Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Decreto cautelare 21 maggio 2022
Sentenza 25 novembre 2022
Improcedibile
Sentenza 7 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01867/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Trianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto prot. n. -OMISSIS-, emesso il 07 giugno 2021, notificato al ricorrente in data 26 luglio 2021, nella parte in cui respinge le domande di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d'armi a tassa ridotta;
nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui i pareri negativi espressi in data 18 dicembre 2020 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto e in data 17 novembre 2020 e 28 maggio 2021 dalla Questura di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Trianni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 20/10/2021 e depositato in giudizio il 28/10/2021, impugna il decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto prot. n. -OMISSIS-, emesso il 07 giugno 2021, notificato al ricorrente in data 26 luglio 2021, nella parte in cui respinge le domande di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d'armi a tassa ridotta, nonché ove necessario e per quanto di interesse, la comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell’11.02.2021, il parere di cui al prot. n. -OMISSIS- espresso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto in data 18.12.2020, il parere della Questura di Taranto prot. n.-OMISSIS- del 17.11.2020, il parere della Questura di Taranto prot. n.-OMISSIS- del 28.05.2021, il decreto del Prefetto di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 13.01.2021, e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 11 E 138, COMMA 4, R.D. 773/1931 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 33 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 117 COST.. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. ILLOGICITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ. APODITTICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. MOTIVAZIONE INCONGRUA, INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA. CARENZA DI ISTRUTTORIA SOTTO DIVERSI PROFILI. ISTRUTTORIA CARENTE, SUPERFICIALE E/O INCONGRUA.VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Il 04/11/2021, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 18/11/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza n. 656 del 18/11/2021, ha ritenuto “ necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ordinando l’esibizione dei pareri richiamati “per relationem” nel decreto prefettizio impugnato (trattasi dei “pareri espressi al riguardo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto con la nota nr.-OMISSIS- in data 18.12.2020 e dalla Questura di Taranto con le note di -OMISSIS- in data 17.11.2020 e 28.05.2021”) ”, nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della predetta ordinanza istruttoria, rinviando la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’11/01/2022.
La predetta ordinanza istruttoria n. 656 del 18/11/2021 è rimasta inadempiuta, sicché, nella Camera di Consiglio dell’11/01/2022, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 12 del 12/01/2022, ha reiterato “ gli incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni resistenti già disposti con la precedente ordinanza istruttoria n. 656 del 18 Novembre 2021, rimasta inadempiuta, con avvertimento che in mancanza di adempimento della P.A. saranno desunti argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti resistenti, ai sensi dell’art. 64 comma 4 c.p.a. ”, assegnando alle Amministrazioni resistenti il termine di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il proseguo alla Camera di Consiglio dell’8 Febbraio 2022.
Il 27/01/2022, l’Avvocatura dello Stato, in ottemperanza a quanto disposto da questo Tribunale, ha depositato in giudizio la Nota nr. -OMISSIS- del 18.12.2020 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, la Nota -OMISSIS-Questura di Taranto del 17.11.2020 e la Nota -OMISSIS-Questura di Taranto del 28.5.2021, insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Ad esito della Camera di Consiglio dell’08/02/2022, con ordinanza cautelare n. 78 del 09/02/2022, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono assistite dal necessario fumus di fondatezza le principali censure formulate dal ricorrente incentrate sul difetto di adeguata motivazione dell’impugnato provvedimento prefettizio di reiezione delle domande di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d'armi a tassa ridotta, in considerazione del contrasto (di cui non si dà atto nel provvedimento impugnato) tra i “pareri espressi al riguardo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto con la nota nr.-OMISSIS- in data 18.12.2020 e dalla Questura di Taranto con le note di -OMISSIS- in data 17.11.2020 e 28.05.2021”, ivi richiamati per relationem, dai quali emerge, da un lato (nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto del 18.12.2020), l’esplicita affermazione “non sono emersi elementi ostativi per la concessione della licenza di polizia in argomento” (pur venendo riportata, “per completezza informativa”, una pendenza penale a carico dell’odierno ricorrente) e, dall’altro lato (nelle note della Questura del 17/11/2020 e 28/05/2021), il mero riferimento ai due procedimenti penali pendenti a carico dell’odierno ricorrente che “concorrono a far ritenere che il medesimo non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S., per ottenere il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e il relativo porto d’armi, almeno sino a quando non verrà concluso l’iter delle vicende di rilievo penale di cui si argomenta”.
Rilevato, altresì, che i suddetti pareri sono stati depositati in giudizio dalla parte resistente solo in data 27/01/2022, dopo il reiterato ordine istruttorio disposto, con avvertimento ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.., da questa Sezione con la seconda ordinanza istruttoria n. 12 del 12/01/2022 e che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce non ha depositato scritti difensivi, né è comparsa alla Camera di Consiglio dell’08/02/2022 per svolgere oralmente le proprie difese.
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare di parte ricorrente - allo stato - debba essere accolta per il rilevato difetto di adeguata motivazione del decreto prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora, il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dal ricorrente ”.
A seguito della predetta ordinanza cautelare n. 78 del 09/02/2022 (non appellata), l’Avvocatura dello Stato non ha depositato scritti difensivi, né è comparsa alla pubblica udienza dell’08/11/2022 per svolgere oralmente le proprie difese.
Nella pubblica udienza dell’08/11/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che “ la decisione di cui si discute sia viziata per violazione dell’art. 3 della L. 241/90 in quanto la Prefettura non ha espresso adeguata motivazione in ordine alla preminenza dell’interesse pubblico nella questione de quo, nonché per difetto di istruttoria, non ritenendosi bastevole il mero richiamo ai procedimenti penali in corso. Infatti, nel provvedimento del Prefetto, adottato nei confronti del ricorrente, non vi è alcun riferimento al probabile pericolo di abusi che potrebbero avere occasione per il fatto ipotetico della disponibilità di armi, ma solo un generico richiamo ai precedenti penali, peraltro datati ” e che “ la discrezionalità di cui è imperniato il procedimento in questione debba cedere il passo in riferimento all’utilizzo, che l'istante debba fare, dell’abilitazione in questione, che si fonda non su di un hobby o quant’altro, ma nell’unico e precipuo interesse ad un posto di lavoro, che nel novero dei diritti si colora di tutela di rango costituzionale ”, evidenziando che i “d ue precedenti penali, peraltro in corso di giudizio di primo grado ”… “ nulla hanno a che fare con l’uso delle armi ”.
1.1. - Il Tribunale, come rilevato con ordinanza cautelare n. 78 del 09/02/2022 (non appellata), alla quale non hanno fatto seguito scritti difensivi né difese orali in udienza dell’Avvocatura dello Stato, ritiene condivisibili e assorbenti le principali censure formulate dal ricorrente, incentrate sul difetto di adeguata motivazione dell’impugnato provvedimento prefettizio di reiezione delle domande di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d'armi a tassa ridotta, in considerazione del contrasto (di cui non si dà atto nel provvedimento impugnato) tra i “ pareri espressi al riguardo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto con la nota nr.-OMISSIS- in data 18.12.2020 e dalla Questura di Taranto con le note di -OMISSIS- in data 17.11.2020 e 28.05.2021 ”, ivi richiamati per relationem .
Osserva, infatti, il Tribunale che, da un lato, nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto del 18.12.2020, si afferma che “ non sono emersi elementi ostativi per la concessione della licenza di polizia in argomento ” (pur venendo riportata, “per completezza informativa”, la pendenza penale a carico dell’odierno ricorrente relativa al procedimento n. 9519/16 per violazione dell’art. 612 c.p.) e, dall’altro lato, nella nota della Questura di Taranto del 17/11/2020, compare il mero riferimento ai due procedimenti penali pendenti a carico dell’odierno ricorrente (“ 1) 2016 è presente un decreto penale di condanna alla multa di euro 15.000,00 per il reato di minaccia, commesso nei confronti della ex moglie. 2) 2019 - rinvio a giudizio in data 22.01.2021 per reati tributari (occultamento o distruzione documenti) ed omessa dichiarazione ””, senza che venga espresso alcun parere in merito al rilascio dei richiesti titoli di polizia, mentre, nella successiva nota della Questura di Taranto del 28/05/2021, si “ rappresenta che le deduzioni difensive prodotte dall'interessato non aggiungono elementi utili ai fini del riesame del parere espresso con nota di quest'Ufficio datata 17/11/2020. Al riguardo, i procedimenti penali tuttora pendenti in capo all’istante, concorrono a far ritenere che il medesimo non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S., per ottenere il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e il relativo porto d’armi, almeno sino a quando non verrà concluso l’iter delle vicende di rilievo penale di cui si argomenta ”.
1.2. - Rileva, peraltro, il Collegio che l’impugnato provvedimento di diniego si basa unicamente sulla pendenza di due procedimenti penali nei confronti del ricorrente inerenti reati non particolarmente gravi, nè evidentemente significativi ai fini della valutazione dell’affidabilità sull’uso delle armi nel particolare caso di specie (come si evince dal parere del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto del 18.12.2020, in cui si afferma che “ non sono emersi elementi ostativi per la concessione della licenza di polizia in argomento ”, nonostante il procedimento penale pendente a carico dell’odierno ricorrente per il reato di minaccia, mentre il secondo procedimento penale pendente a carico dell’odierno ricorrente è relativo a reati tributari), anziché sulla valutazione complessiva della condotta sociale pregressa del soggetto istante.
2. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve, pertanto, essere accolto per difetto di adeguata motivazione e, per l’effetto, va disposto l’annullamento (in tal senso) del provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla il provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A..
Condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.