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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/10/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 665 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
OL ON ed elettivamente domiciliato in Via Sciuti 38, Palermo
-ricorrente- contro
(C.F. , di seguito Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.DI CE NN IS , CP_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico:
Controparte_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_3
CE NN IS , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA
18, TRAPANI
-resistenti-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento, premi assicurativi . CP_3
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data Parte_1
12/04/2024, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29920220021376372000 notificata dall' in data Controparte_1
13.01.2023, recante intimazione di pagamento della somma complessiva di euro
3.240,31 per Contributi previdenziali anni 2019-2020-2021-2022, emessa in CP_3
forza del sotteso Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione ex art. 13, comma 4, d.lgs n.
1 124/2004, come sostituito dall'art. 33 l. n. 183/2010 del 27.01.2022, notificato in data
28.03.2022 e del PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
RELATIVO AL CODICE DITTA N. 20516461/79, PAT N. 93185611, chiedendone l'annullamento sotto diversi profili e, in particolare, per il venir meno dell'atto presupposto a seguito di sentenza di questo Tribunale n. 173/2024 pubblicata in data 8/04/2024.
Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come noto, l'art 24 comma 3 del d.lgs 46/99 prevede che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Nel caso in esame, emerge che il ruolo, che ha dato luogo alla emissione e notifica della cartella è stato reso esecutivo il 10/12/2023 e la cartella è stata notificata in data 8/3/2024.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo è avvenuta in pendenza del giudizio di opposizione definito con la citata sentenza del 08/04/2024.
Irrilevante è poi la circostanza della pendenza del gravame,come eccepito dall' , in quanto l'ente previdenziale non poteva procedere ad iscrivere a CP_3
ruolo prima della decisione del Giudice, come invece avvenuto, in carenza di un provvedimento esecutivo giudiziale.
In altri termini, occorreva attendere la eventuale sentenza di condanna/rigetto del ricorso, mentre quella di accoglimento ha certamente protratto l'inibizione all'iscrizione a ruolo.
Pertanto, considerato che il merito della pretesa è stato oggetto di opposizione, e l'odierna opposizione riguarda la legittimità della cartella sotto il profilo della sua emissione e notifica in pendenza del giudizio e in assenza di provvedimento giudiziale, deve ritenersi che la stessa va annullata per il vizio procedimentale suddetto.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra la parte ricorrente e l' , mentre possono compensarsi integralmente nei CP_3
confronti di per la sua mera posizione di agente della riscossione. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla la cartella di pagamento opposta;
2.condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 CP_3
per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente;
3. Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e CP_2
Trapani, 07/10/2025
Il Giudice del lavoro
AN AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 665 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
OL ON ed elettivamente domiciliato in Via Sciuti 38, Palermo
-ricorrente- contro
(C.F. , di seguito Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.DI CE NN IS , CP_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico:
Controparte_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_3
CE NN IS , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA
18, TRAPANI
-resistenti-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento, premi assicurativi . CP_3
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 18/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso depositato in data Parte_1
12/04/2024, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29920220021376372000 notificata dall' in data Controparte_1
13.01.2023, recante intimazione di pagamento della somma complessiva di euro
3.240,31 per Contributi previdenziali anni 2019-2020-2021-2022, emessa in CP_3
forza del sotteso Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione ex art. 13, comma 4, d.lgs n.
1 124/2004, come sostituito dall'art. 33 l. n. 183/2010 del 27.01.2022, notificato in data
28.03.2022 e del PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
RELATIVO AL CODICE DITTA N. 20516461/79, PAT N. 93185611, chiedendone l'annullamento sotto diversi profili e, in particolare, per il venir meno dell'atto presupposto a seguito di sentenza di questo Tribunale n. 173/2024 pubblicata in data 8/04/2024.
Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come noto, l'art 24 comma 3 del d.lgs 46/99 prevede che “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Nel caso in esame, emerge che il ruolo, che ha dato luogo alla emissione e notifica della cartella è stato reso esecutivo il 10/12/2023 e la cartella è stata notificata in data 8/3/2024.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo è avvenuta in pendenza del giudizio di opposizione definito con la citata sentenza del 08/04/2024.
Irrilevante è poi la circostanza della pendenza del gravame,come eccepito dall' , in quanto l'ente previdenziale non poteva procedere ad iscrivere a CP_3
ruolo prima della decisione del Giudice, come invece avvenuto, in carenza di un provvedimento esecutivo giudiziale.
In altri termini, occorreva attendere la eventuale sentenza di condanna/rigetto del ricorso, mentre quella di accoglimento ha certamente protratto l'inibizione all'iscrizione a ruolo.
Pertanto, considerato che il merito della pretesa è stato oggetto di opposizione, e l'odierna opposizione riguarda la legittimità della cartella sotto il profilo della sua emissione e notifica in pendenza del giudizio e in assenza di provvedimento giudiziale, deve ritenersi che la stessa va annullata per il vizio procedimentale suddetto.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra la parte ricorrente e l' , mentre possono compensarsi integralmente nei CP_3
confronti di per la sua mera posizione di agente della riscossione. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla la cartella di pagamento opposta;
2.condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 CP_3
per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente;
3. Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e CP_2
Trapani, 07/10/2025
Il Giudice del lavoro
AN AR
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