Sentenza breve 4 giugno 2025
Decreto collegiale 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 04/06/2025, n. 10845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10845 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10845/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 6112 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Guastella, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., e Dipartimento della p. s., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: a) la comunicazione del 06.03.2025 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notificata al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato “non idoneo” al concorso per l’assunzione di 1.306 allievi Agenti della Polizia di Stato; b) ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto né conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra; nonché per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 23 luglio 2024, veniva pubblicato, sul portale unico del reclutamento, il Bando di concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024.
Il ricorrente partecipava alla selezione, presentando domanda, nel termine previsto (22 agosto 2024), secondo le modalità dall’art. 4 del Bando.
Ai sensi dell’art 6 del Bando, il ricorrente superava la prova scritta d’esame, nonché l’accertamento dell’efficienza fisica e l’accertamento dell’idoneità psicofisica, quindi si sottoponeva all’accertamento d’idoneità attitudinale. Veniva, infatti, convocato, presso il -OMISSIS- in Roma, nei locali della Prima divisione del Servizio di psicologia del Dipartimento di pubblica sicurezza, ex art. 13 del Bando, a tenore del quale negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti a indagine conoscitiva e valutativa, finalizzata a verificare l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia, articolati in due distinte fasi: a) fase istruttoria, per la preliminare ricognizione mediante stesura di relazione psicologica e scheda di valutazione attitudinale; b) fase costitutiva, nella quale la Commissione, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive.
All’esito del colloquio con la Commissione, ultima prova prevista, la Commissione valutava il ricorrente “ non idoneo ”.
Il medesimo presentava, in data 12 marzo 2025, istanza di accesso agli atti. In risposta a tale istanza, in data 2 aprile 2025, venivano trasmessi dall’Amministrazione gli atti richiesti.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 05.05.2025 e depositato il 20.05.2025, per chiedere l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, nonché per l’accertamento del suo diritto a essere dichiarato idoneo, ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione artt. 13 Bando; violazione art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza, incongruenza, manifesta ingiustizia; eccesso di potere per erronea valutazione, difetto e insufficienza di istruttoria, carenza e insufficienza di motivazione.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione.
Nella camera di consiglio del 3 giugno 2025, tenutasi per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito con sentenza breve.
II – Il ricorso è infondato.
III – Il ricorrente, all’esito della prova attitudinale, è risultato sufficiente nei test psicosensoriali (punteggio 14,4); appena sufficiente nel test cognitivo (punteggio 13,33); “ modesto quanto ad esperienza di vita ”, nella valutazione del livello cognitivo; dotato di un buon controllo emotivo; socievole e adattativo nei rapporti interpersonali; idoneo alle osservazioni dell’immagine speculare; ha commesso quattro errori nel test tachistoscopico (riportando un giudizio di sufficienza); ha infine riportato punteggi medio-bassi nella profilazione generale.
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale, all’esito del colloquio collegiale, all’unanimità ha deliberato che il ricorrente manca dei requisiti attitudinali e delle potenzialità indispensabili per le mansioni del ruolo per cui concorre. In particolare, la Commissione ha rilevato che il candidato, durante il colloquio, è risultato visibilmente teso, aveva un eloquio accelerato e a tratti tremolante, ha espresso considerazioni rigide e stereotipate, ha fornito una motivazione superficiale sulla scelta concorsuale, non ha dimostrato consapevolezza dei compiti, delle difficoltà e delle responsabilità connesse al servizio di polizia. Pertanto, lo ha ritenuto privo dei requisiti richiesti ai fini attitudinali.
IV – Stando all’art. 46 legge 1 aprile 1981, n. 121, recante l’ordinamento della pubblica sicurezza, gli « accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psicotecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ».
La legge intesta, quindi, agli organi tecnici dell’Amministrazione il potere di valutare l’idoneità attitudinale dei candidati all’inserimento nei propri ruoli, esercitando una competenza amministrativa esclusiva, giustificata dalla peculiarità delle funzioni istituzionalmente attribuite alla Polizia di Stato, a tutela di beni primari della collettività, quali l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, che presuppongono non comuni doti di equilibrio nel personale selezionato per svolgere i delicati servizi, in cui si traduce il concreto espletamento dei compiti d’istituto.
Solo una conoscenza approfondita dei contesti operativi e delle dinamiche relazionali in cui il rapporto di lavoro è destinato a svilupparsi consente, invero, di riconoscere la capacità del candidato di resistere e adattarsi alle forti condizioni di stress psichico ed emotivo in cui si troverà a prestare la propria attività e di pronosticarne il proficuo inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione.
I requisiti attitudinali richiesti ai fini dell’accesso al ruolo degli Agenti della Polizia di Stato sono stati, in dettaglio, declinati dall’art. 1 della tabella 2 allegata al D.M. n. 198/2003, che individua quattro aree di indagine (evolutiva, emotiva, intellettiva, sociale) per saggiare la compatibilità del candidato con le mansioni per le quali concorre, utilizzando gli strumenti offerti dalla psicologia del lavoro, nell’esercizio, dunque, di un’ampia discrezionalità tecnica.
La giurisprudenza ha chiarito che « si parla di discrezionalità proprio per indicare che tali giudizi, ancorché compiuti alla stregua di regole della scienza e della tecnica, restano opinabili, ciò in quanto l’applicazione della norma tecnica non determina un risultato univoco, posto che molte discipline tecniche e scientifiche non sono scienze esatte», di guisa che «il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatt i» (cfr.: Cons. Stato I, parere 30 novembre 2020 n. 1958).
Nella specifica materia degli accertamenti attitudinali, poi, il giudice d’appello ha ricordato come l’accertamento dei requisiti di natura attitudinale per l’accesso alle Forze di Polizia, « eseguito da una Commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell'indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici… L'attività di verifica della Commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità e in base a predefiniti e sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione che…investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 05/02/2018, n.1451). In altri termini…“la valutazione psicoattitudinale consiste in un complesso procedimento che mira ad accertare la propensione o l'attitudine del soggetto chiamato all'espletamento degli specifici e peculiari compiti cui verrà addetto una volta impiegato in seno ad una Forza di Polizia e che, a tal fine, ciò che conta è il giudizio complessivo che, al termine di detto procedimento, gli organi a ciò preposti hanno espresso sull'attitudine dell'aspirante” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 04/12/2013, n. 10455) » (cfr.: Cons. Stato I, parere 30 gennaio 2022, n. 189).
Il giudizio di idoneità, sul piano attitudinale, al servizio in Polizia è, pertanto, il risultato di un processo di scansione globale della personalità del candidato « la cui opinabilità è il fisiologico precipitato della natura non esatta della disciplina specialistica di riferimento » (cfr.: Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 6004), sebbene « l’alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi » sia compensato dalla necessità di « un assoluto rigore metodologico nel formularli » (cfr.: Cons. Stato II, 6 dicembre 2021 n. 8137), sicché le valutazioni tecnico-discrezionali possono rientrare nel sindacato giurisdizionale e, quindi, nell’orbita del potere di annullamento di cui all’art. 29 c.p.a., solo laddove degenerino in affermazioni « affette da manifesta irragionevolezza ed abnormità (cfr. Cons. Stato, II, 24- 12-2021, n. 8581), da incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, III, 6-6-2016, n.2342) » (cfr.: Cons. Stato I, parere 24 febbraio 2022, n. 430).
V - Tanto premesso, nel giudizio sotteso al provvedimento di esclusione impugnato non si riscontrano gli indizi dell’esistenza dei vizi denunciati, nei termini indicati dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata.
V.1 - Non può, innanzitutto, essere condivisa la censura basata sulla presunta contraddittorietà della valutazione collegiale con la relazione psicologica. Il giudizio psicologico di compatibilità si basa infatti su valutazioni di sufficienza abbastanza coerenti con il giudizio negativo finale.
Le schede di valutazione, nelle quali sono riportate le osservazioni dei periti selettori sui risultati dei test e dei colloqui, se non danno conto delle ragioni dell’avversata inidoneità, neppure la smentiscono.
Il ricorrente ha infatti ottenuto, ai test, risultati appena sufficienti che, sulla base dello standard selettivo elevato imposto per la polizia, possono ritenersi insoddisfacenti.
Al colloquio collegiale sono, poi, emersi, in tutte le diverse aree di indagine, tratti personologici e caratteriali che non collimano con i requisiti richiesti dall’allegato 2 al D.M. n. 198/2003, per il proficuo inserimento nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato.
I giudizi riportati esprimono, quindi, ancorché sinteticamente, i profili critici rilevati, assolvendo pienamente all’obbligo di motivazione nei termini indicati dalla giurisprudenza amministrativa.
V.2 - A nulla rileva che il candidato abbia dimostrato, nelle precedenti prove, l’idoneità culturale e quella psicofisica, in quanto il giudizio di idoneità attitudinale non dipende dalla preparazione del candidato né dalla mera assenza di patologie della sfera psichica, cioè delle cause ostative previste dalla tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003 e il cui accertamento è demandato alle Commissioni mediche.
Il punto è che il candidato – in base al giudizio qui contestato - non è in possesso degli autonomi requisiti indicati dalla tabella 2 allegata al D.M. n. 198/2003, valutati con competenza da psicologi e da periti selettori.
Il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha, infatti, chiarito che i « requisiti attitudinali sono ben diversi dai requisiti psichici e fisici. L’attitudine è la propensione – per disposizione naturale o acquisita con metodo e istruzione – a svolgere una certa attività che richiede doti non comuni, cioè che non tutti posseggono per la sola ragione di essere capaci al lavoro: solo chi ne è in possesso può svolgerla in maniera corretta… “invalido”…è concetto riferibile (e conseguente) al riscontro di una patologia che incide sulla capacità materiale di fare qualcosa, mentre l’attitudine attiene all’idoneità personale e soggettiva a svolgere bene, con profitto ed in sicurezza una certa attività o funzione, a prescindere dalla sussistenza di profili patologici” (v. anche Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2021, n. 519; Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2016, n. 2401 » (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 marzo 2023 n. 12).
Pertanto, il fatto che la Commissione medica non abbia rinvenuto alcuna anomalia sul piano psicologico non significa che il ricorrente sia dotato, solo per questo, dell’attitudine all’assunzione del ruolo di agente della Polizia di Stato, appartenendo i criteri di indagine a due discipline - rispettivamente, la psicologia clinica e la psicologia del lavoro - non sovrapponibili tra loro.
Poiché il ricorrente è stato giudicato « non idoneo » per l’assenza dei requisiti attitudinali (e non di quelli sanitari) dalla Commissione incaricata dell’accertamento degli stessi, non sussiste, sotto tale punto di vista, alcun elemento di contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione.
V.3 - Quanto alla lamentata difficoltà di comprendere le ragioni del giudizio di non idoneità, si rammenta che, secondo la giurisprudenza consolidata, « i giudizi sull’attitudine professionale dei concorrenti, espressi dalle competenti Commissioni per gli accertamenti attitudinali, sono adeguatamente motivati, per relationem, mediante il rinvio agli atti contenuti nella cartella degli accertamenti attitudinali in particolare alle schede di rilevazione dei tratti di personalità… Si tratta di una “scheda di rilevazione” della presenza/assenza di alcuni caratteri che è sufficientemente analitica e che costituisce la sintesi di quanto rilevato nelle prove e soprattutto di quanto osservato durante il colloquio individuale. Quest’ultimo costituisce il momento centrale della valutazione delle caratteristiche personologiche in cui vengono approfonditi e verificati tutte quelle elementi ritenuti significativi per delineare il profilo attitudinale che emergono dalla batteria testologica e dal questionario informativo » (cfr.: T.a.r. Roma, I-bis, 11 settembre 2017 n. 9692).
V.4 - Il provvedimento di inidoneità adottato dall’Amministrazione resistente non viene contraddetto neppure dalle osservazioni di un consulente tecnico di parte, poiché il ricorrente non ha allegato perizia che attesti l’idoneità attitudinale, in tal modo disattendendo l’onere del principio di prova.
VI - In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato. Tenuto conto della natura della vicenda contenziosa, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.