TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1456 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Teramo al
Vico della Luna n. 7, presso lo studio dell'Avv. Sergio Menna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato CP_1 Controparte_2
e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar Persona_1
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
[...]
Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale
per l'Abruzzo CP_1
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.09.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, vinte le CP_1
spese di lite: “Accertare e dichiarare che il ricorrente , è affetto da Parte_1
malattia professionale e che allo stesso compete il riconoscimento di un danno biologico per la denunciata malattia professionale (gonartrosi, meniscopatia ginocchio dx e sx) nella misura del 7% (sette per cento) o di quella, maggiore o minore, che risulterà dalla consulenza medico legale che andrà a predisporsi in corso di causa, anche in cumulo con le tecnopatie già riconosciute;
ordinare, di conseguenza all' , in persona del suo Direttore pro tempore, di corrispondere quanto dovuto CP_1
(rendita o indennizzo), nonché di liquidare e pagare in favore del ricorrente la rendita spettante o l' indennizzo in capitale in base alle nuove tabelle del D.L. 58/2000, che risulterà dalla consulenza medico – legale che andrà a predisporsi, a far data dall'evento o quanto meno dall'accertamento giudiziale, il tutto con gli interessi e le integrazioni tutte di legge, anche in cumulo con le tecnopatie già riconosciute;
3. spese
e competenze legali da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione, oltre I.V.A. e C.A.P..”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che aveva lavorato come carpentiere edile per oltre 35 anni e, precisamente, dall'1.02.1973 al 23.08.2009;
b) che il lavoro nel quale era stato impiegato era consistito nella movimentazione manuale di carichi, nella preparazione, posizionamento e fissaggio delle casseforme in legno o in acciaio, nel dirigere il getto dei calcestruzzi con strumenti vibranti e nel disarmo delle casseforme (spostamenti manuali di puntelli, tavole, travetti di cemento, sacchi di cemento, metalli ferrosi, blocchi di cemento, etc.) oltre che nell'uso di utensili di demolizione manuali ed elettrici
(trapani, sega a mano e circolare, vibratore elettrico e da immersione per calcestruzzo, vibratore a parete, martello , pialla, scalpello, chiodi) per circa 8 ore al giorno per cinque giornate lavorative alla settimana;
Pag. 2 di 7 c) che le predette attività avevano comportato sforzi fisici, posture incongrue, vibrazioni, movimenti ripetuti con conseguente compromissione del sistema osteoarticolare da sovraccarico meccanico, causando l'insorgenza, prima e l'aggravamento poi di gonartrosi e meniscopatia delle ginocchia;
d) che l' aveva già accertato e riconosciuto in suo favore: CP_1
1- ” pari al 6% -pratica Parte_2 CP_1
502654715); Co pari al Controparte_4
5% con danno complessivo (1 e 2) pari al 10% con decorrenza dal
17/07/2016 (cfr. sentenza n. 399/2021 pubblicata il 24.06.2021 dalla Corte di appello dell'Aquila);
3- con grado di Parte_3
menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 5% con decorrenza dal 31.08.2017 con danno complessivo (1, 2 e 3) pari al 14% (cfr. sentenza n.
196/2022 pubblicata il 26/5/2022 della Corte di appello dell'Aquila);
e) che egli aveva presentato la domanda all' per ottenere l'indennità per la CP_1
malattia sopra denunciata (gonartrosi, meniscopatia delle ginocchia), ma che l aveva rigettato la richiesta. CP_1
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale CP_1 tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale.
È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. La Persona_2 causa, all'esito della discussione con note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – depositate da tutte le parti - viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
Pag. 3 di 7 1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1
infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. -
l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è inserita nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova CP_1
contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
Pag. 4 di 7 2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di carpentiere edile, con conseguente necessità di eseguire movimentazioni manuali di carichi e utilizzare strumenti vibranti (cfr. processo verbale dell'udienza del 16.06.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha confermato che il ricorrente è affetto da:
“gonartrosi bilaterale e meniscosi bilaterale con riduzione dell'articolarità e sintomatologia dolorosa al carico”. Il medesimo ha poi specificato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha costituito, quantomeno, la concausa della patologia predetta con criterio di fondata probabilità.
Con specifico riguardo alle contestazioni sollevate dall' in ordine all'assenza del CP_1
rischio lavorativo rispetto alla patologia del ricorrente, il CTU ha evidenziato che:
“Riguardo l'affermazione relativa alla esclusione dall'attività di carpentiere e muratore di ogni gravame relativo a rischio da sovraccarico delle ginocchia, va precisato che le patologie a carico degli arti interessano le strutture osteo-muscolo- neuro-tendinee e sono sempre più frequentemente correlate ad attività lavorative, quale è quella svolta dal Attività che impegnano i vari distretti degli arti superiori ed inferiori, per Pt_1
la presenza di azioni ripetitive, applicazioni di forza, posizioni di lavoro disagevoli, vibrazioni. La letteratura ed il Decreto Legislativo 81/08 , riferimento normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , all'articolo 15 prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori anche “il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. IL RISCHIO DA SOVRACCARICO
BIOMECCANICO DEGLI ARTI INFERIORI deriva da una modalità di lavoro chiamata “a cicli con movimenti e/o sforzi ripetuti” che diventa pericolosa quando è caratterizzata dai seguenti fattori variamente combinati: • elevata frequenza d'azione, carenza di periodi di recupero, • impiego di forza, • postura e/o movimenti incongrui (o estremi), • stereotipia dei movimenti (elevata ripetitività di movimenti uguali). Altri
Pag. 5 di 7 fattori in grado di amplificare il rischio, quando concomitanti, sono l'utilizzo di strumenti vibranti e di utensili con impugnatura inadeguata, il contatto con il freddo,
l'esecuzione di lavori di precisione, l'uso di guanti inadeguati e i ritmi di lavoro . Nel caso in esame, non è richiesta una causalità diretta e, quand'anche fosse coesistente una componente non riconducibile all'attività lavorativa, questa, in ambito , CP_1
Cont assumerebbe il ruolo di concausa nel determinismo della senza escludere il nesso con l'attività lavorativa (…) L'attività espletata dal Signor ha certamente Pt_1
impegnato gli arti superiori (polsi e spalle) e le ginocchia determinando, con criterio di fondata probabilità e nesso quantomeno concausale, le menomazioni accertate alle ginocchia” (cfr. relazione peritale in atti).
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico riportato dal ricorrente e risultante dalla tecnopatia predetta (artrosi e meniscosi bilaterale) è quantificabile nella misura del
4% e che il grado complessivo di invalidità, in cumulo con le menomazioni già accertate e valutate nel 14%, comporta un danno complessivo in cumulo del 17%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.9.2018).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 17% ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal
17.09.2018. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente CP_1
il predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 17% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1
del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.9.2018), oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Sergio Menna dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate in separato decreto.
Teramo, 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 7 di 7
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1456 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Teramo al
Vico della Luna n. 7, presso lo studio dell'Avv. Sergio Menna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato CP_1 Controparte_2
e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar Persona_1
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
[...]
Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale
per l'Abruzzo CP_1
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.09.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, vinte le CP_1
spese di lite: “Accertare e dichiarare che il ricorrente , è affetto da Parte_1
malattia professionale e che allo stesso compete il riconoscimento di un danno biologico per la denunciata malattia professionale (gonartrosi, meniscopatia ginocchio dx e sx) nella misura del 7% (sette per cento) o di quella, maggiore o minore, che risulterà dalla consulenza medico legale che andrà a predisporsi in corso di causa, anche in cumulo con le tecnopatie già riconosciute;
ordinare, di conseguenza all' , in persona del suo Direttore pro tempore, di corrispondere quanto dovuto CP_1
(rendita o indennizzo), nonché di liquidare e pagare in favore del ricorrente la rendita spettante o l' indennizzo in capitale in base alle nuove tabelle del D.L. 58/2000, che risulterà dalla consulenza medico – legale che andrà a predisporsi, a far data dall'evento o quanto meno dall'accertamento giudiziale, il tutto con gli interessi e le integrazioni tutte di legge, anche in cumulo con le tecnopatie già riconosciute;
3. spese
e competenze legali da ascriversi al sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione, oltre I.V.A. e C.A.P..”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che aveva lavorato come carpentiere edile per oltre 35 anni e, precisamente, dall'1.02.1973 al 23.08.2009;
b) che il lavoro nel quale era stato impiegato era consistito nella movimentazione manuale di carichi, nella preparazione, posizionamento e fissaggio delle casseforme in legno o in acciaio, nel dirigere il getto dei calcestruzzi con strumenti vibranti e nel disarmo delle casseforme (spostamenti manuali di puntelli, tavole, travetti di cemento, sacchi di cemento, metalli ferrosi, blocchi di cemento, etc.) oltre che nell'uso di utensili di demolizione manuali ed elettrici
(trapani, sega a mano e circolare, vibratore elettrico e da immersione per calcestruzzo, vibratore a parete, martello , pialla, scalpello, chiodi) per circa 8 ore al giorno per cinque giornate lavorative alla settimana;
Pag. 2 di 7 c) che le predette attività avevano comportato sforzi fisici, posture incongrue, vibrazioni, movimenti ripetuti con conseguente compromissione del sistema osteoarticolare da sovraccarico meccanico, causando l'insorgenza, prima e l'aggravamento poi di gonartrosi e meniscopatia delle ginocchia;
d) che l' aveva già accertato e riconosciuto in suo favore: CP_1
1- ” pari al 6% -pratica Parte_2 CP_1
502654715); Co pari al Controparte_4
5% con danno complessivo (1 e 2) pari al 10% con decorrenza dal
17/07/2016 (cfr. sentenza n. 399/2021 pubblicata il 24.06.2021 dalla Corte di appello dell'Aquila);
3- con grado di Parte_3
menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 5% con decorrenza dal 31.08.2017 con danno complessivo (1, 2 e 3) pari al 14% (cfr. sentenza n.
196/2022 pubblicata il 26/5/2022 della Corte di appello dell'Aquila);
e) che egli aveva presentato la domanda all' per ottenere l'indennità per la CP_1
malattia sopra denunciata (gonartrosi, meniscopatia delle ginocchia), ma che l aveva rigettato la richiesta. CP_1
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale CP_1 tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale.
È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. La Persona_2 causa, all'esito della discussione con note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – depositate da tutte le parti - viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
Pag. 3 di 7 1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1
infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. -
l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è inserita nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l può fornire la prova CP_1
contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
Pag. 4 di 7 2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di carpentiere edile, con conseguente necessità di eseguire movimentazioni manuali di carichi e utilizzare strumenti vibranti (cfr. processo verbale dell'udienza del 16.06.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha confermato che il ricorrente è affetto da:
“gonartrosi bilaterale e meniscosi bilaterale con riduzione dell'articolarità e sintomatologia dolorosa al carico”. Il medesimo ha poi specificato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha costituito, quantomeno, la concausa della patologia predetta con criterio di fondata probabilità.
Con specifico riguardo alle contestazioni sollevate dall' in ordine all'assenza del CP_1
rischio lavorativo rispetto alla patologia del ricorrente, il CTU ha evidenziato che:
“Riguardo l'affermazione relativa alla esclusione dall'attività di carpentiere e muratore di ogni gravame relativo a rischio da sovraccarico delle ginocchia, va precisato che le patologie a carico degli arti interessano le strutture osteo-muscolo- neuro-tendinee e sono sempre più frequentemente correlate ad attività lavorative, quale è quella svolta dal Attività che impegnano i vari distretti degli arti superiori ed inferiori, per Pt_1
la presenza di azioni ripetitive, applicazioni di forza, posizioni di lavoro disagevoli, vibrazioni. La letteratura ed il Decreto Legislativo 81/08 , riferimento normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , all'articolo 15 prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori anche “il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. IL RISCHIO DA SOVRACCARICO
BIOMECCANICO DEGLI ARTI INFERIORI deriva da una modalità di lavoro chiamata “a cicli con movimenti e/o sforzi ripetuti” che diventa pericolosa quando è caratterizzata dai seguenti fattori variamente combinati: • elevata frequenza d'azione, carenza di periodi di recupero, • impiego di forza, • postura e/o movimenti incongrui (o estremi), • stereotipia dei movimenti (elevata ripetitività di movimenti uguali). Altri
Pag. 5 di 7 fattori in grado di amplificare il rischio, quando concomitanti, sono l'utilizzo di strumenti vibranti e di utensili con impugnatura inadeguata, il contatto con il freddo,
l'esecuzione di lavori di precisione, l'uso di guanti inadeguati e i ritmi di lavoro . Nel caso in esame, non è richiesta una causalità diretta e, quand'anche fosse coesistente una componente non riconducibile all'attività lavorativa, questa, in ambito , CP_1
Cont assumerebbe il ruolo di concausa nel determinismo della senza escludere il nesso con l'attività lavorativa (…) L'attività espletata dal Signor ha certamente Pt_1
impegnato gli arti superiori (polsi e spalle) e le ginocchia determinando, con criterio di fondata probabilità e nesso quantomeno concausale, le menomazioni accertate alle ginocchia” (cfr. relazione peritale in atti).
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico riportato dal ricorrente e risultante dalla tecnopatia predetta (artrosi e meniscosi bilaterale) è quantificabile nella misura del
4% e che il grado complessivo di invalidità, in cumulo con le menomazioni già accertate e valutate nel 14%, comporta un danno complessivo in cumulo del 17%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.9.2018).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 17% ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal
17.09.2018. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente CP_1
il predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 17% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1
del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.9.2018), oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1
liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Sergio Menna dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate in separato decreto.
Teramo, 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 7 di 7