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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17784 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa AM Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 55309/2023 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 10 novembre 2025 , vertente tra:
nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Parte_1
SO
APPELLANTE
E
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Giuseppe Calabria CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
,difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_2 P.IVA_2 Per_1
23.6.2023 in atti dall'Avv. Antonella De Fazio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 13042/2023 depositata l' CP_2
8.6.2023 – opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata l' 8.6.2023 Parte_1
– atto di citazione in appello notificato il 6.12.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in pari data), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il
Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione alla cartella esattoriale n. 09720200014223935000 per violazioni al codice della strada, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta in funzione recuperatoria siccome spiegata oltre il termine di
30 gg dalla notifica della cartella di cui al d.lgs. 150/2011 .
Parte appellante si duole della omessa pronuncia del primo Giudice sulla eccezione di decadenza spiegata in primo grado, evidenziando che la cartella era stata notificata oltre il termine di due anni dalla formazione del ruolo;
segnatamente la cartella era stata emessa nell'anno 2019 e affidata al concessionario in data 24 settembre 2019 , laddove la notifica della cartella medesima era stata effettuata in data 5 settembre 2022 .
Le parti appellate hanno concluso per il rigetto dell'appello .
Ciò posto, va anzitutto rilevato che parte appellante ha fatto acquiescenza al decisum che ha dichiarato l'inammissibilità della opposizione alla cartella esattoriale perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui al d.lgs.150/2011 .
Ciò posto , effettivamente il primo Giudice non si è pronunciato sulla eccezione di decadenza sollevata dalla Pt_1
Osserva il Tribunale che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal decidente condiviso, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 che, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito fissa un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del codice della strada, i quali non prevedono alcuna decadenza, ma soltanto la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni (Cass. n. 16203 del 2005; Cass. n. 5828 del 2005; Cass.n. 5071 del 2000; Cass. 26424/2014; 10372/2018); soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass. 28529/2018).
La decadenza dunque non opera nella fattispecie venendo in rilievo sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada .
La sentenza di primo grado va dunque integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00 ,valori minimi, avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a cartella esattoriale) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado in favore di CP_1
e di che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in euro 332,00 per CP_2
compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa AM Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 55309/2023 pervenuta per la spedizione a sentenza all'udienza del 10 novembre 2025 , vertente tra:
nata a [...] il [...], difesa giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Parte_1
SO
APPELLANTE
E
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Giuseppe Calabria CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
,difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_2 P.IVA_2 Per_1
23.6.2023 in atti dall'Avv. Antonella De Fazio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 13042/2023 depositata l' CP_2
8.6.2023 – opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata l' 8.6.2023 Parte_1
– atto di citazione in appello notificato il 6.12.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in pari data), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il
Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione alla cartella esattoriale n. 09720200014223935000 per violazioni al codice della strada, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta in funzione recuperatoria siccome spiegata oltre il termine di
30 gg dalla notifica della cartella di cui al d.lgs. 150/2011 .
Parte appellante si duole della omessa pronuncia del primo Giudice sulla eccezione di decadenza spiegata in primo grado, evidenziando che la cartella era stata notificata oltre il termine di due anni dalla formazione del ruolo;
segnatamente la cartella era stata emessa nell'anno 2019 e affidata al concessionario in data 24 settembre 2019 , laddove la notifica della cartella medesima era stata effettuata in data 5 settembre 2022 .
Le parti appellate hanno concluso per il rigetto dell'appello .
Ciò posto, va anzitutto rilevato che parte appellante ha fatto acquiescenza al decisum che ha dichiarato l'inammissibilità della opposizione alla cartella esattoriale perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui al d.lgs.150/2011 .
Ciò posto , effettivamente il primo Giudice non si è pronunciato sulla eccezione di decadenza sollevata dalla Pt_1
Osserva il Tribunale che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal decidente condiviso, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 che, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito fissa un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del codice della strada, i quali non prevedono alcuna decadenza, ma soltanto la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni (Cass. n. 16203 del 2005; Cass. n. 5828 del 2005; Cass.n. 5071 del 2000; Cass. 26424/2014; 10372/2018); soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (Cass. 28529/2018).
La decadenza dunque non opera nella fattispecie venendo in rilievo sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada .
La sentenza di primo grado va dunque integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00 ,valori minimi, avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a cartella esattoriale) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado in favore di CP_1
e di che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in euro 332,00 per CP_2
compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri