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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/08/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7897/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/07/2024 da
e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. VERBI GIORGIA avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20/12/2008 in
TAVAGNACCO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte 1, dell'anno 2008;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 15/07/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-
[...] Parte_2
bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di
1 scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 481/2024 del 09.12.2024, depositata in data
27.12.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 30.07.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dal difensore di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 481/2024, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione
(udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
05.12.2024 - Sentenza n. 481 del 09.12.2024);
- dato atto che dall'unione è nata la IG (il 01/07/2002), Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
2 Definitivamente pronunciando,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in TAVAGNACCO (UD), il
20/12/2008 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) prende atto che il sig. verserà l'importo complessivo di € Parte_2
55.000,00 (cinquantacinquemila//), a titolo di assegno divorzile “una tantum” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 L. 898/70 e successive modifiche, composto dalla somma di € 20.000,00 (ventimila//), di cui dà atto che le parti hanno concordato un primo versamento di € 10.000,00 (diecimila//) con bonifico bancario effettuato alla SI all'atto di sottoscrizione del ricorso, per la quale la Pt_1
stessa ha rilasciato quietanza liberatoria, e il versamento in n. 10 rate di € 1.000,00
(mille//) ciascuna, a decorrere dalla mensilità di sottoscrizione del ricorso (luglio
2024), sino alla mensilità di aprile 2025 compresa, e il saldo con il versamento della somma di € 35.000,00 (trentacinquemila//), al netto dell'anticipazione di cui sopra, da pagarsi a mezzo di assegno circolare entro l'udienza presidenziale fissata per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
2) Dà atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, con l'esatta esecuzione di quanto pattuito, hanno risolto tutte le reciproche pretese economiche e non hanno più nulla a pretendere ad alcun titolo, avendo definito ogni e qualsivoglia rapporto di natura economica e patrimoniale – anche qui non espressamente dedotto – nascente dal matrimonio.
3) Dispone che il sig. versi alla sig.ra quale contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento della IG , l'importo di € 500,00 mensili, oltre Persona_1
adeguamento ISTAT annuale come per legge.
3 Pone le spese di carattere straordinario sostenute nell'interesse della IG, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre sino al 30.09.2025; dopo tale data, al 50% ciascuno. Dispone che il sig. si accollerà Pt_2
integralmente le spese universitarie della IG . Per_1
4) Dà atto che il sig. si accolla il debito che i coniugi hanno contratto con Pt_2
il padre della SI ad oggi per residui € 9.000,00, che egli si obbliga a Pt_1
rimborsare integralmente entro il 31.12.2025.
6) Dà atto che le parti concordano che, nell'ipotesi di vendita dell'immobile coniugale, divideranno il ricavato netto, dopo l'estinzione del mutuo, al 50% ciascuno.
7) Spese e compensi di causa integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVAGNACCO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 30/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7897/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/07/2024 da
e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. VERBI GIORGIA avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 20/12/2008 in
TAVAGNACCO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte 1, dell'anno 2008;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 15/07/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-
[...] Parte_2
bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di
1 scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 481/2024 del 09.12.2024, depositata in data
27.12.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 30.07.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dal difensore di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 481/2024, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione
(udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
05.12.2024 - Sentenza n. 481 del 09.12.2024);
- dato atto che dall'unione è nata la IG (il 01/07/2002), Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
2 Definitivamente pronunciando,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in TAVAGNACCO (UD), il
20/12/2008 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1) prende atto che il sig. verserà l'importo complessivo di € Parte_2
55.000,00 (cinquantacinquemila//), a titolo di assegno divorzile “una tantum” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 L. 898/70 e successive modifiche, composto dalla somma di € 20.000,00 (ventimila//), di cui dà atto che le parti hanno concordato un primo versamento di € 10.000,00 (diecimila//) con bonifico bancario effettuato alla SI all'atto di sottoscrizione del ricorso, per la quale la Pt_1
stessa ha rilasciato quietanza liberatoria, e il versamento in n. 10 rate di € 1.000,00
(mille//) ciascuna, a decorrere dalla mensilità di sottoscrizione del ricorso (luglio
2024), sino alla mensilità di aprile 2025 compresa, e il saldo con il versamento della somma di € 35.000,00 (trentacinquemila//), al netto dell'anticipazione di cui sopra, da pagarsi a mezzo di assegno circolare entro l'udienza presidenziale fissata per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
2) Dà atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, con l'esatta esecuzione di quanto pattuito, hanno risolto tutte le reciproche pretese economiche e non hanno più nulla a pretendere ad alcun titolo, avendo definito ogni e qualsivoglia rapporto di natura economica e patrimoniale – anche qui non espressamente dedotto – nascente dal matrimonio.
3) Dispone che il sig. versi alla sig.ra quale contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento della IG , l'importo di € 500,00 mensili, oltre Persona_1
adeguamento ISTAT annuale come per legge.
3 Pone le spese di carattere straordinario sostenute nell'interesse della IG, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre sino al 30.09.2025; dopo tale data, al 50% ciascuno. Dispone che il sig. si accollerà Pt_2
integralmente le spese universitarie della IG . Per_1
4) Dà atto che il sig. si accolla il debito che i coniugi hanno contratto con Pt_2
il padre della SI ad oggi per residui € 9.000,00, che egli si obbliga a Pt_1
rimborsare integralmente entro il 31.12.2025.
6) Dà atto che le parti concordano che, nell'ipotesi di vendita dell'immobile coniugale, divideranno il ricavato netto, dopo l'estinzione del mutuo, al 50% ciascuno.
7) Spese e compensi di causa integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVAGNACCO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 30/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
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