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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, G o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 8564/2021 ed avente ad oggetto: o p p o s i z i o n e a d e c r e t o i n g i u n t i v o - i m p u g n a z i o n e d i d e l i b e r a a s s e m b l e a r e .
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._2
Nicola Galdiero e Paolo Giannarini, Raffaele Agliata e con gli stessi elettivamente domiciliati in
Qualiano (NA) alla via Campana n.246, giusta procura alle liti allegata in calce all'atto introduttivo. P.e.c.: Email_1
ATTORI OPPONENTI
E
(Piva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla
Via F: Petrarca n. 33 presso lo studio dell'avv. Antonio Suarato che lo rappresenta giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. P.e.c.: Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n° 2288/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. ,con il quale i suddetti
1 condomini venivano condannati al pagamento, in favore del Controparte_1 della somma di € 9.355,35, per il mancato pagamento di oneri condominiali relativi ad immobili di loro proprietà, oltre interessi legali nonché le spese del procedimento liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% sui compensi) Iva e CPA , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ in via preliminare sospendere l'esecutorietà del DI 2288/2021; sempre in via preliminare dichiarare la nullità, inefficacia ed infondatezza del suddetto decreto ingiuntivo e che nulla è dovuto dagli opponenti per le causali esposte - sempre in via preliminare e in via riconvenzionale, previa sospensione dell'efficacia delle delibere condominiali impugnate, annullare le stesse in quanto illegittime per le causali dedotte;
- in via subordinata dichiarare prescritta la somma di €
6.657,31 perché afferente ad oneri condominiali antecedenti all'anno 2016. Con vittoria di spese
e competenze di lite”.
Gli opponenti sostenevano che il presunto non era mai venuto ad esistenza ,per cui CP_1 le delibere di formazione del predetto ente e quelle di determinazione dei riparti di spesa nonché tutte quelle successivamente svolte risultavano essere arbitrarie e del tutto illegittime, anche perché agli opponenti non era mai stata comunicata e/o notificata alcuna convocazione né tantomeno alcun verbale e, pertanto, non avendone avuto mai contezza non ne avevano mai preso parte.
Alla luce di tali deduzioni i signori e spiegavano domanda riconvenzionale al fine Pt_2 Pt_1 di impugnare la delibera assembleare del 29 aprile 2018 di approvazione del bilancio consuntivo
2017 e del bilancio preventivo 2018 e la delibera di assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019, nonché le eventuali delibere condominiali di formazione del condominio e della determinazione dei criteri per la ripartizione ed infine quelle relative alle tabelle millesimali ed eccepivano la prescrizione di parte delle somme richieste .
Instauratosi il contraddittorio ,si costituiva in giudizio il convenuto opposto, il quale contestava l'eccezione di parte attorea ribadendo l'esistenza del che, sin dalla Controparte_2 sua costituzione, era stato regolarmente registrato presso gli enti preposti, aveva un proprio codice fiscale ed un amministratore
Nel merito, invece, il convenuto opposto eccepiva che nell'assemblea tenutasi in data 25.07.2021 venivano approvati i bilanci consuntivi degli anni 2019 e 2020 nonché i conguagli degli anni
2017 e 2018 (inerenti anche le somme portate in ingiunzione) che andava completamente a sostituire la delibera assembleare del 29 aprile 2018 (di approvazione del bilancio consuntivo
2017, del bilancio preventivo 2018, del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019)
e pertanto il venir meno dell'interesse all'impugnazione della prima delibera chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere;
nel merito rigettare le richieste di sospensione della efficacia della delibera del 29/04/2018 e della sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n°2288/2021, siccome infondate in fatto e in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo n°2288/2021e per l'effetto condannare gli opponenti alla refusione di spese e compensi di giudizio, oltre oneri accessori come per legge.
Con ordinanza del 12/05/22 il Giudicante che precedentemente trattava la causa, accoglieva l'
2 istanza dii sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto rilevando che “
… a fronte delle predette difese, la parte opposta non ha fornito – allo stato – prova della convocazione né della trasmissione dei verbali delle assemblee di approvazione dei riparti poste alla base del decreto ingiuntivo … … e che in base alla sommarietà della cognizione di cui alla presente fase, le rispettive posizioni e allegazioni delle parti consentono di formulare una prognosi positiva di fondatezza dell'opposizione…..
P.Q.M.
• ACCOGLIE l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2288/2021”.
Istruita la causa, la scrivente giudicante subentrata al precedente Magistrato, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle successive repliche.
*****
La presente opposizione muove dal presupposto che il non esite Controparte_1
e, pertanto, si ritiene di dover esaminare la suddetta eccezione in via del tutto preliminare atteso che la stessa è prodromica anche al merito della vertenza in esame.
A tal proposito si fa presente che, questo Giudice aderisce alle coordinate ermeneutiche individuate dalla giurisprudenza di legittimità secondo le quali: «per la nascita di un condominio
(ed anche di un supercondominio ai sensi dell'articolo 1117 bis Codice civile) non è necessaria l'esistenza di un formale atto di costituzione», essendo di converso sufficiente la sussistenza di opere comuni, pur se distaccate, funzionalizzate al godimento ed al servizio delle proprietà esclusive, anche in presenza di due soli condòmini (tra le altre Cassazione 4769/1978; Cassazione
11407/1998; Cassazione Sezioni unite 2046/2006).
Il , infatti, si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani CP_1
o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti. Da ciò ne consegue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio.
In definitiva, l'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia non dipendono dal numero delle persone che ad esso partecipano né dall'esistenza di un atto formale di costituzione.
Del pari, la costituzione delle tabelle millesimali può essere desunta da comportamenti, ad esempio il pagamento da parte di più soggetti degli oneri condominiali ripetuto nel tempo
(Cassazione 3245/2009).
Dalla lettura dell'articolo 1117 c.c. si può ricavare che è possibile dare la priva dell'inesistenza dello stato di comunione rispetto alle parti sopra indicate, o dell'attribuzione di esso ad alcuni soggetti, dimostrando l'appartenenza di tali parti in proprietà isolata ad uno solo od in comunione ad alcuni soltanto dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio in base al titolo.
Da ciò ne discende che, nel caso in cui si voglia contestare l'esistenza dell'ente di gestione occorre allegare e provare l'insussistenza dello stesso edificio in riferimento alla presenza di più unità immobiliari in proprietà esclusiva o di parti/servizi comuni, aventi la funzione di servire
3 all'uso ed al godimento degli immobili in proprietà esclusiva.
A tal proposito nulla sul punto veniva dedotto dagli odierni opponenti i quali si limitavano a dichiarare che la formazione del , non veniva mai realizzata. CP_1
Al contrario, il convenuto opposto documentava l'esistenza del , identificato anche CP_1 tramite partita iva e/o codice fiscale, con il verbale di revoca e contestuale nomina del nuovo amministratore, con diversi rilievi fotografici che dimostrano l'esistenza di parti comuni così come l'apposizione di una sbarra all'ingresso del Parco e ancora il servizio di portineria nonché le fatture relative al consumo dell'acqua e della corrente elettrica condominiale tutte intestate al predetto ente di gestione.
Alla luce di quanto sopra detto, allegato e provato la suddetta eccezione va rigettata.
Sempre in via preliminare, in ordine alla domanda riconvenzionale di impugnazione delle delibere condominiali, alla luce di quanto è emerso processualmente e documentalmente si ritiene di poter dichiarare cessata la materia del contendere per carenza di interesse sopravvenuta nel corso del giudizio ad ottenere una pronuncia giudiziale.
Si rammenta infatti che, la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo che, pur non trovando una esplicita previsione nel codice di rito, è stata creata dalla prassi giurisprudenziale per tutte quelle ipotesi in cui nel corso di un giudizio emerge la circostanza che è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Inoltre, la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
Anche la Suprema Corte è intervenuta sul punto precisando che, la cessazione della materia del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, quando viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048)
E' necessario che l'interesse sussista al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., 7.6.99 n. 5593; Cass. civ.,
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. S.U.
4 128.9.2000 n. 1048).
Ed invero, come eccepito e provato documentalmente dal convenuto in data 25 CP_1 luglio 2021, la compagine condominiale provvedeva ad approvare il bilancio consuntivo anno
2019 che nel verbale relativo alla suddetta assemblea risultava essere composto da: 1)
Conguaglio 2017/2018; 2) Conguagli 2019; 3) Rendiconto 2019 comprensivo di Riepilogo
Finanziario, Situazione Patrimoniale, Nota Esplicativa e Registro di Cassa. Il bilancio consuntivo anno 2020che risultava cosi' composto: 1) Conguagli 2020; 3) Rendiconto 2020 comprensivo di
Riepilogo Finanziario, Situazione Patrimoniale, Nota Esplicativa e Registro di Cassa.
A ben guardare il contenuto del suddetto deliberato è lo stesso (almeno nella parte contabile che qui ci riguarda) a quello del 29 aprile 2018 nel quale venivano approvati il conguaglio anno 2017, il conguaglio anno 2018, il bilancio preventivo anno 2019 ed al bilancio preventivo anno 2020, con relativi piani di riparto, oggetto del decreto ingiuntivo de quo.
La sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, fa venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti e determina la cessazione della materia del contendere (principio espresso anche nelle sentenze emessa dalla Cass. Civ. n.
20071/2017 e n. 11961/2004).
Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377
c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, cioè che provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439;
Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069).
Se, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.
Si è dato luogo, in tal modo e ai sensi dell'art. 2377, comma 8 c.c., (applicabile anche in ambito condominiale), a un atto sostitutivo che non ha determinato una convalida con effetti retroattivi dell'originaria deliberazione, ma una sua vera e propria rinnovazione.
A tal proposito, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione «la norma dell'art. 2377, ult.co., cod. civ., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata»
(ex multis, Cass., sent. n. 20071/2017; Cass., sent. n. 24957/2016).
In altri termini, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la cessazione della materia del contendere, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto a ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo. Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né sostituire la
5 delibera impugnata di cui è causa.
In tal caso, ossia ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, c.c., la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (si veda Cass., 28/06/2004, n.
11961; Cass. 09.12.97 n. 12439).
La delibera successiva per essere valida e, dunque, per avere un effetto sostituto deve essere
“stata presa in conformità della legge o del regolamento” ed avere un effetto sanante rispetto a quella precedente, come avvenuto nel caso che ci occupa dove gli odierni attori venivano regolarmente convocati all'assemblea del 25.07.2021, fatto tra l'atro non contestato dagli stessi opponenti.
In ordine all' opposizione a decreto ingiuntivo giova ricordare che tale giudizio non si limita alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Per tale motivo, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse - travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la logica conseguenza che il decreto deve essere revocato senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,
Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Del resto si deve considerare che la nuova deliberazione avente lo stesso oggetto della prima ha un effetto estintivo della prima che è andata sostituita: la nuova delibera, invero, priva di ogni effetto la delibera che ha sostituito e mantiene tale sua efficacia fin tanto che non venga annullata per essere, a sua volta, contraria alla legge o allo statuto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione va revocato perché la delibera del 29/04/2018 con la quale si approvava la documentazione contabile posta alla base del suddetto provvedimento monitorio ha perso ogni efficacia.
Si compensano le spese per ragioni di reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n° 2288/2021, reso nell'ambito del procedimento recante r.g. n°3019/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria
C.V.
- compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 28 maggio 2025
IL GOP
6
Avv. Angela Verolla
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, G o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 8564/2021 ed avente ad oggetto: o p p o s i z i o n e a d e c r e t o i n g i u n t i v o - i m p u g n a z i o n e d i d e l i b e r a a s s e m b l e a r e .
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._2
Nicola Galdiero e Paolo Giannarini, Raffaele Agliata e con gli stessi elettivamente domiciliati in
Qualiano (NA) alla via Campana n.246, giusta procura alle liti allegata in calce all'atto introduttivo. P.e.c.: Email_1
ATTORI OPPONENTI
E
(Piva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla
Via F: Petrarca n. 33 presso lo studio dell'avv. Antonio Suarato che lo rappresenta giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. P.e.c.: Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n° 2288/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. ,con il quale i suddetti
1 condomini venivano condannati al pagamento, in favore del Controparte_1 della somma di € 9.355,35, per il mancato pagamento di oneri condominiali relativi ad immobili di loro proprietà, oltre interessi legali nonché le spese del procedimento liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% sui compensi) Iva e CPA , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ in via preliminare sospendere l'esecutorietà del DI 2288/2021; sempre in via preliminare dichiarare la nullità, inefficacia ed infondatezza del suddetto decreto ingiuntivo e che nulla è dovuto dagli opponenti per le causali esposte - sempre in via preliminare e in via riconvenzionale, previa sospensione dell'efficacia delle delibere condominiali impugnate, annullare le stesse in quanto illegittime per le causali dedotte;
- in via subordinata dichiarare prescritta la somma di €
6.657,31 perché afferente ad oneri condominiali antecedenti all'anno 2016. Con vittoria di spese
e competenze di lite”.
Gli opponenti sostenevano che il presunto non era mai venuto ad esistenza ,per cui CP_1 le delibere di formazione del predetto ente e quelle di determinazione dei riparti di spesa nonché tutte quelle successivamente svolte risultavano essere arbitrarie e del tutto illegittime, anche perché agli opponenti non era mai stata comunicata e/o notificata alcuna convocazione né tantomeno alcun verbale e, pertanto, non avendone avuto mai contezza non ne avevano mai preso parte.
Alla luce di tali deduzioni i signori e spiegavano domanda riconvenzionale al fine Pt_2 Pt_1 di impugnare la delibera assembleare del 29 aprile 2018 di approvazione del bilancio consuntivo
2017 e del bilancio preventivo 2018 e la delibera di assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019, nonché le eventuali delibere condominiali di formazione del condominio e della determinazione dei criteri per la ripartizione ed infine quelle relative alle tabelle millesimali ed eccepivano la prescrizione di parte delle somme richieste .
Instauratosi il contraddittorio ,si costituiva in giudizio il convenuto opposto, il quale contestava l'eccezione di parte attorea ribadendo l'esistenza del che, sin dalla Controparte_2 sua costituzione, era stato regolarmente registrato presso gli enti preposti, aveva un proprio codice fiscale ed un amministratore
Nel merito, invece, il convenuto opposto eccepiva che nell'assemblea tenutasi in data 25.07.2021 venivano approvati i bilanci consuntivi degli anni 2019 e 2020 nonché i conguagli degli anni
2017 e 2018 (inerenti anche le somme portate in ingiunzione) che andava completamente a sostituire la delibera assembleare del 29 aprile 2018 (di approvazione del bilancio consuntivo
2017, del bilancio preventivo 2018, del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019)
e pertanto il venir meno dell'interesse all'impugnazione della prima delibera chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere;
nel merito rigettare le richieste di sospensione della efficacia della delibera del 29/04/2018 e della sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n°2288/2021, siccome infondate in fatto e in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo n°2288/2021e per l'effetto condannare gli opponenti alla refusione di spese e compensi di giudizio, oltre oneri accessori come per legge.
Con ordinanza del 12/05/22 il Giudicante che precedentemente trattava la causa, accoglieva l'
2 istanza dii sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto rilevando che “
… a fronte delle predette difese, la parte opposta non ha fornito – allo stato – prova della convocazione né della trasmissione dei verbali delle assemblee di approvazione dei riparti poste alla base del decreto ingiuntivo … … e che in base alla sommarietà della cognizione di cui alla presente fase, le rispettive posizioni e allegazioni delle parti consentono di formulare una prognosi positiva di fondatezza dell'opposizione…..
P.Q.M.
• ACCOGLIE l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2288/2021”.
Istruita la causa, la scrivente giudicante subentrata al precedente Magistrato, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle successive repliche.
*****
La presente opposizione muove dal presupposto che il non esite Controparte_1
e, pertanto, si ritiene di dover esaminare la suddetta eccezione in via del tutto preliminare atteso che la stessa è prodromica anche al merito della vertenza in esame.
A tal proposito si fa presente che, questo Giudice aderisce alle coordinate ermeneutiche individuate dalla giurisprudenza di legittimità secondo le quali: «per la nascita di un condominio
(ed anche di un supercondominio ai sensi dell'articolo 1117 bis Codice civile) non è necessaria l'esistenza di un formale atto di costituzione», essendo di converso sufficiente la sussistenza di opere comuni, pur se distaccate, funzionalizzate al godimento ed al servizio delle proprietà esclusive, anche in presenza di due soli condòmini (tra le altre Cassazione 4769/1978; Cassazione
11407/1998; Cassazione Sezioni unite 2046/2006).
Il , infatti, si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani CP_1
o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti. Da ciò ne consegue che, in un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, la disciplina delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, legati ai piani o alle porzioni di piano dalla relazione di accessorietà, sia per quanto riguarda la disposizione sia per ciò che concerne la gestione, è regolata dalle norme sul condominio.
In definitiva, l'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia non dipendono dal numero delle persone che ad esso partecipano né dall'esistenza di un atto formale di costituzione.
Del pari, la costituzione delle tabelle millesimali può essere desunta da comportamenti, ad esempio il pagamento da parte di più soggetti degli oneri condominiali ripetuto nel tempo
(Cassazione 3245/2009).
Dalla lettura dell'articolo 1117 c.c. si può ricavare che è possibile dare la priva dell'inesistenza dello stato di comunione rispetto alle parti sopra indicate, o dell'attribuzione di esso ad alcuni soggetti, dimostrando l'appartenenza di tali parti in proprietà isolata ad uno solo od in comunione ad alcuni soltanto dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio in base al titolo.
Da ciò ne discende che, nel caso in cui si voglia contestare l'esistenza dell'ente di gestione occorre allegare e provare l'insussistenza dello stesso edificio in riferimento alla presenza di più unità immobiliari in proprietà esclusiva o di parti/servizi comuni, aventi la funzione di servire
3 all'uso ed al godimento degli immobili in proprietà esclusiva.
A tal proposito nulla sul punto veniva dedotto dagli odierni opponenti i quali si limitavano a dichiarare che la formazione del , non veniva mai realizzata. CP_1
Al contrario, il convenuto opposto documentava l'esistenza del , identificato anche CP_1 tramite partita iva e/o codice fiscale, con il verbale di revoca e contestuale nomina del nuovo amministratore, con diversi rilievi fotografici che dimostrano l'esistenza di parti comuni così come l'apposizione di una sbarra all'ingresso del Parco e ancora il servizio di portineria nonché le fatture relative al consumo dell'acqua e della corrente elettrica condominiale tutte intestate al predetto ente di gestione.
Alla luce di quanto sopra detto, allegato e provato la suddetta eccezione va rigettata.
Sempre in via preliminare, in ordine alla domanda riconvenzionale di impugnazione delle delibere condominiali, alla luce di quanto è emerso processualmente e documentalmente si ritiene di poter dichiarare cessata la materia del contendere per carenza di interesse sopravvenuta nel corso del giudizio ad ottenere una pronuncia giudiziale.
Si rammenta infatti che, la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo che, pur non trovando una esplicita previsione nel codice di rito, è stata creata dalla prassi giurisprudenziale per tutte quelle ipotesi in cui nel corso di un giudizio emerge la circostanza che è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Inoltre, la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
Anche la Suprema Corte è intervenuta sul punto precisando che, la cessazione della materia del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, quando viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048)
E' necessario che l'interesse sussista al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., 7.6.99 n. 5593; Cass. civ.,
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. S.U.
4 128.9.2000 n. 1048).
Ed invero, come eccepito e provato documentalmente dal convenuto in data 25 CP_1 luglio 2021, la compagine condominiale provvedeva ad approvare il bilancio consuntivo anno
2019 che nel verbale relativo alla suddetta assemblea risultava essere composto da: 1)
Conguaglio 2017/2018; 2) Conguagli 2019; 3) Rendiconto 2019 comprensivo di Riepilogo
Finanziario, Situazione Patrimoniale, Nota Esplicativa e Registro di Cassa. Il bilancio consuntivo anno 2020che risultava cosi' composto: 1) Conguagli 2020; 3) Rendiconto 2020 comprensivo di
Riepilogo Finanziario, Situazione Patrimoniale, Nota Esplicativa e Registro di Cassa.
A ben guardare il contenuto del suddetto deliberato è lo stesso (almeno nella parte contabile che qui ci riguarda) a quello del 29 aprile 2018 nel quale venivano approvati il conguaglio anno 2017, il conguaglio anno 2018, il bilancio preventivo anno 2019 ed al bilancio preventivo anno 2020, con relativi piani di riparto, oggetto del decreto ingiuntivo de quo.
La sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, fa venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti e determina la cessazione della materia del contendere (principio espresso anche nelle sentenze emessa dalla Cass. Civ. n.
20071/2017 e n. 11961/2004).
Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377
c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, cioè che provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439;
Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069).
Se, invece, l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.
Si è dato luogo, in tal modo e ai sensi dell'art. 2377, comma 8 c.c., (applicabile anche in ambito condominiale), a un atto sostitutivo che non ha determinato una convalida con effetti retroattivi dell'originaria deliberazione, ma una sua vera e propria rinnovazione.
A tal proposito, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione «la norma dell'art. 2377, ult.co., cod. civ., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata»
(ex multis, Cass., sent. n. 20071/2017; Cass., sent. n. 24957/2016).
In altri termini, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la cessazione della materia del contendere, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto a ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo. Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né sostituire la
5 delibera impugnata di cui è causa.
In tal caso, ossia ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, c.c., la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (si veda Cass., 28/06/2004, n.
11961; Cass. 09.12.97 n. 12439).
La delibera successiva per essere valida e, dunque, per avere un effetto sostituto deve essere
“stata presa in conformità della legge o del regolamento” ed avere un effetto sanante rispetto a quella precedente, come avvenuto nel caso che ci occupa dove gli odierni attori venivano regolarmente convocati all'assemblea del 25.07.2021, fatto tra l'atro non contestato dagli stessi opponenti.
In ordine all' opposizione a decreto ingiuntivo giova ricordare che tale giudizio non si limita alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Per tale motivo, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse - travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la logica conseguenza che il decreto deve essere revocato senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,
Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Del resto si deve considerare che la nuova deliberazione avente lo stesso oggetto della prima ha un effetto estintivo della prima che è andata sostituita: la nuova delibera, invero, priva di ogni effetto la delibera che ha sostituito e mantiene tale sua efficacia fin tanto che non venga annullata per essere, a sua volta, contraria alla legge o allo statuto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione va revocato perché la delibera del 29/04/2018 con la quale si approvava la documentazione contabile posta alla base del suddetto provvedimento monitorio ha perso ogni efficacia.
Si compensano le spese per ragioni di reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n° 2288/2021, reso nell'ambito del procedimento recante r.g. n°3019/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria
C.V.
- compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 28 maggio 2025
IL GOP
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Avv. Angela Verolla
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