TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 395/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CLEMENTI STEFANO (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA AL FORTE, 1 23032 BORMIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CIMOLINO EDDA MARIA (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._4
in VIALE MONTE NERO, 78 20135 MILANO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.04.2025, con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.07.2018 in AL (SO) e CP_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
AL (SO), atto n. 1, p. I, anno 2018).
1.1 Dall'unione è nata la figlia 28.07.2019). Per_1
1.2 Con decreto del 01.02.2023, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso depositato il 24.05.2024, chiedeva che fosse dichiarato Parte_1
lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale al padre, affidamento condiviso, collocamento paritario e mantenimento diretto di divisione delle spese straordinarie al 50% ciascuno. Per_1
2.1 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla declaratoria di CP_1
scioglimento del matrimonio, nonché all'affidamento condiviso di Ha invece Per_1
domandato il collocamento prevalente della minore presso di sé, con regolamentazione delle visite paterne, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per carico del padre di € 400,00 mensili, spese straordinarie al 50% ciascuno. Per_1
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 31.05.2024.
3. All'udienza del 30.10.2024, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. Preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, alla successiva udienza del 15.04.2025 esse congiuntamente domandavano l'emissione di sentenza parziale sullo stato e la remissione in istruttoria della causa per le rimanenti domande. Pertanto, in quella sede le parti precisavano le conclusioni sullo stato con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da pagina 2 di 3 almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 01.02.2023 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto in pari data.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
5. La decisione sulle spese di lite deve essere rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata in [...] il CP_1
27.04.1982 e nato in [...] il [...], celebrato il 21.07.2018 Parte_1
a AL (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. I, anno 2018; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 17/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 395/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CLEMENTI STEFANO (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA AL FORTE, 1 23032 BORMIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
CIMOLINO EDDA MARIA (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._4
in VIALE MONTE NERO, 78 20135 MILANO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.04.2025, con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.07.2018 in AL (SO) e CP_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
AL (SO), atto n. 1, p. I, anno 2018).
1.1 Dall'unione è nata la figlia 28.07.2019). Per_1
1.2 Con decreto del 01.02.2023, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso depositato il 24.05.2024, chiedeva che fosse dichiarato Parte_1
lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale al padre, affidamento condiviso, collocamento paritario e mantenimento diretto di divisione delle spese straordinarie al 50% ciascuno. Per_1
2.1 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla declaratoria di CP_1
scioglimento del matrimonio, nonché all'affidamento condiviso di Ha invece Per_1
domandato il collocamento prevalente della minore presso di sé, con regolamentazione delle visite paterne, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per carico del padre di € 400,00 mensili, spese straordinarie al 50% ciascuno. Per_1
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 31.05.2024.
3. All'udienza del 30.10.2024, le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi. Preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, alla successiva udienza del 15.04.2025 esse congiuntamente domandavano l'emissione di sentenza parziale sullo stato e la remissione in istruttoria della causa per le rimanenti domande. Pertanto, in quella sede le parti precisavano le conclusioni sullo stato con rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da pagina 2 di 3 almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 01.02.2023 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto in pari data.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
5. La decisione sulle spese di lite deve essere rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata in [...] il CP_1
27.04.1982 e nato in [...] il [...], celebrato il 21.07.2018 Parte_1
a AL (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. I, anno 2018; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 17/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3