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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 8595/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
SICILIANI TERESA
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PAPARELLA NICOLA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto un'ordinanza-ingiunzione in data
12.07.2021 per il pagamento di sanzioni amministrative dell'importo complessivo di € 3.150,40, spese comprese, per due tipologie di infrazioni: omessa erogazione dell'indennità di malattia ed omessa erogazione degli ANF in favore di una lavoratrice dettagliatamente indicata ex artt. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 38/1980 e 37 D.P.R. n. 797/1955; affermando, nel merito,
l'infondatezza delle pretese e l'insussistenza ed illegittimità delle sanzioni irrogate, avendo correttamente erogato tutti gli importi indicati sulle buste-paga prodotte, per come acclarato anche in sede ispettiva, alla lavoratrice con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nata una figlia e da cui, nel
2017, si era separato per incompatibilità, agiva in giudizio per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e delle sanzioni amministrative irrogate, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di lite da distrarre. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per Controparte_2 domandare il rigetto delle domande azionate per infondatezza affermando la sussistenza degli illeciti contestati e la fondatezza delle sanzioni irrogate alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice dipendente nell'immediatezza dei fatti previo riscontro di tutta la documentazione di assunzione afferente al periodo contestato, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La richiesta cautelare veniva accolta.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Nel merito il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre ribadire che il presente giudizio, per sua natura,
è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno
Pag. 2 di 13 della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione.
Pertanto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare
i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”1.
Pag. 3 di 13 Tanto premesso, chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta, è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n. 150/2011 che si riporta:
<Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.>>.
Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Questi i principi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
Pag. 4 di 13 In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con
l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
Pag. 5 di 13 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
Pag. 6 di 13 l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”2.
Per quel che riguarda, invece, l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento occorre dare continuità ai principi sistematicamente enunciati dalla Suprema Corte sulla loro diversa valenza a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)… La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla
Pag. 7 di 13 parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”3.
Pertanto, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a
Pag. 8 di 13 querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale4.
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la
Pag. 9 di 13 sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio
a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”5.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra enunciati, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito al processo occorre affermare l'insussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente, non essendovi certezza delle omesse erogazioni dell'indennità di malattia ed ANF in favore della lavoratrice dipendente dalla parte ricorrente nei periodi contestati.
A ben vedere, infatti, per quel che riguarda il caso in esame, occorre precisare che l'amministrazione resistente ha desunto la sussistenza degli illeciti contestati e sanzionati dalla dichiarazione resa da una lavoratrice dipendente all'epoca dell'accertamento ispettivo che non è stata escussa nel corso del giudizio in qualità di testimone.
Ed infatti, gli illeciti contestati con l'ordinanza-ingiunzione opposta rinvengono il loro fondamento esclusivamente nella dichiarazione resa da una lavoratrice in occasione dell'accertamento ispettivo, dalla quale emergerebbe una omissione da parte del ricorrente di emolumenti a titolo retributivo, di indennità di malattia e di ANF nei periodi contestati6. 5 Così Cass. n. 24208/2020.
Pag. 10 di 13 Ebbene, la dichiarazione resa dalla lavoratrice nel corso della verifica ispettiva risulta indubbiamente circostanziata, avendo, la dipendente, indicato in modo analitico la malattia sofferta, i periodi di malattia e la mancata erogazione integrale sia della retribuzione che dell'indennità di malattia spettante.
Sebbene siano chiare ed inequivoche nella loro portata dette dichiarazioni le stesse sono state radicalmente smentite dalle testimonianze rese nel corso del giudizio.
A ben vedere, infatti, sia il teste , sorella del Testimone_1 ricorrente, che il teste hanno dichiarato che a tutti i Testimone_2 dipendenti, compresa la lavoratrice , la retribuzione veniva Pt_2 erogata in contanti tramite acconti e saldo a fine mese, alla presenza di tutti i lavoratori. Non solo: entrambi i testi escussi hanno confermato che la lavoratrice rifiutava di firmare la busta- Pt_2 paga al momento della consegna a fine mese.
Le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria, per convergenza ed univocità, sono da ritenersi attendibili, soprattutto se si considera che alcun condizionamento avrebbe potuto avere il teste in Tes_2 quanto non più legato da alcun rapporto lavorativo con la parte ricorrente al momento della deposizione testimoniale, che, di conseguenza, deve ritenersi del tutto genuina.
Tanto conforta la ricostruzione offerta dalla parte opponente, avendo l'istruttoria espletata confortato quanto rappresentato in ricorso e posto chiaramente in dubbio la sussistenza degli illeciti contestati.
Pertanto, a fronte delle specifiche contestazioni attoree ed in mancanza di adeguata prova offerta dall'amministrazione resistente, non può ritenersi raggiunta in modo sufficiente la prova delle infrazioni contestate.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Pag. 11 di 13 Deve essere dichiarata l'insussistenza dell'illecito contestato con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente per cui è causa ed annulla, di conseguenza,
l'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.820,50, di cui € 2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed € 125,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari,24/03/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 12 di 13 Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 1056/2022. 2 Così Cass. n. 1921/2019. 3 Così Cass. 30771/2021. 4 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo
e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino
a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 6 Cfr. in all.ti parte resistente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 8595/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
SICILIANI TERESA
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PAPARELLA NICOLA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanza- ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto un'ordinanza-ingiunzione in data
12.07.2021 per il pagamento di sanzioni amministrative dell'importo complessivo di € 3.150,40, spese comprese, per due tipologie di infrazioni: omessa erogazione dell'indennità di malattia ed omessa erogazione degli ANF in favore di una lavoratrice dettagliatamente indicata ex artt. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 38/1980 e 37 D.P.R. n. 797/1955; affermando, nel merito,
l'infondatezza delle pretese e l'insussistenza ed illegittimità delle sanzioni irrogate, avendo correttamente erogato tutti gli importi indicati sulle buste-paga prodotte, per come acclarato anche in sede ispettiva, alla lavoratrice con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nata una figlia e da cui, nel
2017, si era separato per incompatibilità, agiva in giudizio per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e delle sanzioni amministrative irrogate, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di lite da distrarre. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per Controparte_2 domandare il rigetto delle domande azionate per infondatezza affermando la sussistenza degli illeciti contestati e la fondatezza delle sanzioni irrogate alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice dipendente nell'immediatezza dei fatti previo riscontro di tutta la documentazione di assunzione afferente al periodo contestato, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La richiesta cautelare veniva accolta.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Nel merito il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre ribadire che il presente giudizio, per sua natura,
è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno
Pag. 2 di 13 della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione.
Pertanto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che si riporta nella parte di interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare
i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”1.
Pag. 3 di 13 Tanto premesso, chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta, è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n. 150/2011 che si riporta:
<Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.>>.
Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Questi i principi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
Pag. 4 di 13 In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con
l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
Pag. 5 di 13 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia
Pag. 6 di 13 l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”2.
Per quel che riguarda, invece, l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento occorre dare continuità ai principi sistematicamente enunciati dalla Suprema Corte sulla loro diversa valenza a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)… La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla
Pag. 7 di 13 parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”3.
Pertanto, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a
Pag. 8 di 13 querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale4.
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la
Pag. 9 di 13 sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio
a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”5.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra enunciati, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito al processo occorre affermare l'insussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente, non essendovi certezza delle omesse erogazioni dell'indennità di malattia ed ANF in favore della lavoratrice dipendente dalla parte ricorrente nei periodi contestati.
A ben vedere, infatti, per quel che riguarda il caso in esame, occorre precisare che l'amministrazione resistente ha desunto la sussistenza degli illeciti contestati e sanzionati dalla dichiarazione resa da una lavoratrice dipendente all'epoca dell'accertamento ispettivo che non è stata escussa nel corso del giudizio in qualità di testimone.
Ed infatti, gli illeciti contestati con l'ordinanza-ingiunzione opposta rinvengono il loro fondamento esclusivamente nella dichiarazione resa da una lavoratrice in occasione dell'accertamento ispettivo, dalla quale emergerebbe una omissione da parte del ricorrente di emolumenti a titolo retributivo, di indennità di malattia e di ANF nei periodi contestati6. 5 Così Cass. n. 24208/2020.
Pag. 10 di 13 Ebbene, la dichiarazione resa dalla lavoratrice nel corso della verifica ispettiva risulta indubbiamente circostanziata, avendo, la dipendente, indicato in modo analitico la malattia sofferta, i periodi di malattia e la mancata erogazione integrale sia della retribuzione che dell'indennità di malattia spettante.
Sebbene siano chiare ed inequivoche nella loro portata dette dichiarazioni le stesse sono state radicalmente smentite dalle testimonianze rese nel corso del giudizio.
A ben vedere, infatti, sia il teste , sorella del Testimone_1 ricorrente, che il teste hanno dichiarato che a tutti i Testimone_2 dipendenti, compresa la lavoratrice , la retribuzione veniva Pt_2 erogata in contanti tramite acconti e saldo a fine mese, alla presenza di tutti i lavoratori. Non solo: entrambi i testi escussi hanno confermato che la lavoratrice rifiutava di firmare la busta- Pt_2 paga al momento della consegna a fine mese.
Le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria, per convergenza ed univocità, sono da ritenersi attendibili, soprattutto se si considera che alcun condizionamento avrebbe potuto avere il teste in Tes_2 quanto non più legato da alcun rapporto lavorativo con la parte ricorrente al momento della deposizione testimoniale, che, di conseguenza, deve ritenersi del tutto genuina.
Tanto conforta la ricostruzione offerta dalla parte opponente, avendo l'istruttoria espletata confortato quanto rappresentato in ricorso e posto chiaramente in dubbio la sussistenza degli illeciti contestati.
Pertanto, a fronte delle specifiche contestazioni attoree ed in mancanza di adeguata prova offerta dall'amministrazione resistente, non può ritenersi raggiunta in modo sufficiente la prova delle infrazioni contestate.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione.
Pag. 11 di 13 Deve essere dichiarata l'insussistenza dell'illecito contestato con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente per cui è causa ed annulla, di conseguenza,
l'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.820,50, di cui € 2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 ed € 125,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari,24/03/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 12 di 13 Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 1056/2022. 2 Così Cass. n. 1921/2019. 3 Così Cass. 30771/2021. 4 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo
e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino
a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 6 Cfr. in all.ti parte resistente.