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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19072 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 19072/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BERTALOTTO FRANCESCA in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. BERTOLINO DENIS in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 1.4.2025
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non coniugati, i quali hanno Parte_1 CP_1 cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 30.10.2024, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento Parte_1 condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre, Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con assegnazione della casa coniugale alla signora chiedeva poi accogliersi il calendario di Pt_1 visite padre – minore enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, ancora, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico Universale e/o altri benefici da parte della signora Pt_1
Con decreto del 19.11.2024, il Giudice fissava udienza al 1.4.2025 per la comparizione delle parti avanti a sé.
Con memoria depositata il 26.2.2025, si costituiva in giudizio nulla opponendo in CP_1 punto regime di affidamento e assegnazione della casa coniugale, ma chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di memoria, nonché di quantificare in euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il quantum del contributo al mantenimento del figlio da disporsi a suo carico. Da ultime, chiedeva stabilirsi nella misura del 50% ciascuno la quota dell'Assegno Unico Universale.
All'udienza del 1.4.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_1 residenza presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione
ASSEGNA la casa familiare (di proprietà della ricorrente) alla affinchè ci viva con il figlio Pt_1 minore, unitamente ai beni mobili che la arredano, dandosi atto che il Prot si è già allontanato per trasferirsi altrove, ove ha già trasferito la residenza;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio su accordo con la madre, e Per_1 comunque:
* a fine settimana alternati, dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera alle 20,30, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
* un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi nel martedì, dall'uscita da scuola alla sera alle 20,30, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
e nella settimana che termina con il fine settimana materno il martedì e giovedì dall'uscita da scuola alla sera alle 20,30;
* metà delle vacanze natalizie, ed in particolare un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, il 26 con il genitore che non lo avrà il giorno di Natale;
* metà delle vacanze pasquali, alternando con l'altro genitore il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
* 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, precisando che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo scelto per le vacanze estive nonché l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e che, in caso di disaccordo, il padre terrà con sé il minore i primi 15 giorni di agosto e la madre gli ultimi 15 giorni di agosto;
DISPONE che, con decorrenza dalla data della domanda, contribuisca al mantenimento CP_1 del figlio versando alla mensilmente la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo Pt_1 indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minore , oltre al versamento del 50% Per_1 delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, straordinarie e ricreative sempre nell'interesse del minore come disciplinate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016,
DÀ ATTO l'assegno unico e/o altri benefici sostitutivi per il figlio minore vengano percepiti per intero dalla madre, nella sua qualità di genitore collocatario.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23 maggio 2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 19072/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BERTALOTTO FRANCESCA in virtù di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. BERTOLINO DENIS in virtù di procura speciale in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 1.4.2025
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non coniugati, i quali hanno Parte_1 CP_1 cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 30.10.2024, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento Parte_1 condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre, Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con assegnazione della casa coniugale alla signora chiedeva poi accogliersi il calendario di Pt_1 visite padre – minore enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, ancora, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico Universale e/o altri benefici da parte della signora Pt_1
Con decreto del 19.11.2024, il Giudice fissava udienza al 1.4.2025 per la comparizione delle parti avanti a sé.
Con memoria depositata il 26.2.2025, si costituiva in giudizio nulla opponendo in CP_1 punto regime di affidamento e assegnazione della casa coniugale, ma chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di memoria, nonché di quantificare in euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il quantum del contributo al mantenimento del figlio da disporsi a suo carico. Da ultime, chiedeva stabilirsi nella misura del 50% ciascuno la quota dell'Assegno Unico Universale.
All'udienza del 1.4.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_1 residenza presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione
ASSEGNA la casa familiare (di proprietà della ricorrente) alla affinchè ci viva con il figlio Pt_1 minore, unitamente ai beni mobili che la arredano, dandosi atto che il Prot si è già allontanato per trasferirsi altrove, ove ha già trasferito la residenza;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio su accordo con la madre, e Per_1 comunque:
* a fine settimana alternati, dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera alle 20,30, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
* un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi nel martedì, dall'uscita da scuola alla sera alle 20,30, quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
e nella settimana che termina con il fine settimana materno il martedì e giovedì dall'uscita da scuola alla sera alle 20,30;
* metà delle vacanze natalizie, ed in particolare un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, il 26 con il genitore che non lo avrà il giorno di Natale;
* metà delle vacanze pasquali, alternando con l'altro genitore il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
* 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, precisando che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo scelto per le vacanze estive nonché l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e che, in caso di disaccordo, il padre terrà con sé il minore i primi 15 giorni di agosto e la madre gli ultimi 15 giorni di agosto;
DISPONE che, con decorrenza dalla data della domanda, contribuisca al mantenimento CP_1 del figlio versando alla mensilmente la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo Pt_1 indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minore , oltre al versamento del 50% Per_1 delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, straordinarie e ricreative sempre nell'interesse del minore come disciplinate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016,
DÀ ATTO l'assegno unico e/o altri benefici sostitutivi per il figlio minore vengano percepiti per intero dalla madre, nella sua qualità di genitore collocatario.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 23 maggio 2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.