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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2557 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BREGOLA VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1 C.F._2
MUNARI ELEONORA
CONVENUTA
(C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (art. 473-bis. 29 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come nei rispettivi atti introduttivi.
1 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno ottenuto da questo Tribunale la sentenza n. 381/2023, pubblicata il 07/03/2023, con cui:
- è stato sciolto il matrimonio che le legava;
- il padre è stato obbligato a versare alla madre, a far data dal 31.1.2020, euro 250,00 mensili per il mantenimento ordinario del figlio nato il [...], maggiorenne ma (allora) non CP_2
economicamente autosufficiente, oltre alla metà delle spese straordinarie;
- il è stato obbligato a versare alla con decorrenza dalla decisione di cui trattasi, Parte_1 CP_1
euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
2. , con ricorso del 19/05/2024, ha chiesto ex art. 473-bis. 29 c.p.c. la revoca di Parte_1
entrambi i contributi a suo carico sopra indicati.
3. si è costituita dando atto di essersi accordata con l'ex coniuge relativamente alla CP_1 cessazione del mantenimento del figlio di cui ha confermato l'intervenuta autosufficienza CP_2
economica (di tale sostanziale accordo si prende atto in dispositivo), ma domandando la conferma dell'assegno divorzile stabilito a proprio favore, che dunque costituisce il solo oggetto del presente contenzioso.
4. Il figlio maggiorenne , cui pure il padre ricorrente ha notificato il ricorso Controparte_2
introduttivo e il provvedimento di fissazione della prima udienza, è invece rimasto contumace.
§
A) Al fine di ottenere la revisione di provvedimenti in materia familiare facenti stato tra le parti è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze di entità non marginale che rendano non più equilibrato l'assetto vigente.
E' questo, in sintesi, il significato dell'inciso “qualora sopravvengano giustificati motivi” con cui si apre l'art. 473-bis. 29 c.p.c., coerente con il disposto degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
L'istante deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale,
e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
Naturalmente, nemmeno è possibile lamentare la mera non correttezza o eccessiva gravosità delle condizioni in essere, ostandovi appunto il giudicato.
non ha assolto tale onere. Parte_1
Il ricorrente ha dedotto, infatti, in primo luogo spese che gli derivano da contratto di locazione stipulato in data 01/11/2022, dunque non sopravvenute ma coperte dal giudicato della sentenza di divorzio, non appellata.
2 Ugualmente dicasi per la lamentata trattenuta sullo stipendio dovuta a pignoramento subito dalla convenuta, anch'esso precedente la sentenza divorzile e, oltre tutto, dipendente da debito pure pregresso, come tale comunque non identificabile alla stregua di sopravvenienza.
Ancora di nessuna valenza, ai fini di cui si discute, la modesta attività lavorativa al momento svolta dalla quale collaboratrice domestica, tra l'altro con contratto in scadenza al corrente mese di CP_1
marzo, tenuto conto:
- della precarietà dell'impiego;
- del modestissimo importo dell'assegno divorzile, per di più riconosciuto alla ex moglie al termine di matrimonio di lunga durata (25 anni);
- della sopravvenienza positiva che ora interviene nella condizione del , consistente nella Parte_1
cessazione del suo obbligo di versare alla il più consistente (euro 250,00 mensili) contributo CP_1
per il mantenimento del figlio maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente. CP_2
Non si ravvisano, in conclusione, ragioni di sorta per accogliere la pretesa del . Parte_1
B) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono così poste a carico del ricorrente (art. 91, primo comma, c.p.c.).
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in euro
1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 381/2023, pubblicata il 07/03/2023:
- dichiara cessato, a far data dalla domanda (19/05/2024), l'obbligo del padre di mantenere il figlio nato il [...]; CP_2
- respinge la restante domanda del ricorrente di revoca dell'assegno divorzile a suo carico;
- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla convenuta, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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