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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 19/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2023 cui è stato riunito il procedimento n. R.G. 800/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. CIALELLA FRANCESCO presso Parte_1
cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE-OPPONENTE nel procedimento R.G. 587/2023
RESISTENTE-OPPOSTO nel procedimento R.G. 800/2023
E
, rappresentato e difeso dall'vvv.PESCOLLA GIANLUCA, presso il cui CP_1
studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE-OPPONENTE nel procedimento R.G. 800/2023
RESISTENTE-OPPOSTO nel procedimento R.G. 587/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva ricorso monitorio dinanzi a questo Tribunale nei CP_1
confronti di rappresentando che: Parte_1
In data 7.01.2010, era stato assunto dalla con CCNL settore Pt_1 CP_1
industriale alimentare con la qualifica di viaggiatore e piazzista di 3° livello;
Tra le mansioni affidate al lavoratore vi era anche quella di consegnare il caffè direttamente ai clienti e di riceverne il relativo prezzo, per poi riversarlo direttamente nelle casse sociali;
pagina 1 di 8 era debitore nei confronti della di somme riscosse presso la Pt_1 CP_1
clientela della società, mai riversate nelle casse aziendali;
per estinguere il proprio debito, il lavoratore provvedeva a consegnare alla società assegni bancari, da sé emessi, di seguito indicati:
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0939340821 del 30.04.2020 di € 1.671,02;
• Assegno n. 08189 – 39620 - 0003887586 del 28.07.2021 di € 755,93;
• Assegno n. 01030 - 15600 - 09446441425 del 30.07.2021 di € 1.945,32;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641427 del 05.08.2021 di € 1.640,11;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641428 del 09.08.2021 di € 2.199,80;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641429 del 18.08.2021 di € 1.945,55;
• Assegno n. 08189 – 39620 - 0003887589 del 25.08.2021 di € 1.628,80;
• Assegno n.01030 – 15600 - 0949949742 del 03.09.2021 di € 2.949,60;
• Assegno n.01030 – 15600 - 0949949743 del 15.09.2021 di € 1.955,90;
I predetti assegni, portati all'incasso, erano risultati insoluti per un totale di € 16.692,03; il rapporto di lavoro cessava per dimissioni del lavoratore in data 31.07.2021.
Tanto premesso, la assumendo di essere creditrice nei confronti del CP_1
per le causali indicate, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 252/2023, Pt_1
esecutivo, di pari importo.
proponeva opposizione all'indicato decreto, iscritta al n. R.G. 587/2023, Parte_1
rilevando che il presunto credito non risultava essere fondato sul rapporto di lavoro, cessato in data 31.07.2021, ma su un prestito personale ricevuto dalla stessa società; rilevava che la prospettazione dei fatti narrata dalla società non era verosimile, anche perché tra le parti, in data 22.06.2021, era stato sottoscritto un contratto di somministrazione;
comunque, il procedimento monitorio era stato attivato dalla solo quando il lavoratore aveva CP_1
richiesto il pagamento del trattamento di fine rapporto per la intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, emolumento che la società si era rifiutata di corrispondergli;
sosteneva che le somme oggetto di ingiunzione derivavano da un prestito personale concessogli dalla società e che, comunque, si trattava di un credito non liquido, incerto ed indeterminato.
pagina 2 di 8 Chiedeva la revoca del D.I. ed eccepiva la compensazione con il proprio credito per TFR, con conseguente estinzione di ogni pretesa avanzata dalla opposta.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso, dato che era stato CP_1
sostanzialmente ammesso dal di aver consegnato gli assegni alla Pt_1 CP_1
, poi rimasti insoluti.
[...]
Con distinto ricorso monitorio depositato presso questo Tribunale, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 7 gennaio 2010 al 03 CP_1
agosto 2021 con contratto CCNL settore industriale alimentare con la qualifica di viaggiatore e piazzista di 3° livello, rilevava di non aver percepito il TFR, come da allegata documentazione (cfr. CUD anni 2011 al 2022) e chiedeva di ingiungere alla società CP_1
il pagamento della somma di € 24.005,47 a titolo di TFR;
veniva quindi emesso da questo
[...]
Tribunale il D.I. n. 298/2023 per il menzionato importo, oggetto di opposizione da parte della nel giudizio n. 800/2023. CP_1
La società evidenziava che, con ulteriore decreto n. 269/2023, il Tribunale di Campobasso aveva ingiunto al sig. di pagare alla la somma di € 36.573,00, Parte_1 CP_1
oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite;
che, inoltre, aveva ottenuto il D.I.
252/2023 e, dunque, complessivamente era creditore della somma di € 53.265,03 nei confronti di importo che aveva estinto interamente il controcredito del Parte_1
per il TFR;
aggiungeva infatti che, all'esito della compensazione, residuava un Pt_1
significativo credito in favore della . CP_1
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo, non sussistendo debiti della CP_1 verso l'opposto.
In corso di causa, il procedimento n. RG.800/2023 veniva riunito a quello recante n. RG.
587/2023 per motivi di connessione.
In sede di note scritte, depositate per l'udienza cartolare di decisione, la società CP_1
depositava la sentenza n. 33/2025, emessa dal Tribunale di Campobasso, settore civile, intervenuta tra e con cui era stato definito il giudizio di Parte_1 CP_1
primo grado n. RG. 2019/2023 e, quindi, era stato confermato il D.I. n. 269/2023 di euro
36.573,00 emesso dal Tribunale di Campobasso su istanza di nei confronti di CP_1
per somme dovute in dipendenza del contratto di somministrazione Parte_1
stipulato tra le parti il 22.06.2021.
pagina 3 di 8 ____
1.Il credito di euro 16.692,03 vantato da verso oggetto CP_1 Parte_1
del D.I. n. 252/2023, è risultato effettivamente dovuto.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del G.L.; ogni questione che viene in rilievo sul punto va, infatti, valutata in base alla domanda come proposta dalla in sede monitoria;
ciò posto, sussiste(va) la competenza funzionale dell'adito CP_1
G.L., trattandosi di richiesta di pagamento di somme di denaro che avrebbe Pt_1
ricevuto dai clienti della società per la vendita di caffè, che il lavoratore non aveva riversato al proprio datore nell'ambito del rapporto di lavoro.
Nel merito, risultano depositati in atti i seguenti assegni, tutti a firma del , emessi Pt_1
in favore della CP_1
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0939340821 del 30.04.2020 di € 1.671,02;
• Assegno n. 08189 – 39620 - 0003887586 del 28.07.2021 di € 755,93;
• Assegno n. 01030 - 15600 - 09446441425 del 30.07.2021 di € 1.945,32;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641427 del 05.08.2021 di € 1.640,11;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641428 del 09.08.2021 di € 2.199,80;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641429 del 18.08.2021 di € 1.945,55;
• Assegno n. 08189 – 39620 - 0003887589 del 25.08.2021 di € 1.628,80;
• Assegno n.01030 – 15600 - 0949949742 del 03.09.2021 di € 2.949,60;
• Assegno n.01030 – 15600 - 0949949743 del 15.09.2021 di € 1.955,90;
Come noto, l'assegno bancario (pur ove mancante della data o del luogo di emissione) con l'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (Cass. n. 2091 del 2022; Cass. n. 20449 del 2016; Cass.
n. 23208 del 2016).
pagina 4 di 8 Nel caso in esame, quindi, posto che ha confermato di aver rilasciato gli assegni Pt_1 in questione alla aveva l'onere di provare l'inesistenza del rapporto debitorio, CP_1
come prospettato dalla società; invece, a ben vedere, egli ha ammesso di essere debitore verso la sostenendo -tuttavia- che il proprio debito sarebbe derivato da un CP_1
“prestito personale” ottenuto dal datore di lavoro.
Tuttavia, ferma restando, come detto, la sostanziale ammissione della posta debitoria a proprio carico, l'assunto che la somma dovuta sarebbe riconducibile ad un prestito personale
- e non al suo obbligo di riversare alla società somme incassate dalla clientela- non è stato in alcun modo dimostrato, né poteva esserlo in ragione della tipologia di capitoli di prova concretamente formulati dal ricorrente: cfr. capitolo 3: del tutto generico e da provare con documenti;
cfr. cap. 4: parimenti generico.
Quindi, le somme portate dal D.I. n. 252/2023 sono risultate dovute dal in favore Pt_1
della . CP_1
2.Quanto alla domanda di pagamento del TFR azionata dal nel giudizio n. Pt_1
800/2023, anche tali somme risultano dovute dalla nella misura richiesta di CP_1
euro 24.005,47, dato che è documentato ed incontestato che aveva Parte_1
lavorato alle dipendenze della dal 7 gennaio 2010 al 3 agosto 2021 con contratto CP_1
CCNL settore industriale alimentare con la qualifica di viaggiatore e piazzista di 3° livello (cfr.
CUD anni 2011 al 2022, cfr. documenti allegati al ricorso monitorio); peraltro, la CP_1
ha riconosciuto la propria posizione debitoria, chiedendo tuttavia di operare compensazione con il proprio (maggior) credito.
3.Venendo, quindi, alla eccezione di compensazione sollevata dalla società, può affermarsi, in termini generali che, in base a consolidati e condivisi indirizzi della SC (cfr. sentenza n.1695/15), poiché l'art. 1246 c.c. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. Qualora le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 c.c., la quale, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale (vedi, per tutte: Cass. SU 16 novembre pagina 5 di 8 1999, n. 775; Cass. 11 maggio 2004, n. 8924; Cass. 11 marzo 2005, n.5349; Cass. 9 maggio
2006, n. 10629).
Pertanto, ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all'art. 1241
c.c., non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto (o i rapporti) da cui esse prendono origine, siano “autonome”, ovvero “non legate da nesso di sinallagmaticità” (Cass. 9 maggio 2006, n. 10629 cit.), mentre in mancanza della suddetta autonomia è configurabile soltanto la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (vedi, per tutte: Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024).
La peculiarità della compensazione atecnica consiste, dunque, nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. 9 maggio 2006, n.
10629), cioè crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione.
Ed invero, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità:- si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (cfr. Cass., n. 2128/2018); - resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr. Cass., n.
4794/2021; nonché Cass., n. 7474/2017; n. 21646/2016).
In tal senso, si è anche ribadito che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243 c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass., S.U., n. 23225/2016; Cass., n. 31359/2018).
La S.C. ha invero rilevato che se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile pagina 6 di 8 2013); in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, - che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale - (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Applicando i principi in esame al caso oggi in analisi, deve affermarsi che può essere pronunciata compensazione (solo) tra i due crediti oggi posti all'analisi del giudicante nei due processi riuniti, oggetto di verifica ed accertamento nella presente sede, ma non quello oggetto di accertamento nel processo n. RG. 2019/2023, definito con sentenza di primo grado n. 33/2025 del 19.01.2025, perché non emerge dagli atti, né è stato allegato, che tale accertamento sia definitivo (sebbene si fondi su una sentenza esecutiva).
Di conseguenza, nel presente giudizio, per effetto della compensazione del credito del di euro 24.005,47 per TFR verso la e di quello della Pt_1 CP_1 CP_1
di euro 16.692,03 verso , la risulta debitrice del residuo
[...] Pt_1 CP_1
importo di euro 7.313,44 in favore del , oltre accessori. Pt_1
Entrambi i decreti ingiuntivi vanno quindi revocati affinché possa essere pronunciata la compensazione e la conseguente statuizione di condanna della al pagamento CP_1
della residua somma dovuta. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 252/2023 e quello n. 298/2023;
2) Accertato che è creditore di euro 24.005,47 per TFR nei confronti Parte_1
della e che è creditore di euro 16.692,03 nei confronti CP_1 CP_1
di operata la compensazione fino a concorrenza delle due Parte_1
posizioni di debito/credito, condanna al pagamento della differenza, CP_1
pari ad euro 7.313,44, in favore di oltre interessi e rivalutazione;
Parte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti. pagina 7 di 8 Campobasso, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. CIALELLA FRANCESCO presso Parte_1
cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE-OPPONENTE nel procedimento R.G. 587/2023
RESISTENTE-OPPOSTO nel procedimento R.G. 800/2023
E
, rappresentato e difeso dall'vvv.PESCOLLA GIANLUCA, presso il cui CP_1
studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE-OPPONENTE nel procedimento R.G. 800/2023
RESISTENTE-OPPOSTO nel procedimento R.G. 587/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva ricorso monitorio dinanzi a questo Tribunale nei CP_1
confronti di rappresentando che: Parte_1
In data 7.01.2010, era stato assunto dalla con CCNL settore Pt_1 CP_1
industriale alimentare con la qualifica di viaggiatore e piazzista di 3° livello;
Tra le mansioni affidate al lavoratore vi era anche quella di consegnare il caffè direttamente ai clienti e di riceverne il relativo prezzo, per poi riversarlo direttamente nelle casse sociali;
pagina 1 di 8 era debitore nei confronti della di somme riscosse presso la Pt_1 CP_1
clientela della società, mai riversate nelle casse aziendali;
per estinguere il proprio debito, il lavoratore provvedeva a consegnare alla società assegni bancari, da sé emessi, di seguito indicati:
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0939340821 del 30.04.2020 di € 1.671,02;
• Assegno n. 08189 – 39620 - 0003887586 del 28.07.2021 di € 755,93;
• Assegno n. 01030 - 15600 - 09446441425 del 30.07.2021 di € 1.945,32;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641427 del 05.08.2021 di € 1.640,11;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641428 del 09.08.2021 di € 2.199,80;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641429 del 18.08.2021 di € 1.945,55;
• Assegno n. 08189 – 39620 - 0003887589 del 25.08.2021 di € 1.628,80;
• Assegno n.01030 – 15600 - 0949949742 del 03.09.2021 di € 2.949,60;
• Assegno n.01030 – 15600 - 0949949743 del 15.09.2021 di € 1.955,90;
I predetti assegni, portati all'incasso, erano risultati insoluti per un totale di € 16.692,03; il rapporto di lavoro cessava per dimissioni del lavoratore in data 31.07.2021.
Tanto premesso, la assumendo di essere creditrice nei confronti del CP_1
per le causali indicate, chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 252/2023, Pt_1
esecutivo, di pari importo.
proponeva opposizione all'indicato decreto, iscritta al n. R.G. 587/2023, Parte_1
rilevando che il presunto credito non risultava essere fondato sul rapporto di lavoro, cessato in data 31.07.2021, ma su un prestito personale ricevuto dalla stessa società; rilevava che la prospettazione dei fatti narrata dalla società non era verosimile, anche perché tra le parti, in data 22.06.2021, era stato sottoscritto un contratto di somministrazione;
comunque, il procedimento monitorio era stato attivato dalla solo quando il lavoratore aveva CP_1
richiesto il pagamento del trattamento di fine rapporto per la intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, emolumento che la società si era rifiutata di corrispondergli;
sosteneva che le somme oggetto di ingiunzione derivavano da un prestito personale concessogli dalla società e che, comunque, si trattava di un credito non liquido, incerto ed indeterminato.
pagina 2 di 8 Chiedeva la revoca del D.I. ed eccepiva la compensazione con il proprio credito per TFR, con conseguente estinzione di ogni pretesa avanzata dalla opposta.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso, dato che era stato CP_1
sostanzialmente ammesso dal di aver consegnato gli assegni alla Pt_1 CP_1
, poi rimasti insoluti.
[...]
Con distinto ricorso monitorio depositato presso questo Tribunale, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 7 gennaio 2010 al 03 CP_1
agosto 2021 con contratto CCNL settore industriale alimentare con la qualifica di viaggiatore e piazzista di 3° livello, rilevava di non aver percepito il TFR, come da allegata documentazione (cfr. CUD anni 2011 al 2022) e chiedeva di ingiungere alla società CP_1
il pagamento della somma di € 24.005,47 a titolo di TFR;
veniva quindi emesso da questo
[...]
Tribunale il D.I. n. 298/2023 per il menzionato importo, oggetto di opposizione da parte della nel giudizio n. 800/2023. CP_1
La società evidenziava che, con ulteriore decreto n. 269/2023, il Tribunale di Campobasso aveva ingiunto al sig. di pagare alla la somma di € 36.573,00, Parte_1 CP_1
oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite;
che, inoltre, aveva ottenuto il D.I.
252/2023 e, dunque, complessivamente era creditore della somma di € 53.265,03 nei confronti di importo che aveva estinto interamente il controcredito del Parte_1
per il TFR;
aggiungeva infatti che, all'esito della compensazione, residuava un Pt_1
significativo credito in favore della . CP_1
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo, non sussistendo debiti della CP_1 verso l'opposto.
In corso di causa, il procedimento n. RG.800/2023 veniva riunito a quello recante n. RG.
587/2023 per motivi di connessione.
In sede di note scritte, depositate per l'udienza cartolare di decisione, la società CP_1
depositava la sentenza n. 33/2025, emessa dal Tribunale di Campobasso, settore civile, intervenuta tra e con cui era stato definito il giudizio di Parte_1 CP_1
primo grado n. RG. 2019/2023 e, quindi, era stato confermato il D.I. n. 269/2023 di euro
36.573,00 emesso dal Tribunale di Campobasso su istanza di nei confronti di CP_1
per somme dovute in dipendenza del contratto di somministrazione Parte_1
stipulato tra le parti il 22.06.2021.
pagina 3 di 8 ____
1.Il credito di euro 16.692,03 vantato da verso oggetto CP_1 Parte_1
del D.I. n. 252/2023, è risultato effettivamente dovuto.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del G.L.; ogni questione che viene in rilievo sul punto va, infatti, valutata in base alla domanda come proposta dalla in sede monitoria;
ciò posto, sussiste(va) la competenza funzionale dell'adito CP_1
G.L., trattandosi di richiesta di pagamento di somme di denaro che avrebbe Pt_1
ricevuto dai clienti della società per la vendita di caffè, che il lavoratore non aveva riversato al proprio datore nell'ambito del rapporto di lavoro.
Nel merito, risultano depositati in atti i seguenti assegni, tutti a firma del , emessi Pt_1
in favore della CP_1
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0939340821 del 30.04.2020 di € 1.671,02;
• Assegno n. 08189 – 39620 - 0003887586 del 28.07.2021 di € 755,93;
• Assegno n. 01030 - 15600 - 09446441425 del 30.07.2021 di € 1.945,32;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641427 del 05.08.2021 di € 1.640,11;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641428 del 09.08.2021 di € 2.199,80;
• Assegno n. 01030 – 15600 - 0944641429 del 18.08.2021 di € 1.945,55;
• Assegno n. 08189 – 39620 - 0003887589 del 25.08.2021 di € 1.628,80;
• Assegno n.01030 – 15600 - 0949949742 del 03.09.2021 di € 2.949,60;
• Assegno n.01030 – 15600 - 0949949743 del 15.09.2021 di € 1.955,90;
Come noto, l'assegno bancario (pur ove mancante della data o del luogo di emissione) con l'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (Cass. n. 2091 del 2022; Cass. n. 20449 del 2016; Cass.
n. 23208 del 2016).
pagina 4 di 8 Nel caso in esame, quindi, posto che ha confermato di aver rilasciato gli assegni Pt_1 in questione alla aveva l'onere di provare l'inesistenza del rapporto debitorio, CP_1
come prospettato dalla società; invece, a ben vedere, egli ha ammesso di essere debitore verso la sostenendo -tuttavia- che il proprio debito sarebbe derivato da un CP_1
“prestito personale” ottenuto dal datore di lavoro.
Tuttavia, ferma restando, come detto, la sostanziale ammissione della posta debitoria a proprio carico, l'assunto che la somma dovuta sarebbe riconducibile ad un prestito personale
- e non al suo obbligo di riversare alla società somme incassate dalla clientela- non è stato in alcun modo dimostrato, né poteva esserlo in ragione della tipologia di capitoli di prova concretamente formulati dal ricorrente: cfr. capitolo 3: del tutto generico e da provare con documenti;
cfr. cap. 4: parimenti generico.
Quindi, le somme portate dal D.I. n. 252/2023 sono risultate dovute dal in favore Pt_1
della . CP_1
2.Quanto alla domanda di pagamento del TFR azionata dal nel giudizio n. Pt_1
800/2023, anche tali somme risultano dovute dalla nella misura richiesta di CP_1
euro 24.005,47, dato che è documentato ed incontestato che aveva Parte_1
lavorato alle dipendenze della dal 7 gennaio 2010 al 3 agosto 2021 con contratto CP_1
CCNL settore industriale alimentare con la qualifica di viaggiatore e piazzista di 3° livello (cfr.
CUD anni 2011 al 2022, cfr. documenti allegati al ricorso monitorio); peraltro, la CP_1
ha riconosciuto la propria posizione debitoria, chiedendo tuttavia di operare compensazione con il proprio (maggior) credito.
3.Venendo, quindi, alla eccezione di compensazione sollevata dalla società, può affermarsi, in termini generali che, in base a consolidati e condivisi indirizzi della SC (cfr. sentenza n.1695/15), poiché l'art. 1246 c.c. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. Qualora le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 c.c., la quale, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale (vedi, per tutte: Cass. SU 16 novembre pagina 5 di 8 1999, n. 775; Cass. 11 maggio 2004, n. 8924; Cass. 11 marzo 2005, n.5349; Cass. 9 maggio
2006, n. 10629).
Pertanto, ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all'art. 1241
c.c., non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto (o i rapporti) da cui esse prendono origine, siano “autonome”, ovvero “non legate da nesso di sinallagmaticità” (Cass. 9 maggio 2006, n. 10629 cit.), mentre in mancanza della suddetta autonomia è configurabile soltanto la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (vedi, per tutte: Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024).
La peculiarità della compensazione atecnica consiste, dunque, nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. 9 maggio 2006, n.
10629), cioè crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione.
Ed invero, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità:- si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (cfr. Cass., n. 2128/2018); - resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr. Cass., n.
4794/2021; nonché Cass., n. 7474/2017; n. 21646/2016).
In tal senso, si è anche ribadito che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243 c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass., S.U., n. 23225/2016; Cass., n. 31359/2018).
La S.C. ha invero rilevato che se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile pagina 6 di 8 2013); in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dall'art. 1243 c.c., comma 2, - che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale - (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Applicando i principi in esame al caso oggi in analisi, deve affermarsi che può essere pronunciata compensazione (solo) tra i due crediti oggi posti all'analisi del giudicante nei due processi riuniti, oggetto di verifica ed accertamento nella presente sede, ma non quello oggetto di accertamento nel processo n. RG. 2019/2023, definito con sentenza di primo grado n. 33/2025 del 19.01.2025, perché non emerge dagli atti, né è stato allegato, che tale accertamento sia definitivo (sebbene si fondi su una sentenza esecutiva).
Di conseguenza, nel presente giudizio, per effetto della compensazione del credito del di euro 24.005,47 per TFR verso la e di quello della Pt_1 CP_1 CP_1
di euro 16.692,03 verso , la risulta debitrice del residuo
[...] Pt_1 CP_1
importo di euro 7.313,44 in favore del , oltre accessori. Pt_1
Entrambi i decreti ingiuntivi vanno quindi revocati affinché possa essere pronunciata la compensazione e la conseguente statuizione di condanna della al pagamento CP_1
della residua somma dovuta. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 252/2023 e quello n. 298/2023;
2) Accertato che è creditore di euro 24.005,47 per TFR nei confronti Parte_1
della e che è creditore di euro 16.692,03 nei confronti CP_1 CP_1
di operata la compensazione fino a concorrenza delle due Parte_1
posizioni di debito/credito, condanna al pagamento della differenza, CP_1
pari ad euro 7.313,44, in favore di oltre interessi e rivalutazione;
Parte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti. pagina 7 di 8 Campobasso, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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