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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 609 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/05/1978), E
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2 il 03/08/1983 )
rappresentati e difesi dall'avv. TORNESE ROSALBA
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25/07/2025 e Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro Parte_1 separazione personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2003 in RN (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 32 parte II serie A anno 2003) e che dall'unione sono nati due figli, (16/11/2011) e Persona_1
(01/04/2014), hanno dedotto che nel tempo sono sorti Persona_2 insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato nel ricorso le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente: 1. “i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli;
1 2. l'abitazione familiare, sita in RN (RC), Via Sardegna, n. 14, viene assegnata alla RA , la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli Parte_2 minori;
3. i figli minori rimarranno affidatati in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con obblighi di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori;
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé i propri figli liberamente, Parte_1 previo accordo e comunicazione alla madre, tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori. Il signor terrà, altresì, con sé i figli minori alternando di anno in anno il Pt_1 giorno di Natale con quello di Capodanno e le vacanze pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati. Per quel che concerne le ferie estive, il padre trascorrerà con i figli, quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante tali periodi i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze e a consentire ogni comunicazione. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e salvo diverso accordo tra i coniugi o volontà dei minori;
6. il signor verserà alla RA , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo di mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla RA;
Parte_2
6. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. l'assegno unico e universale a beneficio dei figli, dalla data di sottoscrizione del presente atto, verrà interamente percepito dalla RA;
Parte_2
8. i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento;
9. i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa vita coniugale, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso;
10. il veicolo mod. Suzuki S Cross, tg. GH154NF, intestato al signor Parte_1
rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra , la quale
[...] Parte_3 sosterrà le spese per il pagamento della rata mensile del contratto di finanziamento
2 stipulato per l'acquisto dello stesso, pari a euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) circa mensili. La RA si impegna, altresì, a sostenere le spese necessarie per il Pt_2 successivo passaggio di proprietà del veicolo mod. Suzuki S Cross, tg. GH154NF; 11. i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione degli accordi di separazione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria, affinché risulti che la proprietà dei beni siti nel Comune di RN (RC), località “Sartodaro”, e precisamente: a) appezzamento di terreno sito in RN (RC) e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 29, particella 439, agrumeto classe 2, di are 17.40; b) la quota di 4/32 (quattro trentaduesimi) della piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in RN (RC) e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 29, 442, agrumeto classe 2, di are1.30; appartiene per il 100% (cento per cento) alla RA;
Parte_2
12. la RA pagherà, solidalmente e indivisibilmente con Parte_2 la sig.ra , c.f. , nata a [...] il Parte_4 CodiceFiscale_3
03/06/1986, le rate residue del mutuo fondiario sottoscritto in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), in data 30/12/2005, per Notaio numero 82544 Persona_3
Repertorio numero 15227, registrato a LM (RC) il 05/01/2006 (doc. 2)”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 09/08/2003 in RN (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 32 parte II , serie A anno 2003) e che dall'unione sono nati due figli Persona_1
(16/11/2011) e (01/04/2014). Persona_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
3
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_2 Parte_1 nel ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente: 1. “i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli;
2. l'abitazione familiare, sita in RN (RC), Via Sardegna, n. 14, viene assegnata alla RA , la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori;
Parte_2
3. i figli minori rimarranno affidatati in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con obblighi di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori;
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé i propri figli liberamente, previo Parte_1 accordo e comunicazione alla madre, tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori. Il signor terrà, altresì, con sé i figli minori alternando di anno in anno il giorno Pt_1 di Natale con quello di Capodanno e le vacanze pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati. Per quel che concerne le ferie estive, il padre trascorrerà con i figli, quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante tali periodi i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze e a consentire ogni comunicazione. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e salvo diverso accordo tra i coniugi o volontà dei minori;
6. il signor verserà alla RA , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo di mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla RA;
Parte_2
6. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. l'assegno unico e universale a beneficio dei figli, dalla data di sottoscrizione del presente atto, verrà interamente percepito dalla RA;
Parte_2
8. i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento;
4 9. i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa vita coniugale, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso;
10. il veicolo mod. Suzuki S Cross, tg. GH154NF, intestato al signor Parte_1 rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra , la quale sosterrà Parte_3 le spese per il pagamento della rata mensile del contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto dello stesso, pari a euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) circa mensili. La RA si impegna, altresì, a sostenere le spese necessarie per il successivo Pt_2 passaggio di proprietà del veicolo mod. Suzuki S Cross, tg. GH154NF;
11. i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione degli accordi di separazione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria, affinché risulti che la proprietà dei beni siti nel Comune di RN (RC), località “Sartodaro”, e precisamente: a) appezzamento di terreno sito in RN (RC) e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 29, particella 439, agrumeto classe 2, di are 17.40; b) la quota di 4/32 (quattro trentaduesimi) della piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in RN (RC) e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 29, 442, agrumeto classe 2, di are1.30; appartiene per il 100% (cento per cento) alla RA;
Parte_2
12. la RA pagherà, solidalmente e indivisibilmente con la Parte_2 sig.ra , c.f. , nata a [...] il Parte_4 CodiceFiscale_3
03/06/1986, le rate residue del mutuo fondiario sottoscritto in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), in data 30/12/2005, per Notaio numero 82544 Persona_3
Repertorio numero 15227, registrato a LM (RC) il 05/01/2006 (doc. 2)”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. LM, così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
NA PR
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/05/1978), E
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2 il 03/08/1983 )
rappresentati e difesi dall'avv. TORNESE ROSALBA
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25/07/2025 e Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro Parte_1 separazione personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2003 in RN (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 32 parte II serie A anno 2003) e che dall'unione sono nati due figli, (16/11/2011) e Persona_1
(01/04/2014), hanno dedotto che nel tempo sono sorti Persona_2 insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato nel ricorso le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente: 1. “i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli;
1 2. l'abitazione familiare, sita in RN (RC), Via Sardegna, n. 14, viene assegnata alla RA , la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli Parte_2 minori;
3. i figli minori rimarranno affidatati in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con obblighi di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori;
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé i propri figli liberamente, Parte_1 previo accordo e comunicazione alla madre, tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori. Il signor terrà, altresì, con sé i figli minori alternando di anno in anno il Pt_1 giorno di Natale con quello di Capodanno e le vacanze pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati. Per quel che concerne le ferie estive, il padre trascorrerà con i figli, quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante tali periodi i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze e a consentire ogni comunicazione. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e salvo diverso accordo tra i coniugi o volontà dei minori;
6. il signor verserà alla RA , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo di mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla RA;
Parte_2
6. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. l'assegno unico e universale a beneficio dei figli, dalla data di sottoscrizione del presente atto, verrà interamente percepito dalla RA;
Parte_2
8. i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento;
9. i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa vita coniugale, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso;
10. il veicolo mod. Suzuki S Cross, tg. GH154NF, intestato al signor Parte_1
rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra , la quale
[...] Parte_3 sosterrà le spese per il pagamento della rata mensile del contratto di finanziamento
2 stipulato per l'acquisto dello stesso, pari a euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) circa mensili. La RA si impegna, altresì, a sostenere le spese necessarie per il Pt_2 successivo passaggio di proprietà del veicolo mod. Suzuki S Cross, tg. GH154NF; 11. i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione degli accordi di separazione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria, affinché risulti che la proprietà dei beni siti nel Comune di RN (RC), località “Sartodaro”, e precisamente: a) appezzamento di terreno sito in RN (RC) e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 29, particella 439, agrumeto classe 2, di are 17.40; b) la quota di 4/32 (quattro trentaduesimi) della piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in RN (RC) e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 29, 442, agrumeto classe 2, di are1.30; appartiene per il 100% (cento per cento) alla RA;
Parte_2
12. la RA pagherà, solidalmente e indivisibilmente con Parte_2 la sig.ra , c.f. , nata a [...] il Parte_4 CodiceFiscale_3
03/06/1986, le rate residue del mutuo fondiario sottoscritto in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), in data 30/12/2005, per Notaio numero 82544 Persona_3
Repertorio numero 15227, registrato a LM (RC) il 05/01/2006 (doc. 2)”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 09/08/2003 in RN (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 32 parte II , serie A anno 2003) e che dall'unione sono nati due figli Persona_1
(16/11/2011) e (01/04/2014). Persona_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
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P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_2 Parte_1 nel ricorso, che qui si riportano di seguito integralmente: 1. “i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli;
2. l'abitazione familiare, sita in RN (RC), Via Sardegna, n. 14, viene assegnata alla RA , la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori;
Parte_2
3. i figli minori rimarranno affidatati in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con obblighi di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori;
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé i propri figli liberamente, previo Parte_1 accordo e comunicazione alla madre, tenendo conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori. Il signor terrà, altresì, con sé i figli minori alternando di anno in anno il giorno Pt_1 di Natale con quello di Capodanno e le vacanze pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati. Per quel che concerne le ferie estive, il padre trascorrerà con i figli, quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante tali periodi i genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze e a consentire ogni comunicazione. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e salvo diverso accordo tra i coniugi o volontà dei minori;
6. il signor verserà alla RA , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo di mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli minori non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla RA;
Parte_2
6. le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. l'assegno unico e universale a beneficio dei figli, dalla data di sottoscrizione del presente atto, verrà interamente percepito dalla RA;
Parte_2
8. i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento;
4 9. i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa vita coniugale, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso;
10. il veicolo mod. Suzuki S Cross, tg. GH154NF, intestato al signor Parte_1 rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra , la quale sosterrà Parte_3 le spese per il pagamento della rata mensile del contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto dello stesso, pari a euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) circa mensili. La RA si impegna, altresì, a sostenere le spese necessarie per il successivo Pt_2 passaggio di proprietà del veicolo mod. Suzuki S Cross, tg. GH154NF;
11. i coniugi si danno atto e consentono la regolare trascrizione degli accordi di separazione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria, affinché risulti che la proprietà dei beni siti nel Comune di RN (RC), località “Sartodaro”, e precisamente: a) appezzamento di terreno sito in RN (RC) e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 29, particella 439, agrumeto classe 2, di are 17.40; b) la quota di 4/32 (quattro trentaduesimi) della piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in RN (RC) e censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 29, 442, agrumeto classe 2, di are1.30; appartiene per il 100% (cento per cento) alla RA;
Parte_2
12. la RA pagherà, solidalmente e indivisibilmente con la Parte_2 sig.ra , c.f. , nata a [...] il Parte_4 CodiceFiscale_3
03/06/1986, le rate residue del mutuo fondiario sottoscritto in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), in data 30/12/2005, per Notaio numero 82544 Persona_3
Repertorio numero 15227, registrato a LM (RC) il 05/01/2006 (doc. 2)”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. LM, così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
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