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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2024, n. 15673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15673 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola
Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54141 del R.G.A.C.C. dell'anno
2022, vertente
TRA
P. I. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. con l'avvocato Marco De Rossi, che la difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione del 16.11.2021.
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con gli Avvocati Vincenzo Palomba e Rachele
Polidori che la difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.1 2024
FATTO E SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
(di seguito ) proponeva opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10230/2022 – RGN 29453/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 07/06/2022 e pubblicato in data 09/06/2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro Controparte_1
13.713,29, oltre interessi e spese della procedura.
Il credito ingiunto aveva titolo nel mancato pagamento della fattura a conguaglio n. 4150301345 del 14/07/2021 relativa al periodo dal 01/10/2017 – al 30/06/2018, emessa per la fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in Petrosino (TP), contraddistinta dal codice POD IT001E97546507.
Con la presente opposizione la eccepiva la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo poiché “… emesso nei confronti della mentre la Parte_1 denominazione corretta della società cui corrisponde la partita Iva indicata è
”; nel merito non negava l'esistenza Controparte_2 del rapporto di fornitura di energia elettrica e, quanto alla fattura oggetto di ingiunzione, deduceva di averla contestata fin dalla fase preprocessuale in quanto costituente duplicazione di altra fattura emessa per il medesimo periodo e pagata regolarmente, da considerarsi esaustiva, perché congrua al proprio fabbisogno energetico.
Asserendo, pertanto, di nulla dovere alla società fornitrice, lamentava l'emissione della già menzionata fattura (luglio 2021) a distanza di oltre due anni dal periodo cui i consumi erano riferiti (ottobre 2017- giugno 2018) e un comportamento scorretto e confusionario della società elettrica nella tenuta del rapporto, concludendo per la revoca del decreto.
Si costituiva er la conferma del decreto ingiuntivo per essere la fattura n. CP_1
4150301345 azionata in sede monitoria (cfr. doc. 1), rispetto alla fattura n.
3020073348 (non azionata nel presente giudizio) relativa ad addebiti ulteriori, per consumi emersi a seguito di conguaglio e validati dal distributore.
La causa, istruita per via documentale, nessuna istruttoria essendo stata sollecitata dalle parti dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., dopo i termini per la redazione degli atti conclusivi, è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo luogo, sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo - osservando in via preliminare che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase eventuale a cognizione piena - va richiamato il principio espresso e previsto dall'art. 156 c.p.c., in virtù del quale non può essere dichiarata la nullità per inosservanza di forma di nessun atto del processo , se la nullità non è comminata dalla legge e in nessun caso allorquando, l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
2 Come nel caso in esame in cui è inequivoca la riferibilità alla società opponente
(cfr. partita iva e POD fatture) della fornitura di energia elettrica – rapporto contrattuale, peraltro, pacifico – che ha originato l'ingiunzione in monitorio.
Nel merito va poi ricordato che la fattura commerciale, seppur idonea all'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione, quale è il giudizio di opposizione, ove spetta al creditore/ricorrente, alla luce delle eccezioni mosse dal debitore/ ingiunto nella fase a contradditorio pieno che ha sollecitato con l'opposizione, integrare la documentazione offerta in fase monitoria.
Sulla natura e il valore probatorio della fattura commerciale è consolidato l' orientamento (cfr. da ultimo Cassazione 9542/2018) in base al quale “la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per
l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita... ” (Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2008, n. 8549)
Applicando detti principi alla materia in esame, va dato atto che la Suprema
Corte, richiamando un principio già affermato in precedenza (Cass. n.
23699/2016) ha precisato, in tema di contratti di somministrazione, che in caso di contestazione della fattura da parte dell'utente grava sulla società di somministrazione la prova sia della corrispondenza tra il dato rilevato e quello indicato in fattura, sia del corretto funzionamento del contatore.
Prova che l'opposta ha fornito, producendo, la certificazione dei consumi rilasciata dal Distributore territorialmente competente, proprietario e gestore
3 degli impianti a cui, tramite contatore, sono connessi i clienti finali e un estratto conto delle varie fatture emesse dall'odierna opposta ( cfr. doc 3 e 4 fascicolo opposta) nei confronti della società opponente per l'utenza contraddistinta dal codice POD IT001E97546507, per tale via provando l'emissione a conguaglio della fattura de quo su basi non presuntive ma reali e, conseguentemente, la corrispondenza della fornitura erogata con quella fornita dal contatore centrale
( Cass. 10313/2004).
Ha poi dedotto l'inadempimento della società cliente e la scadenza del termine a adempiere, in tal modo assolvendo il proprio onere probatorio.
Il debitore ingiunto in questa fase tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, ossia dell'obbligazione insorta a seguito della stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica con la società ricorrente in monitorio, nulla ha provato né riguardo all'adempimento né riguardo alla erronea contabilizzazione delle somme pretese a conguaglio a “chiusura contratto o cessazione” (cfr. fattura ingiunta) né, prova che, - secondo il principio ribadito da ultimo dalla Suprema Corte nella ordinanza 18 ottobre 2023, n. 28984 in tema di contratti di somministrazione - , i consumi rilevati mediante contatore fossero eccessivi perché il contatore non era perfettamente funzionante o per fattori esterni non assoggettabili al suo controllo o a lui non imputabili.
Si rileva infine che dal dato letterale della fattura ingiunta, quest'ultima non è duplicazione, come preteso dell'opponente, di altra fattura (azionata in altra sede e per un rilevantissimo importo ) ma fattura relativa ai consumi effettivi residuati a chiusura del contratto - incontestato inter partes – per come rilevati dal distributore.
Ne deriva che l'opposizione promossa deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato in ogni sua parte
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n 10230/2022 – RGN 29453/2022 -, emesso in data 07/06/2022 e pubblicato in data 09/06/2022, dal Tribunale di Roma
4 Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto conferma;
Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi € Controparte_1
2.000,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali.
Così deciso in Roma il 15 .10.2024
Il GOP
Paola Giardina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola
Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54141 del R.G.A.C.C. dell'anno
2022, vertente
TRA
P. I. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. con l'avvocato Marco De Rossi, che la difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione del 16.11.2021.
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con gli Avvocati Vincenzo Palomba e Rachele
Polidori che la difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.1 2024
FATTO E SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
(di seguito ) proponeva opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10230/2022 – RGN 29453/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 07/06/2022 e pubblicato in data 09/06/2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro Controparte_1
13.713,29, oltre interessi e spese della procedura.
Il credito ingiunto aveva titolo nel mancato pagamento della fattura a conguaglio n. 4150301345 del 14/07/2021 relativa al periodo dal 01/10/2017 – al 30/06/2018, emessa per la fornitura di energia elettrica presso l'utenza sita in Petrosino (TP), contraddistinta dal codice POD IT001E97546507.
Con la presente opposizione la eccepiva la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo poiché “… emesso nei confronti della mentre la Parte_1 denominazione corretta della società cui corrisponde la partita Iva indicata è
”; nel merito non negava l'esistenza Controparte_2 del rapporto di fornitura di energia elettrica e, quanto alla fattura oggetto di ingiunzione, deduceva di averla contestata fin dalla fase preprocessuale in quanto costituente duplicazione di altra fattura emessa per il medesimo periodo e pagata regolarmente, da considerarsi esaustiva, perché congrua al proprio fabbisogno energetico.
Asserendo, pertanto, di nulla dovere alla società fornitrice, lamentava l'emissione della già menzionata fattura (luglio 2021) a distanza di oltre due anni dal periodo cui i consumi erano riferiti (ottobre 2017- giugno 2018) e un comportamento scorretto e confusionario della società elettrica nella tenuta del rapporto, concludendo per la revoca del decreto.
Si costituiva er la conferma del decreto ingiuntivo per essere la fattura n. CP_1
4150301345 azionata in sede monitoria (cfr. doc. 1), rispetto alla fattura n.
3020073348 (non azionata nel presente giudizio) relativa ad addebiti ulteriori, per consumi emersi a seguito di conguaglio e validati dal distributore.
La causa, istruita per via documentale, nessuna istruttoria essendo stata sollecitata dalle parti dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., dopo i termini per la redazione degli atti conclusivi, è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo luogo, sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo - osservando in via preliminare che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase eventuale a cognizione piena - va richiamato il principio espresso e previsto dall'art. 156 c.p.c., in virtù del quale non può essere dichiarata la nullità per inosservanza di forma di nessun atto del processo , se la nullità non è comminata dalla legge e in nessun caso allorquando, l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
2 Come nel caso in esame in cui è inequivoca la riferibilità alla società opponente
(cfr. partita iva e POD fatture) della fornitura di energia elettrica – rapporto contrattuale, peraltro, pacifico – che ha originato l'ingiunzione in monitorio.
Nel merito va poi ricordato che la fattura commerciale, seppur idonea all'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione, quale è il giudizio di opposizione, ove spetta al creditore/ricorrente, alla luce delle eccezioni mosse dal debitore/ ingiunto nella fase a contradditorio pieno che ha sollecitato con l'opposizione, integrare la documentazione offerta in fase monitoria.
Sulla natura e il valore probatorio della fattura commerciale è consolidato l' orientamento (cfr. da ultimo Cassazione 9542/2018) in base al quale “la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per
l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita... ” (Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2008, n. 8549)
Applicando detti principi alla materia in esame, va dato atto che la Suprema
Corte, richiamando un principio già affermato in precedenza (Cass. n.
23699/2016) ha precisato, in tema di contratti di somministrazione, che in caso di contestazione della fattura da parte dell'utente grava sulla società di somministrazione la prova sia della corrispondenza tra il dato rilevato e quello indicato in fattura, sia del corretto funzionamento del contatore.
Prova che l'opposta ha fornito, producendo, la certificazione dei consumi rilasciata dal Distributore territorialmente competente, proprietario e gestore
3 degli impianti a cui, tramite contatore, sono connessi i clienti finali e un estratto conto delle varie fatture emesse dall'odierna opposta ( cfr. doc 3 e 4 fascicolo opposta) nei confronti della società opponente per l'utenza contraddistinta dal codice POD IT001E97546507, per tale via provando l'emissione a conguaglio della fattura de quo su basi non presuntive ma reali e, conseguentemente, la corrispondenza della fornitura erogata con quella fornita dal contatore centrale
( Cass. 10313/2004).
Ha poi dedotto l'inadempimento della società cliente e la scadenza del termine a adempiere, in tal modo assolvendo il proprio onere probatorio.
Il debitore ingiunto in questa fase tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, ossia dell'obbligazione insorta a seguito della stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica con la società ricorrente in monitorio, nulla ha provato né riguardo all'adempimento né riguardo alla erronea contabilizzazione delle somme pretese a conguaglio a “chiusura contratto o cessazione” (cfr. fattura ingiunta) né, prova che, - secondo il principio ribadito da ultimo dalla Suprema Corte nella ordinanza 18 ottobre 2023, n. 28984 in tema di contratti di somministrazione - , i consumi rilevati mediante contatore fossero eccessivi perché il contatore non era perfettamente funzionante o per fattori esterni non assoggettabili al suo controllo o a lui non imputabili.
Si rileva infine che dal dato letterale della fattura ingiunta, quest'ultima non è duplicazione, come preteso dell'opponente, di altra fattura (azionata in altra sede e per un rilevantissimo importo ) ma fattura relativa ai consumi effettivi residuati a chiusura del contratto - incontestato inter partes – per come rilevati dal distributore.
Ne deriva che l'opposizione promossa deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato in ogni sua parte
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n 10230/2022 – RGN 29453/2022 -, emesso in data 07/06/2022 e pubblicato in data 09/06/2022, dal Tribunale di Roma
4 Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto conferma;
Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi € Controparte_1
2.000,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali.
Così deciso in Roma il 15 .10.2024
Il GOP
Paola Giardina
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