Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni, e per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni, e per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.