TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/09/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2350/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Annamaria Gaccione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisignano, al Corso Italia, n. 29,
- ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1
ù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Vincenzo Annibale Larocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in al viale della Repubblica, n. 311. CP_1
-resistente- Oggetto: risarcimento danni da responsabilità della struttura sanitaria.
Conclusioni delle parti: Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo):
“accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità dell'azienda ospedaliera del CP_1 danno medico-sanitario conseguito dalla IG.ra , per come dedotto in parte Parte_1 motiva e per l'effetto condannare l'azienda in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente quantificati nella misura di € 24.331,00 per come esposto in motivazione, salvo la diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa, o sarà valutata dal Giudice secondo criteri di equità e giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc, anche della fase propedeutica di Atp per come indicata in epigrafe”. Per la resistente (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta): “1) in via preliminare di rito, dichiarare inammissibile il ricorso avversario, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa;
2) nel merito, respingere la domanda in quanto del tutto infondata, sfornita di prova (sull'an, e sul nesso eziologico) e comunque non riconducibile, per i motivi sopra esposti, a presunte carenze e/o negligenze poste in essere, in particolare, dal personale sanitario addetto al P.O. dell' ; 3) per l'effetto, Controparte_1 dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la domanda ex art. 702 bis c.p.c. proposta dalla ricorrente. Condannare in ogni caso la ricorrente alla refusione delle spese di lite”. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 10/7/2023, Parte_1 ha premesso di essersi recata, in data 22/8/2020, in conseguenza di una caduta, presso il Pronto Soccorso dell' ove i sanitari le Controparte_2 diagnosticavano una lussazione IFP del 5° dito della mano sinistra, la trasferivano nell' e Traumatologia e la sottoponevano a Controparte_3
“revisione della ferita previa medicazione con betadine ed H202, sutura cutanea. Riduzione Lussazione, si confeziona stecca di Zimmer”, con l'indicazione di effettuare un controllo nella giornata del 26/8/2020. La ricorrente ha riferito che, nonostante si fosse successivamente recata più volte nella struttura per effettuare visite, soltanto in data 9/10/2020, a seguito della rimozione della stecca di Zimmer e dell'esecuzione di un controllo radiologico, i sanitari si rendevano conto della presenza di un “pregresso distacco lamellare epifisi prossimale F2 V° dito mano sx in posizione obbligata parzialmente flesso a livello dell'IFP” e le richiedevano l'esecuzione di ecografia e RMN della mano sinistra presso una struttura privata/convenzionata; da tale esame, eseguito in data 18/11/2020, emergeva una “apprezzabile deformità a boutanniere dell'articolazione interfalangea del V° dito per la lesione della banda centrale del relativo tendine estensione con conseguente flessione dell'articolazione medesima. Si associa la lesione al piatto palmare dell'articolazione prossimale del V° dito”. Nella prospettiva della ricorrente, fondata sulle risultanze della relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal dott. (medico Persona_1 chirurgo - specialista in fisiopatologia e fisiochinesiterapia), sono riscontrabili profili di colpa in capo ai sanitari dell' che la ebbero in cura, Controparte_2 per non avere tempestivamente diagnosticato e trattato la rottura del tendine flessore dell'articolazione interfalangea del 5° dito della mano sinistra e la lesione del piatto palmare dell'articolazione interfalangea prossimale del medesimo dito, dovendosi ritenere che, ove costoro avessero prescritto - sin dal primo accesso - esami più approfonditi e valutato con maggiore attenzione la sintomatologia lamentata dalla paziente in occasione delle visite di controllo effettuate presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, non si sarebbe verificato l'irrigidimento con flessione permanente verso il palmo dell'articolazione del dito mignolo della mano sinistra e, quindi, i postumi invalidanti permanenti - sia da un punto di vista funzionale che estetico – quantificati dal perito di parte nella misura del 10%, con ITA di giorni 10 al 100% ed ITP di giorni 60 al 50 %. La ricorrente ha dato atto di avere, con raccomandata del 2/2/2021, inutilmente diffidato l' risarcire tutti i danni subiti e di avere promosso CP_2 davanti a questo tribunale, in data 12/10/2022, il giudizio di accertamento
Pagina 2 di 10 tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 8 della legge n. 24/2017, iscritto al n. 3756/2022 RG, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso. Ha, quindi, chiesto la condanna dell' al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella misura di € 24.331,00, tenuto conto del fatto che il 5° dito della mano sinistra era rimasto in semi-flessione e visibilmente anchilosato, tumefatto e dolente, tanto da doversi sottoporre a terapia per alleviare i dolori, senza contare la limitazione nel compimento delle attività quotidiane, oltre che delle interazioni sociali, con tutti i disagi che ciò ha comportato. Con comparsa di risposta depositata in data 27/11/2023, si è costituita in giudizio l' per contrastare la domanda, eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto introdotto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 a partire dal 28/2/2023; nel merito, ha opposto che il trattamento eseguito dai propri sanitari doveva ritenersi conforme alle prescrizioni contenute nelle linee guida internazionali per lussazioni IP delle dita della mano e che la lesione della benda centrale del tendine estensore del 5° dito costituiva una complicanza tardiva della lussazione non prevedibile, né prevenibile. Ha eccepito, inoltre, il difetto di prova in ordine alla condotta negligente ed imperita dei sanitari, nonché al nesso di causalità tra il presunto operato illegittimo dei sanitari ed il successivo consolidamento di postumi invalidanti. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'acquisizione delle risultanze della c.t.u., redatta dai dottori (medico legale) ed Persona_2
(medico specialista in Ortopedia e Traumatologia), resa nel Persona_3 procedimento per a.t.p. n. 3756/2022 R.G. La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni dal g.o.p. che ha sostituito la scrivente durante il periodo di sua applicazione al dibattimento penale collegiale all'udienza del 15/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del 18/11/2025 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13/6/2025, previa riqualificazione del ricorso come introduttivo di un giudizio semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 24/2017 e con assegnazione alle parti di un termine sino al 30/4/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'udienza del 13/6/2025 i difensori hanno discusso la causa e, all'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
2. Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, erroneamente introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione successivamente all'abrogazione dell'art. 702-bis c.p.c. da parte dell'art. 3, comma 48, del d.lgs. n. 149/2022. Infatti, l'erroneo riferimento, operato
Pagina 3 di 10 nell'epigrafe del ricorso, all'art. 702-bis c.p.c. non ha carattere impediente rispetto alla prosecuzione del giudizio nelle forme del nuovo rito semplificato di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c., cui il tribunale ha, in corso di causa, ritenuto di riqualificarlo anche in virtù del principio di conservazione degli atti processuali.
3. Tanto premesso, si osserva che il referente normativo della pretesa azionata in questa sede è da rinvenirsi nella disciplina introdotta dalla legge 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco), atteso che i fatti descritti nell'atto introduttivo si sono verificati successivamente all'entrata in vigore della predetta legge, per cui soggiacciono ad essa, sia dal punto di vista processuale che sostanziale, con la conseguenza che la fattispecie per cui è causa deve inquadrarsi in termini di responsabilità contrattuale. Da ciò discende, in tema di riparto degli oneri probatori, che incombe sul paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, la dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, mentre egli ben può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (cfr. cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) purché sia astrattamente efficiente alla produzione del danno (cfr. cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577). Adempiuto siffatto incombente probatorio, è onere della struttura sanitaria ed eventualmente del medico convenuto, quali debitori della prestazione, dare prova dell'esatto adempimento, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili, e che non sussisterebbe per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio subito dal creditore (cfr. cass., sez. un., n. 577/2008). Sempre in punto di causalità, compete al paziente (cfr. cass. n. 20812/2018; cass. n. 21008/2018; cass. n. 26700/2018; cass. n. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute ovvero, come nel caso di specie, nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia. A ciò deve aggiungersi che, per ritenere sul piano oggettivo la sussistenza del nesso causale tra prestazione e danno, al fine di rinvenire una responsabilità per inadempimento, nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico ove è richiesta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” - vige la regola della preponderanza dell'evidenza causale, anche detta del “più probabile che non”, per cui il nesso eziologico va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico, inteso quale probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (cfr. cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584, n. 582, n. 581 e n. 576).
Pagina 4 di 10 4. Ciò posto, ai fini della decisione della controversia, non può prescindersi dalle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio nell'elaborato depositato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 8 della legge n. 24/2017 e 696-bis c.p.c. iscritto al n. 3756/2022 R.G., prodotto agli atti del presente giudizio dalla ricorrente in data 3/5/2024. I consulenti hanno, innanzitutto, accertato che, al momento del primo contatto con l' di in data 22/8/2020, la ricorrente risultava CP_2 CP_1 affetta da “lussazione IFP V° dito mano sx in ferita da taglio”, per come diagnosticato dai sanitari della resistente, con l'ausilio di esami radiografici. Alla luce della documentazione in atti, gli ausiliari hanno accertato che “la lesione è stata trattata nello stesso giorno presso il nosocomio ove è stata effettuata riduzione manuale della lussazione e confezionamento di una stecca di Zimmer… Per la ferita cutanea presente i sanitari del Presidio hanno eseguito la revisione della ferita con medicazione e sutura cutanea”, evidenziando, in particolare, che la cartella del Pronto Soccorso n. 32505 del 22/8/2020 risultava “incompleta e non corretta, la diagnosi generica e senza indicazione del tipo di lussazione in essere (dorsale, laterale o volare) e neppure viene descritto come sia stato eseguito l'intervento di riduzione”. I consulenti tecnici d'ufficio hanno, inoltre, riscontrato che, sebbene - a causa del perdurare di dolori e deficit funzionale - si sia, in seguito, sottoposta ad ulteriori Parte_1 controlli presso la Controparte_4 nelle date del 26/8/2020, 14/9/2020 e 5/10/2020, soltanto in data 9/10/2020 la medesima è stata sottoposta dai sanitari ad esame radiografico della mano sinistra che ha evidenziato “la presenza di un Pregresso distacco lamellare epifisi prossimale F2 V° dito mano sx in posizione obbligata parzialmente flesso a livello della IFP. Tale reperto non era descritto negli esami effettuati durante l'accesso al P.S. (Mancata accuratezza nell'esame? da ascrivere alle manovre di riduzione della lussazione eseguite dai sanitari del P.O. di ?)”. Proprio in conseguenza di tale emergenza, i CP_1 sanitari hanno ritenuto di fare eseguire alla ricorrente una RMN della mano sinistra e di sottoporla nuovamente a controllo. Il predetto esame, eseguito in data 18/11/2020, ha evidenziato “deformità a boutonniere dell'articolazione interfalangea del V dito per la lesione della banda centrale del relativo tendine estensore con conseguente flessione dell'articolazione medesima. Si associa la lesione del piatto palmare dell'articolazione IFP del V dito” per cui “oltre al distacco osseo lamellare misconosciuto dai sanitari della Struttura”, hanno sottolineato i cc.tt.uu., era loro sfuggita anche la presenza di “lesione del tendine estensore del V dito mano sx, anch'essa non rilevata (e quindi non trattata) dai sanitari e, causa della deformità del dito”. Così ricostruita la vicenda clinica, in merito ai presidi che si sarebbero dovuti apprestare per affrontare la tipologia di lesione presentata dalla ricorrente, i cc.tt.uu. hanno osservato che, in base alle linee guida, “nel caso di lesioni aperte (come nel caso in esame) la diagnosi è essenzialmente clinica” e che “è sempre indicato il trattamento chirurgico, da effettuarsi il prima possibile, consistente nel reperimento dei 2 capi tendinei e della loro sutura, che avviene con tecniche specifiche e particolari a seconda della
Pagina 5 di 10 sede di lesione. Dopo il trattamento chirurgico è necessario un trattamento fisioterapico riabilitativo precoce, spesso associato all'uso di tutori o splint, al fine di evitare complicazioni, di cui le più frequenti sono le sindromi aderenziali, che limitano o impediscono lo scorrimento del tendine e quindi la mobilità con possibilità di esiti in gravi rigidità e retrazioni”. Hanno, quindi, ravvisato profili di responsabilità in capo ai sanitari dell' CP_2 per “la mancata diagnosi ovvero nel determinismo del distacco lamellare epifisi
[...] prossimale F2 V° dito mano sx e nella mancata diagnosi della lesione della banda centrale del relativo tendine estensore in capo alla sig.ra ”, le quali hanno impedito il Pt_1
“tempestivo trattamento che per come esposto avrebbe evitato il quadro algico inestetico e disfunzionale accertato nella ricorrente”. Hanno, infatti, chiarito che “un trattamento tempestivo di tenorrafia sulla lesione tendinea avrebbe, per come in precedenza esposto, ripristinato la funzione estensoria ed evitato il grave successivo quadro algico-disfunzionale”. Rispondendo alle osservazioni dei consulenti della parte resistente, i cc.tt.uu. hanno ulteriormente evidenziato che la “lesione del 22/08/2020 andava rivalutata attentamente e con l'opportuna RM ed in tempi ravvicinati, onde potere predisporre l'opportuna terapia chirurgica di ricostruzione della bandelletta centrale ed eventuale tenorrafia e naturalmente previa riduzione aperta della lussazione I.F., seguita da opportuna contenzione in posizione acamatica per 21 gg. del dito. L'esecuzione ad 86 gg della 86
[rectius: RMN, n.d.r.] (oltremodo tardiva) eseguita autonomamente e non su suggerimento dello specialista che aveva in trattamento la paziente, ha solo potuto constatare la lesione inveterata dell'apparato estensore che si è trasformato RIGIDAMENTE in flessore dell'I.F e quindi irriducibile”. Hanno, parimenti, sottolineato che “nel caso in esame, non era presente soltanto la lesione della banda centrale del tendine estensore, era infatti presente, e rilevata all'esame RX eseguito in data 09/10/20 (a distanza di 48 giorni dall'evento) distacco lamellare epifisi prossimale F2 V dito mano sx. La lesione è stata completamente misconosciuta dai sanitari del P.O. di che, quindi hanno messo in CP_1 atto il trattamento indicato dai consulenti di parte, trat però, non indicato in caso di lesioni ossee associate a lesioni tendinee”. Nella relazione di consulenza tecnica si legge, altresì, che la responsabilità dei sanitari intervenuti è stata duplice ed è consistita sia nel “mancato idoneo trattamento (misconoscendo la lesione ossea in ferita aperta)”, sia nella “mancata previsione di ulteriore visita di controllo alla visita del 14/09/20”, sul presupposto, ritenuto erroneo dai cc.tt.uu., dell'intervenuta conclusione dell'iter diagnostico/terapeutico sulla ricorrente, indirizzata perciò verso ulteriori strutture per il percorso di riabilitazione, senza la previsione di ulteriori visite di controllo che avrebbero potuto consentire ai sanitari di intervenire, pur se non tempestivamente. La condotta dei sanitari ha in tal modo costretto a recarsi presso Parte_1
l' i “a deformità già formata ed ad eseguire esame RMN in proprio per CP_2 CP_1 accertarsi delle reali condizioni della lesione (era invece compito dei sanitari del P.O. di
dal 14/09/20 in poi)”. CP_1
I cc.tt.uu. hanno, infine, contrastato l'assunto dei consulenti della parte resistente per i quali l'intervento avrebbe potuto essere eseguito anche a 70
Pagina 6 di 10 giorni di distanza dal trauma, sottolineando come una simile possibilità sia sconfessata dalle linee guida, le quali prescrivono, per le lesioni dei tendini, che il trattamento avvenga “quanto prima per ottenere dei risultati stabili e duraturi. Se ben affrontata può garantire un recupero totale della funzionalità”. I cc.tt.uu. hanno riscontrato a carico di i seguenti postumi Parte_1 permanenti: “
1. Anchilosi in flessione del 5 dito mano sx;
2. deformità a Boutonniere V dito mano sx configurante pregiudizio estetico lieve”, valutando un danno biologico differenziale pari al 9%, in quanto, ove la lesione ossea e tendinea della ricorrente fosse stata correttamente trattata, avrebbe prodotto un danno biologico pari al 3%, mentre l'azione colpevole dei sanitari della CP_2 resistente - i quali hanno causato un ritardo diagnostico/terapeutico ed h determinato la comparsa delle gravi complicanze accertate dalla perizia – ha determinato un danno biologico di grado pari al 6%, calcolato dai periti attraverso la sottrazione al danno globale (9%) del danno che si sarebbe comunque prodotto a seguito di un normale e corretto intervento sanitario dello stesso tipo (3%). In ordine alla durata dell'inabilità temporanea, gli ausiliari hanno rilevato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 20 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni 20. Per tali ragioni, i consulenti hanno concluso nel senso che “a carico dei sanitari della del P.O. di è possibile rilevare elementi di colpa per Controparte_3 CP_1 negligenza ed imperizia per non aver correttamente diagnosticato e, quindi tempestivamente trattato la lesione della banda centrale del tendine estensore del V dito mano sx e il distacco lamellare epifisi prossimale F2 V dito mano sx. Il ritardo nella diagnosi e mancato trattamento ha inciso sulle condizioni di salute della sig.ra ”. Pt_1
La domanda svolta dalla ricorrente nei confronti dell' merita, Controparte_2 quindi, accoglimento, essendo emersi dalla compiuta i i colpa in capo ai sanitari che l'ebbero in cura, per come accertato dai cc.tt.uu. nominati nel giudizio per a.t.p. n. 3756/2022 R.G., le cui conclusioni il giudicante condivide integralmente, anche in ragione delle convincenti risposte con le quali hanno superato tutti i rilievi operati dai consulenti della parte resistente.
5. In ordine al quantum, il risarcimento da riconoscere è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, comprensiva del danno iatrogeno, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata alla paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (cfr., ex pluribus, cass. n. 6341/2014, cass. n. 28986/2019). Al riguardo si rammenta che il danno iatrogeno è un pregiudizio alla salute dovuto ad un caso di responsabilità medica.
Pagina 7 di 10 Il danno iatrogeno differenziale si sostanzia, invece, in un peggioramento di una patologia o di una lesione preesistente, a causa di un comportamento colposo di un medico, e rientra nella categoria del danno biologico. I termini di calcolo devono essere determinati secondo parametri omogenei e pertanto, nella specie, essendo sia il danno iatrogeno differenziale (6%) che quello globale (9%), non superiori al 9%, occorre fare riferimento alle vigenti tabelle ministeriali di cui al D.M. 18 luglio 2025, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31/7/2025, in virtù del combinato disposto dell'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) e 139 del d.lgs n. 209/2005. Pertanto, il danno non patrimoniale di carattere permanente residuato alla
, avuto riguardo all'invalidità del 9% ed all'età della danneggiata all'epoca Pt_1 del fatto (39 anni), va quantificato nella somma di € 17.050,73, utilizzando il valore punto del danno non patrimoniale di € 963,40, da moltiplicare per il grado di invalidità (9%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata. In assenza dell'errore medico ascrivibile ai sanitari in servizio presso l' CP_2
la avrebbe patito un danno non patrimoniale permanente
[...] Pt_1 liquidabile in € 2.965,35, tenuto conto della percentuale di invalidità (3%) e del corrispondente valore punto (€ 963,40). Appare dunque corretto, in considerazione dei peculiari connotati dei criteri di liquidazione tabellari sopra richiamati (che garantiscono un incremento del risarcimento in misura più che proporzionale al crescere della gravità dei postumi invalidanti a carattere permanente in concreto accertati), riconoscere alla ricorrente, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale iatrogeno di carattere permanente, la somma di € 14.085,38 risultante dalla differenza tra il valore di liquidazione di un'invalidità permanente pari al 9% (in effetti residuata in capo alla ricorrente e quantificata come visto in € 17.050,73) ed il valore di liquidazione di un'invalidità permanente pari al 3% (che sarebbe comunque residuata alla paziente e quantificata in € 2.965,35). Sarebbe, infatti, erroneo - perché non aderente ai postumi effettivamente ascrivibili all'errore medico - calcolare direttamente un danno da postumi permanenti del 9%. Il criterio di calcolo prescelto è infatti quello più idoneo - alla stregua delle peculiari modalità applicative del criterio di liquidazione tabellare indicato - al fine di individuare un valore che restituisca l'equivalente pecuniario della parte del pregiudizio patito dalla ricorrente effettivamente e concretamente ascrivibile a responsabilità dei medici della struttura sanitaria resistente. In considerazione della sofferenza psichica patita dalla ricorrente a causa dei molteplici controlli cui è stata costretta a sottoporsi e all'impatto che i postumi riscontrati hanno prodotto sullo svolgimento delle attività quotidiane, si ritiene di riconoscere la percentuale del 10% di danno morale (pari ad € 1.408,53 perché da calcolarsi sull'importo dovuto a titolo di danno biologico differenziale iatrogeno) per un totale di € 15.493,91.
Pagina 8 di 10 All'importo sopra indicato deve essere aggiunto quello di € 1.404,50 (di cui € 842,70 a titolo di ITP al 75% per 20 giorni sulla base di € 56,18 giornalieri (ridotti al 75%) e di € 561,80 per ITT al 50% per 20 giorni sempre sulla base di
€ 56,18 giornalieri (ridotti al 50%), il tutto per un valore finale totale di € 16.898,41. All'importo così complessivamente dovuto all'attrice vanno ulteriormente aggiunti gli interessi compensativi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (da individuarsi nella data del 14/9/2020 a partire dalla quale secondo i cc.tt.uu. sarebbe stata possibile la corretta diagnosi non effettuata dai sanitari) e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice Istat FOI, trattandosi di debito risarcitorio di valore, per un totale complessivo di € 18.547,00 (di cui € 1.648,60 a titolo di interessi compensativi). Dalla data di pubblicazione della sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
6. Quanto al regolamento delle spese relative al presente giudizio, in ragione del divario sussistente fra la somma domandata e quella effettivamente attribuita, le stesse si compensano per un terzo (cfr. cass. n. 20127/2015) e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello stesso D.M.), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Restano, invece, interamente a carico dell'A.O. soccombente le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, pure liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 8 (procedimenti di istruzione preventiva) allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo D.M.), per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria. Si distraggono in entrambi i casi in favore del difensore della ricorrente che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di , della Parte_1 somma di € 18.547,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di dei due terzi Parte_1 delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e
Pagina 9 di 10 per l'intero, nella somma di € 5.222,50 (di cui € 145,50 per spese di iscrizione a ruolo ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Annamaria Gaccione, compensando fra le parti il restante terzo;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese Parte_1 relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 3756/2022 R.G. che liquida nella somma di € 2.337,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Annamaria Gaccione.
Cosenza, 4 settembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 10 di 10