Articolo 5 della Legge 5 giugno 1997, n. 147
Articolo 4Articolo 6
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25 giugno 1997
Art. 5. 1. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge sono corrisposti gli assegni per il nucleo familiare nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni; il relativo onere grava sulle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 1, comma 2.
Nota all' art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , reca: "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari".
Entrata in vigore il 25 giugno 1997