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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1732 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche. La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente, abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
1 Parte ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
In particolare, nel caso di specie, il CTU ha ravvisato una capacità di deambulazione, desumibile pure dal trofismo muscolare e dalla callosità della pianta dei piedi. SI deve quindi ritenere che la ricorrente sia in grado di deambulare, sia pure con difficoltà e con l'ausilio del c.d. deambulatore. A tal proposito: contrariamente a quanto affermato a pag. 3 del ricorso, non vi è alcuna contraddizione nel fatto che il CTU abbia ritenuto che la sia capace di “deambulazione autonoma con l'aiuto Pt_1 di un deambulatore”. L'autonomina che esclude il requisito sanitario di cui alla L. 18/80 infatti, è quella dall'ausilio di altre perone, non da strumenti per la deambulazione. La ricorrente è quindi capace di deambulare con il c.d. deambulatore, e grazie a tale strumento non necessita dell'ausilio di terzi. Anche sul versante della capacità di compiere gli atti della vita quotidiana, poi, il CTU nominato nella fase di ATP ha ravvisato una capacità quasi totale per il compimento degli atti basilari (fatta eccezione per la capacità di lavarsi la schiena, e fermi restando alcuni episodi di incontinenza), mentre per le attività strumentali è stata riscontrata una residua autonomia per l'impiego del telefoni, la gestione del denaro e dei medicinali e per la preparazione dei pasti (in sostanza, è solo per le attività di cura dell'abitazione e per fare la spesa e per prendere i mezzi di trasporto che vi è una diminuzione dell'autonomia. Nel complesso, quindi, non si può ritenere che la ricorrente versi in uno stato di incapacità tale da incardinare addirittura una “necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita”, dovendosi piuttosto ravvisare una necessità discontinua e occasionale, circoscritta a poche attività, peraltro, di carattere strumentale. La valutazione del CTU è stata quindi ben argomentata e non presenta vizi di illogicità, pertanto, i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso sono da ritenersi eccessivamente generici.
2 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 17/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche. La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente, abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
1 Parte ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
In particolare, nel caso di specie, il CTU ha ravvisato una capacità di deambulazione, desumibile pure dal trofismo muscolare e dalla callosità della pianta dei piedi. SI deve quindi ritenere che la ricorrente sia in grado di deambulare, sia pure con difficoltà e con l'ausilio del c.d. deambulatore. A tal proposito: contrariamente a quanto affermato a pag. 3 del ricorso, non vi è alcuna contraddizione nel fatto che il CTU abbia ritenuto che la sia capace di “deambulazione autonoma con l'aiuto Pt_1 di un deambulatore”. L'autonomina che esclude il requisito sanitario di cui alla L. 18/80 infatti, è quella dall'ausilio di altre perone, non da strumenti per la deambulazione. La ricorrente è quindi capace di deambulare con il c.d. deambulatore, e grazie a tale strumento non necessita dell'ausilio di terzi. Anche sul versante della capacità di compiere gli atti della vita quotidiana, poi, il CTU nominato nella fase di ATP ha ravvisato una capacità quasi totale per il compimento degli atti basilari (fatta eccezione per la capacità di lavarsi la schiena, e fermi restando alcuni episodi di incontinenza), mentre per le attività strumentali è stata riscontrata una residua autonomia per l'impiego del telefoni, la gestione del denaro e dei medicinali e per la preparazione dei pasti (in sostanza, è solo per le attività di cura dell'abitazione e per fare la spesa e per prendere i mezzi di trasporto che vi è una diminuzione dell'autonomia. Nel complesso, quindi, non si può ritenere che la ricorrente versi in uno stato di incapacità tale da incardinare addirittura una “necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita”, dovendosi piuttosto ravvisare una necessità discontinua e occasionale, circoscritta a poche attività, peraltro, di carattere strumentale. La valutazione del CTU è stata quindi ben argomentata e non presenta vizi di illogicità, pertanto, i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso sono da ritenersi eccessivamente generici.
2 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 17/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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