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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 788 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino Mariano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Decollatura (CZ), piazza CP_1 C.F._1 della Vittoria n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Gigliotti, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO NONCHE' CONTRO
residente in [...], contrada Rasizzo n. 5; CP_2
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2171/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 7.12.2021 e depositata in Cancelleria in pari data, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
Lamezia Terme, la per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di Parte_1 sinistro stradale, da quantificarsi nella misura di euro 2.503,92 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro del 23.7.2019. Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attore esponeva: che, in data 23.7.2019, stava CP_1 percorrendo la strada provinciale denominata “Arena Bianca” in Decollatura (CZ) al volante della propria auto Volkswagen Golf, targata EB 317 IL, allorquando si era scontrato con la Fiat Panda, targata CZ 568181 condotta dal proprietario che, in particolare, quest'ultimo, nel provenire da una strada laterale, CP_2 sita all'altezza del numero civico n. 1) della predetta strada, aveva invaso la corsia di marcia occupata dal provocando la collisione tra i due veicoli senza che l'attore potesse evitare l'impatto; che, in CP_1 conseguenza del sinistro, l'autovettura del aveva riportato ingenti danni materiali quantificati in euro CP_1
2.503,92 come da preventivo rilasciato dal carrozziere;
che la responsabilità di quanto accaduto, e quindi di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attore, era da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita di che era risultata senza esito la richiesta di risarcimento dei danni CP_2 inoltrata alla compagnia di assicurazione obbligata per la manleva, essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti.
1 Si costituiva con apposita comparsa di risposta, la la quale, in via preliminare, chiedeva la Parte_1 chiamata in causa di quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.; nel merito, la società CP_2 convenuta contestava la domanda attorea sia in punto di an sia in punto di quantum debeatur domandandone il rigetto o l'accoglimento soltanto parziale una volta accertato il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., il tutto con il favore delle spese di processo. Con provvedimento del 3.11.2020 il Giudice di Pace adito ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale, tuttavia, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. CP_2
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale assentita. Con sentenza n. 2171/2021 emessa il 7.12.2021, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dell'attore quantificati nella somma di euro 5.000,00 già rivalutata all'attualità, oltre interessi di legge e al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza di primo grado proponeva appello la denunciando il difetto di Parte_1 motivazione e/o la motivazione carente, contraddittoria e/o inadeguata e/o illogica e/o apparente nonché l'erronea valutazione da parte del giudice onorario delle risultanze istruttorie. L'appellante concludeva nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: preso atto che, presso il Tribunale di Lamezia Terme è pendente per il medesimo sinistro del 23.7.2019 altro giudizio di appello, promosso da contro , in qualità di terzo trasportato Parte_1 Controparte_3 sulla Volkswagen Golf di proprietà di e targata EB 317 IL, avverso la sentenza n. 2178/2021 CP_1 del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
premesso che per tale causa è stato indicato il 10.10.2022, quale data di prima udienza;
si chiede che il Tribunale adito voglia disporre la riunione tra il presente giudizio di appello e quello promosso avverso la sentenza n. 2178/2021 del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
nel merito: in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi, relativi al merito della vicenda, indicati nel presente atto di gravame ed alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, rigettare e respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Resisteva all'appello il quale, domandava la reiezione dell'impugnazione della controparte, CP_1 perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello. Pur ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva rimanendo contumace anche nella fase di CP_2 gravame. Con ordinanza del 8.6.2023 il Giudice Istruttore respingeva la richiesta di parte appellante di riunione del giudizio in oggetto a quello n. 762/2022 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo livello, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ritualmente convenuto in giudizio e non CP_2 costituitosi. In termini di inquadramento generale va rammentato che la controversia all'odierno scrutinio ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno patrimoniale occorso a seguito di sinistro stradale con scontro tra due
2 veicoli, formulata dal proprietario del veicolo danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione. Trattasi, com'è noto, del cosiddetto indennizzo o risarcimento diretto introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, c.d. Decreto Bersani, il cui obiettivo è quello di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a vantaggio del danneggiato che, in presenza di determinate condizioni, può ottenere la prestazione ristoratrice direttamente dalla propria compagnia assicurativa, la quale - dopo aver erogato il risarcimento - provvederà a regolare i rapporti economici con l'ente assicuratore del responsabile civile. Dall'art. 149 cod. Ass.ni e dall'art. 1 c.
1. Let. d) del D.P.R. 254/06, “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”, si ricavano le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'indennizzo diretto: 1) il sinistro deve risolversi in un urto, anche tra più veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, la responsabilità sia almeno in parte riconducibile ad ulteriori veicoli coinvolti (in tal senso Cass. n. 3146/2017); 2) entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
3) entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
4) entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD. Ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l'indennizzo diretto sono: 1) quelli subiti dal veicolo assicurato;
2) quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
3) le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micropermanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge n. 57/2001. In tutti i casi in cui non sia applicabile l'indennizzo diretto, in quanto mancante uno dei requisiti sopra individuati, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della compagnia assicurativa che copre la RCA del responsabile, utilizzando l'iter risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 Cod. Ass.ni. Le condizioni sopra elencate risultano tutte presenti nel caso di specie affinché si possa legittimamente esperire l'azione di risarcimento del danno direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo del odierna appellata CP_1 Parte_1
Ciò detto sul regime di indennizzo diretto, e correttamente individuata la legittimazione passiva in capo all'odierna appellata, si evidenzia che nel merito, l'impugnazione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento secondo quanto sarà meglio specificato in parte motiva, con conseguente riforma integrale della decisione impugnata. Parte appellante ha contestato, anzitutto, l'erroneità della sentenza n. 2171/2021 del Giudice di Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure. Tale censura, che costituisce un articolato motivo di appello, deve essere accolta. Il Giudice di prime cure, infatti, non ha correttamente esaminato i fatti di causa, tutte le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Orbene, giova rammentare, in termini generali, che la Suprema Corte, in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, ha chiarito più volte che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996). Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra
3 questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7026/2001). Come giurisprudenza insegna, infatti, spetta all'attore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda, ovvero la dinamica dell'incidente (Tribunale, Torre Annunziata, sez. II, 20/11/2024, n. 3000). Pertanto, alla stregua dei suesposti principi processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era obbligo di provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato CP_1 richiesto il risarcimento, e cioè il pregiudizio materiale dallo stesso subito (danno alla vettura di sua proprietà) a seguito della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita da parte di CP_2
Tale fatto storico, infatti, è stato contestato dalla società assicuratrice convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e quindi non può dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione. L'effettivo verificarsi del sinistro in oggetto, così come la esatta dinamica del sinistro per come descritta nel ricorso introduttivo, infatti, non sono risultati inequivoci e chiari all'esito della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo livello, nonostante la diversa opinione del giudice a quo. In particolare, dinanzi al giudice onorario, sono stati escussi due testimoni di parte attrice;
ebbene le dichiarazioni del teste sono di scarso valore probatorio in quanto intrinsecamente poco Testimone_1 credibili considerato che il testimonio ha dichiarato di avere assistito al sinistro da una distanza di 500-600 metri, che, all'evidenza, è una lontananza che impedisce qualsivoglia diretta percezione e osservazione dell'incidente (v. verbale di udienza del 23.2.2021 fascicolo di primo grado in atti). Sicuramente non può ritenersi che il verbale del 23.2.2021 contenga un errore materiale nella indicazione della distanza dal luogo dell'incidente fatta dal teste, come dedotto in modo poco convincente dalla difesa della parte appellata, considerato che il testimone, al termine dell'escussione dinanzi al primo giudice, ha confermato e sottoscritto le sue dichiarazioni dopo averle lette, così ribadendo, al termine di tale lettura, di essersi trovato al momento del presunto sinistro alla distanza di circa mezzo km dal punto di impatto, ciò impedendo e rendendo impossibile qualsiasi osservazione diretta dei fatti accaduti. Del resto, non può non osservarsi che avverso il verbale contenente le dichiarazioni del teste non è Tes_1 stata proposta querela di falso da parte dell'odierno appellato. Analogamente sono di scarso valore probatorio le dichiarazioni rese dall'altro teste dell'attore,
[...]
il quale ha dichiarato di avere assistito al sinistro di che trattasi uscendo da una strada Testimone_2 secondaria “che confluisce sulla strada provinciale principale denominata via Cutura” (v. verbale di udienza del 23.2.2021 fascicolo di primo grado in atti). Il teste, tuttavia, non ha chiarito l'esatta ubicazione di tale strada secondaria che stava percorrendo e da cui avrebbe assistito alla collisione;
inoltre, a guardare attentamente le due fotografie dei luoghi dell'incidente depositate dalla difesa del nel fascicolo di parte di primo grado non è possibile individuare la presenza CP_1 di un'altra strada secondaria con accesso su via Cutura diversa rispetto a quella percorsa dall'odierno appellato. Invero, la strada a destra rispetto al senso di percorrenza della Golf del (che si intravede nelle predette CP_1 fotografie) non sembra essere una via secondaria e, comunque, non può essere quella asseritamente percorsa dal testimone al momento del sinistro visto che altrimenti la vettura guidata dal sarebbe stata Tes_2 necessariamente coinvolta nell'impatto in ragione del punto d'urto tra i due mezzi per come indicato dalla difesa dell'attore. Peraltro, emerge una chiara contraddizione nelle dichiarazioni del teste , il quale dopo avere affermato Tes_2 di avere assistito al sinistro in questione perché stava uscendo, al momento dell'impatto, da una strada
4 secondaria confluente su via Cutura ha poi dichiarato che “mi trovavo ad uscire da via Cutura a bordo del mio furgone e mi trovavo ad una distanza massima di circa 20-30 metri dal luogo dell'impatto” (v. verbale di udienza del 13.7.2021 fascicolo d'ufficio di prime grado in atti). La testimonianza del , dunque, presenta delle evidenti contraddizioni che ne compromettono Tes_2
l'attendibilità intrinseca;
non si comprende bene, infatti, se il teste, al momento del presunto sinistro, stesse uscendo da una strada secondaria per immettersi su quella principale oppure se, viceversa, stesse abbandonando la strada provinciale principale (via Cutura) per confluire in una strada secondaria. Ad ogni modo, qualora si volesse prendere per buona tale seconda opzione, cioè che il testimone stesse percorrendo una strada secondaria in uscita da via Cutura, non può non evidenziarsi che il non avrebbe mai potuto Tes_2 avere la piena visuale dell'incidente che, essendosi verificato sulla suindicata strada provinciale, non poteva che essere accaduto alle sue spalle. Inoltre, le dichiarazioni del predetto teste sono incomplete e lacunose non avendo indicato il punto esatto della sede stradale in cui si è verificato lo scontro delle autovetture. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando la valutazione su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ., sez. II, 17/02/2020, n. 3849)”. Le dichiarazioni del teste , quindi, sono inattendibili e non sono state corroborate da altre risultanze Tes_2 probatorie o da riscontri esterni;
come detto, infatti, l'altra testimonianza raccolta in primo grado è assolutamente poco attendibile e non può essere utilizzata in alcun modo a sostegno della domanda attorea. Ancora, nonostante i gravi danni materiali lamentati dall'odierno appellato, non vi è stata alcuna segnalazione alle forze dell'ordine relativa all'incidente, né quindi sul luogo del sinistro è intervenuta alcuna autorità a redigere verbale di quanto accaduto. In occasione di un sinistro stradale, non è obbligatorio chiamare le autorità, a meno che non si verifichino particolari circostanze. Per la precisione, è obbligatorio chiamare le forze dell'ordine in caso di sinistro con feriti, esattamente come nel caso di specie considerato che è stato coinvolto nell'incidente, secondo le tesi di parte attrice, anche un terzo trasportato sulla vettura del che avrebbe riportato delle lesioni personali CP_1 nel sinistro de quo e per il quale pende altro procedimento di appello dinanzi a codesto Decidente anch'esso nella fase decisoria (n. 762/2022 R.G.). Tale mancata richiesta di intervento delle autorità di pubblica sicurezza appare ancora più sospetta se si considera che secondo le deduzioni del e i racconti dei testi escussi la vettura dell'odierno appellato CP_1 avrebbe abbattuto un segnale stradale e una recinzione a lato della strada con lo scoppio di entrambi gli pneumatici del lato sinistro della vettura dell'attore; di conseguenza, la macchina danneggiata non poteva che occupare parte della sede stradale e doveva essere necessariamente rimossa in sicurezza insieme ai detriti conseguenti all'impatto che erano stati lasciati sul selciato stradale. Inoltre, non sono stati chiamati neanche i mezzi di soccorso stradale per la rimozione della Volkswagen Golf del dal momento che non risultano documenti che attestano tale intervento e che l'autovettura CP_1 dell'attore in primo grado non era sicuramente in grado di potere riprendere la marcia dopo il presunto
5 impatto stante la gravità dei danni lamentati. Vi è poi che nel caso di specie, non sono state allegate agli atti di causa fotografie dei mezzi coinvolti nel sinistro immediatamente dopo la collisione, al fine di verificare la posizione di inerzia degli stessi dopo l'urto e la effettiva esistenza del fatto storico dell'incidente, dati fondamentali al fine di accertare l'an debeatur della responsabilità del sinistro. Al riguardo vale la pena sottolineare che la Corte di Cassazione ha rilevato che, considerando la diffusione degli “smartphone” e dei telefoni cellulari, non è “normale” l'assenza di fotografie immediate dell'incidente, depotenziando in questo modo le figure dei testimoni che non sono in grado di comprovare quanto dichiarato con supporti fotografici. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che “in ipotesi di incidenti stradali con soli danni ai veicoli, stante la notoria diffusione di strumenti e devices tecnologici quali smartphones e comunque cellulari dotati di fotocamera, l'assenza di rilievi fotografici del veicolo coinvolto riproducenti il medesimo con i danni in atto, scattati nell'immediatezza dell'evento, o, quantomeno, successivamente presso un'autocarrozzeria in sede di riparazione del veicolo, rende inverosimile le deposizioni rese successivamente in giudizio dai testi escussi ad istanza del danneggiato, che pertanto non consentono di ritenere raggiunta sufficiente prova dell'evento, della sua dinamica e dei danni che, in conseguenza di esso, si assume abbia riportato il veicolo” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2022, n. 28924). In altri termini, la mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico della posizione dei veicoli dopo l'incidente basterebbe già da sola, ad avviso di questo Tribunale, per affermare l'inverosimiglianza del racconto di tutti i testi escussi e l'inattendibilità del loro narrato o comunque l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni dei testi (cfr. per il merito Tribunale Napoli Nord sez. I, 12/09/2023, n. 3668; v. anche Tribunale Nola sez. I, 30/05/2023, (ud. 30/05/2023, dep. 30/05/2023), n.1587). Infatti, in base all'art. 2697 c.c., qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei e sufficienti per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di darne la prova (Cass. Civ., 15/12/2000, n. 15820; Cass. Civ., 3/4/1992, n. 4118). Inoltre, non può non evidenziarsi che dalle fotografie dei due veicoli allegate alla perizia di parte della società appellante, risulta chiaramente che i danni sulla parte anteriore destra della Panda guidata dal per la CP_2 loro modestia, sono incompatibili con quelli ben più consistenti riportati alla parte anteriore sinistra della Volkswagen Golf del che è un veicolo di maggiore consistenza meccanica e di carrozzeria rispetto CP_1 all'altro condotto da al momento dell'incidente. CP_2
Oltretutto, anche gli altri elementi di prova segnalati dalla difesa dell'odierno appellato non sono utili ai fini dimostrativi circa l'an. Invero nessun decisivo rilievo probatorio può essere attribuito al modello C.A.I. versato in atti dall'attore in prime cure: la giurisprudenza ha difatti chiarito che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all' art. 2733 c.c. , comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (vedi Cassazione civile, sez. III , 14/10/2019, n. 25770; Cassazione civile, sez. III , 08/03/2016 , n. 4536; Tribunale Cassino, 13/07/2017, n. 926; vedi anche la massima di Cassazione civile, sez. III, 20/06/2014, n. 14092: ”Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209), la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, è liberamente apprezzabile dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi
6 incluso colui che l'ha resa, a prescindere dalla sua qualità di conducente o proprietario del veicolo assicurato”). Nel caso in disamina la ricostruzione del sinistro contenuta nel modello C.A.I. siglato dal (quale CP_2 presunto responsabile del danno e, al contempo, proprietario del veicolo assicurato danneggiante) non risulta essere stata avallata da altri riscontri probatori diretti quali descrizione del sinistro e dei veicoli coinvolti in un eventuale verbale della forza pubblica intervenuta sul luogo dell'incidente, prova testimoniale attendibile e coerente. Per tutte le ragioni sopra esposte deve ritenersi che nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice CP_1 onorario, non abbia dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento e, dunque, del nesso di causalità esistente tra il presunto sinistro occorsogli e i pregiudizi patrimoniali lamentati. L'accertata inesistenza dell'an della responsabilità per tutte le ragioni sopra evidenziate, rende superfluo l'esame degli altri motivi di appello che restano quindi assorbiti. In conclusione, deve essere accolto l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. 2171/2021 Parte_1 del Giudice di Pace di Lamezia Terme con la riforma integrale della pronuncia oggetto di gravame;
per l'effetto va respinta in toto la domanda risarcitoria formulata da in primo grado. CP_1
Consegue da ciò l'obbligo, per la parte vittoriosa in primo grado, di restituire all'odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della pronuncia medesima (anche per le spese), essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (v. tra le altre Cass. n. 5391/2013; Cass. n. 21699/2011: ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento). Sotto tale ultimo aspetto deve evidenziarsi che è sempre ammissibile la pronuncia, anche d'ufficio, sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza: nel giudizio di appello, in particolare, il ripristino può essere disposto anche d'ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari (Corte di Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 23972 del 29.10.2020). In punto di regolamentazione delle spese di lite, va osservato che costante giurisprudenza stabilisce che il Giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado;
al contrario, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo Giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Ciò detto, le spese del doppio grado di giudizio devono seguire la soccombenza dell'odierno appellato e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022 l'uno e l'altro applicabili ratione temporis), tenuto conto del valore per lo scaglione corrispondente, con applicazione dei valori minimi di tariffa liquidati per ogni fase processuale e ridotti del 30% in ragione della assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (ex art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) in via preliminare dichiara la contumacia di CP_2
2) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza appellata, respinge la domanda risarcitoria proposta in
7 primo grado da CP_1
3) condanna l'appellato, alla restituzione in favore della parte appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
4) condanna al pagamento in favore della società appellante delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in euro 772,80 per compensi professionali, oltre compenso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, per il primo grado, ed in euro 174,00 per esborsi ed euro 894,60 per compensi professionali, oltre compenso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente grado di giudizio;
5) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 11 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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