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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa GI RC, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5258/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Paola Lemma ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria in Via San
Cristoforo n. 43, giusta procura in atti
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere un docente precario, di aver prestato attività lavorativa in forza di incarichi annuali e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd. “carta docenti”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare: “il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2024/2025; 2022/2023; 2021/2022; 2. per
l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t. n.q. di legale rappresentante al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici di cui in premessa, disponendo l'immediata erogazione del beneficio della “c.d. Carta docente” nella misura di € 1.500,00 con il beneficio di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, condannare il
resistente al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o CP_1
maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese competenze e distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” (cfr. conclusioni del ricorso).
L'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché va dichiarata contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
19.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova rigorosa dei rapporti di lavoro a tempo determinato dedotti in giudizio, atteso che la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che la stessa ha posto a base delle proprie domande, ai fini della fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, non può dirsi raggiunta alla luce della documentazione versata in atti, limitandosi ad allegare con note sostitutive di udienza del 16.11.2025 il contratto inerente l'anno scolastico 2025/2026 non oggetto del presente giudizio.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, non emerge il periodo esatto di espletamento del servizio svolto in favore del , tale da essere riconducibile a CP_1
un rapporto di lavoro a tempo determinato, mancando i relativi contratti.
In conclusione, quindi, le pretese avanzate dalla ricorrente vanno respinte per mancanza di prova del rapporto di lavoro da cui trarrebbero fondamento.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia delle amministrazioni resistenti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 16.12.2025
IL GIUDICE
GI RC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa GI RC, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5258/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Paola Lemma ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria in Via San
Cristoforo n. 43, giusta procura in atti
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere un docente precario, di aver prestato attività lavorativa in forza di incarichi annuali e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd. “carta docenti”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare: “il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2024/2025; 2022/2023; 2021/2022; 2. per
l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t. n.q. di legale rappresentante al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici di cui in premessa, disponendo l'immediata erogazione del beneficio della “c.d. Carta docente” nella misura di € 1.500,00 con il beneficio di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, condannare il
resistente al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o CP_1
maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Con vittoria di spese competenze e distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” (cfr. conclusioni del ricorso).
L'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché va dichiarata contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
19.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova rigorosa dei rapporti di lavoro a tempo determinato dedotti in giudizio, atteso che la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che la stessa ha posto a base delle proprie domande, ai fini della fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, non può dirsi raggiunta alla luce della documentazione versata in atti, limitandosi ad allegare con note sostitutive di udienza del 16.11.2025 il contratto inerente l'anno scolastico 2025/2026 non oggetto del presente giudizio.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, non emerge il periodo esatto di espletamento del servizio svolto in favore del , tale da essere riconducibile a CP_1
un rapporto di lavoro a tempo determinato, mancando i relativi contratti.
In conclusione, quindi, le pretese avanzate dalla ricorrente vanno respinte per mancanza di prova del rapporto di lavoro da cui trarrebbero fondamento.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia delle amministrazioni resistenti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 16.12.2025
IL GIUDICE
GI RC