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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47730/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47730/2022
Oggi 03.06.2025 ad ore 13.46 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. VENTURINI FABIO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MARIA ROMANA BAIETTA
Per l'avv. LEO LOREDANA Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 13.02.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47730/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato VENTURINI FABIO
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avvocato LEO LOREDANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro ivi occorsole in data 31 agosto 2019.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale concludeva per il rigetto CP_1 delle domande attoree.
Con ordinanza del 26.07.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.
Assunte le prove, il Giudice, con ordinanza del 24.01.2025, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.02.2025, le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati in via telematica;
il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 03.06.2025, a seguito di un rinvio d'ufficio, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. pagina 2 di 9 2.Con riferimento all'an debeatur, in particolare, si osserva quanto segue. Nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha dedotto che, in data 31 agosto 2019, mentre percorreva le scale del nel quale risiede, scivolava rovinosamente a causa della presenza CP_1 di liquido sui gradini, non adeguatamente segnalata. La presenza del suddetto liquido sarebbe stata riconducibile a operazioni di pulizia dei locali comuni, eseguite in giorno e orario difformi rispetto a quelli ordinariamente programmati.
Parte attrice, a seguito della caduta, riportava dei danni di cui chiede il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c.; in via subordinata, formula analoga richiesta ai sensi dell'art. 2043 c.c;
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Va osservato che il caso di specie, come descritto dalla parte attrice, deve essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., ipotesi paradigmatica di responsabilità oggettiva, postula che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n.
4476/2011).
Sul piano probatorio ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, nonché
l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa, mentre al custode, per andare esente da responsabilità, spetta di provare che il danno non è stato causato dalla res, ma dal caso fortuito, integrato da un elemento esterno alla sua sfera soggettiva, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, tale da interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito, tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Ciò premesso questo Giudice ritiene che la domanda attorea vada rigettata in quanto, pur essendo pacifico il rapporto di custodia tra le scale e il non risulta raggiunta la prova del fatto CP_1 illecito contestato a parte convenuta e la derivazione del danno dalla cosa in custodia, e cioè dalle scale condominiali.
Infatti, dall'escussione dei testi, sono emerse incongruenze significative che impediscono di accertare l'esatta dinamica del sinistro e la sussistenza, quindi, dei fatti costituivi della domanda proposta nel presente giudizio.
In particolare, a seguito dell'espletata istruttoria orale, possono ritenersi accertati unicamente i seguenti elementi:
a) che la scala su cui è avvenuta la caduta era bagnata al momento dell'incidente;
b) che all'interno del cortile era presente un secchio rosso destinato presumibilmente CP_3 alle pulizie.
pagina 3 di 9 Tuttavia, permane, in proposito, un margine di incertezza sulla seguente circostanza:
c) la presenza di personale addetto alle pulizie condominiali al momento dell'accaduto.
Sulla circostanza di cui alla lett. c) risulta, infatti, quanto segue:
- il teste , in un primo momento, all'udienza del 10.04.2024, dichiara: “…Il Testimone_1 ragazzo addetto alle pulizie in quel momento stava pulendo il cortile dalle cicche di sigarette. Io personalmente constatai che la scala sulla quale si verificò l'incidente era completamente bagnata. Il ragazzo aveva con sé ancora il secchio colmo d'acqua.”. All'udienza del 12.09.2024, il dichiarante rettifica quanto precedentemente affermato, precisando di essere incorso in errore nell'individuare il soggetto come addetto alle pulizie Parte condominiali, trattandosi invece dell'addetto alle pulizie del “Io non vidi nel cortile personale addetto alle pulizie condominiali, ma certamente ricordo la presenza di un secchio e altro materiale per le pulizie. Prendo atto che nella scorsa udienza ho dichiarato di aver visto “il ragazzo addetto alle pulizie” che in quel momento stava pulendo il cortile dalle cicche di sigarette. Preciso ora che non si trattava del ragazzo addetto alle pulizie condominiali. Io dissi a quel ragazzo che la signora era caduta a seguito delle pulizie della scala. Il ragazzo mi rispose che non era egli addetto alle pulizie ma che era incaricato solamente per le pulizie di locali al piano terreno adibiti a b&b. Io quando entrai nel cortile non vidi questo ragazzo perché si trovava dietro a un locale adibito a pattumiera, dal quale uscì dopo che l'incidente si era verificato. Il locale pattumiera è ubicato a destra guardando la scala e si trova praticamente quasi dietro all'edificio, vicino al muro di cinta. Sempre quel ragazzo mi spiegò che stava raccogliendo le cicche di sigarette e aveva in mano una scopa e una paletta e proprio per questo motivo io, in un primo momento, avevo pensato fosse il ragazzo addetto alle pulizie condominiali”;
- il teste all'udienza del 16.07.2024 dichiara “.. in quel momento era Testimone_2 presente in cortile il ragazzo addetto alle pulizie. Nel cortile in quel momento vi era attrezzatura per le pulizie, sicuramente vi era un secchio e altro materiale che non so precisare”. Successivamente, all'udienza del 12.09.2024 lo stesso ritrattava la precedente Tes_2 versione, affermando che la persona da lui inizialmente identificata come addetto alle pulizie era in realtà il teste : “nella scorsa udienza dissi che sopraggiunse il ragazzo addetto ES alle pulizie perché vidi un uomo che mi aiutò nel prestare soccorso. Vedendo anche il materiale per le pulizie in prossimità della scala pensai che quell'uomo fosse addetto alle pulizie. Non conoscevo e non conosco la persona che mi aiutò nel prestare soccorso. Si tratta certamente della persona che è fuori da questo ufficio”. Alla stessa udienza, aggiungeva “…non vidi né conosco il personale delle pulizie condominiali, vidi solamente che vicino agli ultimi tre gradini della scala vi era materiale per le pulizie, credo un secchio con un moccio.”
Proprio tale incertezza non consente di ritenere provato, neppure attraverso presunzioni, che la scala sia stata lavata dal personale addetto alle pulizie del condominio.
Com'è noto, la prova per presunzioni si fonda su un ragionamento logico che, partendo da fatti noti o già provati (i c.d. “indizi”), consente di risalire, secondo criteri di verosimiglianza, al fatto ignoto da pagina 4 di 9 dimostrare. In ambito giuridico, ai sensi dell'art. 2727 c.c, le presunzioni si distinguono in legali e semplici: queste ultime sono il frutto di una valutazione del giudice fondata su fatti noti.
Affinché una presunzione semplice possa ritenersi idonea a fondare una decisione, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. In particolare, il requisito della concordanza richiede che gli indizi considerati conducano tutti nella medesima direzione logica e probatoria.
Nel caso di specie, tale carattere risulta assente, poiché gli elementi indiziari a disposizione non appaiono univoci, ma si presentano, al contrario, come ambigui e suscettibili di differenti letture.
Esclusa la possibilità di invocare la prova per presunzioni, il fatto illecito di cui è causa non può ritenersi provato neppure per testimoni, in quanto le dichiarazioni rese dai soggetti escussi risultano contrastanti sui seguenti ulteriori aspetti:
d) le persone che sono intervenute per soccorrere l'attrice,
e) l'intervento dell'ambulanza, f) l'orario esatto in cui si è verificato il sinistro, g) la localizzazione precisa dell'incidente.
In primo luogo, sussiste assoluta incertezza in ordine al profilo spazio-temporale dell'accaduto.
Infatti, sulla circostanza sub lett. f) (orario dell'incidente), il teste fornisce una risposta ES generica e divergente rispetto a quanto dichiarato dal teste e da parte attrice. Testimone_3
In particolare:
- all'udienza del 12.09.2024, il teste afferma: “dato il tempo trascorso non ricordo con ES esattezza l'orario dell'incidente, sono certo che si verificò senz'altro prima di mezzogiorno”;
- all'udienza del 12.09.2024 il teste a domanda del giudice, risponde: Testimone_3
“l'incidente si verificò verso le sette del mattino. Ricordo andai a casa di mia madre presto, erano circa le 7/7.30, massimo alle 8.00 del mattino”;
- all'udienza del 26.11.2024, parte attrice dichiara: “L'incidente si è verificato il 31.08.2019.
Verso le ore 07.15/7.30 venne mio figlio a casa mia;
mio figlio viene spesso a casa mia anche nel pomeriggio e qualche volta di sera. Quel giorno uscii dal mio appartamento al primo piano alle ore 7.30 anche perché verso le 8.00 mi reco nel circolo per anziani che gestisco personalmente e che si trova a circa 100m da casa mia”.
Inoltre, risulta incerta anche la circostanza indicata alla lett. g) (localizzazione precisa dell'incidente), in quanto sono state fornite indicazioni contrastanti in merito. Non è certo se l'attrice, dopo esser caduta lungo la scala principale, provvista di corrimano, si sia arrestata sul pianerottolo, oppure sia scivolata ulteriormente lungo gli ultimi tre gradini. Sul punto:
- il teste all'udienza del 10/04/2024 dichiarava di aver visto la signora ES Parte_1 scivolare sugli ultimi tre gradini: “..ero appena entrato nel cortile e vidi la signora Parte_1 che scivolò giù dai gradini della scala. Prendo visione delle foto sub. doc. 15 lettere a) e d); posso dire che vidi la signora già scivolare mentre scendeva la scala lunga che si Parte_1 vede nella foto 15 a) e poi, “accartocciata” su sé stessa, continuava a scivolare anche sugli ultimi tre gradini di cui alla foto 15 d). Prima rotolava sui gradini e poi è venuta giù “a pesciolino”.
All'udienza del 12/09/2024, sullo stesso punto, il teste cambiava versione, ES affermando che la vittima, a seguito della caduta, si fosse arrestata sul pianerottolo "Quando pagina 5 di 9 sono entrato, sentii un urlo, alzai lo sguardo e vidi la signora che scivolava “come Parte_1 un pesciolino” giù dalle scale sulla rampa principale. Prendo visione della foto prodotta sub doc. 15a di parte attrice e confermo che vidi la signora che cadeva sulla scala lunga e si fermò infatti nel piccolo pianerottolo prima dei tre gradini finali".. ADR "la signora , alla Parte_1 fine della caduta, era un po' arrotolata su sé stessa e il suo corpo era anche, in parte, sugli ultimi tre gradini, anche perché quel piccolo pianerottolo ha una superficie molto modesta.";
- l'attrice all'udienza del 26/11/2024 dichiarava di essersi arrestata sul pianerottolo “cominciai a scendere le scale seguita da mio figlio;
io mi tenevo per corrimano. Io già al terzo gradino scivolai per tutta la rampa e mi fermai a un piccolo pianerottolo che si trova alla fine;
preciso che dopo quel pianerottolo ci sono 2/3 gradini. Prendo visione delle foto prodotte e confermo lo stato dei luoghi”;
- il marito dell'attrice, all'udienza del 10 aprile 2024, escusso come teste, dichiarava che “Mia moglie mi disse che era caduta sugli ultimi tre gradini che si vedono nella foto 15d”;
- il figlio dell'attrice, all'udienza del 16 luglio 2024 dichiarava “Mia Testimone_3 madre , dopo essere scesa uno/due gradini, scivolò e ruzzolò per tutta la rampa fermandosi alla fine della rampa”. Alla successiva udienza del 12 settembre 2024 dichiarava “Mia madre caddè giù per l'intera scala lunga ma non so precisare se fosse caduta anche in parte sugli ultimi tre gradini”.
Oltre alla rilevata incertezza circa la collocazione spazio-temporale dei fatti, risultano indeterminati gli ulteriori profili inerenti la dinamica dell'accaduto.
Infatti sulla circostanza sub lett. d) (l'ordine delle persone che sono intervenute in soccorso) parte Co attrice, e forniscono una ricostruzione parzialmente differente: ES Tes_3
- secondo parte attrice, a soccorrerla nell'immediato furono il figlio e la Testimone_2 sorella solo successivamente sopraggiunse il . In particolare, Persona_2 ES all'udienza del 26.11.2024, afferma: “Fui subito soccorsa da mio figlio, successivamente da mia sorella che abita li vicino;
preciso che l'appartamento di mia sorella si trova al primo piano e affaccia sulla stessa corte condominiale. Poiché io urlai per il dolore, evidentemente, mia sorella sentii le mie urla e scese nel cortile. Dopo arrivò anche il signor che mi soccorse e ES che non conoscevo prima e che poi ho saputo chiamarsi;
era già li vicino Testimone_1 nel cortile al momento dell'incidente. Sono arrivati, dopo circa una mezzoretta, anche mio fratello insieme a mia cognata che mi hanno portata in Persona_3 Parte_3 pronto soccorso”;
- il teste all'udienza del 10.04.2024 non menziona affatto la presenza, sul luogo del ES sinistro, di figlio dell'attrice. Testimone_3
Solo all'udienza del 12.09.2024 (successivamente alla deposizione dello stesso Tes_3 del 16.07.2024, nella quale questi dichiara di essere stato presente al momento
[...] dell'incidente), accenna, per la prima vola, alla presenza di una seconda persona ES sulla scena. In particolare, afferma: «In quel momento, come un'ombra, ho visto la sagoma di un'altra persona dietro la signora che precipitava per le scale. Subito dopo quest'altra persona prestò anch'egli soccorso alla signora. Era un ragazzo che non conosco. Sono successivamente sopraggiunte nel cortile condominiale altre persone.» il teste aggiunge: «Ribadisco di Tes_4 aver visto la sagoma di una persona dietro la signora e poi capii che si trattava di un ragazzo che pagina 6 di 9 prestò aiuto alla signora. Non so se tra il ragazzo e la signora vi fosse o meno un rapporto di parentela.» E infine: «Ribadisco altresì che, quando vidi che la signora stava ruzzolando giù dalle scale, vi era la “sagoma” di un'altra persona ancora in piedi sulle scale.».
Da notare che il teste non menziona mai la presenza, nel luogo dell'incidente, anche ES della sorella dell'attrice, che secondo quest'ultima le avrebbe prestato immediatamente soccorso.
Tale evoluzione nella testimonianza del Sig. , successiva alla dichiarazione di ES [...]
pone dubbi sull'attendibilità e sulla spontaneità del teste stesso, specie considerata la Tes_3 vaghezza espressiva ("sagoma", "ragazzo che non conosco") e l'assenza di riferimenti chiari e circostanziati;
- il teste all'udienza del 16.07.2024 dichiara ADR: “Al momento Testimone_2 dell'incidente eravamo presenti solo io e mia madre;
poi ho visto il ragazzo delle pulizie ed è sopraggiunta mia zia . Per quanto io ricordi in questo momento, non vi erano Persona_2 altre persone presenti al cortile al momento dell'incidente. Non conosco ES
”. ADR: “dopo l'incidente sopraggiunse anche il ragazzo addetto alle pulizie”.
[...]
Successivamente, all'udienza del 12.09.2024, il teste fornisce una Testimone_2 versione parzialmente diversa e più articolata, precisando che la persona che aveva inizialmente ritenuto essere il ragazzo delle pulizie era, in realtà, il teste appena escusso, identificabile in
. In particolare dichiara :“Io prestai subito soccorso. Al ES Testimone_2 momento dell'incidente vi era solamente il teste che è appena uscito da questo ufficio e che mi ha aiutato a prestare soccorso. Non so se nel cortile vi fossero anche altre persone. Dopo qualche minuto, è scesa nel cortile anche la sorella di mia madre e poi anche altri condomini” Testi
“nella scorsa udienza dissi che sopraggiunse il ragazzo addetto alle pulizie perché vidi un uomo che mi aiutò nel prestare soccorso. Vedendo anche il materiale per le pulizie in prossimità della scala pensai che quell'uomo fosse addetto alle pulizie. Non conoscevo e non conosco la persona che mi aiutò nel prestare soccorso. Si tratta certamente della persona che è fuori da questo ufficio”. ADR: “non ricordo bene, ma credo che io e la predetta persona presente in quel momento nel cortile prestammo, più o meno contemporaneamente, soccorso a mia madre, ma non so precisare”.
Queste dichiarazioni evidenziano un'evoluzione nella narrazione dei fatti da parte del teste
[...]
il quale inizialmente ha confermato l'intervento di un generico “ragazzo Testimone_2 delle pulizie” – deduzione fondata unicamente dalla presenza di materiale per le pulizie – per poi correggersi, identificando tale soggetto nel teste , ascoltato in udienza. ES
Da rilevare, anche in relazione a questa deposizione, la difformità da quanto riportato da parte attrice sull'ordine cronologico delle persone intervenute subito dopo il sinistro, con particolare riguardo alla presenza della sorella dell'attrice.
Tale incongruenza tra le dichiarazioni rese nelle diverse udienze incide negativamente sulla credibilità
e attendibilità della ricostruzione offerta dai teste e , rendendo impossibile Tes_2 ES ricostruire con certezza la dinamica del sinistro di cui è causa.
L'inattendibilità del teste risulta confermata anche dalla versione Testimone_3 contraddittoria da lui fornita in ordine alla dinamica dei soccorsi prestati all'attrice (lett. e). Infatti:
pagina 7 di 9 - all'udienza del 16.07.2024 afferma di aver visto la madre salire sull'ambulanza: Tes_3
ADR: “dopo l'incidente, io non chiamai l'autoambulanza, mi pare che provvedette mia zia ma non ne sono certo”. ADR: “Non so dopo quanto tempo sopraggiunse Persona_2
l'autoambulanza. Certamente ero presente quando sopraggiunse l'autoambulanza. Mia madre salì sull'autoambulanza ma non mi ricordo se fu accompagnata anche da altre persone”;
- alla successiva udienza del 12.09.2024 dichiara di non aver visto sopraggiungere l'ambulanza:
“Io non chiamai l'autoambulanza, non vidi l'autoambulanza sopraggiungere nel condominio;
rimasi sul posto una decina di minuti dall'inizio dell'incidente e poi andai via”. A fronte di questa evidente contraddizione il Giudice ammonisce il teste a dire la verità e ricorda allo stesso le conseguenze penali cui va incontro il teste falso o reticente. Il teste allora precisa: “ribadisco che io non vidi sopraggiungere alcuna autoambulanza. Probabilmente, prima di confermare la mia deposizione, ho prestato poca attenzione alla lettura finale del verbale. Forse nella mia deposizione scorsa ho fatto erroneamente riferimento all'autoambulanza facendo confusione, penso, con un altro incidente subito da mia madre e verificatosi una decina di anni fa, a seguito del quale sopraggiunse l'ambulanza”.
Considerate tutte le argomentazioni esposte, questo Giudice ritiene di dover rigettare la domanda, in quanto non risulta provato il fatto illecito, quale elemento costitutivo della responsabilità civile extracontrattuale.
La mancanza di testimoni credibili, unita alla contraddittorietà delle deposizioni acquisite, da coloro che sarebbero stati testi oculari, impedisce di ricostruire la dinamica del sinistro con il grado di certezza idoneo per affermare la sussistenza del sinistro come prospettato da parte attrice.
In particolare, sebbene sia stato accertato che la scala su cui è avvenuto l'incidente si trovasse in condizioni di bagnato e che vi fosse un secchio colmo d'acqua in prossimità della stessa, non è emersa prova certa sulle concrete modalità dell'evento dannoso.
Di conseguenza, non potendosi ritenere provata la sussistenza del nesso eziologico tra la scala in custodia del convenuto e la caduta dell'attrice, né l'effettiva riferibilità della situazione di pericolo al soggetto convenuto, la domanda attorea deve essere rigettata. Tale domanda non può essere accolta né se ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., né, a fortiori, se ricondotta all'art. 2043 c.c; quest'ultimo, infatti, richiede un onere probatorio ancor più stringente, gravando altresì l'attore dell'onere della prova circa l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al presunto danneggiante.
3. Sulla possibilità di disporre una condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. L'art. 96 comma 3 cpc dispone: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.»
Tale previsione normativa attribuisce al giudice il potere di irrogare una condanna ulteriore rispetto alla rifusione delle spese di lite, avente natura sanzionatoria e dissuasiva. La ratio della norma risiede nell'esigenza di scoraggiare condotte processuali connotate da abuso del diritto di azione o difesa, o comunque da evidente infondatezza delle pretese fatte valere.
Nel caso di specie, la parte attrice, pur consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese, ha agito in giudizio con colpa grave, determinando un inutile aggravio di attività processuale e imponendo alla convenuta l'onere di difendersi in un giudizio palesemente infondato.
pagina 8 di 9 Alla luce di ciò, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con conseguente condanna della parte attrice – oltre che alla rifusione delle spese processuali – anche al pagamento, in favore della parte convenuta, di una somma equitativamente determinata, a titolo di sanzione, liquidata in euro 7.600,00, e cioè pari all'importo attribuito a titolo di onorario (con esclusione degli accessori), in applicazione dei criteri orientativi previsti dalla Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano sulla giustizia civile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_1
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali che liquida in euro 7.600,00 per onorario di avvocato, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di € 7.600,00, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 03.06.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in Tirocinio dott.ssa Marcello Anna
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 47730/2022
Oggi 03.06.2025 ad ore 13.46 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. VENTURINI FABIO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MARIA ROMANA BAIETTA
Per l'avv. LEO LOREDANA Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 13.02.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47730/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato VENTURINI FABIO
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avvocato LEO LOREDANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro ivi occorsole in data 31 agosto 2019.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale concludeva per il rigetto CP_1 delle domande attoree.
Con ordinanza del 26.07.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.
Assunte le prove, il Giudice, con ordinanza del 24.01.2025, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.02.2025, le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati in via telematica;
il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 03.06.2025, a seguito di un rinvio d'ufficio, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. pagina 2 di 9 2.Con riferimento all'an debeatur, in particolare, si osserva quanto segue. Nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice ha dedotto che, in data 31 agosto 2019, mentre percorreva le scale del nel quale risiede, scivolava rovinosamente a causa della presenza CP_1 di liquido sui gradini, non adeguatamente segnalata. La presenza del suddetto liquido sarebbe stata riconducibile a operazioni di pulizia dei locali comuni, eseguite in giorno e orario difformi rispetto a quelli ordinariamente programmati.
Parte attrice, a seguito della caduta, riportava dei danni di cui chiede il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c.; in via subordinata, formula analoga richiesta ai sensi dell'art. 2043 c.c;
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Va osservato che il caso di specie, come descritto dalla parte attrice, deve essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., ipotesi paradigmatica di responsabilità oggettiva, postula che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n.
4476/2011).
Sul piano probatorio ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, nonché
l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa, mentre al custode, per andare esente da responsabilità, spetta di provare che il danno non è stato causato dalla res, ma dal caso fortuito, integrato da un elemento esterno alla sua sfera soggettiva, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, tale da interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito, tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Ciò premesso questo Giudice ritiene che la domanda attorea vada rigettata in quanto, pur essendo pacifico il rapporto di custodia tra le scale e il non risulta raggiunta la prova del fatto CP_1 illecito contestato a parte convenuta e la derivazione del danno dalla cosa in custodia, e cioè dalle scale condominiali.
Infatti, dall'escussione dei testi, sono emerse incongruenze significative che impediscono di accertare l'esatta dinamica del sinistro e la sussistenza, quindi, dei fatti costituivi della domanda proposta nel presente giudizio.
In particolare, a seguito dell'espletata istruttoria orale, possono ritenersi accertati unicamente i seguenti elementi:
a) che la scala su cui è avvenuta la caduta era bagnata al momento dell'incidente;
b) che all'interno del cortile era presente un secchio rosso destinato presumibilmente CP_3 alle pulizie.
pagina 3 di 9 Tuttavia, permane, in proposito, un margine di incertezza sulla seguente circostanza:
c) la presenza di personale addetto alle pulizie condominiali al momento dell'accaduto.
Sulla circostanza di cui alla lett. c) risulta, infatti, quanto segue:
- il teste , in un primo momento, all'udienza del 10.04.2024, dichiara: “…Il Testimone_1 ragazzo addetto alle pulizie in quel momento stava pulendo il cortile dalle cicche di sigarette. Io personalmente constatai che la scala sulla quale si verificò l'incidente era completamente bagnata. Il ragazzo aveva con sé ancora il secchio colmo d'acqua.”. All'udienza del 12.09.2024, il dichiarante rettifica quanto precedentemente affermato, precisando di essere incorso in errore nell'individuare il soggetto come addetto alle pulizie Parte condominiali, trattandosi invece dell'addetto alle pulizie del “Io non vidi nel cortile personale addetto alle pulizie condominiali, ma certamente ricordo la presenza di un secchio e altro materiale per le pulizie. Prendo atto che nella scorsa udienza ho dichiarato di aver visto “il ragazzo addetto alle pulizie” che in quel momento stava pulendo il cortile dalle cicche di sigarette. Preciso ora che non si trattava del ragazzo addetto alle pulizie condominiali. Io dissi a quel ragazzo che la signora era caduta a seguito delle pulizie della scala. Il ragazzo mi rispose che non era egli addetto alle pulizie ma che era incaricato solamente per le pulizie di locali al piano terreno adibiti a b&b. Io quando entrai nel cortile non vidi questo ragazzo perché si trovava dietro a un locale adibito a pattumiera, dal quale uscì dopo che l'incidente si era verificato. Il locale pattumiera è ubicato a destra guardando la scala e si trova praticamente quasi dietro all'edificio, vicino al muro di cinta. Sempre quel ragazzo mi spiegò che stava raccogliendo le cicche di sigarette e aveva in mano una scopa e una paletta e proprio per questo motivo io, in un primo momento, avevo pensato fosse il ragazzo addetto alle pulizie condominiali”;
- il teste all'udienza del 16.07.2024 dichiara “.. in quel momento era Testimone_2 presente in cortile il ragazzo addetto alle pulizie. Nel cortile in quel momento vi era attrezzatura per le pulizie, sicuramente vi era un secchio e altro materiale che non so precisare”. Successivamente, all'udienza del 12.09.2024 lo stesso ritrattava la precedente Tes_2 versione, affermando che la persona da lui inizialmente identificata come addetto alle pulizie era in realtà il teste : “nella scorsa udienza dissi che sopraggiunse il ragazzo addetto ES alle pulizie perché vidi un uomo che mi aiutò nel prestare soccorso. Vedendo anche il materiale per le pulizie in prossimità della scala pensai che quell'uomo fosse addetto alle pulizie. Non conoscevo e non conosco la persona che mi aiutò nel prestare soccorso. Si tratta certamente della persona che è fuori da questo ufficio”. Alla stessa udienza, aggiungeva “…non vidi né conosco il personale delle pulizie condominiali, vidi solamente che vicino agli ultimi tre gradini della scala vi era materiale per le pulizie, credo un secchio con un moccio.”
Proprio tale incertezza non consente di ritenere provato, neppure attraverso presunzioni, che la scala sia stata lavata dal personale addetto alle pulizie del condominio.
Com'è noto, la prova per presunzioni si fonda su un ragionamento logico che, partendo da fatti noti o già provati (i c.d. “indizi”), consente di risalire, secondo criteri di verosimiglianza, al fatto ignoto da pagina 4 di 9 dimostrare. In ambito giuridico, ai sensi dell'art. 2727 c.c, le presunzioni si distinguono in legali e semplici: queste ultime sono il frutto di una valutazione del giudice fondata su fatti noti.
Affinché una presunzione semplice possa ritenersi idonea a fondare una decisione, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. In particolare, il requisito della concordanza richiede che gli indizi considerati conducano tutti nella medesima direzione logica e probatoria.
Nel caso di specie, tale carattere risulta assente, poiché gli elementi indiziari a disposizione non appaiono univoci, ma si presentano, al contrario, come ambigui e suscettibili di differenti letture.
Esclusa la possibilità di invocare la prova per presunzioni, il fatto illecito di cui è causa non può ritenersi provato neppure per testimoni, in quanto le dichiarazioni rese dai soggetti escussi risultano contrastanti sui seguenti ulteriori aspetti:
d) le persone che sono intervenute per soccorrere l'attrice,
e) l'intervento dell'ambulanza, f) l'orario esatto in cui si è verificato il sinistro, g) la localizzazione precisa dell'incidente.
In primo luogo, sussiste assoluta incertezza in ordine al profilo spazio-temporale dell'accaduto.
Infatti, sulla circostanza sub lett. f) (orario dell'incidente), il teste fornisce una risposta ES generica e divergente rispetto a quanto dichiarato dal teste e da parte attrice. Testimone_3
In particolare:
- all'udienza del 12.09.2024, il teste afferma: “dato il tempo trascorso non ricordo con ES esattezza l'orario dell'incidente, sono certo che si verificò senz'altro prima di mezzogiorno”;
- all'udienza del 12.09.2024 il teste a domanda del giudice, risponde: Testimone_3
“l'incidente si verificò verso le sette del mattino. Ricordo andai a casa di mia madre presto, erano circa le 7/7.30, massimo alle 8.00 del mattino”;
- all'udienza del 26.11.2024, parte attrice dichiara: “L'incidente si è verificato il 31.08.2019.
Verso le ore 07.15/7.30 venne mio figlio a casa mia;
mio figlio viene spesso a casa mia anche nel pomeriggio e qualche volta di sera. Quel giorno uscii dal mio appartamento al primo piano alle ore 7.30 anche perché verso le 8.00 mi reco nel circolo per anziani che gestisco personalmente e che si trova a circa 100m da casa mia”.
Inoltre, risulta incerta anche la circostanza indicata alla lett. g) (localizzazione precisa dell'incidente), in quanto sono state fornite indicazioni contrastanti in merito. Non è certo se l'attrice, dopo esser caduta lungo la scala principale, provvista di corrimano, si sia arrestata sul pianerottolo, oppure sia scivolata ulteriormente lungo gli ultimi tre gradini. Sul punto:
- il teste all'udienza del 10/04/2024 dichiarava di aver visto la signora ES Parte_1 scivolare sugli ultimi tre gradini: “..ero appena entrato nel cortile e vidi la signora Parte_1 che scivolò giù dai gradini della scala. Prendo visione delle foto sub. doc. 15 lettere a) e d); posso dire che vidi la signora già scivolare mentre scendeva la scala lunga che si Parte_1 vede nella foto 15 a) e poi, “accartocciata” su sé stessa, continuava a scivolare anche sugli ultimi tre gradini di cui alla foto 15 d). Prima rotolava sui gradini e poi è venuta giù “a pesciolino”.
All'udienza del 12/09/2024, sullo stesso punto, il teste cambiava versione, ES affermando che la vittima, a seguito della caduta, si fosse arrestata sul pianerottolo "Quando pagina 5 di 9 sono entrato, sentii un urlo, alzai lo sguardo e vidi la signora che scivolava “come Parte_1 un pesciolino” giù dalle scale sulla rampa principale. Prendo visione della foto prodotta sub doc. 15a di parte attrice e confermo che vidi la signora che cadeva sulla scala lunga e si fermò infatti nel piccolo pianerottolo prima dei tre gradini finali".. ADR "la signora , alla Parte_1 fine della caduta, era un po' arrotolata su sé stessa e il suo corpo era anche, in parte, sugli ultimi tre gradini, anche perché quel piccolo pianerottolo ha una superficie molto modesta.";
- l'attrice all'udienza del 26/11/2024 dichiarava di essersi arrestata sul pianerottolo “cominciai a scendere le scale seguita da mio figlio;
io mi tenevo per corrimano. Io già al terzo gradino scivolai per tutta la rampa e mi fermai a un piccolo pianerottolo che si trova alla fine;
preciso che dopo quel pianerottolo ci sono 2/3 gradini. Prendo visione delle foto prodotte e confermo lo stato dei luoghi”;
- il marito dell'attrice, all'udienza del 10 aprile 2024, escusso come teste, dichiarava che “Mia moglie mi disse che era caduta sugli ultimi tre gradini che si vedono nella foto 15d”;
- il figlio dell'attrice, all'udienza del 16 luglio 2024 dichiarava “Mia Testimone_3 madre , dopo essere scesa uno/due gradini, scivolò e ruzzolò per tutta la rampa fermandosi alla fine della rampa”. Alla successiva udienza del 12 settembre 2024 dichiarava “Mia madre caddè giù per l'intera scala lunga ma non so precisare se fosse caduta anche in parte sugli ultimi tre gradini”.
Oltre alla rilevata incertezza circa la collocazione spazio-temporale dei fatti, risultano indeterminati gli ulteriori profili inerenti la dinamica dell'accaduto.
Infatti sulla circostanza sub lett. d) (l'ordine delle persone che sono intervenute in soccorso) parte Co attrice, e forniscono una ricostruzione parzialmente differente: ES Tes_3
- secondo parte attrice, a soccorrerla nell'immediato furono il figlio e la Testimone_2 sorella solo successivamente sopraggiunse il . In particolare, Persona_2 ES all'udienza del 26.11.2024, afferma: “Fui subito soccorsa da mio figlio, successivamente da mia sorella che abita li vicino;
preciso che l'appartamento di mia sorella si trova al primo piano e affaccia sulla stessa corte condominiale. Poiché io urlai per il dolore, evidentemente, mia sorella sentii le mie urla e scese nel cortile. Dopo arrivò anche il signor che mi soccorse e ES che non conoscevo prima e che poi ho saputo chiamarsi;
era già li vicino Testimone_1 nel cortile al momento dell'incidente. Sono arrivati, dopo circa una mezzoretta, anche mio fratello insieme a mia cognata che mi hanno portata in Persona_3 Parte_3 pronto soccorso”;
- il teste all'udienza del 10.04.2024 non menziona affatto la presenza, sul luogo del ES sinistro, di figlio dell'attrice. Testimone_3
Solo all'udienza del 12.09.2024 (successivamente alla deposizione dello stesso Tes_3 del 16.07.2024, nella quale questi dichiara di essere stato presente al momento
[...] dell'incidente), accenna, per la prima vola, alla presenza di una seconda persona ES sulla scena. In particolare, afferma: «In quel momento, come un'ombra, ho visto la sagoma di un'altra persona dietro la signora che precipitava per le scale. Subito dopo quest'altra persona prestò anch'egli soccorso alla signora. Era un ragazzo che non conosco. Sono successivamente sopraggiunte nel cortile condominiale altre persone.» il teste aggiunge: «Ribadisco di Tes_4 aver visto la sagoma di una persona dietro la signora e poi capii che si trattava di un ragazzo che pagina 6 di 9 prestò aiuto alla signora. Non so se tra il ragazzo e la signora vi fosse o meno un rapporto di parentela.» E infine: «Ribadisco altresì che, quando vidi che la signora stava ruzzolando giù dalle scale, vi era la “sagoma” di un'altra persona ancora in piedi sulle scale.».
Da notare che il teste non menziona mai la presenza, nel luogo dell'incidente, anche ES della sorella dell'attrice, che secondo quest'ultima le avrebbe prestato immediatamente soccorso.
Tale evoluzione nella testimonianza del Sig. , successiva alla dichiarazione di ES [...]
pone dubbi sull'attendibilità e sulla spontaneità del teste stesso, specie considerata la Tes_3 vaghezza espressiva ("sagoma", "ragazzo che non conosco") e l'assenza di riferimenti chiari e circostanziati;
- il teste all'udienza del 16.07.2024 dichiara ADR: “Al momento Testimone_2 dell'incidente eravamo presenti solo io e mia madre;
poi ho visto il ragazzo delle pulizie ed è sopraggiunta mia zia . Per quanto io ricordi in questo momento, non vi erano Persona_2 altre persone presenti al cortile al momento dell'incidente. Non conosco ES
”. ADR: “dopo l'incidente sopraggiunse anche il ragazzo addetto alle pulizie”.
[...]
Successivamente, all'udienza del 12.09.2024, il teste fornisce una Testimone_2 versione parzialmente diversa e più articolata, precisando che la persona che aveva inizialmente ritenuto essere il ragazzo delle pulizie era, in realtà, il teste appena escusso, identificabile in
. In particolare dichiara :“Io prestai subito soccorso. Al ES Testimone_2 momento dell'incidente vi era solamente il teste che è appena uscito da questo ufficio e che mi ha aiutato a prestare soccorso. Non so se nel cortile vi fossero anche altre persone. Dopo qualche minuto, è scesa nel cortile anche la sorella di mia madre e poi anche altri condomini” Testi
“nella scorsa udienza dissi che sopraggiunse il ragazzo addetto alle pulizie perché vidi un uomo che mi aiutò nel prestare soccorso. Vedendo anche il materiale per le pulizie in prossimità della scala pensai che quell'uomo fosse addetto alle pulizie. Non conoscevo e non conosco la persona che mi aiutò nel prestare soccorso. Si tratta certamente della persona che è fuori da questo ufficio”. ADR: “non ricordo bene, ma credo che io e la predetta persona presente in quel momento nel cortile prestammo, più o meno contemporaneamente, soccorso a mia madre, ma non so precisare”.
Queste dichiarazioni evidenziano un'evoluzione nella narrazione dei fatti da parte del teste
[...]
il quale inizialmente ha confermato l'intervento di un generico “ragazzo Testimone_2 delle pulizie” – deduzione fondata unicamente dalla presenza di materiale per le pulizie – per poi correggersi, identificando tale soggetto nel teste , ascoltato in udienza. ES
Da rilevare, anche in relazione a questa deposizione, la difformità da quanto riportato da parte attrice sull'ordine cronologico delle persone intervenute subito dopo il sinistro, con particolare riguardo alla presenza della sorella dell'attrice.
Tale incongruenza tra le dichiarazioni rese nelle diverse udienze incide negativamente sulla credibilità
e attendibilità della ricostruzione offerta dai teste e , rendendo impossibile Tes_2 ES ricostruire con certezza la dinamica del sinistro di cui è causa.
L'inattendibilità del teste risulta confermata anche dalla versione Testimone_3 contraddittoria da lui fornita in ordine alla dinamica dei soccorsi prestati all'attrice (lett. e). Infatti:
pagina 7 di 9 - all'udienza del 16.07.2024 afferma di aver visto la madre salire sull'ambulanza: Tes_3
ADR: “dopo l'incidente, io non chiamai l'autoambulanza, mi pare che provvedette mia zia ma non ne sono certo”. ADR: “Non so dopo quanto tempo sopraggiunse Persona_2
l'autoambulanza. Certamente ero presente quando sopraggiunse l'autoambulanza. Mia madre salì sull'autoambulanza ma non mi ricordo se fu accompagnata anche da altre persone”;
- alla successiva udienza del 12.09.2024 dichiara di non aver visto sopraggiungere l'ambulanza:
“Io non chiamai l'autoambulanza, non vidi l'autoambulanza sopraggiungere nel condominio;
rimasi sul posto una decina di minuti dall'inizio dell'incidente e poi andai via”. A fronte di questa evidente contraddizione il Giudice ammonisce il teste a dire la verità e ricorda allo stesso le conseguenze penali cui va incontro il teste falso o reticente. Il teste allora precisa: “ribadisco che io non vidi sopraggiungere alcuna autoambulanza. Probabilmente, prima di confermare la mia deposizione, ho prestato poca attenzione alla lettura finale del verbale. Forse nella mia deposizione scorsa ho fatto erroneamente riferimento all'autoambulanza facendo confusione, penso, con un altro incidente subito da mia madre e verificatosi una decina di anni fa, a seguito del quale sopraggiunse l'ambulanza”.
Considerate tutte le argomentazioni esposte, questo Giudice ritiene di dover rigettare la domanda, in quanto non risulta provato il fatto illecito, quale elemento costitutivo della responsabilità civile extracontrattuale.
La mancanza di testimoni credibili, unita alla contraddittorietà delle deposizioni acquisite, da coloro che sarebbero stati testi oculari, impedisce di ricostruire la dinamica del sinistro con il grado di certezza idoneo per affermare la sussistenza del sinistro come prospettato da parte attrice.
In particolare, sebbene sia stato accertato che la scala su cui è avvenuto l'incidente si trovasse in condizioni di bagnato e che vi fosse un secchio colmo d'acqua in prossimità della stessa, non è emersa prova certa sulle concrete modalità dell'evento dannoso.
Di conseguenza, non potendosi ritenere provata la sussistenza del nesso eziologico tra la scala in custodia del convenuto e la caduta dell'attrice, né l'effettiva riferibilità della situazione di pericolo al soggetto convenuto, la domanda attorea deve essere rigettata. Tale domanda non può essere accolta né se ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., né, a fortiori, se ricondotta all'art. 2043 c.c; quest'ultimo, infatti, richiede un onere probatorio ancor più stringente, gravando altresì l'attore dell'onere della prova circa l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al presunto danneggiante.
3. Sulla possibilità di disporre una condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. L'art. 96 comma 3 cpc dispone: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.»
Tale previsione normativa attribuisce al giudice il potere di irrogare una condanna ulteriore rispetto alla rifusione delle spese di lite, avente natura sanzionatoria e dissuasiva. La ratio della norma risiede nell'esigenza di scoraggiare condotte processuali connotate da abuso del diritto di azione o difesa, o comunque da evidente infondatezza delle pretese fatte valere.
Nel caso di specie, la parte attrice, pur consapevole dell'infondatezza delle proprie pretese, ha agito in giudizio con colpa grave, determinando un inutile aggravio di attività processuale e imponendo alla convenuta l'onere di difendersi in un giudizio palesemente infondato.
pagina 8 di 9 Alla luce di ciò, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con conseguente condanna della parte attrice – oltre che alla rifusione delle spese processuali – anche al pagamento, in favore della parte convenuta, di una somma equitativamente determinata, a titolo di sanzione, liquidata in euro 7.600,00, e cioè pari all'importo attribuito a titolo di onorario (con esclusione degli accessori), in applicazione dei criteri orientativi previsti dalla Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano sulla giustizia civile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_1
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali che liquida in euro 7.600,00 per onorario di avvocato, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di € 7.600,00, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 03.06.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in Tirocinio dott.ssa Marcello Anna
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