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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14649/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14649/2018 promossa da:
, C.F. , RAPP. E DIFESO Parte_1 CodiceFiscale_1
DALL'AVV. GIOVANNI CINARDO
APPELLANTE
Contro
Part. IVA , RAPP. E Controparte_1 P.IVA_1
DIFESO DALL'AVV. RENATO PENNISI
APPELLATA
e nei confronti di
, C.F. , RAPP. E Controparte_2 C.F._2
DIFESO DALL'AVV. MARCO EMMANUELE
APPELLATO RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e la nella qualità Controparte_2 Controparte_3
di f.g.v.s., per chiedere la riforma della sentenza n. 737/2016, emessa dal
Giudice di Pace di Mascalucia, per i seguenti motivi: “falsa applicazione
dell'art. 116 c.p.c. – vizi dell'iter formativo del convincimento del Giudice –
motivazione lacunosa ed erronea – errata applicazione dell'art. 2054 II co.
c.c.”.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nell'interpretare i fatti e gli esiti istruttori, in quanto nel sinistro stradale avvenuto in Corso Ara di Giove direzione Nicolosi - Pedara il 09.08.2015, che lo vedeva coinvolto a bordo del proprio motociclo Honda Shadow tg
LE110900 - che era entrato in collisione con la vettura Fiat Punto tg AB104JZ,
priva di copertura assicurativa, di proprietà e condotta da Controparte_2
- gli era stata erroneamente attribuita responsabilità concorsuale ex
[...]
art. 2054 II comma c.c.
L'appellante eccepiva che era stato il a non Controparte_2
arrestarsi al segnale di stop e che, per la natura dell'incrocio e la dinamica del sinistro, non poteva a sé ascriversi alcun tipo di responsabilità concorsuale.
Egli chiedeva, pertanto, di dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Punto e di Controparte_2
condannare quest'ultimo e la in solido, al Controparte_3
risarcimento in suo favore dei danni nella misura di ulteriori euro 9.974,25, pari al 50% ulteriore di quelli già riconsociuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale, Controparte_2
proponendo appello incidentale, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per violazione delle norme sancite dal D.L. n. 132/2014
convertito in L. n 162/2014 e nel merito di rigettare la domanda dell'appellante.
Si costituiva, altresì, la la quale domandava il rigetto Controparte_3
dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata.
§§§
Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità sollevata con appello incidentale da per il mancato espletamento della Controparte_2
negoziazione assistita nei suoi confronti, quale condizione di procedibilità, è
infondata.
Invero, in punto di diritto, ai sensi dell'art 3 del Decreto Legge n. 132 del 12
settembre 2014 e convertita in Legge n. 162 il 12 novembre 2014, la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi, vale a dire nelle ipotesi di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000,00 euro.
L'articolo prosegue specificando che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Occorre, tuttavia, verificare nel caso concreto l'effettiva volontà delle parti coinvolte di comporre la controversia al di fuori del processo civile, in coerenza con la ratio sottesa all'istituto volto, tra le altre, anche a deflazionare il carico giudiziario.
Nel caso di specie il tentativo di conciliazione stragiudiziale veniva esperito nei confronti dell e di , ma nei Controparte_3 Controparte_2
confronti di quest'ultimo la notifica non si perfezionava in quanto gli agenti notificatori di rilevavano: “indirizzo non completo”. CP_4
Anche se il tentativo di conciliazione stragiudiziale non è stato esperito nei confronti del deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità sotto CP_2
il profilo sostanziale, atteso che, dalla documentazione complessivamente analizzata, si evince che non vi erano le condizioni per addivenire a una negoziazione transattiva della controversia.
Difatti, al riguardo, bisogna considerare che , con pec Parte_2
del 12.07.2016, allegata agli atti, diffidava la “a non Controparte_3
procedere con il risarcimento dei danni, materiali e fisici, richiesti dal Sig.
a seguito del sinistro verificatosi in Pedara (Ct), in data Parte_1
9.8.2015 ore 12.15 circa”, manifestando in tal modo il proprio diniego a una soluzione conciliativa.
Dalle evidenziate circostanze si deve, pertanto, ragionevolmente desumere che il formale esperimento del tentativo di negoziazione assistita anche nei suoi confronti avrebbe avuto un effetto puramente dilatorio, atteso che quest'ultimo aveva già sostanzialmente manifestato la propria contrarietà ad addivenire ad una soluzione transattiva.
§§§
Nel merito l'appello principale va accolto in quanto fondato.
Con il primo e principale motivo di gravame, parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare il materiale probatorio acquisito nel giudizio, non dando il giusto peso alle risultanze favorevoli della C.T.U.
ed alla prova testimoniale. Lamenta, inoltre, che l'organo Giudicante ha sostenuto la responsabilità concorsuale non avendo il conducente del motociclo superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054
c.c.
Invero, il complesso degli elementi di giudizio acquisiti in atti ben propende,
a parere del Tribunale, per ricostruire la dinamica del dedotto sinistro sì come,
per il vero, descritta in citazione.
La dinamica dei fatti dall'appellante, infatti, risulta avvalorata dal materiale probatorio presente in atti e dall'attività istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
In questo senso vi è che la CTU, partendo dall'assunto dell'accertata compatibilità dei danni con gli urti riportati dalle autovetture coinvolte, ha, in effetti, aderito alla versione fornita dall'appellante quanto alla dinamica dell'evento all'uopo dedotto. In particolare, il geometra dichiara: “il sottoscritto avendo Persona_1
visionato ambedue i veicoli coinvolti può affermare che i danni risultano
compatibili e riferibili alla dinamica del sinistro”.
In relazione all'accertamento dei luoghi del sinistro rileva che: “la strada
percorsa dal motociclo Honda Shadow risulta essere Corso Ara di Giove in
Pedara – CT con direzione Nicolosi – Pedara, la stessa presenta prima della
via Ciro Menotti strada percorsa dal veicolo Fiat Punto segnale verticale
“Intersezione a T con immissione da destra con diritto di precedenza”:
presegnala un incrocio a T con una strada di minore importanza che non ha
diritto di precedenza e che si immette da destra. Al momento del rilievo del
sottoscritto il segnale verticale di intersezione a T non è presente in quanto
tranciato alla base”.
Il C.T.U., dunque, conferma la natura dell'incrocio, oggetto di contestazione per l'attribuzione delle rispettive responsabilità in ordine al diritto di precedenza.
In riferimento alla dinamica prosegue: “La moto Honda Shadow percorreva
Corso Ara di Giove in Pedara con direzione Nicolosi – Pedara, giunta
all'incrocio con via Ciro Menotti, strada posta alla propria destra, andava in
collisione con il veicolo Fiat Punto che si immetteva su Corso Ara di Giove.
La moto Honda Shadow finiva la sua corsa cadendo sul lato sinistro. Stante i
danni rilevati la collisione risulta essere avvenuta a bassa velocità”.
A tal proposito, occorre precisare che le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, ma egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse, ancorata alle risultanze processuali e accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato.
A parere del Decidente non vi sono ragioni valide per disattendere le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U.
Siffatta dinamica, d'altra parte, è stata confermata, anche dalla testimonianza di della cui attendibilità non è invero dato di addurre dubbio Tes_1
alcuno, ritenendosi essa, nella specie, precisa e puntuale con riguardo alle persone coinvolte nel sinistro e al tratto di strada ove è occorso l'incidente.
Inattendibile è, invece, la testimonianza di , terza trasportata Testimone_2
della Fiat Punto, atteso che quest'ultima adduce che i veicoli coinvolti non si sono nemmeno sfiorati, tesi smentita anche dalla relazione peritale del C.T.U.
Orbene, nel caso di specie, al fine di poter determinare rispettive responsabilità, ciò che va valutato è anche la ragionevole prevedibilità della condotta del conducente del veicolo avente l'obbligo di arrestarsi, la possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento da parte del conducente del motociclo per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui,
unitamente a una valutazione sullo stato dei luoghi.
Tuttavia, a risultare decisiva al fine di escludere una corresponsabilità è anche l'analisi del punto di impatto dei mezzi coinvolti.
La valutazione del punto d'urto permette di affermare che il si Parte_1
trovasse nell'impossibilità di poter arrestare tempestivamente il mezzo e anche di poter prevedere una condotta negligente da parte dell'altro utente della strada, sul quale gravava l'obbligo di arrestarsi. Nello specifico, difatti,
il motociclo è stato colpito nella parte posteriore dalla parte anteriore della vettura e ciò fa presumere che il conducente del motociclo si trovasse nella condizione di non poter prevedere il comportamento dell'altro guidatore,
veleggiando, tra le altre, ad una bassa velocità come rilevato dal C.T.U.
L'art. 2054 c.c. al comma 2 sancisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Tuttavia, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n.
10031/2006).
In merito all'onere probatorio la Corte di Cassazione sez. III, con ordinanza n.12884 del 13/05/2021, ha dichiarato che “in materia di responsabilità
derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di
colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria,
operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di
accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti
abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei
conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità
di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la
prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve
necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non
aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche
indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico
esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente
antagonista”.
Sulla base di questa recente pronuncia del caso di specie si può dire che l'istruttoria espletata ha ampliamente dimostrato che la responsabilità del sinistro è da attribuire totalmente al conducente dell'autovettura Fiat Punto,
non emergendo in alcun modo elementi che possano attribuire una percentuale di colpa al danneggiato conducente del motociclo Honda Shadow.
Da queste premesse non resta che accogliere l'appello principale e condannare la e , in solido, al risarcimento Controparte_3 Controparte_2
degli ulteriori danni fisici, quantificati in euro 9.302,44, e materiali,
quantificati in euro 523,17, che si aggiungono all'ulteriore metà già
riconosciuta dal Giudice di Pace.
Inoltre, sulla detta somma sono dovuti all'attore dal giorno della domanda in primo grado fino al giorno della presente sentenza, gli interessi c.d.
“compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre
1984, n. 5307).
Le parti appellate, in virtù del principio soccombenza, vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio in favore dell'appellante, nella misurata indicata nel dispositivo. Vengono poste,
inoltre, a loro carico le spese della C.T.U
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
totale riforma della sentenza appellata, condanna la Controparte_3
e , in solido tra loro, al pagamento
[...] Controparte_2
della complessiva somma di euro 18.604,88 a titolo di risarcimento del danno biologico e della complessiva somma di euro 1.046,34 a titolo di danni materiali oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
- Condanna e , in Controparte_3 Controparte_2
solido, alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.990,00 per compensi Parte_3
ed euro 264,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario e del secondo grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario. Pone le spese della CTU carico degli appellati, in solido.
Catania, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14649/2018 promossa da:
, C.F. , RAPP. E DIFESO Parte_1 CodiceFiscale_1
DALL'AVV. GIOVANNI CINARDO
APPELLANTE
Contro
Part. IVA , RAPP. E Controparte_1 P.IVA_1
DIFESO DALL'AVV. RENATO PENNISI
APPELLATA
e nei confronti di
, C.F. , RAPP. E Controparte_2 C.F._2
DIFESO DALL'AVV. MARCO EMMANUELE
APPELLATO RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e la nella qualità Controparte_2 Controparte_3
di f.g.v.s., per chiedere la riforma della sentenza n. 737/2016, emessa dal
Giudice di Pace di Mascalucia, per i seguenti motivi: “falsa applicazione
dell'art. 116 c.p.c. – vizi dell'iter formativo del convincimento del Giudice –
motivazione lacunosa ed erronea – errata applicazione dell'art. 2054 II co.
c.c.”.
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nell'interpretare i fatti e gli esiti istruttori, in quanto nel sinistro stradale avvenuto in Corso Ara di Giove direzione Nicolosi - Pedara il 09.08.2015, che lo vedeva coinvolto a bordo del proprio motociclo Honda Shadow tg
LE110900 - che era entrato in collisione con la vettura Fiat Punto tg AB104JZ,
priva di copertura assicurativa, di proprietà e condotta da Controparte_2
- gli era stata erroneamente attribuita responsabilità concorsuale ex
[...]
art. 2054 II comma c.c.
L'appellante eccepiva che era stato il a non Controparte_2
arrestarsi al segnale di stop e che, per la natura dell'incrocio e la dinamica del sinistro, non poteva a sé ascriversi alcun tipo di responsabilità concorsuale.
Egli chiedeva, pertanto, di dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Punto e di Controparte_2
condannare quest'ultimo e la in solido, al Controparte_3
risarcimento in suo favore dei danni nella misura di ulteriori euro 9.974,25, pari al 50% ulteriore di quelli già riconsociuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale, Controparte_2
proponendo appello incidentale, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per violazione delle norme sancite dal D.L. n. 132/2014
convertito in L. n 162/2014 e nel merito di rigettare la domanda dell'appellante.
Si costituiva, altresì, la la quale domandava il rigetto Controparte_3
dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata.
§§§
Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità sollevata con appello incidentale da per il mancato espletamento della Controparte_2
negoziazione assistita nei suoi confronti, quale condizione di procedibilità, è
infondata.
Invero, in punto di diritto, ai sensi dell'art 3 del Decreto Legge n. 132 del 12
settembre 2014 e convertita in Legge n. 162 il 12 novembre 2014, la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi, vale a dire nelle ipotesi di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000,00 euro.
L'articolo prosegue specificando che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Occorre, tuttavia, verificare nel caso concreto l'effettiva volontà delle parti coinvolte di comporre la controversia al di fuori del processo civile, in coerenza con la ratio sottesa all'istituto volto, tra le altre, anche a deflazionare il carico giudiziario.
Nel caso di specie il tentativo di conciliazione stragiudiziale veniva esperito nei confronti dell e di , ma nei Controparte_3 Controparte_2
confronti di quest'ultimo la notifica non si perfezionava in quanto gli agenti notificatori di rilevavano: “indirizzo non completo”. CP_4
Anche se il tentativo di conciliazione stragiudiziale non è stato esperito nei confronti del deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità sotto CP_2
il profilo sostanziale, atteso che, dalla documentazione complessivamente analizzata, si evince che non vi erano le condizioni per addivenire a una negoziazione transattiva della controversia.
Difatti, al riguardo, bisogna considerare che , con pec Parte_2
del 12.07.2016, allegata agli atti, diffidava la “a non Controparte_3
procedere con il risarcimento dei danni, materiali e fisici, richiesti dal Sig.
a seguito del sinistro verificatosi in Pedara (Ct), in data Parte_1
9.8.2015 ore 12.15 circa”, manifestando in tal modo il proprio diniego a una soluzione conciliativa.
Dalle evidenziate circostanze si deve, pertanto, ragionevolmente desumere che il formale esperimento del tentativo di negoziazione assistita anche nei suoi confronti avrebbe avuto un effetto puramente dilatorio, atteso che quest'ultimo aveva già sostanzialmente manifestato la propria contrarietà ad addivenire ad una soluzione transattiva.
§§§
Nel merito l'appello principale va accolto in quanto fondato.
Con il primo e principale motivo di gravame, parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare il materiale probatorio acquisito nel giudizio, non dando il giusto peso alle risultanze favorevoli della C.T.U.
ed alla prova testimoniale. Lamenta, inoltre, che l'organo Giudicante ha sostenuto la responsabilità concorsuale non avendo il conducente del motociclo superato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054
c.c.
Invero, il complesso degli elementi di giudizio acquisiti in atti ben propende,
a parere del Tribunale, per ricostruire la dinamica del dedotto sinistro sì come,
per il vero, descritta in citazione.
La dinamica dei fatti dall'appellante, infatti, risulta avvalorata dal materiale probatorio presente in atti e dall'attività istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
In questo senso vi è che la CTU, partendo dall'assunto dell'accertata compatibilità dei danni con gli urti riportati dalle autovetture coinvolte, ha, in effetti, aderito alla versione fornita dall'appellante quanto alla dinamica dell'evento all'uopo dedotto. In particolare, il geometra dichiara: “il sottoscritto avendo Persona_1
visionato ambedue i veicoli coinvolti può affermare che i danni risultano
compatibili e riferibili alla dinamica del sinistro”.
In relazione all'accertamento dei luoghi del sinistro rileva che: “la strada
percorsa dal motociclo Honda Shadow risulta essere Corso Ara di Giove in
Pedara – CT con direzione Nicolosi – Pedara, la stessa presenta prima della
via Ciro Menotti strada percorsa dal veicolo Fiat Punto segnale verticale
“Intersezione a T con immissione da destra con diritto di precedenza”:
presegnala un incrocio a T con una strada di minore importanza che non ha
diritto di precedenza e che si immette da destra. Al momento del rilievo del
sottoscritto il segnale verticale di intersezione a T non è presente in quanto
tranciato alla base”.
Il C.T.U., dunque, conferma la natura dell'incrocio, oggetto di contestazione per l'attribuzione delle rispettive responsabilità in ordine al diritto di precedenza.
In riferimento alla dinamica prosegue: “La moto Honda Shadow percorreva
Corso Ara di Giove in Pedara con direzione Nicolosi – Pedara, giunta
all'incrocio con via Ciro Menotti, strada posta alla propria destra, andava in
collisione con il veicolo Fiat Punto che si immetteva su Corso Ara di Giove.
La moto Honda Shadow finiva la sua corsa cadendo sul lato sinistro. Stante i
danni rilevati la collisione risulta essere avvenuta a bassa velocità”.
A tal proposito, occorre precisare che le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, ma egli può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse, ancorata alle risultanze processuali e accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato.
A parere del Decidente non vi sono ragioni valide per disattendere le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U.
Siffatta dinamica, d'altra parte, è stata confermata, anche dalla testimonianza di della cui attendibilità non è invero dato di addurre dubbio Tes_1
alcuno, ritenendosi essa, nella specie, precisa e puntuale con riguardo alle persone coinvolte nel sinistro e al tratto di strada ove è occorso l'incidente.
Inattendibile è, invece, la testimonianza di , terza trasportata Testimone_2
della Fiat Punto, atteso che quest'ultima adduce che i veicoli coinvolti non si sono nemmeno sfiorati, tesi smentita anche dalla relazione peritale del C.T.U.
Orbene, nel caso di specie, al fine di poter determinare rispettive responsabilità, ciò che va valutato è anche la ragionevole prevedibilità della condotta del conducente del veicolo avente l'obbligo di arrestarsi, la possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento da parte del conducente del motociclo per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui,
unitamente a una valutazione sullo stato dei luoghi.
Tuttavia, a risultare decisiva al fine di escludere una corresponsabilità è anche l'analisi del punto di impatto dei mezzi coinvolti.
La valutazione del punto d'urto permette di affermare che il si Parte_1
trovasse nell'impossibilità di poter arrestare tempestivamente il mezzo e anche di poter prevedere una condotta negligente da parte dell'altro utente della strada, sul quale gravava l'obbligo di arrestarsi. Nello specifico, difatti,
il motociclo è stato colpito nella parte posteriore dalla parte anteriore della vettura e ciò fa presumere che il conducente del motociclo si trovasse nella condizione di non poter prevedere il comportamento dell'altro guidatore,
veleggiando, tra le altre, ad una bassa velocità come rilevato dal C.T.U.
L'art. 2054 c.c. al comma 2 sancisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Tuttavia, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n.
10031/2006).
In merito all'onere probatorio la Corte di Cassazione sez. III, con ordinanza n.12884 del 13/05/2021, ha dichiarato che “in materia di responsabilità
derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di
colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria,
operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di
accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti
abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei
conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità
di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la
prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve
necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non
aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche
indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico
esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente
antagonista”.
Sulla base di questa recente pronuncia del caso di specie si può dire che l'istruttoria espletata ha ampliamente dimostrato che la responsabilità del sinistro è da attribuire totalmente al conducente dell'autovettura Fiat Punto,
non emergendo in alcun modo elementi che possano attribuire una percentuale di colpa al danneggiato conducente del motociclo Honda Shadow.
Da queste premesse non resta che accogliere l'appello principale e condannare la e , in solido, al risarcimento Controparte_3 Controparte_2
degli ulteriori danni fisici, quantificati in euro 9.302,44, e materiali,
quantificati in euro 523,17, che si aggiungono all'ulteriore metà già
riconosciuta dal Giudice di Pace.
Inoltre, sulla detta somma sono dovuti all'attore dal giorno della domanda in primo grado fino al giorno della presente sentenza, gli interessi c.d.
“compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre
1984, n. 5307).
Le parti appellate, in virtù del principio soccombenza, vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio in favore dell'appellante, nella misurata indicata nel dispositivo. Vengono poste,
inoltre, a loro carico le spese della C.T.U
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
totale riforma della sentenza appellata, condanna la Controparte_3
e , in solido tra loro, al pagamento
[...] Controparte_2
della complessiva somma di euro 18.604,88 a titolo di risarcimento del danno biologico e della complessiva somma di euro 1.046,34 a titolo di danni materiali oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
- Condanna e , in Controparte_3 Controparte_2
solido, alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di che liquida in euro 1.990,00 per compensi Parte_3
ed euro 264,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario e del secondo grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 382,50 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario. Pone le spese della CTU carico degli appellati, in solido.
Catania, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa