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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5744/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5744/2024, assunta in decisione all'udienza del
5/12/2024, promossa da:
, Cf. Parte_1 C.F._1
, Cf. Parte_2 C.F._2
, Cf. Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Coppola e dall'Avv. Ippolita Riva
RICORRENTI per l'interdizione di
, nato a [...] il [...] (Cod. fisc. Controparte_1
) C.F._4
INTEDICENDO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Interdizione
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia dell'interdizione di e il Pubblico Controparte_1
Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
La domanda di interdizione è fondata.
Nell'atto introduttivo i ricorrenti, e , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 genitori, e in qualità di fratello, di , hanno dato atto che Parte_3 Controparte_1 quest'ultimo in data 19/09/2024 alle ore 5.45 circa, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo diretto al posto di lavoro per prendere servizio mattutino, rimaneva coinvolto in un gravissimo sinistro stradale determinato dall'improvviso attraversamento di un animale selvatico in seguito al quale rovesciava a terra e veniva trasportato a mezzo elisoccorso presso gli Ospedali
Civili di Brescia dove veniva diagnosticata “ematoma subdurale acuto tentoriale sn ed emisferico Cont sn con compressione degli spazi liqurali corticali e del ventricolo laterale. ed ESA postraumatica temporo-insulare bilaterale, con prevalenza a sn. ESA interpeduncolare. Ridotte le cisterne peritruncali. Frattura scomposta della squama temporale dx. Frattura dell'osso mascellare dx e delle pareti dei seni mascellari bilateralmente. Frattura della parete laterale dell'orbita dx. Frattura comminuta della parete mediale dell'orbita sn. Non fratture del rachide cervicale” e immediatamente ricoverato d'urgenza con prognosi riservata (docc.04 e 05).
Fissata l'udienza del 19/11/2024 con modalità ex art. 127 bis c.p.c., i ricorrenti documentavano l'impossibilità di effettuare l'esame dell'interdicendo a mezzo collegamento da remoto, stante il ricovero del medesimo presso il reparto di terapia intensiva degli Ospedali Civili di Brescia e l'indisponibilità di personale ospedaliero per svolgere tale incombente. Il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità di procedere all'esame dell'interdicendo e sentito anche il PM presente in udienza, ordinava pertanto la produzione di documentazione medica al fine di verificare la condizione attuale di salute dell'interdicendo e l'effettivo stato di incapacità che giustificherebbe la misura richiesta, rinviando all'udienza cartolare del 5/12/2024.
Per l'udienza così fissata, parte ricorrente depositava documentazione medica ove veniva attestato quanto segue.
Nella lettera di dimissioni del 14/10/2024 veniva diagnosticato “trauma cranico grave e trauma torace. Decorso complicato da crisi epilettiche e ipertensione intracranica con necessità di craniectomia decompressiva”.
Nella medesima relazione veniva inoltre dato atto che:
pagina 2 di 4 Sennonché, nella successiva relazione a firma del dott. el Presidio Ospedaliero di Brescia, Per_1
Reparto di Anestesia e Rianimazione, datata 26/11/2024, si legge quanto segue:
Alla luce delle suddette conclusioni e della condizione in cui versa il sig. , Controparte_1 viste anche le conclusioni dei ricorrenti e del PM, appare opportuno di dichiarare l'interdizione.
Dall'esame della documentazione medica in atti emerge una situazione di significativa compromissione delle facoltà mentali dell'interdicendo, vista la sussistenza allo stato di un minimo stato di coscienza e della sua incapacità di comunicare e verbalizzare, la cui durata non è ad oggi determinabile.
Detta condizione pone l'interdicendo nell'impossibilità totale e definitiva di provvedere ai propri interessi a causa di una grave e irreversibile forma di infermità fisica e psichica. A fronte di un simile quadro, alla luce della documentazione prodotta pur in assenza dell'esame diretto delle condizioni dell'interdicendo, può concludersi per la pronuncia dell'interdizione di CP_1
pagina 3 di 4 in ragione delle gravi condizioni di salute in cui egli versa, condizioni che lo rendono CP_1 del tutto inidonea a provvedere ai propri interessi, ed in considerazione della necessità che la misura in questione venga adottata a sua adeguata protezione.
Si dà atto della richiesta dei ricorrenti di nominare, quale tutore provvisorio dell'interdicendo, il fratello, Cf. residente in [...], Parte_3 C.F._3 rimettendo pertanto al Giudice Tutelare per quanto di competenza.
Stante la natura della causa le spese di giudizio vengono dichiarate irripetibili.
p.q.m.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita,
1. dichiara l'interdizione di (cf ), nato a Controparte_1 C.F._4
Clusone (BG) il 19/03/1968 (atto di nascita anno 1968, n. 3, Parte II;
Serie A);
2. manda alla Cancelleria per le annotazioni e comunicazioni di cui agli articoli 423 c.c. e 42 disp. att. al c.c., nonché al Giudice Tutelare competente;
3. dichiara irripetibili le spese anticipate dai ricorrenti.
Così deciso in Bergamo, il 19/12/2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
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