TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 615 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CEPPINI ROMINA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CEPPINI ROMINA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/04/2025 con il quale e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
a) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse di relative Per_1 all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
b) manterrà la residenza e avrà collocazione stabile e prevalente presso la casa familiare in Poggio Per_1
Torriana (RN), Via Albinoni n. 9/d, insieme alla madre o in altra eventuale abitazione in cui la madre deciderà di trasferirsi;
c) assegnazione della casa familiare sita in Poggio Torriana (RN), Via Albinoni n. 9/d, con tutti gli arredi ed i corredi ivi presenti, alla NO ove la stessa continuerà a vivere unitamente alla figlia Parte_1 Per_1 come sopra specificato;
d) il Signor che già abita insieme alla madre in Santarcangelo di Romagna, Via Riccione n. CP_1
16/a, lascerà la casa familiare trasferendo la propria residenza altrove entro il 30/04/2025. Entro la data di deposito del presente ricorso, consegnerà i due mazzi di chiavi all'assegnataria della casa familiare. Il suo ingresso in casa sarà consentito solo previo accordo con la NO . Parte_1
e) La NO ha già provveduto all'intestazione a proprio nome delle bollette relative alle utenze Parte_1 della casa familiare;
f) la frequentazione del padre con la figlia potrà avvenire liberamente, previo accordo fra i genitori, Per_1 nel rispetto delle esigenze di vita privata e scolastica di nonché compatibilmente agli impegni di vita Per_1 privata e lavorativa della madre e del padre e, comunque, salvo diversi accordi, in base al seguente calendario, tenendo in considerazione i turni di lavoro del padre, che saranno resi noti alla madre, in anticipo, entro il giorno 25/28 di ogni mese:
- almeno 2 pomeriggi a settimana, presso l'abitazione del padre, con pranzo e/o cena inclusi. Sarà il padre poi ad accompagnare e lasciare casa;
Per_1
- 2 week end al mese in base ai turni di lavoro del padre, da concordare fra i genitori, dal venerdì sera o sabato all'ora di pranzo sino alla domenica sera dopo cena;
Durante il periodo estivo, la mattina starà con il padre, in base ai turni di lavoro, o con la nonna Per_1 paterna o nonna materna, previo accordo fra genitori.
pagina 2 di 5 rascorrerà le festività natalizie e pasquali, alternativamente, con il padre e con la madre, tenendo in Per_1 considerazione i turni di lavoro del padre.
Comunque, ad anni alterni, rascorrerà con il padre la giornata della Vigilia o del Natale o del Santo Per_1
Stefano, così come Capodanno e l'Epifania.
Per le vacanze pasquali, i genitori divideranno in maniera equivalente i giorni con comprendenti ad Per_1 anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in base ai turni di lavoro del padre.
Durante le vacanze estive, otrà trascorrere sia con il padre, sia con la madre, quindici giorni, anche Per_1 non consecutivi, da concordare entro la fine del mese di maggio per trascorrere le vacanze con l'uno e l'altro genitore tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre e della madre.
g) Il Signor quale contributo al mantenimento ordinario di corrisponderà alla madre, CP_1 Per_1 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso Romagna Banca – filiale di Parte_1
Santarcangelo di Romagna – IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/euro), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente ex
ISTAT, a partire dal 15/05/2025;
h) le spese straordinarie per intese come: 1) spese mediche specialistiche (anche odontoiatriche e Per_1 ortodontiche) e farmaceutiche, comprese le omeopatiche;
2) spese scolastiche (tasse o rette scolastiche e/o universitarie, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, le gite scolastiche, viaggi di studio,
l'abbonamento dei mezzi di trasporto, l'alloggio universitario, patente di guida, ecc. );
3)spese per attività ricreative (compreso l'ingresso in piscina, parchi divertimento, ombrellone al mare, la festa di compleanno di cc.), l'estetista e la parrucchiera e le sportive, saranno sostenute nella misura Per_1 del 50% da ciascun genitore, con il diritto, per chi le avrà anticipate, al rimborso da parte dell'altro genitore al momento della presentazione dei giustificativi di spesa.
In ogni caso, per maggiore completezza, ai fini della specificazione delle somme rientranti nel 50% delle spese straordinarie, le parti si atterranno al Protocollo Tribunale di Bologna allegato al presente atto e sottoscritto dalle parti per adesione e conferma.
Il rimborso delle suddette spese decorrerà dalla data di deposito del presente ricorso.
i) I ricorrenti concordano che l'assegno unico (già ANF) sarà corrisposto per intero alla madre, Parte_1 così come gli eventuali rimborsi / sussidi disposti dallo Stato e/o altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio della madre. Nel caso in cui venisse a cessare la corresponsione dell'assegno unico per cause non imputabili alla madre, il padre andrà ad integrare la somma pari al 50% dell'assegno.
pagina 3 di 5 j) I ricorrenti concordano che i fine settimana di competenza del padre se tarà a casa con la madre, Per_1 il padre darà in anticipo alla figlia i soldi per le varie ed eventuali spese (es. cinema, merenda, cena ecc.).
k) i genitori prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, acconsentendo all'espatrio anche con la figlia al seguito, ma solo per fini turistici e con l'obbligo, in tale ultimo caso, di preavvisare l'altro genitore con almeno venti giorni di anticipo;
l) le spese condominiali della casa familiare relative alla conduzione dell'immobile saranno a carico della sola
NO assegnataria della casa, mentre tutte le spese concernenti la proprietà saranno a carico Parte_1 esclusivo del Signor Quest'ultimo si impegna ad eseguire i lavori, a proprie cure e spese, di CP_1 sostituzione della conduttura rotta in giardino, nonché a sostituire le zanzariere della cucina e camera da letto di entro e non oltre il 31/05/2025, concordando con la NO i relativi appuntamenti Per_1 Parte_1 per l'esecuzione dei lavori;
m) entrambi i ricorrenti si impegnano al reciproco e scrupoloso rispetto delle condizioni sopra concordate e stabilite ciò a far data dalla loro sottoscrizione;
n) le spese/anticipazioni e compensi legali per il presente procedimento saranno sostenute da ciascun coniuge in parti uguali.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Parte_1 CP_1 confronti della figlia nata dall'unione a Rimini (RN) il 8.08.2011, si attengano alle condizioni concordi Per_1 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CEPPINI ROMINA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CEPPINI ROMINA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/04/2025 con il quale e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
a) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse di relative Per_1 all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
b) manterrà la residenza e avrà collocazione stabile e prevalente presso la casa familiare in Poggio Per_1
Torriana (RN), Via Albinoni n. 9/d, insieme alla madre o in altra eventuale abitazione in cui la madre deciderà di trasferirsi;
c) assegnazione della casa familiare sita in Poggio Torriana (RN), Via Albinoni n. 9/d, con tutti gli arredi ed i corredi ivi presenti, alla NO ove la stessa continuerà a vivere unitamente alla figlia Parte_1 Per_1 come sopra specificato;
d) il Signor che già abita insieme alla madre in Santarcangelo di Romagna, Via Riccione n. CP_1
16/a, lascerà la casa familiare trasferendo la propria residenza altrove entro il 30/04/2025. Entro la data di deposito del presente ricorso, consegnerà i due mazzi di chiavi all'assegnataria della casa familiare. Il suo ingresso in casa sarà consentito solo previo accordo con la NO . Parte_1
e) La NO ha già provveduto all'intestazione a proprio nome delle bollette relative alle utenze Parte_1 della casa familiare;
f) la frequentazione del padre con la figlia potrà avvenire liberamente, previo accordo fra i genitori, Per_1 nel rispetto delle esigenze di vita privata e scolastica di nonché compatibilmente agli impegni di vita Per_1 privata e lavorativa della madre e del padre e, comunque, salvo diversi accordi, in base al seguente calendario, tenendo in considerazione i turni di lavoro del padre, che saranno resi noti alla madre, in anticipo, entro il giorno 25/28 di ogni mese:
- almeno 2 pomeriggi a settimana, presso l'abitazione del padre, con pranzo e/o cena inclusi. Sarà il padre poi ad accompagnare e lasciare casa;
Per_1
- 2 week end al mese in base ai turni di lavoro del padre, da concordare fra i genitori, dal venerdì sera o sabato all'ora di pranzo sino alla domenica sera dopo cena;
Durante il periodo estivo, la mattina starà con il padre, in base ai turni di lavoro, o con la nonna Per_1 paterna o nonna materna, previo accordo fra genitori.
pagina 2 di 5 rascorrerà le festività natalizie e pasquali, alternativamente, con il padre e con la madre, tenendo in Per_1 considerazione i turni di lavoro del padre.
Comunque, ad anni alterni, rascorrerà con il padre la giornata della Vigilia o del Natale o del Santo Per_1
Stefano, così come Capodanno e l'Epifania.
Per le vacanze pasquali, i genitori divideranno in maniera equivalente i giorni con comprendenti ad Per_1 anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in base ai turni di lavoro del padre.
Durante le vacanze estive, otrà trascorrere sia con il padre, sia con la madre, quindici giorni, anche Per_1 non consecutivi, da concordare entro la fine del mese di maggio per trascorrere le vacanze con l'uno e l'altro genitore tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre e della madre.
g) Il Signor quale contributo al mantenimento ordinario di corrisponderà alla madre, CP_1 Per_1 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso Romagna Banca – filiale di Parte_1
Santarcangelo di Romagna – IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/euro), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente ex
ISTAT, a partire dal 15/05/2025;
h) le spese straordinarie per intese come: 1) spese mediche specialistiche (anche odontoiatriche e Per_1 ortodontiche) e farmaceutiche, comprese le omeopatiche;
2) spese scolastiche (tasse o rette scolastiche e/o universitarie, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, le gite scolastiche, viaggi di studio,
l'abbonamento dei mezzi di trasporto, l'alloggio universitario, patente di guida, ecc. );
3)spese per attività ricreative (compreso l'ingresso in piscina, parchi divertimento, ombrellone al mare, la festa di compleanno di cc.), l'estetista e la parrucchiera e le sportive, saranno sostenute nella misura Per_1 del 50% da ciascun genitore, con il diritto, per chi le avrà anticipate, al rimborso da parte dell'altro genitore al momento della presentazione dei giustificativi di spesa.
In ogni caso, per maggiore completezza, ai fini della specificazione delle somme rientranti nel 50% delle spese straordinarie, le parti si atterranno al Protocollo Tribunale di Bologna allegato al presente atto e sottoscritto dalle parti per adesione e conferma.
Il rimborso delle suddette spese decorrerà dalla data di deposito del presente ricorso.
i) I ricorrenti concordano che l'assegno unico (già ANF) sarà corrisposto per intero alla madre, Parte_1 così come gli eventuali rimborsi / sussidi disposti dallo Stato e/o altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio della madre. Nel caso in cui venisse a cessare la corresponsione dell'assegno unico per cause non imputabili alla madre, il padre andrà ad integrare la somma pari al 50% dell'assegno.
pagina 3 di 5 j) I ricorrenti concordano che i fine settimana di competenza del padre se tarà a casa con la madre, Per_1 il padre darà in anticipo alla figlia i soldi per le varie ed eventuali spese (es. cinema, merenda, cena ecc.).
k) i genitori prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, acconsentendo all'espatrio anche con la figlia al seguito, ma solo per fini turistici e con l'obbligo, in tale ultimo caso, di preavvisare l'altro genitore con almeno venti giorni di anticipo;
l) le spese condominiali della casa familiare relative alla conduzione dell'immobile saranno a carico della sola
NO assegnataria della casa, mentre tutte le spese concernenti la proprietà saranno a carico Parte_1 esclusivo del Signor Quest'ultimo si impegna ad eseguire i lavori, a proprie cure e spese, di CP_1 sostituzione della conduttura rotta in giardino, nonché a sostituire le zanzariere della cucina e camera da letto di entro e non oltre il 31/05/2025, concordando con la NO i relativi appuntamenti Per_1 Parte_1 per l'esecuzione dei lavori;
m) entrambi i ricorrenti si impegnano al reciproco e scrupoloso rispetto delle condizioni sopra concordate e stabilite ciò a far data dalla loro sottoscrizione;
n) le spese/anticipazioni e compensi legali per il presente procedimento saranno sostenute da ciascun coniuge in parti uguali.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Parte_1 CP_1 confronti della figlia nata dall'unione a Rimini (RN) il 8.08.2011, si attengano alle condizioni concordi Per_1 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi pagina 4 di 5 pagina 5 di 5