzione ordinaria, la conseguenza è, da un lato, che l'AS doveva essere corrisposta anche per il periodo feriale;
L'altro, che la previsione dell'accordo aziendale del 13.2.07, che ne prevedeva l'erogazione solo nei periodi di effettivo servizio, si pone in contrasto con l'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03, come denunciato dal ricorrente in sede di domanda giudiziale.
17) Non è poi rilevante se il lavoratore abbia in concreto patito una coartazione nel godimento delle ferie annuali, avendone nei fatti rinunciato in tutto o in parte, ma se un pericolo in tal senso poteva conseguire alla condotta datoriale di omesso pagamento dell'AS nel periodo feriale.
18) Nel caso di specie un tale pericolo si apprezza ictu oculi, dal momento che, come sopra esemplificativamente rilevato sulla base delle buste paga in atti, che la voce retributiva AS di cui si discute ammontava, nelle plurime mensilità in cui veniva corrisposta, a circa un quinto, ma anche a un quarto, della retribuzione lorda mensile.
19) In altre parole, alla luce della giurisprudenza comunitaria intervenuta in merito all'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03, ciò che principalmente rileva è non solo e non tanto stabilire se e in che termini una voce retributiva sia collegata a specifiche mansioni, quanto se la sua erogazione, per frequenza ed entità, faccia parte della retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore. Per quanto detto, a tale quesito deve rispondersi affermativamente con la conseguenza che la voce retributiva oggetto di causa doveva essere corrisposta anche nel periodo feriale pari a 4 settimane (28 giorni), come già stabilito con la sentenza impugnata in accoglimento delle difese dell'azienda.
20) Per altro verso, la giurisprudenza comunitaria esclude un obbligo di corrispondere nel periodo feriale quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
21) Ma nemmeno la società appellante sostiene che l'AS era destinata a coprire spese occasionali o accessorie, mentre insiste nell'affermare che essa era legata alla mera effettiva presenza in servizio, non essendo affatto necessariamente ricollegata alle “mansioni” svolte dal lavoratore, quasi fosse sorretta unicamente da un animus donandi di parte datoriale.
22) Ad ogni modo, le conclusioni non mutano ove si tratti di verificare, come richiede la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza del nesso intrinseco tra l'elemento retributivo di cui si discute e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (tra le altre, Cass. 13425/19; Cass. 13932/24).
23) Anche a tale quesito deve essere data risposta affermativa tenuto conto che, come emerge chiaramente L'accordo aziendale, del 13.2.07 e dalle tabelle del 20.2.07 allegate all'accordo del 13.2.07, l'AS era corrisposta, oltre che per i giorni di effettiva presenza in servizio, anche in un ammontare parametrato “a ciascuna categoria e profilo professionale”. Del resto, la stessa società appellante sostiene che l'AS quota A) era corrisposta in sostituzione di precedenti voci costituite dalla indennità sostitutiva di trasferta giornaliera, indennità agente unico tipo B, nuova indennità di presenza e indennità di competenza giornaliera per quei dipendenti che, come l'appellato, svolgevano mansioni di operatore di esercizio. Dal canto suo, la quota B) era rapportata alle singole figure professionali e relativi parametri (cfr. integrazione dell'accordo aziendale del 13.2.07 – all. 6) f.lo
). Parte_1
24) Per quanto sinora esposto devono respingersi i primi quattro motivi di appello.
25) Infine, è infondato l'ultimo motivo di appello con cui si addebita al tribunale di non aver compensato le spese di lite, stante l'asserito comportamento aziendale rispettoso della normativa contrattuale vigente ed applicabile e per la reciproca soccombenza determinatasi all'esito del grado di lite, in cui la somma richiesta era stata sensibilmente ridotta.
26) Quanto dedotto L'appellante non integra, all'evidenza, una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite, dovendosi anzi valorizzare il fatto che la società è rimasta sulle sue posizioni nonostante il ricorso gerarchico proposto dal lavoratore e, quel che più conta, nonostante che i principi di diritto rilevanti nel caso di specie, sia a livello europeo, sia nazionale, fossero ormai consolidati ben prima della proposizione del ricorso, dovendosi aggiungere che proprio con l'atto introduttivo il ricorrente aveva fondatamente denunciato l'evidente contrasto dell'accordo di secondo livello del 13.2.07 con l'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03. Né può ravvisarsi una soccombenza reciproca sol perché il tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di un a somma minore rispetto a quella di cui ai conteggi di parte ricorrente. Sul punto deve tenersi conto del fatto che il ricorrente aveva chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 7.597,62 o quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa e che, in ogni caso, il tribunale ha espressamente liquidato le spese di lite sulla base del decisum (euro 4.811,65), non del petitum (euro 7.597,62).
27) Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante (euro 4.811,65) e in un importo di poco superiore ai minimi del corrispondente scaglione del DM 55/14 in ragione della complessità delle questioni trattate.
28) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 675/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1001 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Raimondo Parte_1 Garcea
appellante
E
con l'Avv. Stefania Schiava Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Retribuzione nel periodo feriale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.4.23 esponeva di essere stato dipendente di Controparte_1 Parte_1 L'1.9.90 con contratto di lavoro di tipo subordinato e di essere stato inquadrato come
[...] operaio a mese, Operatore di Esercizio, nel livello 183B del CCNL e mansioni di autista.
2) Denunciava che il datore di lavoro gli aveva corrisposto nel periodo di godimento delle ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella pagata nei periodi di servizio effettivo. Precisato il trattamento retributivo previsto dal CCNL evidenziava nello specifico che nei giorni di ferie Parte_2 non gli veniva corrisposta l'indennità fissa e continuativa costituita L'AS (Elemento retributivo aziendale sostitutivo), previsto L'accordo aziendale del 11.6.07 (in realtà 13.2.07), composto dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello percepite dai dipendenti in base ad accordi sindacali aziendali in essere (esclusa l'indennità di reperibilità e fuori nastro) e la media delle trasferte e diarie percepite dai lavoratori in forza al 31/12/2005 ridotta del 20%. Più precisamente, precisava che l'AS era costituito da due componenti distinte, entrambe pensionabili:
2.1) ERAS quota A), data dalla somma delle voci di cui ad accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e all'inquadramento parametrale) soggetta a variazioni in caso di cambi di qualifica, promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare. In essa erano incluse le precedenti voci retributive (Cfr. Verbale di accordo del 1997) costituite da Indennità di presenza, Nuova indennità di presenza (quest'ultima a sua volta inclusiva dei precedenti elementi retributivi denominati “Indennità incentivante” e “Indennità incentivante aggiuntiva”).
2.2) ERAS quota B), che includeva, invece, la media ponderata delle trasferte e diarie, ridotte del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005 (Cfr. Verbale di accordo sindacale all.).
3) Denunciava l'illegittimità dell'accordo aziendale dell'11.6.07 (come detto, 13.2.07), laddove prevedeva che le due componenti dell'AS, pur costituendo voci fisse e continuative del trattamento stipendiale, non sarebbero state corrisposte, come in effetti avvenuto, in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo. Da ciò era derivato che durante le ferie il dipendente veniva ingiustamente penalizzato e scoraggiato a godere dei periodi di riposo previsti dalla legge come obbligatori e irrinunciabili, precisando che gli importi da recuperare erano i seguenti: ERAS A € 19,12 al giorno;
ERAS B €. 11,00 fino al 28/02/2019, ed €. 12,10 al giorno L'1.3.19.
4) Richiamava le pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione che avevano sancito il principio, secondo cui il lavoratore, durante il periodo di ferie, deve percepire lo stesso stipendio di quando è effettivamente in servizio. Ciò al fine di evitare che una retribuzione inferiore durante tale periodo, induca il lavoratore a rinunciare alle ferie. Concludeva chiedendo la condanna di al pagamento delle differenze retributive L'1.9.14 al 31.3.23, quantificate Parte_1 in euro 7.597,62 come da conteggi allegati al ricorso.
5) Nella resistenza di , con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha Parte_1 parzialmente accolto il ricorso, per l'effetto condannando la convenuta al pagamento della minor somma di euro 4.811,65 con le seguenti motivazioni:
“
4. La domanda è fondata.
5. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto L'art. 36, comma 3, Cost., L'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e L'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché L'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
6. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
7. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata L'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, L'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
8. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
9. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale viaggiante e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di operatore di esercizio (parametro 183): indennità sost. trasferta giornaliera, agente unico tipo B;
nuova ind. di presenza a ore;
indennità competenza giornaliera. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005 (cfr. tabelle del 20.2.2017, allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2017); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell'ERAS, prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte.
10. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
11. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
12. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
13. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell'ERAS.
14. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
15. In ordine al quantum debeatur, parte datoriale contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo, in primo luogo, che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore;
in secondo luogo, che nessuna somma può essere riconosciuta dal mese di luglio 2022 in poi, dal momento che, a far data dal 1° giorno del suddetto mese è in vigore una nuova regolamentazione della retribuzione delle ferie sicché nulla può essere rivendicato a tale titolo.
16. Entrambe le deduzioni sono fondate.
17. Ed invero, quanto al primo profilo sollevato dalla società datrice di lavoro, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
18. L'assunto che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita L'ERAS, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216). 19. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie goduti dal ricorrente, così come risultanti L'estratto LUL per il periodo 2014 – 2022 (doc. nn. da 19 a 27, 28, 29 e da 31 a 78 del fascicolo di parte resistente), non eccedenti i 28 giorni annui. I giorni computabili divengono, dunque, 189 (cfr. doc. n. 79 del fascicolo di parte resistente). 20. Per quanto riguarda il secondo profilo, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL) del 10.5.2022 (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2022, di una nuova
“indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
21. Ne consegue che le pretese economiche del ricorrente, a partire dal mese di luglio 2022, non possono essere accolte, essendo il diritto rivendicato dal lavoratore destinato a essere regolato dalla nuova disciplina collettiva appena indicata.
22. Epurato il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua dell'accoglimento delle eccezioni della resistente, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta la somma complessiva di € 4.811,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive, come da conteggio elaborato da parte datoriale (cfr. doc. n. 79 del fascicolo di parte resistente) che tiene conto, per l'ERAS A di un valore pari ad € 19,16 giornaliere (come indicato anche nelle buste paga prodotte dal ricorrente) e per l'ERAS B del valore di € 11,00 giornaliere fino al 28.2.2019 e di € 12,10 giornaliere dal 1° marzo 2019 (anche in tal caso, come indicato nelle buste paga in atti), moltiplicato per i giorni di presenza, aumentato del 20% e decurtato del valore di accumulo di trasferte, sulla scorta di quanto previsto dagli accordi sindacali intervenuti in materia (cfr. doc. n. 6, 7, 8, 9 del fascicolo di parte resistente e pag.
5-6 della memoria costitutiva).
23. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della causa, del suo valore (€ 4.811,65) e dell'assenza di autonoma fase istruttoria.
6) Con l'atto di appello ha premesso: a) la nozione di retribuzione rilevante Parte_1 ai fini delle ferie secondo il combinato disposto degli artt. 1 e 10 del CCNL del 1980, da cui erano escluse le indennità saltuarie e variabili di cui all'art. 9 del medesimo CCNL, nonché secondo l'art. 3 del CCNL 27.11.00, che escludeva dalla nozione di retribuzione rilevante nel periodo feriale le indennità legate ad effettive e/o particolari prestazioni;
b) che l'AS, nella sua duplice componente AS A ed AS B, era stata prevista L'accordo aziendale di secondo livello del 13.2.07 per il solo personale dipendente al 31.12.05 e da corrispondersi in rapporto alla effettiva presenza in servizio;
c) che dalle certificazioni uniche in atti emergeva l'irrisorietà del peso percentuale di tale indennità, avendo esso un'incidenza oscillante, su base annua, tra appena il 1,33 % e il 3,73 %.
7) Ha quindi denunciato:
7.1) l'errore del tribunale per non aver verificato se la retribuzione feriale in concreto erogata da era tale da disincentivare il godimento delle ferie da parte del lavoratore, ai Parte_1 sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Il ricorrente, per parte sua, non aveva allegato alcunché per dimostrare un effettivo disincentivo al godimento delle ferie. Ad ogni modo, nel caso di specie tale disincentivo non era ravvisabile considerato il peso oltremodo risicato dell'elemento retributivo in questione rispetto alla retribuzione annua del lavoratore. Infatti, dal prospetto esemplificativo allegato sub 11 al fascicolo di primo grado (all. 03 - già All. 11.pdf), redatto sulla scorta delle Certificazioni Uniche prodotte con i numeri da 12 a 18, emerge un'incidenza di tale indennità oscillante tra appena l'1,33 % e il 3,73 %. Ulteriore circostanza da cui si desumeva l'insussistenza del disincentivo era data dal fatto che il ricorrente, fatta eccezione per l'anno 2015, aveva sempre usufruito di tutte le ferie maturate in suo favore, addirittura godendone più del minimo garantito L'all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE (4 settimane/28 giornate).
7.2) l'omessa motivazione del tribunale sul fatto che l'AS era da sempre considerata dalle parti sociali quale elemento retributivo legato alla effettiva presenza in servizio, con la conseguenza che tale retribuzione accessoria è ontologicamente incompatibile con il concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua opera.
7.3) l'errore del tribunale per non aver considerato che la quota A dell'AS era sostitutiva dell'indennità di presenza, come tale non riconnessa alle mansioni svolte o allo status di lavoratore. L'ERAS, nella sua componente A, non è affatto necessariamente ricollegata alle “mansioni” svolte dal lavoratore, né è correlata quanto alla sua genesi allo status personale e professionale dello stesso (incidendo esso solo sulla quantificazione), andando a sostituire le indennità in precedenza godute in base a specifici accordi aziendali. In particolare, per come emerge dalle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2007 (all. 6 al fascicolo di primo grado), per i lavoratori come il signor , CP_1 inquadrati come Operatore di esercizio par. 183 del personale i soli trattamenti Parte_3 retributivi di secondo livello precedentemente corrisposto erano l'indennità Agente Tipo B e la c.d. nuova indennità di presenza e tale importo diventa l'emolumento sostitutivo quota A) da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza. In tal senso, erra il Giudice ove ritiene che “la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale addetto al servizio automobilistico (autoservizi) e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di operatore di esercizio (parametro 183): indennità sost. trasferta giornaliera, agente unico tipo B, nuova ind. di presenza a ore, indennità competenza giornaliera” in quanto nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.02.2007 (v. allegate sub 6 al fascicolo di parte di primo grado) la voce “indennità sostituiva trasferta giornaliera” (peraltro malamente riportata sotto la lettera A) rappresenta una dicitura abbreviata riferita alla quota B dell'ERAS, intendendosi con ciò sintetizzare il fatto della avvenuta eliminazione delle diarie e trasferte superflue mediante la corresponsione di una somma determinata secondo il suddetto calcolo e da corrispondersi (anch'essa) per ogni giorno di effettiva presenza. Pertanto, poiché la nuova indennità di presenza era correlata esclusivamente all'effettiva presenza in servizio dell'agente e non era in alcun modo intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte L'operatore tecnico, nemmeno rappresentando una particolare qualità/caratteristica di siffatta mansione né tantomeno compensando alcuno specifico disagio legato alla mansione medesima né essendo correlata allo status professionale in sé dell'interessato, anche l'ERAS A che ad essa si sostituisce non può venir legittimamente considerata nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante le ferie. A ciò doveva aggiungersi che, se era vero che la giurisprudenza comunitaria intervenuta in materia aveva chiarito che solo le voci retributive corrisposte a titolo di spese occasionali o accessorie, ciò non significava che tutti gli altri elementi retributivi rientravano automaticamente nella nozione di retribuzione feriale di cui alla citata Direttiva.
7.4) l'errore del tribunale anche quanto alla quota B) dell'AS in quanto sostitutiva delle diarie e delle trasferte, come tale non riconnessa alle mansioni svolte o allo status di lavoratore subordinato. La quota B), infatti, per come espressamente indicato nell'accordo 13.2.2007, era stata elaborata mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e delle trasferte, decurtate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005, misura quest'ultima convenuta per tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto organizzativo prevedente l'accorpamento delle residenze di servizio e la razionalizzazione dei turni automobilistici e ferroviari con conseguente eliminazione delle diarie e delle trasferte superflue per una gestione aziendale più produttiva. Stante ciò, la quota B) non può in alcun modo essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non connessa ad alcuna attività di lavoro: ergo, non sussistono le condizioni per un suo riconoscimento. Né vale il rilievo del Giudicante di primo grado afferente alla natura retributiva delle indennità di trasferta e alla loro ricomprensione nella base di calcolo del TFR, in quanto la nozione di retribuzione rilevante a tale ultimo fine non coincide certamente con quella di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE ed in ogni caso, nella specie, la quota B non era e non è in alcun modo correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto, come detto, non è connessa ad alcuna attività di lavoro.
7.5) l'errore del tribunale per aver regolato le spese secondo soccombenza, mentre nel caso di specie esse dovevano essere compensate dal momento che la società aveva sempre rispettato la normativa contrattuale vigente ed applicabile. Il tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tener conto che con la sentenza di primo grado la domanda avversaria era stata già ridotta in maniera consistente, determinando perciò un'ipotesi di soccombenza reciproca.
8) L'appellato si è costituito concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
9) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) I primi quattro motivi di appello, che devono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati per le seguenti considerazioni:
10.1) la controversia ha ad oggetto la mancata inclusione dell'AS nella retribuzione corrisposta all'appellato nei giorni di godimento delle ferie ed è pacifica tale mancata corresponsione nel periodo feriale;
10.2) è inoltre pacifico tra le parti, nonché documentale, che l'AS venne introdotto in FdC con accordo aziendale del 13.2.07. Con tale accordo si pattuiva il superamento di tutti gli accordi aziendali di secondo livello aventi ad oggetto i pregressi trattamenti retributivi aziendali da tali accordi previsti e si prevedeva l'erogazione dell'AS che era pari, per ciascuna categoria e profilo professionale, alla sommatoria delle voci retributive di 2° livello (AS quota A) e alla media delle diarie e delle trasferte al 31.12.05 ridotta del 20% (AS quota B);
10.3) con l'accordo aziendale del 13.2.07 si prevedeva anche che l'AS sarebbe stata erogata in aggiunta al trattamento retributivo di cui al CCNL al solo personale in servizio alle dipendenze di Con
al 31.12.05, in favore del quale l'erogazione sarebbe avvenuta, con decorrenza 1.2.07, come assegno ad personam pensionabile;
10.4) che è incontestato, nonché documentale, che l'odierno appellato era in servizio alle dipendenze Con di alla data del 31.12.05 per esserlo dal 1990;
10.5) con l'accordo aziendale del 13.2.07 si prevedeva espressamente che l'AS sarebbe stata erogata
“in rapporto alla effettiva presenza in servizio” e con la nota del 20.5.08, Fdc precisava che l'erogazione dell'AS sarebbe avvenuta “esclusivamente per ogni giornata intera di effettivo servizio”;
10.6.) Con tale nota, nonché con la precedente del 11.6.07, FdC ribadiva comunque che l'AS sarebbe stato riconosciuto ad personam al personale in servizio al 31.12.05, quale l'odierno appellato, e che le due distinte quote di cui si componeva (Ae B) erano entrambe pensionabili.
11) Ciò detto, la stessa società appellante non nega la natura retributiva dell'AS e comunque tale natura è evidente dalle previsioni dell'accordo aziendale del 13.2.07 con cui si prevedeva che tale voce sarebbe stata corrisposta in aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL e in sostituzione dei
“trattamenti retributivi di secondo livello in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.)”.
11.1) A ciò si aggiunga che, trattandosi di assegno ad personam per i dipendenti che, come l'appellato, erano in forza al 31.12.05, l'AS rientra addirittura nella nozione di retribuzione anche secondo le previsioni del CCNL del 27.11.00 (art. 3, lettera i): “assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo)”.
12) Ora, è pacifico tra le parti, ma la circostanza emerge evidente dalle buste paga in atti, che l'AS, sia quota A, sia quota B, era una componente costante e continuativa della retribuzione erogata all'appellato, almeno per il periodo 2014 – 2023 oggetto di domanda.
13) Le due quote di cui si compone l'AS, infatti, si rinvengono in quasi tutte le buste paga anni 2014
– 2022 in atti e in molti casi la voce di cui si discute oscillavano tra un quarto e un quinto della retribuzione lorda mensile (cfr., a mero titolo esemplificativo, busta paga di aprile 2015 in cui, a fronte di una retribuzione lorda di euro 2.709,51, le due componenti AS ammontavano ad euro 772,13; busta paga di novembre 2016 in cui, a fronte di una retribuzione lorda di euro 2.969,06, le due componenti AS ammontavano ad euro 751,99; busta paga di ottobre 2017 in cui, a fronte di una retribuzione lorda di euro 3406,35, le due componenti AS ammontavano ad euro 644,00 e così via).
14) In tali termini, la voce retributiva di cui si discute costituiva, in conformità alla sua previsione nell'accordo aziendale del febbraio 2007, un elemento costante della retribuzione dell'appellato, sicché essa rientrava appieno nella retribuzione ordinaria del lavoratore.
15) Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha interpretato l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03 nel senso che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (in tal senso, cfr. Cass. 22401/20, Cass. 13932/24 e altre conformi, cui in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. anche per i riferimenti alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
16) Trattandosi di componente facente parte della retribuzione ordinaria, la conseguenza è, da un lato, che l'AS doveva essere corrisposta anche per il periodo feriale;
L'altro, che la previsione dell'accordo aziendale del 13.2.07, che ne prevedeva l'erogazione solo nei periodi di effettivo servizio, si pone in contrasto con l'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03, come denunciato dal ricorrente in sede di domanda giudiziale.
17) Non è poi rilevante se il lavoratore abbia in concreto patito una coartazione nel godimento delle ferie annuali, avendone nei fatti rinunciato in tutto o in parte, ma se un pericolo in tal senso poteva conseguire alla condotta datoriale di omesso pagamento dell'AS nel periodo feriale.
18) Nel caso di specie un tale pericolo si apprezza ictu oculi, dal momento che, come sopra esemplificativamente rilevato sulla base delle buste paga in atti, che la voce retributiva AS di cui si discute ammontava, nelle plurime mensilità in cui veniva corrisposta, a circa un quinto, ma anche a un quarto, della retribuzione lorda mensile.
19) In altre parole, alla luce della giurisprudenza comunitaria intervenuta in merito all'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03, ciò che principalmente rileva è non solo e non tanto stabilire se e in che termini una voce retributiva sia collegata a specifiche mansioni, quanto se la sua erogazione, per frequenza ed entità, faccia parte della retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore. Per quanto detto, a tale quesito deve rispondersi affermativamente con la conseguenza che la voce retributiva oggetto di causa doveva essere corrisposta anche nel periodo feriale pari a 4 settimane (28 giorni), come già stabilito con la sentenza impugnata in accoglimento delle difese dell'azienda.
20) Per altro verso, la giurisprudenza comunitaria esclude un obbligo di corrispondere nel periodo feriale quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
21) Ma nemmeno la società appellante sostiene che l'AS era destinata a coprire spese occasionali o accessorie, mentre insiste nell'affermare che essa era legata alla mera effettiva presenza in servizio, non essendo affatto necessariamente ricollegata alle “mansioni” svolte dal lavoratore, quasi fosse sorretta unicamente da un animus donandi di parte datoriale.
22) Ad ogni modo, le conclusioni non mutano ove si tratti di verificare, come richiede la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza del nesso intrinseco tra l'elemento retributivo di cui si discute e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (tra le altre, Cass. 13425/19; Cass. 13932/24).
23) Anche a tale quesito deve essere data risposta affermativa tenuto conto che, come emerge chiaramente L'accordo aziendale, del 13.2.07 e dalle tabelle del 20.2.07 allegate all'accordo del 13.2.07, l'AS era corrisposta, oltre che per i giorni di effettiva presenza in servizio, anche in un ammontare parametrato “a ciascuna categoria e profilo professionale”. Del resto, la stessa società appellante sostiene che l'AS quota A) era corrisposta in sostituzione di precedenti voci costituite dalla indennità sostitutiva di trasferta giornaliera, indennità agente unico tipo B, nuova indennità di presenza e indennità di competenza giornaliera per quei dipendenti che, come l'appellato, svolgevano mansioni di operatore di esercizio. Dal canto suo, la quota B) era rapportata alle singole figure professionali e relativi parametri (cfr. integrazione dell'accordo aziendale del 13.2.07 – all. 6) f.lo
). Parte_1
24) Per quanto sinora esposto devono respingersi i primi quattro motivi di appello.
25) Infine, è infondato l'ultimo motivo di appello con cui si addebita al tribunale di non aver compensato le spese di lite, stante l'asserito comportamento aziendale rispettoso della normativa contrattuale vigente ed applicabile e per la reciproca soccombenza determinatasi all'esito del grado di lite, in cui la somma richiesta era stata sensibilmente ridotta.
26) Quanto dedotto L'appellante non integra, all'evidenza, una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite, dovendosi anzi valorizzare il fatto che la società è rimasta sulle sue posizioni nonostante il ricorso gerarchico proposto dal lavoratore e, quel che più conta, nonostante che i principi di diritto rilevanti nel caso di specie, sia a livello europeo, sia nazionale, fossero ormai consolidati ben prima della proposizione del ricorso, dovendosi aggiungere che proprio con l'atto introduttivo il ricorrente aveva fondatamente denunciato l'evidente contrasto dell'accordo di secondo livello del 13.2.07 con l'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03. Né può ravvisarsi una soccombenza reciproca sol perché il tribunale ha condannato l'azienda al pagamento di un a somma minore rispetto a quella di cui ai conteggi di parte ricorrente. Sul punto deve tenersi conto del fatto che il ricorrente aveva chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 7.597,62 o quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa e che, in ogni caso, il tribunale ha espressamente liquidato le spese di lite sulla base del decisum (euro 4.811,65), non del petitum (euro 7.597,62).
27) Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante (euro 4.811,65) e in un importo di poco superiore ai minimi del corrispondente scaglione del DM 55/14 in ragione della complessità delle questioni trattate.
28) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 675/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale