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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3591/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1 VIA SAVARE', 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PENZA SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO BERNACCHI N. 101 CP_1 P.IVA_2 21049 TRADATE presso lo studio dell'avv. CASSINI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_3 VIA MONTE NAPOLEONE 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BASILICO ANDREA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_4 VIA CARCANO, 5 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. LIOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_4
[...]
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale per le motivazioni tutte in narrativa, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza Trib. Busto Arsizio n. 756 del 23.5.2023 non notificata, e comunque disponendo l'accoglimento delle difese, eccezioni e conclusioni già svolte in atti in primo grado da riformarla integralmente con tutte le conseguenze di legge, affermando il diritto di Controparte_5 di ripetere tutto quanto è stato ingiustamente pagato in forza dell'impugnata sentenza Controparte_5 per capitale, interessi e spese legali e/o, nella denegata ipotesi di conferma, in accoglimento delle eccezioni e difese svolte in atti in primo grado e nel presente atto di appello, rideterminare in ogni caso l'importo a debito di con conseguente diritto di questa di ripetere tutto quanto Controparte_5 versato in eccedenza;
- in via istruttoria, richiamate le già espresse difese, si contesta sin d'ora eventuali ulteriori istanze istruttorie e produzioni documentali perché tardive ed inammissibili.
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis rejectis, così giudicare: 1)con riferimento all'appello proposto da nei confronti di in data 19 dicembre 2023 CP_5 CP_1
e in relazione al motivo di gravame dedotto in narrativa e avente ad oggetto il capo di sentenza relativo al rapporto di manleva e garanzia tra le due contendenti, respingere integralmente il motivo di gravame proposto e, per l'effetto, confermare la relativa statuizione contenuta nella sentenza di prime cure;
2)in virtù dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza n. 756/2023 del 23 maggio 2023 del Tribunale di Busto Arsizio a definizione della causa avente R.G. n. 6621/2019, mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve e pubblicata in data 23 maggio 2023, previa riforma dei capi della stessa individuati in atto e narrativa, in accoglimento delle conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado:
-in via preliminare e/o pregiudiziale: in accoglimento della domanda già formulata da nel CP_1 giudizio di primo grado, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto CP_1 alle domande azionate dal per i fatti di causa e, per l'effetto, in riforma parziale della CP_3 sentenza gravata, mandare esente da responsabilità e condanne in favore del CP_1 CP_3 appellato;
-nel merito, in via principale: in accoglimento della domanda formulata da nel giudizio di CP_1 primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto e della azioni del
e, per l'effetto, mandarla esente da condanne di sorta nei confronti del CP_3 CP_3 respingendo tutte le domande avanzate dal medesimo in primo grado e che dovessero essere formulate
o reiterate in sede di gravame, con ogni statuizione meglio vista e ritenuta;
-sempre nel merito, in via principale: in accoglimento della domanda già formulata da nel CP_1 giudizio di primo grado, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità di per i fatti di cui CP_1
è causa, mandarla esente da condanne di sorta nei confronti del respingendo tutte le CP_3 domande avanzate dal medesimo in primo grado e che dovessero essere formulate o reiterate in sede di gravame, con ogni statuizione meglio vista e ritenuta;
-nel merito, in subordine: in accoglimento della domanda già formulata da nel giudizio di CP_1 primo grado, nella non creduta e denegata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma Adita dovesse ritenere la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità di per i fatti dedotti in causa, accertare e CP_1 pagina 2 di 13 dichiarare ex art. 1227 c.c., la totale o parziale responsabilità del nella causazione del CP_3 danno e, per l'effetto, mandare esente, ovvero ridurre in misura ritenuta da Codesta Ecc.ma Corte, anche di Equità e di Giustizia, l'importo a titolo di risarcimento eventualmente riconosciuto al
appellato;
CP_3
-nel merito, in via di ulteriore subordine: nella non creduta e denegata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma
Adita dovesse ritenere la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità di per i fatti dedotti CP_1 in causa, accertata e dichiarata la violazione del principio del chiesto e pronunciato, ridurre l'importo di cui alla condanna della pronunzia di primo grado nella minor somma di Euro 16.078,13, in luogo dei pronunziati Euro 20.100,00;
-con riforma del capo delle spese di lite e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, sia in relazione all'appello principale che in relazione all'appello incidentale” Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: per le causali dedotte nel presente atto e previe le declaratorie occorende, rigettare gli appelli proposti da e da in quanto infondati in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante incidentale a risarcire il danno subito dal Condomino, nella misura di € 16.078,13 oltre i.v.a., od Controparte_1 in quella diversa misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di competenze relative al presente grado del giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto”. Per Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
-Con riferimento all'Appello principale proposto da , in merito al motivo di gravame dedotto CP_5 in narrativa e avente ad oggetto il capo di Sentenza relativo all'asserita assenza di responsabilità/legittimazione passiva di respingere le considerazioni svolte, Controparte_1 confermando la responsabilità di quest'ultima così come rilevata nella Sentenza di Prime Cure.
-Con riferimento all'Appello incidentale proposto da in relazione al motivo di Controparte_1 gravame dedotto in narrativa e avente ad oggetto il capo di Sentenza relativo all'asserita assenza di responsabilità/legittimazione passiva, respingere le considerazioni svolte da Controparte_1 confermando la responsabilità di quest'ultima così come rilevata nella Sentenza di Prime Cure.
-Con riferimento all'Appello incidentale promosso da in parziale Controparte_2 riforma della Sentenza n. 756/2023, pubbl. il 23.05.2023, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio a definizione del giudizio R.G. 6621/2019, previa riforma dei capi di sentenza impugnati, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado:
-IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della domanda già formulata da in primo CP_2 grado, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ai sensi dell'art. 1669 c.c. del Condominio e, per l'effetto, dichiarare l'assenza di responsabilità in capo a per i fatti di CP_2 cui è causa e azionati dal Condominio;
: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via CP_6 preliminare, in accoglimento del 2° Motivo di appello, accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. la totale
o parziale responsabilità del nella causazione del danno e, per l'effetto, dichiarare CP_3 l'assenza di responsabilità in capo a per aver posto in essere con la dovuta diligenza CP_2 quanto in suo potere e per non avere eseguito la posa del tetto;
e/o ridurre il concorso di responsabilità della società ed il conseguente importo eventualmente dovuto al Condominio a titolo di risarcimento del danno;
pagina 3 di 13 -IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere sussistente una responsabilità della società in accoglimento dell'appello CP_2 incidentale proposto, ridurre l'importo della condanna del Giudice di primo grado nella minor somma di Euro 16.078,13, così come richiesti dal nella minor somma ritenuta di giustizia;
Parte_2
-IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado.
-IN VIA ISTRUTTORIA:
Si producono: 1)Sentenza appellata;
2)Fascicolo di primo grado.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 756/2023 pubblicata il 23/05/2023, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 6621/2019 promossa da nei Controparte_3 confronti di e ha così deciso: Controparte_2 CP_1
“Condanna 1. La e la a pagare al condomino attore l'importo capitale di Controparte_7 Controparte_1
€ 20.100,00 ciascuna, oltre IVA ed interessi legali dal giugno 2016 al saldo nonché in via tra di loro solidale le spese di CTU, di atp e di lite, liquidate come in motivazione;
2. La terza chiamata a rifondere gli importi di cui al capo che precede alla propria assicurata, con esclusione delle somme dovute al CTU e per l'atp; Dichiara Compensate le spese tra la e l' assicurazione terza chiamat” Controparte_1
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Il Condominio , di Saronno, Piazza Pertini n 6/9, in persona del suo Controparte_3 amministratore Pro tempore, premesso: Che l'edificio era stato costruito nell' anno 2006 dalla società con Controparte_2 sede a Milano;
Che il manto di copertura era stato realizzato dalla società con sede in Castellanza;
Controparte_1
Che a partire dall'anno 2011 si era verificato il distacco, con conseguente caduta nel cortile sottostante, di alcune tegole del tetto;
Che la circostanza era stata prontamente denunciata dall'amministratore alla società costruttrice e da quest'ultima all' impresa che aveva realizzato il tetto;
Che la società aveva tuttavia respinto ogni responsabilità in merito, negando ogni addebito CP_1
e rendendosi disponibile a intervenire solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di manutenzione del tetto;
che il condominio aveva conferito incarico all' ingegnere di Saronno di Testimone_1 individuare le cause dei fenomeni sopra descritti, ossia caduta di tegole;
Che tale professionista, come risulta dalla relazione del 17 luglio 2015 aveva accertato che numerose tegole bituminose, dette canadesi, si erano spezzate a metà in corrispondenza delle sovrapposizioni, probabilmente a causa di una scarsa adesione fra le stesse;
che il legale del condominio aveva richiesto con raccomandata 15/12/2015 della società e la CP_2 società di intervenire per eliminare i vizi denunziati;
CP_1
Che tale diffida/costituzione in mora, era stata successivamente rinnovata a mezzo Raccomandata e posta elettronica certificata il 12/5/2016; 15 /9 /2016; 21/6/2017; 20.6/2018; pagina 4 di 13 Che In considerazione della perdurante inattività dei destinatari delle missive era stato presentato ricorso per ATP, rubricato al RG 71 15/2018, accertamento che aveva acclarato la responsabilità dei resistenti per un cattivo posizionamento delle tegole, lavoro non eseguito a regola d'arte per cui si rendeva necessario la parziale rinnovazione dello stesso con un esborso di 40 mila,200,00 euro;
Chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo capitale sopraindicato Si costituivano ritualmente in giudizio le due società. La società eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione, decadenza della denuncia dei CP_2 vizi ai sensi dell'art. 1669 codice civile, in quanto i primi inconvenienti erano stati accertati già a partire dal 2011 con il distacco di alcune tegole e quindi si era verificata la prescrizione non avendo il condominio tempestivamente coltivato l'azione.
Nel merito sosteneva che nessuno responsabilità era da imputarsi alla società posto che il CP_2 manto di copertura era stato realizzato dall'altra convenuta. Quest'ultima costituendosi in giudizio, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Sosteneva infatti di essere subappaltatore di altra società, poi dichiarata fallita e di non avere alcun legame contrattuale né con il condominio né con la e a proprio volta sosteneva CP_2 comunque prescrizione e decadenza ai sensi dell'articolo 1669 codice civile, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società avendo una garanzia Parte_1 postuma decennale. Il giudice autorizzava la chiamata della terza assicurazione compagnia svizzera di CP_5 P assicurazione , che si costituiva facendo proprio nel merito le difese dell'assicurato ma escludendo
l'operatività dell'assicurazione, stante l'intervenuta prescrizione biennale”
Il Tribunale di Busto Arsizio ha deciso nei termini di cui sopra, preliminarmente ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 1669 c.c. e considerando non maturata alcuna prescrizione e decadenza, poiché i vizi erano stati correttamente segnalati entro i termini di legge, facendo decorre il dies a quo dalla relazione del tecnico di parte del 2015, a mezzo della quale il aveva avuto piena CP_3 consapevolezza dei vizi, e non già dal mero distacco di alcune delle tegole verificatosi sin dal 2011. Ha poi ritenuto infondata l'eccezione di legittimazione passiva svolta dalla ritenendo applicabile CP_1 alla società subappaltatrice la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario. Infine riteneva operante la copertura assicurativa a carico di a favore CP_5 della CP_1
Avverso la sentenza è stato proposto appello da Controparte_4
che impugna la sentenza attraverso cinque motivi:
[...]
1. Erronea e/o non adeguata applicazione dei principi ex art. 1882 cod. civ. in materia di risarcimento del danno;
errata e/o non corretta valutazione del materiale istruttorio, vizio e/o nullità della sentenza per omessa e/o non adeguata motivazione;
prescrizione/perdita del diritto dell'assicurato ex artt. 2952 cod. civ., e/o comunque perdita/riduzione dell'indennizzo ex art. 1913 e ss. cod. civ.
2. Erronea interpretazione e/o ricostruzione dei fatti, errata e/o sommaria riproposizione/ inquadramento delle domande e difese delle parti, vizio e/o nullità della sentenza ex art. 132 n.
4) c.p.c..
3. Erronea qualificazione della problematica e/o della natura del vizio e/o errata sussunzione della fattispecie concreta nella disciplina ex art. 1669 cod. civ..
4. Errato apprezzamento delle risultanze istruttorie, erronea applicazione dei principi in materia di denuncia e/o prescrizione ex art. 1667-1668 e/o 1669 cod. civ. ed in generale ex art. 2943 cod. civ..
pagina 5 di 13 5. Errato e/o inadeguato apprezzamento delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento all'esperita CTU tecnica, omessa e/o carenza e/o perplessa motivazione, nullità della sentenza. Si è costituita che chiedeva il rigetto dell'appello proposto da in relazione al CP_1 CP_5 capo della sentenza impugnata relativa al rapporto di manleva e garanzia fra la compagnia assicurativa e la società assicurata e proponendo appello incidentale avverso la sentenza attraverso cinque motivi:
1. Erronea/illogica motivazione in relazione all'esame di un fatto/norma di diritto;
nullità/erroneità della pronuncia in relazione alla eccezione di difetto di legittimazione di in relazione CP_1 all'applicazione della norma e dei principi di cui all'art. 1669 c.c.; mancato accertamento del difetto/carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda del CP_3
2. Omessa/erronea/ illogica e non congrua motivazione di un fatto decisivo ai fini del decidere;
travisamento/omesso/erroneo/illogico inquadramento della norma in tema di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.p.c. posta a fondamento del decidere;
erronea valutazione della sussistenza dei presupposti fondanti la prescrizione e decadenza del diritto del . CP_3
3. Omessa/erronea/illogica e non congrua valutazione di un fatto decisivo ai fini del decidere;
omessa/erronea/illogica e non congrua valutazione della perizia CTU posta a fondamento del decidere;
erronea valutazione della sussistenza dei presupposti fondanti la responsabilità di
CP_1
4. Erronea/illogica/omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio;
carenza/insufficienza/omissione di motivazione in relazione alla rilevanza e alla portata dell'istruttoria del giudizio di primo grado;
omessa valutazione delle risultanze del giudizio ammesse ex art. 210 c.p.c., omessa valutazione delle risultanze della perizia Arch. in Per_1 relazione al mancato accoglimento della domanda subordinata spiegata da ex art. CP_1
1227 c.c. per non avere il tribunale riconosciuto una corresponsabilità del con CP_3 contestuale omessa/erronea valutazione anche in diritto di un fatto decisivo ai fini del decidere.
5. Erronea/illogica/omessa valutazione delle risultanze istruttorie e omesso esame e travisamento di un fatto decisivo;
carenza/insufficienza/omissione di motivazione in relazione alla violazione del principio del chiesto e pronunciato.
Si è costituita chiedendo preliminarmente di respingere gli appelli Controparte_8 principale e incidentale con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva di e di CP_1 confermare la responsabilità di quest'ultima come rilevato dal primo giudice e proponendo appello incidentale attraverso tre motivi:
1. Omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione di un fatto decisivo per il giudizio;
erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. in tema di decadenza e prescrizione per travisamento dei fatti;
erronea valutazione della sussistenza dei presupposti fondanti la prescrizione e decadenza dal diritto del CP_3
2. Erronea e/o illogica valutazione delle risultanze della CTU dell'Arch. per non avere il Per_1
Giudice di primo grado riconosciuto una corresponsabilità del con conseguente CP_3 condanna di ultra petitum. Omessa/erronea valutazione della sussistenza dei CP_2 presupposti fondanti la responsabilità di CP_2
6. Riforma del capo delle spese di lite in caso di accoglimento totale o parziale. Violazione del principio di soccombenza ex art. 92 c.p.c.
Si è costituito il chiedendo il rigetto degli appelli principale e Controparte_3 incidentali e la conferma della sentenza. Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 29/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 6 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ritiene di affrontare il tema relativo al corretto inquadramento della fattispecie nell'alveo dell'art. 1669 c.c.
Assume che la fattispecie in esame non può essere inquadrata nell'ipotesi di cui all'articolo CP_5
1669 c.c., perché il distacco di alcune tegole costituirebbe un fenomeno isolato che non può avere alcuna ripercussione sulla struttura del palazzo e sulla sua abitabilità. Il primo giudice, secondo la tesi appellante, avrebbe disatteso gli insegnamenti della giurisprudenza, perché avrebbe fatto rientrare i vizi rilevati, fra i gravi difetti senza valutare la loro localizzazione e l'estensione rispetto al complesso, che avrebbe indotto a ritenerli meri vizi dovuti ad una esecuzione non a regola d'arte e quindi rientranti nell'ambito degli artt. 1667 e 1668 c.c.
La doglianza va rigettata.
La giurisprudenza di legittimità, ha costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (cfr. (Cass. Civile 11/06/2014n.
13223; Cass. 8140/2004; Cass. 20307/2011; Cass. 20644/2013).
La suprema Corte ha altresì precisato che i difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto, rappresentano gravi difetti costruttivi, e quindi consentono, anche agli aventi causa del committente - e al condominio per le parti comuni dell'edificio - la proposizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatore esecutore della costruzione. (Cassazione civile sez. II,
28/03/1997, n.2775)
Nel caso in esame per la parte coperta a tetto si è verificato lo scivolamento continuo delle tegole, con pericolo di caduta delle stesse. Il ctu sul punto ha chiarito che “la causa principale della rottura e del distacco delle faldine, siano da imputare una responsabilità iniziale della poiché non ha CP_1 rispettato le modalità di posa prevista dal prodotto, ponendo attenzione al fatto che le pastiglie termoadesive andavano scaldate con la fiamma per la loro adesione, data la collocazione e la conformità dell'edificio”.
Il ctu ha dunque evidenziato che tutta la posa delle faldine costituenti il tetto, non risultava eseguita a regola d'arte, osservando nella relazione che “molte faldine erano distaccate e depositate in modo disordinato sulla copertura stessa”. A tale riguardo questa Corte condivide e recepisce pienamente, poiché motivate in modo esauriente e persuasivo, le valutazioni del ctu (Cass. n. 1815/2015).
Dunque la responsabilità di - cui era stata affidato in subappalto l'esecuzione del manto di CP_1 copertura dell'edificio - e di , quale costruttore, è stata affermata dal consulente per la CP_2 negligente posa delle tegole che ha determinato un continuo scivolamento del tetto nel suo complesso, con pericolo di caduta di tegole e non un semplice spostamento, che si potrebbe definire fisiologico, di singole tegole. Su tali premesse non sembra censurabile la conclusione del giudice di prime cure il quale ha ricondotto tale vizio nei gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ.
pagina 7 di 13 Ne discende l'infondatezza dell'eccezioni preliminari sollevate da in relazione ai vizi rientranti CP_5 nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 c.c.
Sulla prescrizione e decadenza
L'eccezione proposta da tutti gli appellanti, principale e incidentali, deve essere respinta.
In base alla disciplina applicabile nel caso concreto deve concludersi che l'azione esercitata dal
è anche tempestiva essendo stata proposta nel rispetto dei termini di decadenza e di CP_3 prescrizione previsti dall'art 1669 c.c..
L'articolo 1669 c.c. prevede un termine di decadenza di un anno, entro il quale il danneggiato ha l'onere di denunciare la rovina, il pericolo di rovina o i gravi difetti di costruzione dell'edificio e che decorre dalla scoperta, e un termine di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, che è di un anno dalla denuncia.
Premesso che il termine di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti di costruzione dell'immobile, presuppone l'adeguata conoscenza, oggettiva e completa, ad opera del committente, del vizio e delle sue cause (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017; Sez. 2 , n.
10048 del 24/04/2018), nel caso in cui l'esistenza del vizio sia stata già constatata dal committente, ma l'accertamento della sua eventuale riferibilità causale alla inadeguata attività di esecuzione dell'opera presupponga necessariamente indagini tecniche di natura complessa, il dies a quo del termine di decadenza deve essere individuato nel momento in cui tali indagini sono state compiute, posto che soltanto in quel momento il committente acquisisce la piena consapevolezza della riconducibilità alla responsabilità dell'appaltatore del pericolo di rovina o dei gravi difetti di costruzione dell'edificio (Cass
n. 2977/1998; n. 14218/ 1999; n. 14650/ 2012; n. 2460/ del 2008).
Nel caso che ci occupa se è vero che già all'inizio del 2011 il aveva constatato il CP_3 distacco, con conseguente caduta nel sottostante cortile, di alcune tegole del tetto, peraltro comunicato alla , è anche vero che il ha acquisto la prima consapevolezza della gravità dei CP_2 CP_3 difetti di costruzione del fabbricato e, soprattutto, della loro presunta riconducibilità all'attività di esecuzione dell'opera, soltanto in 17/7/2015 in seguito all'espletamento della perizia da parte del tecnico di fiducia che ha constatato “come numerose tegole di tipo bituminoso anche dette " canadesi " si sono spezzate a metà in corrispondenza delle sovrapposizioni probabilmente a causa di una scarsa adesione fra le stesse” rilevando altresì che “occorrerebbe verificare la tenuta a piegamento ripetuto delle fibro-bituminose e se durante la posa sono state effettuate correttamente le tegole operazioni di fissaggio sia con la chiodatura che con il collante perimetrale in base alle procedure tecniche della tipologia costruttiva”. Il tecnico quindi, nel rilevare il problema alle tegole, riteneva necessario procedere ad una indagine più approfondita atta a verificare la regolarità della posa delle tegole stesse all'atto della costruzione.
Immediatamente, il Condominio provvedeva a denunciare i vizi sia a sia alla con CP_2 CP_1 raccomandata 15/12/2015, contestazione poi rinnovata a mezzo raccomandata e posta elettronica certificata nelle date del 12/5/2016, 15/9/2016, 21/6/2017 e 20/6/2018. Il ha, infine, CP_3 presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato alla e alla il CP_2 CP_1
12/12/2018, a seguito del quale è stata depositata la relazione tecnica in data 26/6/2019 la quale costituisce la premessa tecnica dell'individuazione dei vizi di cui al presente giudizio e della loro imputabilità. L'introduzione del giudizio di primo grado si è avuta con la notifica dell'atto di citazione in data 9/12/2019.
pagina 8 di 13 Vi è stata, pertanto, tempestiva denuncia dei difetti entro l'anno dalla scoperta e tempestivo inizio del giudizio di merito, entro l'anno dalla denuncia dei vizi, nel rispetto dunque dei termini previsti dal citato art. 1669 c.c.. Le prescrizioni di legge, dunque nel caso di specie risultano inequivocabilmente rispettate come appare documentalmente provato.
Sul difetto di legittimazione passiva di CP_1
La doglianza deve essere accolta
Risulta pacifica la circostanza, che l'edificio, poi costituito nel , è Controparte_9 stato costruito nel 2006 dalla mentre la società ha eseguito il Controparte_7 CP_1 manto di copertura dell'immobile su incarico di altra società poi fallita.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale deve allora ritenersi fondata la questione sollevata dalla CP_5
e dalla in ordine al difetto di legittimazione passiva del subappaltatore. CP_1
Ed invero, in tema di appalto, la norma di cui all'art 1669 cc , nonostante la relativa sedes materiae, ha natura indiscutibilmente extracontrattuale, essendo diretta a tutelare l'interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati per loro natura, ad una lunga durata, conseguentemente trascende il rapporto negoziale.
Occorre rilevare che il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur legati da un rapporto di interdipendenza e da un nesso di derivazione, sono dotati comunque di piena e distinta autonomia. Ciò determina l'esclusione del rapporto diretto tra l'originario committente e i subappaltatori, con conseguente esclusione per il committente di azione diretta verso il subappaltatore (e viceversa).
Per l'effetto, in caso di vizi sull'immobile il committente è tenuto ad agire in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore/costruttore, il quale, a sua volta sarà legittimato, in virtù del rapporto di subappalto, a chiamare il subappaltatore.
Nel caso di specie, come detto, non vi è alcun dubbio sul fatto che tutti i rapporti negoziali sono intercorsi direttamente tra il ed il costruttore del fabbricato. In tale contesto, dunque, la CP_3 società ha assunto la funzione di mero subappaltatore. CP_1
Orbene, nei confronti del subappaltatore non può invocarsi direttamente o analogicamente, la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. poiché questa consente un'azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale e la limita, dal lato passivo, al solo appaltatore (o al venditore costruttore), soggetto che il legislatore ha voluto porre come unico garante della evocata solidità e stabilità dell'edificio.
Quanto alle interrelazioni con la norma generale in tema di responsabilità extracontrattuale, si osserva che, sussistendo appunto un rapporto di specialità tra l'art. 2043 c.c. - genus - e l'art. 1669 c.c. - species
- laddove ne sussistano i presupposti, l'azione da intraprendere è quella specificamente contemplata in materia di appalto, restando così precluso il ricorso all'azione generale.
Quindi, l'esercizio dell'azione generale spetta solo allorché, al momento in cui l'avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: a) o per la natura dell'immobile interessato;
b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); c) o per la natura delle cause acclarate (diverse dalle carenze della costruzione); d) o per l'insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del
27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; da ultimo Cass sez. II, 10/11/2023, n.3130) pagina 9 di 13 D'altra parte, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza "in tema di appalto… in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore
e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente". (Cass. n. 16917 del 02.08.2011).
Posto che, nei confronti del subappaltatore non potrebbe invocarsi direttamente o analogicamente la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. poiché questa consente un'azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale limitandola, dal lato passivo, al solo appaltatore (o al venditore costruttore) che il legislatore ha voluto porre come unico garante della solidarietà e stabilità dell'edificio, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente. Né, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie è possibile recuperare la legittimazione passiva di mera esecutrice delle opere, nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (norma nemmeno espressamente CP_1 invocata dal posto che, la causa petendi dell'azione ex art 1669 c.c, rispetto a quella di CP_3 cui all'art. 2043 c.c. . risulta distinta rispetto agli elementi costitutivi. In tale contesto, resta preclusa al giudicante la decisione basata, non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 12.04.2006 n.8520). Difatti, sul tema, la Cassazione. ha precisato che il ricorso all'art. 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali, oggettivi o soggettivi, dell'azione speciale regolata dall'art. 1669 c.c. ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non già delle condizioni contingenti ex post (o a valle), nel momento in cui la pretesa si esercita. (Cassazione civile sez. II, 10/11/2023, n.31301).
Nella fattispecie, la ragione sulla quale la domanda si fonda, i fatti costitutivi del diritto sostanziale affermato, non portano ad evincere la deduzione degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. (evento, condotta negligente dell'impresa costruttrice, dolo/colpa, nesso eziologico) bensì, risultano invocati quelli afferenti la fattispecie dell'art. 1669 c.c. (vizi in sé considerati, la presunzione di responsabilità dell'appaltatore), in sostanza risulta assente quel quid pluris atto a segnalare o recuperare l'azione ai sensi dell''art. 2043 c.c.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della consente di non CP_1 esaminare le ulteriori domande di manleva e garanzia fra e e di inoperatività della CP_5 CP_1 polizza.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, la Corte ritiene che, in ossequio ai principi giurisprudenziali in materia, il costruttore, ovvero , deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati al CP_2
dall'errata esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista CP_3 in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, dovendo quindi rispondere dei vizi accertati.
Come detto, il contratto di subappalto crea un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo. Il subappaltatore non è un ausiliario dell'appaltatore e il subappalto conserva la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle parti di disciplinare il rapporto in modo diverso. Pertanto, i difetti riscontrati nell'opera del subappaltatore non escludono la responsabilità del costruttore-appaltatore nei confronti del terzo danneggiato. (Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.240) L'imputazione finale dei difetti del manto di copertura all'esecutrice materiale dell'opera, ossia alla subappaltatrice non esclude che verso il committente risponda direttamente il costruttore CP_1 evocato in causa, che a sua volta aveva commissionato tale opera alla subappaltatrice, poiché pagina 10 di 13 l'operatività dell'art. 1669 cc, presuppone il rapporto diretto tra committente ed appaltatore/costruttore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo.
In conclusione, dovrà rispondere verso il dei danni rilevati in ragione della cattiva CP_2 CP_3 esecuzione del manto di copertura.
Sulla responsabilità concorrente del CP_3
Assume che il tribunale non avrebbe valutato la corresponsabilità del nella CP_2 CP_3 causazione del danno, per non avere eseguito, negli anni, la manutenzione del tetto e non aver realizzato la “linea vita”, non procedendo a decurtare il 20% posto a carico del dal ctu. CP_3
Il motivo va accolto, con le precisazioni di seguito evidenziate.
Nella sua relazione, nell'ATP, il CTU ha concluso che la causa principale della rottura e del distacco delle tegole del tetto è dovuta all'opera del subappaltatore “poiché non ha CP_10 CP_1 rispettato le modalità di posa prevista dal prodotto… inoltre non ha verificato la reale tenuta delle falde… Si evidenzia in ogni caso che, se avesse rispettato il manuale di posa del prodotto, e CP_1 avesse eseguito i lavori secondo la regola dell'arte, tali “finiture particolari” non si sarebbero comunque danneggiate”.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da , il CTU non ha ravvisato un CP_2 concorso di colpa del nella causazione del danno, avendo solo rilevato che “appare CP_3 giustificato, anche alla luce degli anni trascorsi dalla prima “denuncia” dei fatti, che il 20% dei costi sia a carico del ricorrente ”. Parte_3
È tuttavia fondata l'osservazione dell'appellante secondo cui il Tribunale non ha considerato che lo stesso in primo grado ha chiesto la condanna delle convenute e CP_3 Controparte_1 [...]
“a risarcire il danno subito dal nella misura di € 16.078,13 Controparte_2 CP_3 oltre i.v.a. ciascuna”. Il totale dei costi allegati dal pari ad € 32.156,26 oltre IVA, CP_3 corrisponde alle conclusioni del CTU, il quale ha quantificato nell'importo di € 40.195,33 + IVA il costo per l'eliminazione dei vizi e difetti, aggiungendo: “A parziale accoglimento delle osservazioni del CTP di appare giustificato, anche alla luce degli anni trascorsi dalla prima “denuncia” CP_1 dei fatti, che il 20% dei costi sia a carico del ricorrente , mentre Controparte_3 l'80% sarà a carico delle convenute e da dividersi in egual misura”. CP_1 Controparte_7
Anche nella comparsa conclusionale in primo grado (IV pagina) il ha ribadito di CP_3 condividere le conclusioni del CTU, in merito alla decurtazione- a carico del del 20% dei CP_3 costi per l'eliminazione dei vizi e difetti: “Nelle conclusioni dell'elaborato peritale de quo - in cui si tiene conto anche delle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte (vedi pag. 10 elaborato) contrariamente a quanto affermato dalle difese avversarie - si legge espressamente che il costo degli interventi necessari per porre rimedio ai vizi e difetti riscontrati quantificati in € 40.195,33 oltre i.v.a., nella misura del 20% deve essere posto a carico del mentre nella misura dell'80% deve CP_3 essere posto a carico delle convenute e da dividersi in egual CP_1 Controparte_2 misura”.
Ad avviso della Corte è, dunque, erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui, nella liquidazione del danno risarcibile non ha considerato la riduzione del 20% dei costi, riconosciuta a proprio carico dallo stesso sulla base di condivisibili rilievi tecnici del CTU. CP_3
pagina 11 di 13 Pertanto, conclude la Corte, in parziale riforma della sentenza, unica responsabile ex art. 1669 CP_2
c.c.- deve essere condannata a pagare al la somma di € 32.154,66 oltre iva e interessi CP_3 legali dal giugno 2016 al saldo.
Con il terzo motivo d'appello incidentale lamenta l'errata liquidazione delle spese di lite CP_2 liquidate dal tribunale.
La Corte osserva che la doglianza è superata dall'accoglimento dell'appello. Difatti il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01).
La Corte osserva che “il giudice, nel regolare le spese, deve tener presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base a un criterio pur sempre unitario e globale” (cfr., Cass., 16/05/2017, n. 12005, in tema di pluralità di domande contrapposte). Nella fattispecie, dunque, ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse, in alternativa all'imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata”. (Cass., 19/10/2016, n. 21069).
Le spese di lite sostenute dal in virtù del fatto che la domanda svolta in primo grado era CP_3 corrispondente a quanto qui accertato e liquidato, viene posto a carico dell'appellante incidentale
Controparte_2
Le spese relative al procedimento di ATP, sono poste a carico di in virtù Controparte_2 del consolidato orientamento che statuisce che ”Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cassazione, II sez. Ordinanza n. 21085 del 19.07.2023).
Stante l'accoglimento parziale dell'appello incidentale di e dell'appello principale proposto CP_1 da e con riguardo all'accertato difetto di legittimazione passiva della che assorbe la CP_5 CP_1 richiesta di manleva, le spese di lite di primo e secondo grado di giudizio devono essere poste a carico del . Dette spese sono liquidate, sulla base del valore della lite, delle questioni trattate, e CP_3 dei minimi delle tariffe professionali vigenti in considerazione: del limitato aggravio costituito dalla pagina 12 di 13 presenza di tre parti convenute e oggi appellanti, la cui posizione è in parte analoga e le cui difese sono convergenti e basate su argomenti simili;
dell'estraneità del appellato rispetto alle CP_3 domande di manleva svolte in primo grado da nonché rispetto a parte dei motivi di appello CP_1 principale di ed incidentale di in questo grado di giudizio. CP_5 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 756/2023 resa il 23/05/2023, in parziale accoglimento delle impugnazioni proposte e confermando nel resto la sentenza medesima, così provvede
1. Dichiara tenuta e condanna Controparte_11
[.. al pagamento in favore del della somma di € Controparte_3
32.154,66 oltre iva e interessi legali dal giugno 2016 al saldo, a titolo di risarcimento del danno per i vizi e difetti rilevati sulla costruzione;
b. al rimborso in favore del delle spese di ATP Controparte_3 liquidate in € 3.000,00 oltre accessori;
c. Pone le spese di primo e secondo grado di giudizio sostenute dal Controparte_3
a carico di liquidate quanto al primo grado
[...] Controparte_2 in € 7.000,00 oltre accessori per compensi ed € 300,00 per esborsi e quanto al secondo grado in € 5.800,00 oltre oneri di legge.
1. Condanna il al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado in favore CP_3 di liquidate quanto al primo grado in € 3.800,00 oltre alle spese generali ed oneri CP_1 di legge e quanto al secondo grado in € 3.470,00 oltre alle spese generali ed oneri di legge;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado in favore CP_3 di liquidate quanto al primo grado in € 3.800,00 Parte_1 oltre alle spese generali ed oneri di legge e quanto al secondo grado in € 3.470,00 oltre al rimborso delle spese vive contributo unificato e marche, nonché al rimborso delle spese generali e oneri di legge;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Così deciso in Milano il 10 giugno 2025
Il Consigliere est Paola Ambruosi
Il Presidente Margherita Monte
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3591/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1 VIA SAVARE', 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PENZA SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO BERNACCHI N. 101 CP_1 P.IVA_2 21049 TRADATE presso lo studio dell'avv. CASSINI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_3 VIA MONTE NAPOLEONE 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BASILICO ANDREA MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_4 VIA CARCANO, 5 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. LIOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_4
[...]
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale per le motivazioni tutte in narrativa, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza Trib. Busto Arsizio n. 756 del 23.5.2023 non notificata, e comunque disponendo l'accoglimento delle difese, eccezioni e conclusioni già svolte in atti in primo grado da riformarla integralmente con tutte le conseguenze di legge, affermando il diritto di Controparte_5 di ripetere tutto quanto è stato ingiustamente pagato in forza dell'impugnata sentenza Controparte_5 per capitale, interessi e spese legali e/o, nella denegata ipotesi di conferma, in accoglimento delle eccezioni e difese svolte in atti in primo grado e nel presente atto di appello, rideterminare in ogni caso l'importo a debito di con conseguente diritto di questa di ripetere tutto quanto Controparte_5 versato in eccedenza;
- in via istruttoria, richiamate le già espresse difese, si contesta sin d'ora eventuali ulteriori istanze istruttorie e produzioni documentali perché tardive ed inammissibili.
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis rejectis, così giudicare: 1)con riferimento all'appello proposto da nei confronti di in data 19 dicembre 2023 CP_5 CP_1
e in relazione al motivo di gravame dedotto in narrativa e avente ad oggetto il capo di sentenza relativo al rapporto di manleva e garanzia tra le due contendenti, respingere integralmente il motivo di gravame proposto e, per l'effetto, confermare la relativa statuizione contenuta nella sentenza di prime cure;
2)in virtù dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza n. 756/2023 del 23 maggio 2023 del Tribunale di Busto Arsizio a definizione della causa avente R.G. n. 6621/2019, mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve e pubblicata in data 23 maggio 2023, previa riforma dei capi della stessa individuati in atto e narrativa, in accoglimento delle conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado:
-in via preliminare e/o pregiudiziale: in accoglimento della domanda già formulata da nel CP_1 giudizio di primo grado, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto CP_1 alle domande azionate dal per i fatti di causa e, per l'effetto, in riforma parziale della CP_3 sentenza gravata, mandare esente da responsabilità e condanne in favore del CP_1 CP_3 appellato;
-nel merito, in via principale: in accoglimento della domanda formulata da nel giudizio di CP_1 primo grado, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto e della azioni del
e, per l'effetto, mandarla esente da condanne di sorta nei confronti del CP_3 CP_3 respingendo tutte le domande avanzate dal medesimo in primo grado e che dovessero essere formulate
o reiterate in sede di gravame, con ogni statuizione meglio vista e ritenuta;
-sempre nel merito, in via principale: in accoglimento della domanda già formulata da nel CP_1 giudizio di primo grado, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità di per i fatti di cui CP_1
è causa, mandarla esente da condanne di sorta nei confronti del respingendo tutte le CP_3 domande avanzate dal medesimo in primo grado e che dovessero essere formulate o reiterate in sede di gravame, con ogni statuizione meglio vista e ritenuta;
-nel merito, in subordine: in accoglimento della domanda già formulata da nel giudizio di CP_1 primo grado, nella non creduta e denegata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma Adita dovesse ritenere la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità di per i fatti dedotti in causa, accertare e CP_1 pagina 2 di 13 dichiarare ex art. 1227 c.c., la totale o parziale responsabilità del nella causazione del CP_3 danno e, per l'effetto, mandare esente, ovvero ridurre in misura ritenuta da Codesta Ecc.ma Corte, anche di Equità e di Giustizia, l'importo a titolo di risarcimento eventualmente riconosciuto al
appellato;
CP_3
-nel merito, in via di ulteriore subordine: nella non creduta e denegata ipotesi in cui la Corte Ecc.ma
Adita dovesse ritenere la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità di per i fatti dedotti CP_1 in causa, accertata e dichiarata la violazione del principio del chiesto e pronunciato, ridurre l'importo di cui alla condanna della pronunzia di primo grado nella minor somma di Euro 16.078,13, in luogo dei pronunziati Euro 20.100,00;
-con riforma del capo delle spese di lite e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, sia in relazione all'appello principale che in relazione all'appello incidentale” Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale: per le causali dedotte nel presente atto e previe le declaratorie occorende, rigettare gli appelli proposti da e da in quanto infondati in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante incidentale a risarcire il danno subito dal Condomino, nella misura di € 16.078,13 oltre i.v.a., od Controparte_1 in quella diversa misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di competenze relative al presente grado del giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto”. Per Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
-Con riferimento all'Appello principale proposto da , in merito al motivo di gravame dedotto CP_5 in narrativa e avente ad oggetto il capo di Sentenza relativo all'asserita assenza di responsabilità/legittimazione passiva di respingere le considerazioni svolte, Controparte_1 confermando la responsabilità di quest'ultima così come rilevata nella Sentenza di Prime Cure.
-Con riferimento all'Appello incidentale proposto da in relazione al motivo di Controparte_1 gravame dedotto in narrativa e avente ad oggetto il capo di Sentenza relativo all'asserita assenza di responsabilità/legittimazione passiva, respingere le considerazioni svolte da Controparte_1 confermando la responsabilità di quest'ultima così come rilevata nella Sentenza di Prime Cure.
-Con riferimento all'Appello incidentale promosso da in parziale Controparte_2 riforma della Sentenza n. 756/2023, pubbl. il 23.05.2023, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio a definizione del giudizio R.G. 6621/2019, previa riforma dei capi di sentenza impugnati, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado:
-IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della domanda già formulata da in primo CP_2 grado, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza ai sensi dell'art. 1669 c.c. del Condominio e, per l'effetto, dichiarare l'assenza di responsabilità in capo a per i fatti di CP_2 cui è causa e azionati dal Condominio;
: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda svolta in via CP_6 preliminare, in accoglimento del 2° Motivo di appello, accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. la totale
o parziale responsabilità del nella causazione del danno e, per l'effetto, dichiarare CP_3 l'assenza di responsabilità in capo a per aver posto in essere con la dovuta diligenza CP_2 quanto in suo potere e per non avere eseguito la posa del tetto;
e/o ridurre il concorso di responsabilità della società ed il conseguente importo eventualmente dovuto al Condominio a titolo di risarcimento del danno;
pagina 3 di 13 -IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere sussistente una responsabilità della società in accoglimento dell'appello CP_2 incidentale proposto, ridurre l'importo della condanna del Giudice di primo grado nella minor somma di Euro 16.078,13, così come richiesti dal nella minor somma ritenuta di giustizia;
Parte_2
-IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si reiterano le conclusioni rassegnate in primo grado.
-IN VIA ISTRUTTORIA:
Si producono: 1)Sentenza appellata;
2)Fascicolo di primo grado.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 756/2023 pubblicata il 23/05/2023, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 6621/2019 promossa da nei Controparte_3 confronti di e ha così deciso: Controparte_2 CP_1
“Condanna 1. La e la a pagare al condomino attore l'importo capitale di Controparte_7 Controparte_1
€ 20.100,00 ciascuna, oltre IVA ed interessi legali dal giugno 2016 al saldo nonché in via tra di loro solidale le spese di CTU, di atp e di lite, liquidate come in motivazione;
2. La terza chiamata a rifondere gli importi di cui al capo che precede alla propria assicurata, con esclusione delle somme dovute al CTU e per l'atp; Dichiara Compensate le spese tra la e l' assicurazione terza chiamat” Controparte_1
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Il Condominio , di Saronno, Piazza Pertini n 6/9, in persona del suo Controparte_3 amministratore Pro tempore, premesso: Che l'edificio era stato costruito nell' anno 2006 dalla società con Controparte_2 sede a Milano;
Che il manto di copertura era stato realizzato dalla società con sede in Castellanza;
Controparte_1
Che a partire dall'anno 2011 si era verificato il distacco, con conseguente caduta nel cortile sottostante, di alcune tegole del tetto;
Che la circostanza era stata prontamente denunciata dall'amministratore alla società costruttrice e da quest'ultima all' impresa che aveva realizzato il tetto;
Che la società aveva tuttavia respinto ogni responsabilità in merito, negando ogni addebito CP_1
e rendendosi disponibile a intervenire solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di manutenzione del tetto;
che il condominio aveva conferito incarico all' ingegnere di Saronno di Testimone_1 individuare le cause dei fenomeni sopra descritti, ossia caduta di tegole;
Che tale professionista, come risulta dalla relazione del 17 luglio 2015 aveva accertato che numerose tegole bituminose, dette canadesi, si erano spezzate a metà in corrispondenza delle sovrapposizioni, probabilmente a causa di una scarsa adesione fra le stesse;
che il legale del condominio aveva richiesto con raccomandata 15/12/2015 della società e la CP_2 società di intervenire per eliminare i vizi denunziati;
CP_1
Che tale diffida/costituzione in mora, era stata successivamente rinnovata a mezzo Raccomandata e posta elettronica certificata il 12/5/2016; 15 /9 /2016; 21/6/2017; 20.6/2018; pagina 4 di 13 Che In considerazione della perdurante inattività dei destinatari delle missive era stato presentato ricorso per ATP, rubricato al RG 71 15/2018, accertamento che aveva acclarato la responsabilità dei resistenti per un cattivo posizionamento delle tegole, lavoro non eseguito a regola d'arte per cui si rendeva necessario la parziale rinnovazione dello stesso con un esborso di 40 mila,200,00 euro;
Chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo capitale sopraindicato Si costituivano ritualmente in giudizio le due società. La società eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione, decadenza della denuncia dei CP_2 vizi ai sensi dell'art. 1669 codice civile, in quanto i primi inconvenienti erano stati accertati già a partire dal 2011 con il distacco di alcune tegole e quindi si era verificata la prescrizione non avendo il condominio tempestivamente coltivato l'azione.
Nel merito sosteneva che nessuno responsabilità era da imputarsi alla società posto che il CP_2 manto di copertura era stato realizzato dall'altra convenuta. Quest'ultima costituendosi in giudizio, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Sosteneva infatti di essere subappaltatore di altra società, poi dichiarata fallita e di non avere alcun legame contrattuale né con il condominio né con la e a proprio volta sosteneva CP_2 comunque prescrizione e decadenza ai sensi dell'articolo 1669 codice civile, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società avendo una garanzia Parte_1 postuma decennale. Il giudice autorizzava la chiamata della terza assicurazione compagnia svizzera di CP_5 P assicurazione , che si costituiva facendo proprio nel merito le difese dell'assicurato ma escludendo
l'operatività dell'assicurazione, stante l'intervenuta prescrizione biennale”
Il Tribunale di Busto Arsizio ha deciso nei termini di cui sopra, preliminarmente ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 1669 c.c. e considerando non maturata alcuna prescrizione e decadenza, poiché i vizi erano stati correttamente segnalati entro i termini di legge, facendo decorre il dies a quo dalla relazione del tecnico di parte del 2015, a mezzo della quale il aveva avuto piena CP_3 consapevolezza dei vizi, e non già dal mero distacco di alcune delle tegole verificatosi sin dal 2011. Ha poi ritenuto infondata l'eccezione di legittimazione passiva svolta dalla ritenendo applicabile CP_1 alla società subappaltatrice la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario. Infine riteneva operante la copertura assicurativa a carico di a favore CP_5 della CP_1
Avverso la sentenza è stato proposto appello da Controparte_4
che impugna la sentenza attraverso cinque motivi:
[...]
1. Erronea e/o non adeguata applicazione dei principi ex art. 1882 cod. civ. in materia di risarcimento del danno;
errata e/o non corretta valutazione del materiale istruttorio, vizio e/o nullità della sentenza per omessa e/o non adeguata motivazione;
prescrizione/perdita del diritto dell'assicurato ex artt. 2952 cod. civ., e/o comunque perdita/riduzione dell'indennizzo ex art. 1913 e ss. cod. civ.
2. Erronea interpretazione e/o ricostruzione dei fatti, errata e/o sommaria riproposizione/ inquadramento delle domande e difese delle parti, vizio e/o nullità della sentenza ex art. 132 n.
4) c.p.c..
3. Erronea qualificazione della problematica e/o della natura del vizio e/o errata sussunzione della fattispecie concreta nella disciplina ex art. 1669 cod. civ..
4. Errato apprezzamento delle risultanze istruttorie, erronea applicazione dei principi in materia di denuncia e/o prescrizione ex art. 1667-1668 e/o 1669 cod. civ. ed in generale ex art. 2943 cod. civ..
pagina 5 di 13 5. Errato e/o inadeguato apprezzamento delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento all'esperita CTU tecnica, omessa e/o carenza e/o perplessa motivazione, nullità della sentenza. Si è costituita che chiedeva il rigetto dell'appello proposto da in relazione al CP_1 CP_5 capo della sentenza impugnata relativa al rapporto di manleva e garanzia fra la compagnia assicurativa e la società assicurata e proponendo appello incidentale avverso la sentenza attraverso cinque motivi:
1. Erronea/illogica motivazione in relazione all'esame di un fatto/norma di diritto;
nullità/erroneità della pronuncia in relazione alla eccezione di difetto di legittimazione di in relazione CP_1 all'applicazione della norma e dei principi di cui all'art. 1669 c.c.; mancato accertamento del difetto/carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda del CP_3
2. Omessa/erronea/ illogica e non congrua motivazione di un fatto decisivo ai fini del decidere;
travisamento/omesso/erroneo/illogico inquadramento della norma in tema di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.p.c. posta a fondamento del decidere;
erronea valutazione della sussistenza dei presupposti fondanti la prescrizione e decadenza del diritto del . CP_3
3. Omessa/erronea/illogica e non congrua valutazione di un fatto decisivo ai fini del decidere;
omessa/erronea/illogica e non congrua valutazione della perizia CTU posta a fondamento del decidere;
erronea valutazione della sussistenza dei presupposti fondanti la responsabilità di
CP_1
4. Erronea/illogica/omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio;
carenza/insufficienza/omissione di motivazione in relazione alla rilevanza e alla portata dell'istruttoria del giudizio di primo grado;
omessa valutazione delle risultanze del giudizio ammesse ex art. 210 c.p.c., omessa valutazione delle risultanze della perizia Arch. in Per_1 relazione al mancato accoglimento della domanda subordinata spiegata da ex art. CP_1
1227 c.c. per non avere il tribunale riconosciuto una corresponsabilità del con CP_3 contestuale omessa/erronea valutazione anche in diritto di un fatto decisivo ai fini del decidere.
5. Erronea/illogica/omessa valutazione delle risultanze istruttorie e omesso esame e travisamento di un fatto decisivo;
carenza/insufficienza/omissione di motivazione in relazione alla violazione del principio del chiesto e pronunciato.
Si è costituita chiedendo preliminarmente di respingere gli appelli Controparte_8 principale e incidentale con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva di e di CP_1 confermare la responsabilità di quest'ultima come rilevato dal primo giudice e proponendo appello incidentale attraverso tre motivi:
1. Omessa e/o erronea e/o contraddittoria motivazione di un fatto decisivo per il giudizio;
erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. in tema di decadenza e prescrizione per travisamento dei fatti;
erronea valutazione della sussistenza dei presupposti fondanti la prescrizione e decadenza dal diritto del CP_3
2. Erronea e/o illogica valutazione delle risultanze della CTU dell'Arch. per non avere il Per_1
Giudice di primo grado riconosciuto una corresponsabilità del con conseguente CP_3 condanna di ultra petitum. Omessa/erronea valutazione della sussistenza dei CP_2 presupposti fondanti la responsabilità di CP_2
6. Riforma del capo delle spese di lite in caso di accoglimento totale o parziale. Violazione del principio di soccombenza ex art. 92 c.p.c.
Si è costituito il chiedendo il rigetto degli appelli principale e Controparte_3 incidentali e la conferma della sentenza. Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 29/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 6 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ritiene di affrontare il tema relativo al corretto inquadramento della fattispecie nell'alveo dell'art. 1669 c.c.
Assume che la fattispecie in esame non può essere inquadrata nell'ipotesi di cui all'articolo CP_5
1669 c.c., perché il distacco di alcune tegole costituirebbe un fenomeno isolato che non può avere alcuna ripercussione sulla struttura del palazzo e sulla sua abitabilità. Il primo giudice, secondo la tesi appellante, avrebbe disatteso gli insegnamenti della giurisprudenza, perché avrebbe fatto rientrare i vizi rilevati, fra i gravi difetti senza valutare la loro localizzazione e l'estensione rispetto al complesso, che avrebbe indotto a ritenerli meri vizi dovuti ad una esecuzione non a regola d'arte e quindi rientranti nell'ambito degli artt. 1667 e 1668 c.c.
La doglianza va rigettata.
La giurisprudenza di legittimità, ha costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (cfr. (Cass. Civile 11/06/2014n.
13223; Cass. 8140/2004; Cass. 20307/2011; Cass. 20644/2013).
La suprema Corte ha altresì precisato che i difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto, rappresentano gravi difetti costruttivi, e quindi consentono, anche agli aventi causa del committente - e al condominio per le parti comuni dell'edificio - la proposizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatore esecutore della costruzione. (Cassazione civile sez. II,
28/03/1997, n.2775)
Nel caso in esame per la parte coperta a tetto si è verificato lo scivolamento continuo delle tegole, con pericolo di caduta delle stesse. Il ctu sul punto ha chiarito che “la causa principale della rottura e del distacco delle faldine, siano da imputare una responsabilità iniziale della poiché non ha CP_1 rispettato le modalità di posa prevista dal prodotto, ponendo attenzione al fatto che le pastiglie termoadesive andavano scaldate con la fiamma per la loro adesione, data la collocazione e la conformità dell'edificio”.
Il ctu ha dunque evidenziato che tutta la posa delle faldine costituenti il tetto, non risultava eseguita a regola d'arte, osservando nella relazione che “molte faldine erano distaccate e depositate in modo disordinato sulla copertura stessa”. A tale riguardo questa Corte condivide e recepisce pienamente, poiché motivate in modo esauriente e persuasivo, le valutazioni del ctu (Cass. n. 1815/2015).
Dunque la responsabilità di - cui era stata affidato in subappalto l'esecuzione del manto di CP_1 copertura dell'edificio - e di , quale costruttore, è stata affermata dal consulente per la CP_2 negligente posa delle tegole che ha determinato un continuo scivolamento del tetto nel suo complesso, con pericolo di caduta di tegole e non un semplice spostamento, che si potrebbe definire fisiologico, di singole tegole. Su tali premesse non sembra censurabile la conclusione del giudice di prime cure il quale ha ricondotto tale vizio nei gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ.
pagina 7 di 13 Ne discende l'infondatezza dell'eccezioni preliminari sollevate da in relazione ai vizi rientranti CP_5 nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 c.c.
Sulla prescrizione e decadenza
L'eccezione proposta da tutti gli appellanti, principale e incidentali, deve essere respinta.
In base alla disciplina applicabile nel caso concreto deve concludersi che l'azione esercitata dal
è anche tempestiva essendo stata proposta nel rispetto dei termini di decadenza e di CP_3 prescrizione previsti dall'art 1669 c.c..
L'articolo 1669 c.c. prevede un termine di decadenza di un anno, entro il quale il danneggiato ha l'onere di denunciare la rovina, il pericolo di rovina o i gravi difetti di costruzione dell'edificio e che decorre dalla scoperta, e un termine di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, che è di un anno dalla denuncia.
Premesso che il termine di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti di costruzione dell'immobile, presuppone l'adeguata conoscenza, oggettiva e completa, ad opera del committente, del vizio e delle sue cause (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017; Sez. 2 , n.
10048 del 24/04/2018), nel caso in cui l'esistenza del vizio sia stata già constatata dal committente, ma l'accertamento della sua eventuale riferibilità causale alla inadeguata attività di esecuzione dell'opera presupponga necessariamente indagini tecniche di natura complessa, il dies a quo del termine di decadenza deve essere individuato nel momento in cui tali indagini sono state compiute, posto che soltanto in quel momento il committente acquisisce la piena consapevolezza della riconducibilità alla responsabilità dell'appaltatore del pericolo di rovina o dei gravi difetti di costruzione dell'edificio (Cass
n. 2977/1998; n. 14218/ 1999; n. 14650/ 2012; n. 2460/ del 2008).
Nel caso che ci occupa se è vero che già all'inizio del 2011 il aveva constatato il CP_3 distacco, con conseguente caduta nel sottostante cortile, di alcune tegole del tetto, peraltro comunicato alla , è anche vero che il ha acquisto la prima consapevolezza della gravità dei CP_2 CP_3 difetti di costruzione del fabbricato e, soprattutto, della loro presunta riconducibilità all'attività di esecuzione dell'opera, soltanto in 17/7/2015 in seguito all'espletamento della perizia da parte del tecnico di fiducia che ha constatato “come numerose tegole di tipo bituminoso anche dette " canadesi " si sono spezzate a metà in corrispondenza delle sovrapposizioni probabilmente a causa di una scarsa adesione fra le stesse” rilevando altresì che “occorrerebbe verificare la tenuta a piegamento ripetuto delle fibro-bituminose e se durante la posa sono state effettuate correttamente le tegole operazioni di fissaggio sia con la chiodatura che con il collante perimetrale in base alle procedure tecniche della tipologia costruttiva”. Il tecnico quindi, nel rilevare il problema alle tegole, riteneva necessario procedere ad una indagine più approfondita atta a verificare la regolarità della posa delle tegole stesse all'atto della costruzione.
Immediatamente, il Condominio provvedeva a denunciare i vizi sia a sia alla con CP_2 CP_1 raccomandata 15/12/2015, contestazione poi rinnovata a mezzo raccomandata e posta elettronica certificata nelle date del 12/5/2016, 15/9/2016, 21/6/2017 e 20/6/2018. Il ha, infine, CP_3 presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato alla e alla il CP_2 CP_1
12/12/2018, a seguito del quale è stata depositata la relazione tecnica in data 26/6/2019 la quale costituisce la premessa tecnica dell'individuazione dei vizi di cui al presente giudizio e della loro imputabilità. L'introduzione del giudizio di primo grado si è avuta con la notifica dell'atto di citazione in data 9/12/2019.
pagina 8 di 13 Vi è stata, pertanto, tempestiva denuncia dei difetti entro l'anno dalla scoperta e tempestivo inizio del giudizio di merito, entro l'anno dalla denuncia dei vizi, nel rispetto dunque dei termini previsti dal citato art. 1669 c.c.. Le prescrizioni di legge, dunque nel caso di specie risultano inequivocabilmente rispettate come appare documentalmente provato.
Sul difetto di legittimazione passiva di CP_1
La doglianza deve essere accolta
Risulta pacifica la circostanza, che l'edificio, poi costituito nel , è Controparte_9 stato costruito nel 2006 dalla mentre la società ha eseguito il Controparte_7 CP_1 manto di copertura dell'immobile su incarico di altra società poi fallita.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale deve allora ritenersi fondata la questione sollevata dalla CP_5
e dalla in ordine al difetto di legittimazione passiva del subappaltatore. CP_1
Ed invero, in tema di appalto, la norma di cui all'art 1669 cc , nonostante la relativa sedes materiae, ha natura indiscutibilmente extracontrattuale, essendo diretta a tutelare l'interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati per loro natura, ad una lunga durata, conseguentemente trascende il rapporto negoziale.
Occorre rilevare che il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur legati da un rapporto di interdipendenza e da un nesso di derivazione, sono dotati comunque di piena e distinta autonomia. Ciò determina l'esclusione del rapporto diretto tra l'originario committente e i subappaltatori, con conseguente esclusione per il committente di azione diretta verso il subappaltatore (e viceversa).
Per l'effetto, in caso di vizi sull'immobile il committente è tenuto ad agire in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore/costruttore, il quale, a sua volta sarà legittimato, in virtù del rapporto di subappalto, a chiamare il subappaltatore.
Nel caso di specie, come detto, non vi è alcun dubbio sul fatto che tutti i rapporti negoziali sono intercorsi direttamente tra il ed il costruttore del fabbricato. In tale contesto, dunque, la CP_3 società ha assunto la funzione di mero subappaltatore. CP_1
Orbene, nei confronti del subappaltatore non può invocarsi direttamente o analogicamente, la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. poiché questa consente un'azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale e la limita, dal lato passivo, al solo appaltatore (o al venditore costruttore), soggetto che il legislatore ha voluto porre come unico garante della evocata solidità e stabilità dell'edificio.
Quanto alle interrelazioni con la norma generale in tema di responsabilità extracontrattuale, si osserva che, sussistendo appunto un rapporto di specialità tra l'art. 2043 c.c. - genus - e l'art. 1669 c.c. - species
- laddove ne sussistano i presupposti, l'azione da intraprendere è quella specificamente contemplata in materia di appalto, restando così precluso il ricorso all'azione generale.
Quindi, l'esercizio dell'azione generale spetta solo allorché, al momento in cui l'avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: a) o per la natura dell'immobile interessato;
b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); c) o per la natura delle cause acclarate (diverse dalle carenze della costruzione); d) o per l'insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del
27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25435 del 26/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19823 del 19/09/2014.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014; da ultimo Cass sez. II, 10/11/2023, n.3130) pagina 9 di 13 D'altra parte, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza "in tema di appalto… in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore
e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente". (Cass. n. 16917 del 02.08.2011).
Posto che, nei confronti del subappaltatore non potrebbe invocarsi direttamente o analogicamente la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. poiché questa consente un'azione diretta che prescinde dal rapporto contrattuale limitandola, dal lato passivo, al solo appaltatore (o al venditore costruttore) che il legislatore ha voluto porre come unico garante della solidarietà e stabilità dell'edificio, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente. Né, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie è possibile recuperare la legittimazione passiva di mera esecutrice delle opere, nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (norma nemmeno espressamente CP_1 invocata dal posto che, la causa petendi dell'azione ex art 1669 c.c, rispetto a quella di CP_3 cui all'art. 2043 c.c. . risulta distinta rispetto agli elementi costitutivi. In tale contesto, resta preclusa al giudicante la decisione basata, non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 12.04.2006 n.8520). Difatti, sul tema, la Cassazione. ha precisato che il ricorso all'art. 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali, oggettivi o soggettivi, dell'azione speciale regolata dall'art. 1669 c.c. ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non già delle condizioni contingenti ex post (o a valle), nel momento in cui la pretesa si esercita. (Cassazione civile sez. II, 10/11/2023, n.31301).
Nella fattispecie, la ragione sulla quale la domanda si fonda, i fatti costitutivi del diritto sostanziale affermato, non portano ad evincere la deduzione degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. (evento, condotta negligente dell'impresa costruttrice, dolo/colpa, nesso eziologico) bensì, risultano invocati quelli afferenti la fattispecie dell'art. 1669 c.c. (vizi in sé considerati, la presunzione di responsabilità dell'appaltatore), in sostanza risulta assente quel quid pluris atto a segnalare o recuperare l'azione ai sensi dell''art. 2043 c.c.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della consente di non CP_1 esaminare le ulteriori domande di manleva e garanzia fra e e di inoperatività della CP_5 CP_1 polizza.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, la Corte ritiene che, in ossequio ai principi giurisprudenziali in materia, il costruttore, ovvero , deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati al CP_2
dall'errata esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista CP_3 in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, dovendo quindi rispondere dei vizi accertati.
Come detto, il contratto di subappalto crea un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo. Il subappaltatore non è un ausiliario dell'appaltatore e il subappalto conserva la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle parti di disciplinare il rapporto in modo diverso. Pertanto, i difetti riscontrati nell'opera del subappaltatore non escludono la responsabilità del costruttore-appaltatore nei confronti del terzo danneggiato. (Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.240) L'imputazione finale dei difetti del manto di copertura all'esecutrice materiale dell'opera, ossia alla subappaltatrice non esclude che verso il committente risponda direttamente il costruttore CP_1 evocato in causa, che a sua volta aveva commissionato tale opera alla subappaltatrice, poiché pagina 10 di 13 l'operatività dell'art. 1669 cc, presuppone il rapporto diretto tra committente ed appaltatore/costruttore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo.
In conclusione, dovrà rispondere verso il dei danni rilevati in ragione della cattiva CP_2 CP_3 esecuzione del manto di copertura.
Sulla responsabilità concorrente del CP_3
Assume che il tribunale non avrebbe valutato la corresponsabilità del nella CP_2 CP_3 causazione del danno, per non avere eseguito, negli anni, la manutenzione del tetto e non aver realizzato la “linea vita”, non procedendo a decurtare il 20% posto a carico del dal ctu. CP_3
Il motivo va accolto, con le precisazioni di seguito evidenziate.
Nella sua relazione, nell'ATP, il CTU ha concluso che la causa principale della rottura e del distacco delle tegole del tetto è dovuta all'opera del subappaltatore “poiché non ha CP_10 CP_1 rispettato le modalità di posa prevista dal prodotto… inoltre non ha verificato la reale tenuta delle falde… Si evidenzia in ogni caso che, se avesse rispettato il manuale di posa del prodotto, e CP_1 avesse eseguito i lavori secondo la regola dell'arte, tali “finiture particolari” non si sarebbero comunque danneggiate”.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da , il CTU non ha ravvisato un CP_2 concorso di colpa del nella causazione del danno, avendo solo rilevato che “appare CP_3 giustificato, anche alla luce degli anni trascorsi dalla prima “denuncia” dei fatti, che il 20% dei costi sia a carico del ricorrente ”. Parte_3
È tuttavia fondata l'osservazione dell'appellante secondo cui il Tribunale non ha considerato che lo stesso in primo grado ha chiesto la condanna delle convenute e CP_3 Controparte_1 [...]
“a risarcire il danno subito dal nella misura di € 16.078,13 Controparte_2 CP_3 oltre i.v.a. ciascuna”. Il totale dei costi allegati dal pari ad € 32.156,26 oltre IVA, CP_3 corrisponde alle conclusioni del CTU, il quale ha quantificato nell'importo di € 40.195,33 + IVA il costo per l'eliminazione dei vizi e difetti, aggiungendo: “A parziale accoglimento delle osservazioni del CTP di appare giustificato, anche alla luce degli anni trascorsi dalla prima “denuncia” CP_1 dei fatti, che il 20% dei costi sia a carico del ricorrente , mentre Controparte_3 l'80% sarà a carico delle convenute e da dividersi in egual misura”. CP_1 Controparte_7
Anche nella comparsa conclusionale in primo grado (IV pagina) il ha ribadito di CP_3 condividere le conclusioni del CTU, in merito alla decurtazione- a carico del del 20% dei CP_3 costi per l'eliminazione dei vizi e difetti: “Nelle conclusioni dell'elaborato peritale de quo - in cui si tiene conto anche delle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte (vedi pag. 10 elaborato) contrariamente a quanto affermato dalle difese avversarie - si legge espressamente che il costo degli interventi necessari per porre rimedio ai vizi e difetti riscontrati quantificati in € 40.195,33 oltre i.v.a., nella misura del 20% deve essere posto a carico del mentre nella misura dell'80% deve CP_3 essere posto a carico delle convenute e da dividersi in egual CP_1 Controparte_2 misura”.
Ad avviso della Corte è, dunque, erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui, nella liquidazione del danno risarcibile non ha considerato la riduzione del 20% dei costi, riconosciuta a proprio carico dallo stesso sulla base di condivisibili rilievi tecnici del CTU. CP_3
pagina 11 di 13 Pertanto, conclude la Corte, in parziale riforma della sentenza, unica responsabile ex art. 1669 CP_2
c.c.- deve essere condannata a pagare al la somma di € 32.154,66 oltre iva e interessi CP_3 legali dal giugno 2016 al saldo.
Con il terzo motivo d'appello incidentale lamenta l'errata liquidazione delle spese di lite CP_2 liquidate dal tribunale.
La Corte osserva che la doglianza è superata dall'accoglimento dell'appello. Difatti il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01).
La Corte osserva che “il giudice, nel regolare le spese, deve tener presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base a un criterio pur sempre unitario e globale” (cfr., Cass., 16/05/2017, n. 12005, in tema di pluralità di domande contrapposte). Nella fattispecie, dunque, ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse, in alternativa all'imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata”. (Cass., 19/10/2016, n. 21069).
Le spese di lite sostenute dal in virtù del fatto che la domanda svolta in primo grado era CP_3 corrispondente a quanto qui accertato e liquidato, viene posto a carico dell'appellante incidentale
Controparte_2
Le spese relative al procedimento di ATP, sono poste a carico di in virtù Controparte_2 del consolidato orientamento che statuisce che ”Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cassazione, II sez. Ordinanza n. 21085 del 19.07.2023).
Stante l'accoglimento parziale dell'appello incidentale di e dell'appello principale proposto CP_1 da e con riguardo all'accertato difetto di legittimazione passiva della che assorbe la CP_5 CP_1 richiesta di manleva, le spese di lite di primo e secondo grado di giudizio devono essere poste a carico del . Dette spese sono liquidate, sulla base del valore della lite, delle questioni trattate, e CP_3 dei minimi delle tariffe professionali vigenti in considerazione: del limitato aggravio costituito dalla pagina 12 di 13 presenza di tre parti convenute e oggi appellanti, la cui posizione è in parte analoga e le cui difese sono convergenti e basate su argomenti simili;
dell'estraneità del appellato rispetto alle CP_3 domande di manleva svolte in primo grado da nonché rispetto a parte dei motivi di appello CP_1 principale di ed incidentale di in questo grado di giudizio. CP_5 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 756/2023 resa il 23/05/2023, in parziale accoglimento delle impugnazioni proposte e confermando nel resto la sentenza medesima, così provvede
1. Dichiara tenuta e condanna Controparte_11
[.. al pagamento in favore del della somma di € Controparte_3
32.154,66 oltre iva e interessi legali dal giugno 2016 al saldo, a titolo di risarcimento del danno per i vizi e difetti rilevati sulla costruzione;
b. al rimborso in favore del delle spese di ATP Controparte_3 liquidate in € 3.000,00 oltre accessori;
c. Pone le spese di primo e secondo grado di giudizio sostenute dal Controparte_3
a carico di liquidate quanto al primo grado
[...] Controparte_2 in € 7.000,00 oltre accessori per compensi ed € 300,00 per esborsi e quanto al secondo grado in € 5.800,00 oltre oneri di legge.
1. Condanna il al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado in favore CP_3 di liquidate quanto al primo grado in € 3.800,00 oltre alle spese generali ed oneri CP_1 di legge e quanto al secondo grado in € 3.470,00 oltre alle spese generali ed oneri di legge;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado in favore CP_3 di liquidate quanto al primo grado in € 3.800,00 Parte_1 oltre alle spese generali ed oneri di legge e quanto al secondo grado in € 3.470,00 oltre al rimborso delle spese vive contributo unificato e marche, nonché al rimborso delle spese generali e oneri di legge;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Così deciso in Milano il 10 giugno 2025
Il Consigliere est Paola Ambruosi
Il Presidente Margherita Monte
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