Sentenza 22 febbraio 2018
Decreto cautelare 18 luglio 2018
Ordinanza cautelare 31 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 31/08/2018, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2018
N. 05804/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5804 del 2018, proposto da
Girasole S.a.s. di SY OV & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IA Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli 5;
Comune di San Lazzaro di Savena, non costituito in giudizio;
nei confronti
Villa dei Cedri di Licen IA Emanuela e C. - S.n.c., Asp Laura Rodriguez Y Laso De Buoi, Azienda Usl di Bologna, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sez. II, n. 130/2018, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Botto su delega di Benelli, Consoli su delega di Russo, e Valenti;
Considerato che il ricorso non appare prima facie connotato da sufficienti elementi di fondatezza;
Ritenuto che le spese di fase possano essere compensate tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente FF
Raffaele Prosperi, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Federico Di Matteo, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Grasso | Roberto Giovagnoli |
IL SEGRETARIO