Ordinanza cautelare 2 marzo 2015
Decreto decisorio 10 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto decisorio 10/12/2018, n. 6888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6888 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2018
N. 00195/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2015, proposto da
VI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 35, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA GR, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tolone, Riccardo Sgro', con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
AL OL, RO AD, AN RI Di NA non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del D.Miur n. 526 del 30 giugno 2014 finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM di cui all’art. 19 comma 2 del D.L. n. 104/2013 laddove e nella parte in cui fosse interpretato nel senso di prevedere, per il requisito dell’avere maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento a prtire dall’a.a. 2001/2002, che anno accademico sia considerato solo il singolo anno accademico cronologicamente inteso in cui il personale docente abbia maturato almeno 125 ore di insegnamento in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, nella stessa materia, invece che prevedere il numero di ore necessarie a raggiungere il requisito dei 3 anni accademici di insegnamento (per un totale di 375 ore) sia considerato sussistente anche quando tale ammontare di ore di servizio sia stato totalizzato in due materie differenti o comunque senza avere maturato almeno 125 ore di servizio in ognuno di 3 distinti anni accademici cronologicamente intesi per singola materia, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso il provvedimento a prot. 7798 del 27 ottobre 2014 di esclusione dalla graduatoria nazionale per il settore ABPR 35 – Regia e del provvedimento a prot. n. 4137 del 28 novembre 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 29 novembre 2018, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2018.
| Il Presidente |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO