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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12215/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Roberto Giacobina e dell'avv. Parte_1
Giorgio Giacobina
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Nichelino il 14.12.2019 tra i
Signori e;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 ORDINARE agli Uffici dello Stato Civile ed Anagrafe competenti di trascrivere nei registri la emananda sentenza. Con ogni conseguenziale pronuncia.
Con vittoria di compensi e spese di causa in caso di opposizione.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1
rito civile in NICHELINO, il 14/12/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 63 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza del Tribunale di Torino in data
17/11/2023.
Con ricorso depositato il 06/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice Delegato la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi. Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 3 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono
[...] CP_1
indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, il 19.05.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12215/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Roberto Giacobina e dell'avv. Parte_1
Giorgio Giacobina
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Nichelino il 14.12.2019 tra i
Signori e;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 ORDINARE agli Uffici dello Stato Civile ed Anagrafe competenti di trascrivere nei registri la emananda sentenza. Con ogni conseguenziale pronuncia.
Con vittoria di compensi e spese di causa in caso di opposizione.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1
rito civile in NICHELINO, il 14/12/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 63 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza del Tribunale di Torino in data
17/11/2023.
Con ricorso depositato il 06/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice Delegato la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi. Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 3 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono
[...] CP_1
indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, il 19.05.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3