Articolo 38 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 37
Versione
25 agosto 1991
Art. 38. (Disposizione finale) 1. L' articolo 34 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Impieghi del patrimonio). - 1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impegnate:
a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
c) in acquisto di beni immobili anche sono sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile , secondo le norme di cui all' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ;
d) in mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, con le modalita' e nei limiti stabiliti nel regolamento che sara' deliberato dall'assemblea dei delegati.
2. In casi eccezionali il consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea dei delegati
3. Le delibere di cui al comma 2 debbono essere sottoposte all'approvaezione el Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o con essa comunque incompatibili.
Note all'art. 38:
- Per il titolo della citata legge n. 1100/1971 si vedano le precedenti note all'art. 2.
- La legge n. 1037/1850 reca: "Disciplina degli acquisti dei corpi morali". Tale legge e' stata modificata dalla legge 10 aprile 1991, n. 123 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1991.
- Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 153/1969 si veda la precedente nota all'art. 34.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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