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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 214/2025 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, e Controparte_2
Controparte_3
(C.F. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-
[...] P.IVA_2 tempore;
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il
[...]
Controparte_4
che elegge domicilio presso la
[...] sede del predetto in C.so d'Augusto n. 231 Controparte_3 CP_3
OPPONENTE contro
( C.F. ) rappresentata e difesa CP_5 C.F._1 dall'avv. Matteo Urbinati del Foro di CP_3
( ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo Studio sito a in Via Aponia n. 36 CP_3
OPPOSTA
Avente ad oggetto
OPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVAZIONE L'opposizione proposta dalle Amministrazioni Scolastiche avverso il Decreto Ingiuntivo n. 587\2024 del valore di Euro 2.000,00 emesso dal G.L. in SEDE in data 23\12\2024 con il quale è stata eccepita la non spettanza del beneficio della
Controparte_6 DEL DOCENTE” per la annualità prescritta 2018\2019 pari complessivamente a
€ 500,00 appare immeritevole di accoglimento .
In punto di diritto va premesso che la normativa che esclude i docenti a tempo determinato dal beneficio della
[...]
è stata Controparte_7 ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 1842 della Sezione VII in data 16\03\2022 , dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Ordinanza della Sezione VI in data 18\05\2022 emessa nell'ambito della causa C-450/2021 e dall'art. 15 del Decreto Legge n. 69 del 13\06\2023 ( convertito dalla Legge 10\08\2023 n. 103 ) che sotto il titolo
“ Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843 ” ha esteso l'applicabilità della “…Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015 n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…” ;
Va qui ulteriormente richiamata la sentenza della Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione n. 29961 del 27\10\2023 che in sede di rinvio pregiudiziale ex art. art. 363-bis cpc ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel merito va detto che in sede di memoria difensiva di costituzione la parte opposta ha provato di avere sottoscritto il contratto relativo all'anno scolastico 2018/2019 in data 28.09.2018 e di avere tempestivamente interrotto la prescrizione quinquennale con raccomandata a.r. del 01.08.2023 che risulta ricevuta dal MIM il 07.08.2023 ( cfr. allegato n. 1 al ricorso monitorio ) .
La parte opponente soccombente sarà quindi tenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio che , liquidate nei minimi edittali in € 1.030,00 , di cui € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 373,00 per la fase decisionale dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione in quanto non svolta ed avuto riguardo al valore del credito riconosciuto in favore del creditore rientrante nel secondo scaglione (tra € 1100,00 ed € 5.200,00) delle cause di lavoro di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e considerati i criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit., fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame, la ripetitività delle difese svolte e l'assenza di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta dal
[...]
con ricorso depositato il giorno 04\03\2025 , Controparte_1 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_5
1) Rigetta l'opposizione e accertato il diritto della docente a CP_5 beneficiare della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per le annualità 2018/2019 , 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 pari a complessivi €uro 2.000,00
, dichiara l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo il Decreto Ingiuntivo n. 587\2024 del valore di Euro 2.000,00 emesso dal G.L. in SEDE in data 23\12\2024 .
2) Condanna le Amministrazioni Scolastiche al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 1.030,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali,
CPA ed IVA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini il giorno 0\05\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'