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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 2560/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Angelo Tarantino, procuratore domiciliatario;
OPPONENTE
E
CP_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Angelo Guglielmo, procuratore domiciliatario;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 13.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2024, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 513/24, emesso il 18.3.2024 dal Tribunale di Lecce, notificato il 27.3.2024, su ricorso di , con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.200,00, oltre CP_1 interessi e spese di procedura, per omesso pagamento di canoni di locazione, relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo 2024.
Rappresentava: di essere stato conduttore dell'immobile commerciale in Minervino di Lecce, alla via
Manzoni n. 24, di proprietà di , in virtù di un contratto stipulato il 1.1.2022, per il canone CP_1
mensile di Euro 200,00, pari a Euro 2.400,00 annui;
che, a far data da agosto 2022 e sino a settembre
2023, aveva provveduto a pagare, mediante bonifici, al la somma di Euro 4.200,00 per n. 14 CP_1
mensilità, cioé Euro 300,00 al mese anziché Euro 200,00 come previsto dal contratto, avendo di fatto così pagato Euro 1.400,00 in più rispetto al canone previsto per le 14 mensilità da agosto 2022 a settembre 2023; che, dunque, egli non doveva alcunchè al , avendo già pagato le somme di CP_1
cui era stato ingiunto il pagamento.
Pertanto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato, ne domandava la revoca, con condanna del resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.5.2024, si costituiva in giudizio CP_1
che, contestando quanto ex adverso dedotto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con
[...]
vittoria di spese.
Con ordinanza del 20.3.2025, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto-ingiuntivo opposto, e rinviava la causa per la discussione, all'odierna udienza.
********
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per i motivi di seguito esposti.
E' incontestata la sussistenza del contratto di locazione, depositato dallo stesso opponente.
Quest'ultimo, tuttavia, non ha fornito la prova del pagamento dei canoni relativi alle mensilità di cui al decreto ingiuntivo. I bonifici effettuati, infatti, non contestati dall'opposto, ammontano alla somma complessiva di Euro 4.200,00 che, considerato che il contratto ha avuto inizio il 1.1.2022, coprono esattamente 21 mensilità per il canone mensile di Euro 200,00. Ne discende che non risultano pagate esattamente le sei mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo 2024, come sostenuto dall'opposto.
L'opponente, del resto, volendo seguire il suo ragionamento, non ha fornito alcuna prova del pagamento dei canoni dal mese di gennaio al mese di luglio 2022. Inoltre, anche tenendo conto di quanto riportato nella causale dei bonifici, con riguardo all'imputazione dei pagamenti, le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo 2024, non risultano, comunque, pagate.
In conclusione, il decreto-ingiuntivo opposto deve essere confermato e le spese di lite della presente opposizione poste a carico della parte soccombente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto-ingiuntivo opposto n. 513/24, emesso il 18.3.2024 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 900,00 per compenso, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 13.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino