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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1077/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1077/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori dott. e dott. , Controparte_2 CP_3 Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e
Giuseppe Angelo Rizzo;
-attore;
contro
(c.f. ), con sede in via Conte Ruggero, n. 12, in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Vetri;
-convenuto;
OGGETTO
pagina 1 di 12 Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “1) ammettersi CTU contabile al fine di quantificare, sulla base della documentazione
prodotta, l'esatto importo delle somme ancora dovute dal convenuto alla società fallita. 2) CP_4
ammettersi la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria istruttoria del 27.04.2023;
3) disporre l'ordine di esibizione nei confronti del di tutte le contestazioni Controparte_4
effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate
dalla 4) nel merito accogliere la domanda così come proposta con l'atto di Parte_1
citazione.”, di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il al pagamento in favore Controparte_4
della della somma di € 1.328.410,58 quale Parte_3
corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di diffida e messa in
mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il , a titolo di Controparte_4
arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della
[...]
della somma di € 1.328.410,58, quale saldo dei costi sostenuti dalla Parte_3
società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa
in mora al soddisfo. Con il favore delle spese”.
Parte convenuta: “piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, previa riunione dei giudizi come
chiesto in parte motiva, ritenere e dichiarare che nessuna somma deve il alla Controparte_4
curatela attrice, rigettando la domanda avanzata in via principale;
ritenere e dichiarare improponibile
e/o inammissibile, o con qualsiasi altra statuizione rigettare la domanda subordinata di arricchimento
senza causa;
in subordine ritenere e dichiarare prescritti i crediti azionati, per quanto esposto in parte
motiva Nella non temuta ipotesi che il comune di dovesse essere ritenuto debitore nei CP_4
pagina 2 di 12 confronti della curatela, occorrendo anche i n via riconvenzionale, compensare le somme alla stessa
dovute con quelle come sopra anticipate a scapito dello stesso comune sul fondo delle autonomie, nella
misura che sarà provata in corso di causa. Ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi moratori.
Condannare parte attrice al risarcimento del danno patito dal comune per la temerarietà con la quale
il giudizio è stato promosso. Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela del ha convenuto in giudizio il Parte_3 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.328.410,58 quale corrispettivo CP_4
dei costi che la società avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del Parte_3
convenuto, i servizi legati al ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in CP_4
forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia;
in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna del medesimo ente a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041
c.c., per aver fruito dei servizi legali al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il è stato inserito Controparte_4
unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31
dicembre 2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la Parte_1
gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei
Comuni della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il di , è stato CP_4 CP_4
espletato da , la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la Parte_3
prestazione dei servizi resi in favore del convenuto, parte delle quali non sono state pagate;
d) CP_4 pagina 3 di 12 che pertanto il è debitore nei confronti dell'ora fallita Controparte_4 Parte_3
della somma di € 1.328.410,58, quale somma residua dell'importo delle fatture che la
[...]
società ha emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di Parte_3
, che si assume pagato solo parzialmente CP_4
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda. CP_4
In particolare, il ha negato l'esistenza del credito ex adverso azionato Controparte_4
deducendo, tra le altre cose, che le somme pretese dalla curatela si riferiscono a servizi mai resi e rappresentando, nello specifico, che l'andamento del rapporto effettivamente intercorso con l'or fallita società è stato caratterizzato da reiterati inadempimenti, i quali hanno costretto l'ente comunale a provvedere con mezzi e risorse proprie alla gestione dei rifiuti sul territorio. L'ente convenuto rappresenta in particolare una situazione di grave inadempimento del servizio incombente sulla controparte, deducendo di aver dovuto sopportare direttamente i costi legati alla gestione dei rifiuti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo subiva taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Indi, con ordinanza del 19.2.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decisione sulla base della ragione più liquida
La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'an
pagina 4 di 12 delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in Parte_1
favore dei Comuni sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che “per la quota di
propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al
fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di
spesa con adeguata dotazione”), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i costi, i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni di controparte, non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza -condivisibilmente- ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte
creditoris. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito,
pagina 5 di 12 che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: «La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra
parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la
sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché
annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera
della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare
un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali
dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio
di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti
formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse
indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an
o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24
luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela.
pagina 6 di 12 Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione. In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale socio e fruitore ex lege del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in De Jure;
Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).
pagina 7 di 12 Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convneuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti eventualmente eseguiti dal convenuto giacché gli CP_4
stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.
A tal proposito, vale la pena evidenziare che non coglie nel segno l'eccezione formulata da parte attrice, secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando, senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti. Difatti, è la stessa parte attrice ad affermare, in citazione, che “il si è reso parzialmente inadempiente Controparte_4
nei confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo dei servizi ricevuti e
rimanendo debitore della complessiva somma di € 1.328.410,58,”, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica.
Si noti, ancora, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastrini contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche,
diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità
dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto,
l'effettivo valore economico delle stesse.
L'unica circostanza certa può dirsi, in definitiva, quella per cui se è vero che l'or fallita società ha eseguito prestazioni in favore dell'ente convenuto, è vero anche che l'ente in questione ha corrisposto,
pagina 8 di 12 nel corso del rapporto, somme per le prestazioni ricevute;
non è invece in alcun modo accertato l'an e il
quantum delle prestazioni sottese alla controversia ora in esame.
Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.
Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: “Vero è che tra il 2010 ed
il maggio 2017 personale della società con propri mezzi ed attrezzature, ha Parte_1
quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale ”. CP_4
Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio;
ii)
l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
Aggiungasi che non può nemmeno trascurarsi la produzione documentale di parte convenuta, dalla quale è dato evincere, tra le altre cose, che quest'ultima ha provveduto anche in via autonoma e diretta a sostenere costi del servizio legato alla gestione dei rifiuti (circostanza invero non specificamente contestata;
v., in ogni caso, documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta), di modo che la prova testimoniale sarebbe anche in conflitto con le risultanze documentali.
Da ribadire è altresì l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a “tutte le contestazioni
effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate
dalla trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione alla luce di Parte_1
quanto si è sin qui rassegnato.
Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice Parte_1
dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate;
solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto -al limite- provvedere a nominare un consulente tecnico.
pagina 9 di 12 Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa.
Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione legale del di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in CP_4
favore della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al pagamento della somma CP_4
indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata,
la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio.
In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c.
comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di pagina 10 di 12 arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice.
Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice. Tali spese sono liquidate in euro 18.977,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 1.000.001,00 a euro 2.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della controversia) a titolo di onorari oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “disputatum”
(sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: pagina 11 di 12 rigetta la domanda formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro
18.977,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
Così deciso in Enna, il 10 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1077/2022 promossa da:
, C.F. , già corrente in Enna, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori dott. e dott. , Controparte_2 CP_3 Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e
Giuseppe Angelo Rizzo;
-attore;
contro
(c.f. ), con sede in via Conte Ruggero, n. 12, in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Vetri;
-convenuto;
OGGETTO
pagina 1 di 12 Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “1) ammettersi CTU contabile al fine di quantificare, sulla base della documentazione
prodotta, l'esatto importo delle somme ancora dovute dal convenuto alla società fallita. 2) CP_4
ammettersi la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria istruttoria del 27.04.2023;
3) disporre l'ordine di esibizione nei confronti del di tutte le contestazioni Controparte_4
effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate
dalla 4) nel merito accogliere la domanda così come proposta con l'atto di Parte_1
citazione.”, di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il al pagamento in favore Controparte_4
della della somma di € 1.328.410,58 quale Parte_3
corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di diffida e messa in
mora al soddisfo;
2) in via subordinata condannare il , a titolo di Controparte_4
arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della
[...]
della somma di € 1.328.410,58, quale saldo dei costi sostenuti dalla Parte_3
società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa
in mora al soddisfo. Con il favore delle spese”.
Parte convenuta: “piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, previa riunione dei giudizi come
chiesto in parte motiva, ritenere e dichiarare che nessuna somma deve il alla Controparte_4
curatela attrice, rigettando la domanda avanzata in via principale;
ritenere e dichiarare improponibile
e/o inammissibile, o con qualsiasi altra statuizione rigettare la domanda subordinata di arricchimento
senza causa;
in subordine ritenere e dichiarare prescritti i crediti azionati, per quanto esposto in parte
motiva Nella non temuta ipotesi che il comune di dovesse essere ritenuto debitore nei CP_4
pagina 2 di 12 confronti della curatela, occorrendo anche i n via riconvenzionale, compensare le somme alla stessa
dovute con quelle come sopra anticipate a scapito dello stesso comune sul fondo delle autonomie, nella
misura che sarà provata in corso di causa. Ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi moratori.
Condannare parte attrice al risarcimento del danno patito dal comune per la temerarietà con la quale
il giudizio è stato promosso. Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela del ha convenuto in giudizio il Parte_3 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.328.410,58 quale corrispettivo CP_4
dei costi che la società avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del Parte_3
convenuto, i servizi legati al ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in CP_4
forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia;
in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna del medesimo ente a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041
c.c., per aver fruito dei servizi legali al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario
Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2
Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il è stato inserito Controparte_4
unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31
dicembre 2002, hanno costituito la società per azioni con lo scopo di assicurare la Parte_1
gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti;
c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta del rifiuti dei
Comuni della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il di , è stato CP_4 CP_4
espletato da , la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la Parte_3
prestazione dei servizi resi in favore del convenuto, parte delle quali non sono state pagate;
d) CP_4 pagina 3 di 12 che pertanto il è debitore nei confronti dell'ora fallita Controparte_4 Parte_3
della somma di € 1.328.410,58, quale somma residua dell'importo delle fatture che la
[...]
società ha emesso per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di Parte_3
, che si assume pagato solo parzialmente CP_4
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda. CP_4
In particolare, il ha negato l'esistenza del credito ex adverso azionato Controparte_4
deducendo, tra le altre cose, che le somme pretese dalla curatela si riferiscono a servizi mai resi e rappresentando, nello specifico, che l'andamento del rapporto effettivamente intercorso con l'or fallita società è stato caratterizzato da reiterati inadempimenti, i quali hanno costretto l'ente comunale a provvedere con mezzi e risorse proprie alla gestione dei rifiuti sul territorio. L'ente convenuto rappresenta in particolare una situazione di grave inadempimento del servizio incombente sulla controparte, deducendo di aver dovuto sopportare direttamente i costi legati alla gestione dei rifiuti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo subiva taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Indi, con ordinanza del 19.2.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decisione sulla base della ragione più liquida
La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'an
pagina 4 di 12 delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del quantum del corrispettivo stesso.
L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in Parte_1
favore dei Comuni sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che “per la quota di
propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al
fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di
spesa con adeguata dotazione”), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i costi, i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni di controparte, non possono assurgere a prova del credito vantato.
Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza -condivisibilmente- ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte
creditoris. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito,
pagina 5 di 12 che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: «La fattura
commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare
documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra
parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la
sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché
annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera
della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare
un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre
nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto,
tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali
dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto
ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio
di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti
formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse
indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an
o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24
luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).
Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela.
pagina 6 di 12 Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale “I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti
inerenti all'esercizio dell'impresa”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C.
28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.
Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione. In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale socio e fruitore ex lege del servizio erogato dall'attrice.
Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi
dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità”; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27,
in De Jure;
Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).
pagina 7 di 12 Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convneuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni che alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantato da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.
Non vale in tal senso invocare i pagamenti eventualmente eseguiti dal convenuto giacché gli CP_4
stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.
A tal proposito, vale la pena evidenziare che non coglie nel segno l'eccezione formulata da parte attrice, secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando, senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti. Difatti, è la stessa parte attrice ad affermare, in citazione, che “il si è reso parzialmente inadempiente Controparte_4
nei confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo dei servizi ricevuti e
rimanendo debitore della complessiva somma di € 1.328.410,58,”, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica.
Si noti, ancora, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastrini contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche,
diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità
dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto,
l'effettivo valore economico delle stesse.
L'unica circostanza certa può dirsi, in definitiva, quella per cui se è vero che l'or fallita società ha eseguito prestazioni in favore dell'ente convenuto, è vero anche che l'ente in questione ha corrisposto,
pagina 8 di 12 nel corso del rapporto, somme per le prestazioni ricevute;
non è invece in alcun modo accertato l'an e il
quantum delle prestazioni sottese alla controversia ora in esame.
Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.
Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: “Vero è che tra il 2010 ed
il maggio 2017 personale della società con propri mezzi ed attrezzature, ha Parte_1
quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale ”. CP_4
Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio;
ii)
l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di an che in punto di quantum.
Aggiungasi che non può nemmeno trascurarsi la produzione documentale di parte convenuta, dalla quale è dato evincere, tra le altre cose, che quest'ultima ha provveduto anche in via autonoma e diretta a sostenere costi del servizio legato alla gestione dei rifiuti (circostanza invero non specificamente contestata;
v., in ogni caso, documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta), di modo che la prova testimoniale sarebbe anche in conflitto con le risultanze documentali.
Da ribadire è altresì l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a “tutte le contestazioni
effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate
dalla trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione alla luce di Parte_1
quanto si è sin qui rassegnato.
Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice Parte_1
dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate;
solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto -al limite- provvedere a nominare un consulente tecnico.
pagina 9 di 12 Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.
Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi ex lege incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa.
Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale causa petendi
l'obbligazione legale del di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in CP_4
favore della parte attrice e quale petitum la condanna del convenuto al pagamento della somma CP_4
indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata,
la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio.
In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c.
comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.
Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni ex lege) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento
(cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n.
33954).
Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di pagina 10 di 12 arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale ex lege costituito).
In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice.
Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice. Tali spese sono liquidate in euro 18.977,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 1.000.001,00 a euro 2.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della controversia) a titolo di onorari oltre accessori di legge.
Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “disputatum”
(sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi
per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da
quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi
applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla
somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553;
Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in
tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)”.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: pagina 11 di 12 rigetta la domanda formulata da parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro
18.977,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.
Così deciso in Enna, il 10 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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