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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 400/2024 tra le parti:
ATTORE cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. LENZI LUCIANO MARIO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
TO
, cf Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. BUIANI UMBERTO, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “nel merito
- accertare che le reiterate segnalazioni alla Centrale Rischi degli sconfinamenti, erroneamente ed CP_ illegittimamente effettuate dalla come descritti in narrativa, hanno determinato o Controparte_2 comunque hanno concorso in modo determinante alla crisi ed al dissesto economico della appena costituita
1 società portandola al fallimento unitamente alla società e Controparte_3 CP_3 Parte_2
[..
CP_
- condannare la , ai sensi dell'art.2043 cc, a risarcire all'esponente, Controparte_4 Pt_1
tutti danni dal medesimo subiti a causa del sopra detto Istituto e per esclusiva responsabilità e
[...] colpa dello stesso, quali saranno ritenuti e quantificati e/o ritenuti anche equitativamente dal Giudice e che si in dicano nella somma di € 1.000.000=.
Con vittoria di spese e compensi della presente procedura di cui si chiede la distrazione ex art.93 cpc.
In via istruttoria ammettere le prove richieste ed in particolare:
1. DCV che siete stata alle dipendenze delle società e indicando il periodo. CP_3 Controparte_3
2. DCV che nei primi giorni di maggio 2018 avete chiamato il GN , che si trovava Parte_1
CP_ all'estero, per chiedergli di tornare immediatamente a Prato perché la banca aveva segnalato uno sconfinamento della società alla Centrale Rischi e già cominciavano le chiamate dalle altre CP_3 banche per chiedere i rientri, che era venuta meno l'assicurazione crediti e che il maggior fornitore CP_5 chiedeva garanzie personali CP_ 3. DCV che tale comunicazione di sconfinamento risultò errata e che la banca si scusò anche attraverso comunicazioni mail che vi si mostrano
4. DCV che continuò fino alla metà del 2019 circa ad inviare ulteriori comunicazioni di CP_1 sconfinamento risultate tutte errate e che ogni volta tale istituto si scusò anche attraverso comunicazioni mail
5.DCV che avete provveduto voi a tenere i rapporti con anche per chiedere le immediate CP_1 correzioni specificando, se a sua conoscenza, quando avvennero
6. DCV che avete provveduto a tenere i rapporti anche con le altre banche parlando con i funzionari ed inviando comunicazioni di scuse per cercare di mantenere i fidi Contr
7. DCV che le banche, successivamente a tali segnalazioni aumentarono i tassi d'interesse, che il chiese un rientro immediato di circa € 300.000= e che la Cassa di Risparmio di Lucca annullò il fido fino ad allora concesso.
Teste Testimone_1
8. DCV che siete stata alle dipendenze delle società e indicando il periodo. CP_3 Controparte_3
9. DCV che siete al corrente delle segnalazioni di sconfinamento effettuati dalla banca e Controparte_2 del fatto che gli stessi sono stati poi corretti a cura della banca e che avete tenuto i rapporti con la banca di
Lucca che poi alla fine chiuse il conto di Texjet Group
Teste Persona_1
10. DCV che BNL ebbe conoscenza delle segnalazioni della società alla Centrale Rischi CP_3 nell'anno 2018, in caso positivo quale fu il comportamento della banca
2 11. DCV che BNL bloccò un finanziamento che avrebbe dovuto essere erogato a CP_3
Teste funzionario BNL Testimone_2
12. DCV che BNL ebbe conoscenza delle segnalazioni della società alla Centrale Rischi CP_3 nell'anno 2018, in caso positivo quale fu il comportamento della banca Contr
13. DCV che chiese il rientro annullando anche un finanziamento in corso Contr Teste funzionario del Persona_2
14. DCV che siete stato rappresentante della società per la Germania fino dal 2010 e, in caso CP_3 positivo, quali fossero le provigioni concordate ed il fatturato negli anni precedenti il 2018.
Teste il GN Testimone_3
Ammissione di CTU volta ad illustrare e descrivere la situazione economica delle aziende precedente e successiva alle vicende relative alle segnalazioni, rilevando se tali vicende abbiano o meno innescato una crisi.
Ammissione di perizia medico/psicologica sulla persona di al fine di valutare il suo stato di Parte_1 salute fisico e mentale e se e quanto possano aver inciso sulla sua persona le vicende delle aziende di cui lo stesso era amministratore ed unico socio. Si dichiara fino da adesso di nominare perito di parte il Dott. di Prato presso il quale l' è in cura. Persona_3 Pt_1
La mancata assunzione delle prove e dei mezzi di prova richiesti, a parere di questa difesa, sono da considerare del tutto ammissibili perché volti a dimostrare, unitamente alla documentazione allegata, i fatti
e le conseguenze sulle società e di conseguenza sulla persona dell'attore.”.
Per parte convenuta: “chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
.- in via principale: i) respingere tutte le domande, in tesi e in ipotesi, ex adverso dedotte da parte attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate;
ii) condannare il signor Pt_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”;
[...]
.- in subordine, ove fosse riconosciuta una responsabilità della a motivo di un fatto e/o CP_1 comportamento ritenuto contrario alle disposizioni normative il rapporto di cui è causa, ovvero contrario ai canoni di diligenza contrattuale, dichiarare che parte attrice ha concorso in modo rilevante e consapevole nella determinazione dei fatti da cui sarebbero derivati gli eventuali asseriti danni, con riduzione, proporzionalmente all'accertato concorso, dell'ammontare delle somme che dovessero risultare dovute dalla in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria, ribadisce di opporsi alle istanze istruttorie avversarie e si riporta alle Controparte_2 proprie memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c..”.
3 Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1
al fine di accertare che le reiterate segnalazioni alla Centrale Rischi Controparte_7 degli sconfinamenti, erroneamente ed illegittimamente effettuate dalla predetta, hanno determinato o comunque concorso in modo determinante alla crisi ed al dissesto economico della società portandola al fallimento unitamente alla società Controparte_3
e nonché di ottenere la condanna della predetta banca al CP_3 Parte_2 risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c..
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto: (1) di essere stato socio unico e presidente del CDA della società nonché amministratore unico della Controparte_8 società costituita nel 2015 ed avente come socio unico la società Parte_2
; (2) che, sotto consiglio di professionisti, avendo subito ingenti costi Controparte_8 per l'acquisto e la sistemazione della nuova rifinizione nel 2015, nel 2017 tutte le attività delle due predette società sono state confluite in una sola e, pertanto, nacque la società con un capitale sociale di euro 5.000.000,00 interamente versato e Controparte_3 amministratore unico l'odierno attore;
(3) che la “proprietà” delle due società aveva assicurato all'esponente ingenti redditi nel corso degli anni, oltre a godere di tutta una serie di vantaggi e privilegi indiretti, quali l'uso di vetture di lusso, viaggi di lavoro, oltre ovviamente ad una reputazione e ad un buon nome sia come imprenditore che come persona;
(4) che, nonostante la nuova società fosse nata dalla fusione di due società sane, non è mai riuscita a decollare a causa del comportamento della banca che iniziò una serie di comunicazioni di Controparte_2 sconfinamenti dai fidi, trasmessi alla Centrale Rischi, il primo dei quali in data 30.3.2018, ovvero dopo pochissimi giorni dall'inizio della operatività della nuova società e con una presentazione del portafoglio fatta il 5 aprile 2018; (5) che tali segnalazioni sono state numerose, ingiustificate e sebbene corrette dopo alcuni mesi, le conseguenze sono state molteplici: perdita delle assicurazioni crediti, rifiuto di consegna da parte dei fornitori, perdita di fiducia sul mercato, perdita di clientela, immediate richieste di rientro da parte delle banche minori, rating a zero ed un costo del denaro più alto quale ditta a rischio;
(6) che da lì è seguìto il dissesto della società che ha comportato, dapprima, la presentazione di un concordato preventivo e successivamente di un'istanza di fallimento in proprio;
(7) che l'attore ha subito un danno economico personale derivante dal comportamento, quantomeno colposo, della banca, dovendo ad oggi vivere con la sola pensione, gravata da un pignoramento e con l'abitazione che abita sottoposta a vendita all'asta all'interno della procedura fallimentare.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_2 contestando le domande e le allegazioni avversarie, chiedendone il rigetto.
4 In particolare, l'istituto bancario ha dedotto: (1) che all'epoca dei fatti era titolare:- presso CP_3
CR Firenze del conto 00197/0000/815 (con fido per Euro 30.000,00, linea di credito per operazioni commerciali per Euro 2.500.000,00, finanziamento mlt con scadenza 19.02.2020, finanziamento mlt con scadenza 30.10.2019); .- presso IS (ex Popolare di Vicenza) del conto
50447/1000/791, con fido di Euro 25.000,00, linea di credito autoliquidante per Euro 200.000,00, finanziamenti commerciali estero a breve per Euro 500.000,00; era titolare: - Parte_2 presso CR Firenze del conto 00197/1000/5347, con fido di Euro 30.000,00, linea di credito per operazioni commerciali per Euro 300.000,00, credito di firma per Euro 191.250,00 rilasciato in favore di OT RL, proprietaria dell'immobile dato in locazione a nel Parte_2 quale la società svolgeva la propria attività; - presso IS (ex Popolare di Vicenza) del conto
50447/1000/1542, con fido di Euro 20.000,00, linea di credito a breve per Euro 250.000,00; (2) che una volta costituita ha chiesto alla banca che i medesimi affidamenti Controparte_9 riconosciuti dalle due società fossero trasferiti alla , tuttavia tali “trasferimenti” non CP_3 potevano essere automatici in quanto essi dovevano essere preceduti da una nuova delibera con il riconoscimento dei fidi, atteso che la società interessata era nuova e di recente costituzione;
(3) che tali affidamenti sono stati poi concessi ed in tale complessa operazione il gruppo societario ha continuato ad operare e ha comportato delle operazioni fuori fido con sconfino che hanno portato ad un accrescimento del debito che non poteva, per obbligo di legge, che essere segnalato alla
Centrale Rischi;
(4) che, tuttavia, la banca, una volta regolarizzate le posizioni, si è adoperata affinchè le segnalazioni fossero cancellate e non fossero visibili;
(5) di essere soggetto leso dalla gestione della con un credito ammesso al passivo fallimentare per euro Controparte_3
4.341.343,47; (6) che difetta la legittimazione attiva dell'attore posto che i danni asseriti da controparte, se provati, sarebbero stati subiti dalla società e non dall'attore persone fisica;
(7) che, inoltre, il pregiudizio indiretto che l'attore intende far valere in questa sede, è prescritto e non è risarcibile non essendo conseguenza diretta del comportamento che si assume illecito;
(8) che controparte non argomenta in modo credibile né il fatto illecito né il nesso di causa né tanto meno i presunti danni subiti;
(9) che non sussistono errori nel comportamento della odierna convenuta, anche tenuto conto che da una semplice verifica è facile rilevare che le segnalazioni 'permanenti' sono di inizio 2020; (10) che le segnalazioni alla Centrale Rischi costituiscono un obbligo per gli istituti bancari come disciplinato dalla Circolare Banca d'Italia 139/1991; (11) che la domanda avversaria non indica alcuna condotta della banca che possa configurare conseguenze dannose, atteso che la società ha continuato ad avere accesso al credito e i risultati di Controparte_3 bilancio del 2018 sono stati soddisfacenti;
(12) che sussiste una responsabilità per lite temeraria della controparte.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, sulle conclusioni delle parti così come indicate in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
5 In via preliminare, questo giudice ribadisce il giudizio di inammissibilità e superfluità delle prove richieste da parte attrice e ritiene di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Parte convenuta ha eccepito tale difetto sostenendo che qualora venissero provati i danni asseriti dal medesimo gli stessi sarebbero stati subiti dalla società e non dall'attore persona fisica.
Ebbene, erra parte convenuta nel sollevare tale eccezione, dovendo la medesima essere qualificata come eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso. La “legitimatio ad causam” consiste, infatti, nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito e rientra nel potere dispositivo e nell'onere di allegazione e prova delle parti del giudizio (cfr. Cass. 7776/2017).
Nel caso in esame, alla luce della prospettazione attorea, sussiste certamente la legitimatio ad causam dell'attore, dovendo verificare l'effettiva titolarità del diritto controverso nel proseguo del giudizio.
Passando ad esaminare il merito della controversia, in applicazione del criterio giurisprudenziale della c.d. ragione più liquida questo giudice intende analizzare la fondatezza della domanda in via prioritaria rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese, che i soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti di un terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili, alla luce della autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali che comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci. Gli effetti negativi sull'interesse economico del socio, come la riduzione del valore delle quote sociali e la compromissione della redditività dell'investimento, costituiscono mero riflesso di detto pregiudizio e non conseguenza diretta ed immediata dell'illecito (cfr. Cass. SS.UU. 2734/2009; Cass.
17938/2005).
Tuttavia, è possibile che anche il socio, direttamente, abbia subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali come persona, prima che come socio, come per esempio la perdita di opportunità economiche e lavorative o la riduzione del c.d. merito creditizio ed ancora, i danni arrecati alla sfera personale come il danno all'immagine e all'onorabilità.
Tali danni, però, in questa sede, non sono stati né provati dall'odierno attore né allegati in modo specifico.
Il medesimo, infatti, si è concentrato sui danni che il comportamento asseritamente illecito dell'istituto bancario avrebbe causato alla società, sostenendo che le errate segnalazioni alla Centrale rischi hanno determinato la perdita delle assicurazioni crediti, il rifiuto di consegna da parte dei fornitori, la perdita di fiducia sul mercato, la perdita di clientela, le immediate richieste di rientro da parte delle banche minori, il rating a zero ed un costo del denaro più alto quale ditta a rischio, tutte
6 conseguenze queste che, anche se provate e ritenute in rapporto causale con il comportamento della banca, avrebbero inciso direttamente sulla società e non sul sig. quale persona fisica. Pt_1
La tesi sostenuta dall'attore è che il comportamento della banca convenuta ha ingenerato la crisi economica che ha portato dapprima all'apertura di un concordato preventivo per tutte e tre le società dal medesimo amministrate e, successivamente, alla dichiarazione di fallimento delle stesse.
Al contrario, le allegazioni circa i danni diretti che il medesimo avrebbe subito dal comportamento della banca sono del tutto generiche, carenti sia sotto il profilo assertivo che sotto il profilo probatorio. L'attore si è limitato ad affermare di aver subito un netto peggioramento delle proprie condizioni economiche, che l'abitazione di sua proprietà sarebbe stata venduta all'asta senza possibilità di rimettersi in gioco vista l'età e le condizioni psichiche e fisiche. Tali allegazioni sono del tutto generiche, nulla viene provato circa il peggioramento delle proprie condizioni economiche né circa la perdita di opportunità economiche e lavorative né circa le condizioni psichiche e fisiche, non più dettagliatamente descritte.
Né l'ammissione di una consulenza tecnica volta ad illustrare e descrivere la situazione economica delle aziende precedente e successiva alle vicende relative alle segnalazioni della banca avrebbe portato ad un esito diverso del presente giudizio.
L'allegazione dei danni personali subiti è del tutto generica e sfornita di supporto probatorio. Gli unici capitoli di prova formulati circa le conseguenze psicologiche subite dal sig. (capitoli 18 e Pt_1
19 memoria istruttoria) sono da ritenersi inammissibili in quanto il primo è formulato genericamente, senza alcun riferimento temporale né supporto documentale, il secondo contiene valutazioni ed è anch'esso privo di riferimenti temporali. Peraltro, i medesimi contengono allegazioni mai dedotte nei precedenti scritti difensivi. E la ctu medica richiesta sul punto sarebbe stata, pertanto, del tutto esplorativa.
Infine, si ritiene di dover dissentire da quanto dedotto dall'attore in sede di prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. secondo cui “se esiste un nesso causale tra l'illecito comportamento della banca e la crisi economica che ha portato nel giro di breve tempo al fallimento di tutte le società (…) di cui era amministratore unico ed unico socio, pare automatica la corrispondente esistenza dei danni diretti Parte_1 sul piano dell'attività economica e sul piano morale, ovvero danni non patrimoniali per le ripercussioni negative sulla sua vita personale e di relazione subiti da lui personalmente (come amministratore unico e socio unico di tutte le società fallite), danni risarcibili e autonomi rispetto a quelli subiti dalla società riferibili, invece, solo al danno cagionato alla massa dei creditori o rispetto a quelli indiretti che siano il mero riflesso dei danni sofferti dalla società.”.
Non sussiste alcun automatismo dovendo l'attore provare gli elementi tipici del c.d. danno da responsabilità extracontrattuale e quindi, il fatto illecito, il danno subito ed il nesso causale.
Erra, inoltre, ancora una volta l'attore ad affermare la sussistenza di danni subiti da lui personalmente 'come amministratore unico e socio unico di tutte le società fallite'. Per affermare la sussistenza di un danno che non sia un riflesso del danno asseritamente subito dalla società per
7 comportamento colposo del terzo, è necessario che si alleghi un danno come persona, prima che come socio, non allegato nel caso in esame (cfr. Cass. 27733/13).
La domanda deve, pertanto, essere respinta ritenendo assorbita ogni altra ed ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile di media complessità) e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Respinge la domanda attorea per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 8.991,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 22/03/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
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