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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/09/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA SETTORE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON PRONUNCIA DI
SENTENZA CONTESTUALE A NORMA DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C. nel
PROCEDIMENTO
NR. 2434/2020 R.G.A.C.C.
Promosso da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ROBERTO LAZZINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Nonché
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZE CHIAMATE
***
OGGETTO: fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare (154/2019 R.G.E.I.).
***
All'udienza del giorno 30/09/2025 alle ore 08.30 circa davanti al giudice Dott. Alessandro Pellegri viene chiamata la causa specificata in epigrafe. Compaiono:
1 Per parte attrice-opponente e per le terze chiamate, l'Avv. ALESSANDRO FONTANA
Per parte convenuta opposta , l'Avv. Controparte_1
CARLOTTA CANCOGNI in sostituzione dell'avv. ROBERTO LAZZINI
IL GIUDICE
Invita le parti a repliche orali per cui è stata fissata l'udienza odierna
Ciascuna delle parti oggi presenti replica e controreplica riportandosi ai propri atti e documenti ed insistendo come negli stessi.
Tutte le parti presenti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza in udienza ed a tanto sono autorizzate dal giudice.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12.30 circa il Giudice pronuncia la seguente sentenza dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Art. 281 sexies c.p.c. nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2434 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
2 DIFENSORE: Avv. ROBERTO LAZZINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Nonché
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA
DOMICILIO ELETTO: come in atti
TERZE CHIAMATE
* * * * * * * * * * * * Oggetto: contratti bancari;
fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare (154/2019 R.G.E.I.).
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE IL TRIBUNALE DI MASSA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, , Parte_1 premetteva che in data 19/02/2003 con contratto notaio di Aulla rep. 9605 racc. Per_1
3075 (doc. 1) (cod. fisc. ) con sede Controparte_4 P.IVA_3 legale in piazza Salimbeni n. 3 – 00 (di seguito banca) aveva stipulato un mutuo CP_4 fondiario di euro 350.000,00, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 (di seguito
TUB), con i sigg.ri e , avente come garante la sig.ra Parte_1 CP_2 [...]
Il mutuo era garantito da PO iscritta sull'immobile di proprietà del terzo datore CP_3 di PO . Sulla base di tale titolo, la banca aveva Parte_1 promosso procedura esecutiva immobiliare su tale immobile. La società attrice proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. Il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione cautelare e la instaurava il Parte_1 giudizio di merito, facendo valere i seguenti motivi.
Il mutuo non sarebbe valido titolo esecutivo, in quanto la somma sarebbe stata sottoposta a deposito cauzionale e vincolata all'avveramento di quanto previsto dall'art. 2: iscrizione di PO in assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli;
stipula di assicurazione per l'immobile POto.
3 Il mutuo sarebbe nullo per la violazione dell'art. 38 TUB, in quanto la banca avrebbe concesso una somma superiore all'80% del valore dell'immobile POto.
Il contratto non indicherebbe il metodo di calcolo degli interessi, ma si potrebbe desumere l'applicazione dell'ammortamento alla francese. Non vi sarebbe una clausola di capitalizzazione degli interessi specificamente approvata per iscritto. Ciò comporterebbe la violazione dell'art. 125 bis TUB. Inoltre, il regime di capitalizzazione alla francese produrrebbe effetti anatocistici.
Il tasso TEG applicato sarebbe superiore alla soglia di usura, tenendo conto anche delle spese di istruttoria, delle spese di invio rate, interessi di mora, oneri e commissioni, compresa la commissione di estinzione anticipata.
La creditrice avrebbe proseguito fino alla vendita dell'immobile, un'azione esecutiva illegittima, tale da giustificare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Chiedeva: “accertare e dichiarare la nullità dell'esecuzione immobiliare n. 154/2019 r.g.e. del Tribunale di Massa, la nullità del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo, la nullità dell'PO iscritta a garanzia del mutuo, la nullità del pignoramento, la nullità del contratto di mutuo;
accertare e dichiarare la nullità del tasso di interesse contrattuale e della modalità di determinazione degli interessi del mutuo per violazione degli artt. 117 TUB, 1283 c.c.,
1284 c.c., e per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi nel mutuo;
per l'effetto, dichiarare che non è dovuto alcun interesse per il mutuo, e determinare il dare- avere tra le parti;
in subordine, applicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117 TUB, in capitalizzazione semplice, in sostituzione del tasso contrattuale, ovvero applicare il tasso di interesse legale, in capitalizzazione semplice, in sostituzione del tasso contrattuale, e determinare il dare-avere tra le parti;
accertare e dichiarare la nullità degli interessi usurari, dichiarare che non è dovuto alcun interesse per il mutuo, e determinare il dare-avere tra le parti;
in subordine, applicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117 TUB, in capitalizzazione semplice, in sostituzione del tasso contrattuale, ovvero applicare il tasso di interesse legale, in capitalizzazione semplice, in sostituzione del tasso contrattuale, e determinare il dare-avere tra le parti;
ordinare la cancellazione dal ruolo dell'esecuzione immobiliare n. 154/2019 r.g.e. del
Tribunale di Massa, e ordinare la cancellazione del pignoramento a cura e spese del creditore procedente;
dichiarare la nullità dell'PO iscritta a garanzia del mutuo;
in subordine, retrocedere il credito al rango chirografario;
4 condannare il creditore procedente a risarcire tutti i danni subiti e subendi CP_5 dall'opponente a causa degli atti esecutivi nulli e/o illegittimi posti in essere dal creditore procedente, che si quantificano in euro 356.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma, da liquidarsi anche in via equitativa, in considerazione degli atti esecutivi nulli e/o illegittimi posti in essere dal creditore, compresa la vendita dell'immobile pignorato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda sino al saldo”.
Con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
parte convenuta, si Controparte_1 costituiva allegando di essere succeduta nel credito a in virtù del Controparte_4 progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04/10/2020. Pregiudizialmente eccepiva che il contraddittorio non era stato integrato nei confronti dei mutuatari, , e della garante, Parte_1 CP_2 CP_3
. Nel merito, eccepiva quanto segue.
[...]
Il contratto di mutuo costituirebbe valido titolo esecutivo, in quanto la somma sarebbe stata effettivamente erogata, come da relativa quietanza. Inoltre, il conferimento in deposito cauzionale integrerebbe atto negoziale necessariamente conseguente alla traditio in favore del mutuatario.
La contestazione circa la presunta violazione dell'art. 38 TUB sarebbe infondata, in quanto l'attore ometterebbe di riferire che nel momento in cui è stato concesso il finanziamento de quo il valore del compendio pignorato ammontava ad €. 700.000,0, poiché i beni dati in garanzia sarebbero stati due, come indicato nella perizia di stima redatta da un tecnico della (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione); di conseguenza, nel CP_4 momento in cui è stata data a mutuo la somma di €. 350.000,00 il valore dei beni dati a garanzia non era affatto di €. 356.000,00 bensì di €. 700.000,00. La circostanza è confermata dall'art. 6 del contratto di mutuo.
Il tasso di interesse applicato non avrebbe superato la soglia di usura, in quanto nel TEG andrebbero ricompresi solo i costi collegati all'erogazione del finanziamento e non la commissione di estinzione anticipata, gli interessi moratori e le spese notarli, come invece riportato nel conteggio dell'attrice.
Il sistema di ammortamento alla francese non genererebbe alcuna forma di anatocismo né alcuna indeterminatezza nel tasso di interesse, in quanto: i) il tasso verrebbe determinato in modo univoco e secondo una procedura oggettiva;
ii) la procedura di determinazione
5 del tasso di interesse da applicare a ciascuna rata di ammortamento non potrebbe in alcun modo essere influenzata dalla Banca;
iii) risulterebbe pattuito il piano di ammortamento e dunque sin dalla stipula il mutuatario sarebbe in grado di conoscere la quota capitale di ciascuna rata;
iv) la quota relativa agli interessi di ciascuna rata verrebbe calcolata tramite la legge dell'interesse semplice sul capitale residuo.
La richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. sarebbe infondata, poiché la banca avrebbe avviato e proseguito la procedura esecutiva in attuazione di un suo diritto, come confermato dal rigetto dell'istanza cautelare di sospensione nel procedimento n. 154/2019
R.G.E.
Chiedeva: in via preliminare, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei mutuatari, , e della garante, ; nel merito, in via Parte_1 CP_2 CP_3 principale, rigettare interamente tutte le domande di parte attrice per tutti i motivi meglio indicati nella presente comparsa di risposta;
in subordine, convertire il contratto di mutuo del 19/2/2003 rep. 9605/3075 a rogito Notaio i Aulla in mutuo POrio ordinario Per_1 con ogni consequenziale pronuncia di legge. Con vittoria di spese di giudizio.
Parti terze chiamate, , e , si costituivano Parte_1 CP_2 CP_3 eccependo quanto segue.
Carenza di legittimazione della convenuta, in quanto la scissione non sarebbe stata iscritta nel registro delle imprese, quindi inefficace.
Nell'atto di scissione non sarebbero individuati in alcun modo i nominativi dei clienti e dei crediti trasferiti a pertanto, non vi sarebbe prova dell'avvenuta cessione del credito. CP_1
La domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dei terzi chiamati sarebbe CP_1 prescritta.
La fideiussione sarebbe nulla per violazione dell'art. 2 legge 287/1990, in quanto conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI dichiarato frutto di un'intesa anticoncorrenziale sanzionato con provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005. Ciò comporterebbe la nullità delle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (pag. 14 del mutuo), di sopravvivenza (pag. 15 del mutuo), di reviviscenza (pag. 14 mutuo).
La fideiussione sarebbe inefficace per violazione dell'art. 1341 c.c., in quanto mancherebbe un'approvazione specifica delle diverse clausole del contratto di fideiussione.
6 Chiedevano: nel merito, di accogliere le domande proposte dall'attrice; respingere tutte le domande proposte dalla convenuta. Con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
OSSERVA
Circa la titolarità del credito
Preliminarmente, si ritiene di dover prendere in esame l'eccezione circa la carenza di legittimazione sostanziale avanzata dai terzi chiamati in causa.
Secondo la più recente giurisprudenza di Cassazione, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Corte n.
17944 del 22/06/2023 e n. 9412 del 5/04/2023, Cassazione civile sez. III, 22/03/2024,
n.7866).
Nel caso di specie la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) non fornisce precise indicazioni circa i crediti ricompresi nell'operazione, limitandosi a stabilire: “In particolare, sono stati assegnati alla
Beneficiaria: • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); • strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attivita' fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e • passivita' inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati. crediti classificati come "inadempienze
7 probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); • rapporti giuridici relativi ai
Crediti UTP”.
Nel progetto di scissione (doc. n. 13 allegato alla memoria e art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 24/10/2022 di parte convenuta), si afferma: “Alla società beneficiaria saranno assegnati, nei termini e nei limiti di cui al presente progetto, i seguenti elementi patrimoniali attivi e passivi (il compendio scisso), nella consistenza in cui si troveranno alla data di efficacia della scissione. Tali elementi patrimoniali sono riportati di seguito, così come rappresentati nei dati contabili della società scissa al 31 dicembre 2019:
Attività: Contr
- Crediti deteriorati classificati da come sofferenze per un valore netto contabile pari a Euro 2.313 milioni (valore lordo contabile pari a Euro 4.798 milioni); Contr
- Crediti deteriorati classificati da come inadempienze probabili per un valore netto contabile pari a Euro 1.843 milioni (valore lordo contabile pari a Euro 3.345 milioni); […]”
Al momento della situazione contabile a cui rimanda il progetto di scissione (31/12/2019), era già iniziata l'esecuzione forzata oggetto della presente opposizione, dato che l'atto di pignoramento immobiliare era stato notificato a mani del legale rappresentante della società in data 13/01/2019. Pertanto, il credito deve considerarsi senz'altro deteriorato, di conseguenza deve essere considerato ricompreso nel compendio oggetto di scissione e la relativa eccezione non può che essere rigettata.
Circa la validità quale titolo esecutivo del mutuo condizionato
A dirimere i dubbi circa il valore di titolo esecutivo del mutuo condizionato, sono recentissimamente intervenute le Sezioni Unite, enunciando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione civile sez. un., 06/03/2025, n.596).
8 Nel caso in oggetto è pacifico che le somme siano state accreditate sul conto corrente della opponente, per essere vincolate attraverso un deposito cauzionale infruttifero a causa di una pattuizione contenuta nel contratto stesso.
In applicazione del summenzionato principio di diritto, si ritiene che l'eccezione proposta da parte attrice sia priva di fondamento.
Circa la violazione dell'art. 38 TUB
Parte opponente lamenta la nullità del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117 TUB, per violazione dell'art. 38 TUB in correlazione con la delibera CICR 22/04/1995, in quanto il capitale concesso a mutuo sarebbe superiore all'80% del valore dell'immobile sottoposto ad PO ed a procedura esecutiva.
L'art.6 del contratto di mutuo (pag. 11, doc. n.1, allegato all'atto di citazione), prevede: “allo scopo di garantire la restituzione della somma mutuata ed il pagamento degli interessi, degli accessori e di quant'altro dovuto in pendenza del presente atto, la parte mutuataria e la parte datrice di PO
a favore della e consentono che a favore della stessa sia Controparte_4 eseguita presso l'ufficio dei registi immobiliari di Massa Carrara corrispondente iscrizione sopra i beni descritti in calce al presente atto. A detti immobili i contraenti attribuiscono il valore di Euro
730.000,00”.
In calce allo stesso atto, viene specificato: “descrizione dei beni dati ad PO – a) unità immobiliare sita a Massa nella località Ronchi in via Stradella Snc e precisamente: […] - b) unità immobiliare sita ad Aulla alla località Bagnaia alla Via Casciari e precisamente: […]”.
Dalla disamina del solo contratto di mutuo prodotto dalla società attrice stessa, emerge come l'immobile sottoposto ad PO non sia stato solamente quello di cui alla perizia dell'Ing.
(doc. 11 allegato alla citazione), come affermato dall'attrice, bensì due. Di conseguenza Per_2 il motivo di opposizione risulta del tutto privo di pregio.
Circa la nullità del mutuo per mancanza di indicazione del regime di capitalizzazione
Parte attrice allega: “Il mutuo prevede un tasso di interesse del 4,44% nominale annuo per gli interessi dovuti fino alla scadenza della quarta rata (art. 1 e art. 4 contratto), in seguito un tasso di interesse variabile pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 1,80 punti (art. 4). Il contratto di mutuo si limita a stabilire che il rimborso del prestito deve avvenire in 15 anni, mediante il pagamento di 30 rate semestrali, il cui importo è comprensivo di capitale e interessi, senza
9 indicare il metodo di calcolo degli interessi. In ogni caso, si desume che è stato utilizzato un ammortamento “alla francese” per determinare la somma occorrente a rimborsare il capitale e a pagare gli interessi” (pag. 18, atto di citazione).
Secondo un principio adottato dalle Sezioni Unite, “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130).
Riprendendo quanto espresso dalle Sezioni Unite, la Suprema Corte si è espressa anche in materia di mutuo a tasso variabile: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
Nel caso di specie, l'art. 1 del contratto di mutuo prevede: “[…] all'interesse del 4,44% (quattro virgola quarantaquattro per cento) nominale annuo, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'articolo 4 […]”.
10 L'art. 4 dispone: “le parti contraenti, mentre stabiliscono che i criteri per la determinazione del tasso di interesse applicabile sono i seguenti: - in caso di tasso “fisso” il medesimo sarà pari all'interest rate swap Lettera Euro a 2, 3 o 5 anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,80 punti;
- in caso di tasso “variabile” il medesimo sarà pari al tasso EURIBOR 6 mesi maggiorato di 1,80 (uno virgola ottanta) punti, convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile modulare per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi dovuti fino alla scadenza della quarta rata.
Successivamente la parte mutuataria, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Banca mutuante almeno 60 (sessanta) giorni prima delle seguenti scadenza, potrà chiedere ed ottenere l'applicazione del tasso “fisso” oppure quella del tasso “variabile” all'epoca determinati in base ai criteri sopra indicati per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, e quindi, fino alla successiva scadenza: - al termine del 2° anno, e cioè alla scadenza della 4^ rata;
- al termine del
5° anno, e cioè alla scadenza della 10^ rata;
- al termine del 7° anno, e cioè alla scadenza della
14^ rata;
- al termine del 10° anno, e cioè alla scadenza della 14^ rata;
In mancanza della suddetta comunicazione del termine essenziale di 60 (sessanta) giorni prima di ciascuna scadenza, il mutuo verrà regolato, per il periodo immediatamente successivo, al tasso
“variabile” all'epoca determinato in base al criterio sopra indicato.
La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 15 (quindici) mediante pagamento di n. 30 (trenta) rate semestrali, comprensive di capitale e di interessi da pagarsi in contanti presso le casse della banca mutuante alle scadenze del 1° gennaio e del 1° luglio di ogni anno […]”.
Il piano di ammortamento in calce al contratto di mutuo (pag. 25 doc. 1, allegato da parte attrice) riporta numero, importo e composizione delle rate, il tipo di regime di capitalizzazione applicato
(alla francese).
Dal contratto di mutuo e dal piano di ammortamento si evince come il tasso di interesse ed il regime di capitalizzazione siano determinati in maniera oggettiva. Pertanto, non sussiste alcuna violazione della trasparenza né della determinatezza.
Infine, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte e sopra richiamato, il piano di ammortamento alla francese non può essere considerato foriero di alcun anatocismo occulto.
Di conseguenza anche questi motivi di opposizione risultano infondati.
11 Circa l'applicazione degli interessi usurari
Parte attrice opponente eccepisce che il contratto di mutuo fosse viziato da usura contrattuale, in quanto “Nel calcolo del tasso effettivo globale del mutuo devono essere ricompresi tutti gli oneri sopportati dal mutuatario, con l'eccezione di imposte e tasse, come previsto dall'art. 644 comma 4 cod. pen.; bisogna considerare, quindi, non solo il tasso annuo nominale, ma anche tutte le clausole relative alle spese e alle commissioni, compresa la commissione di estinzione anticipata
(art. 4 contratto)” (pag. 28 atto di citazione).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito: “Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18497, Cassazione civile sez.
III, 14/03/2022, n.8109, Cassazione civile , sez. III , 07/03/2022 , n. 7352, Corte appello
Ancona sez. I, 02/05/2025, n.641).
In considerazione di questo principio di diritto, anche questo motivo di opposizione risulta del tutto infondato e l'opposizione rigettata.
Risultando infondate tutte le argomentazioni proposte da parte attrice opponente, anche la domanda di risarcimento del danno non può che essere rigettata.
Considerato che l'opposizione deve essere rigettata, le domande riconvenzionali proposte in via subordinata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati devono intendersi assorbite, così come le relative eccezioni.
Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle
12 conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata "Fase istruttoria e/o di trattazione". La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del
2020; Cass. n. 4698 del 2019)” (Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n.25711).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi” relativamente ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (valore della causa: Euro
143.519,74, credito per il quale si procedeva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.) nei valori medi o standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide, ciò che segue:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA, parte attrice-opponente,
[...]
, e i terzi chiamati, , Parte_1 Parte_1 CP_2
e , in solido fra loro, a rifondere a parte convenuta-opposta, CP_3 [...] le spese processuali del presente Parte_2 giudizio di opposizione, che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge..
Massa, 30/09/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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