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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5088 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIANI
LEONARDO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. NICORA
FRANCESCO giusta procura in atti. APPELLANTE
E
( ) elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso il difensore avv. LAURA GARAVELLI che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. CRISTINA LIBERTA' BEVILACQUA giusta procura in atti.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ), deceduta in corso Controparte_2 C.F._2 di causa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Oddi, giusta delega in atti. APPELLATA
E
( ), elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_3
domiciliata presso il difensore avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti ( ), elettivamente Controparte_4 CodiceFiscale_4
domiciliata presso il difensore avv. RUFFO ELOISA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.541/2018 pubblicata in data
10.01.2018 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 9.07.2018
[...]
ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n.541/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Roma il 29.12.2017, pubblicata il 10.01.2018, resa a definizione del giudizio di primo grado r.g.n.4140/2014 promosso da nei confronti di Parte_2
e . Controparte_1 Controparte_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “La spa
ha citato in giudizio e Parte_3 Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare che è creditrice Controparte_2 Pt_1
della sig.ra di quanto alla stessa versato a titolo di indennizzo della CP_2
polizza e dalla stessa trattenuto senza titolo a mente della sentenza del
Tribunale di Milano 3 agosto 2013 e che quale legataria della CP_2 polizza è creditrice di erede onerato per l'importo Controparte_1 liquidato in sentenza in esecuzione della polizza e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a corrispondere detto importo direttamente a in qualità Pt_1
di creditore – surrogante;
in subordine, condannare a Controparte_1
corrispondere il predetto importo a e contestualmente Controparte_2 condannare quest'ultima a restituire il predetto importo alla;
nel Pt_1
costituirsi in giudizio, la convenuta ha contestato la domanda nel CP_2 merito, chiedendo di 'accertarsi e dichiararsi che è unica beneficiaria della polizza assicurativa Zurich Deciso n.0105890010086'. Il convenuto
[...]
ha contestato la domanda attorea ed ha chiesto la condanna CP_5 dell'attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa in ragione della sua documentalità è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8/05/2017
pag. 2/20 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
§ 3. - Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) respinge la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2)
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare al convenuto
[...]
, le spese di lite, che si liquidano in € 3.900,00 per competenze CP_5
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
3) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Controparte_2
e tra i convenuti”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Letti gli atti ed i documenti di causa, letta e richiamata l'ordinanza ex art. 702 bis CPC del
Tribunale di Milano che ha acquisito forza di giudicato non essendo stato interposto appello avverso la medesima;
rilevato che: come è palese dalla lettura del documento, il contenuto della disposizione testamentaria successiva e modificativa effettuata dal de cuius non ha provveduto alla revoca del contenuto relativo al legato in favore della convenuta odierna, né alla modifica del beneficiario contemplato dalla polizza, nominativa in favore di , laddove si legge alla voce 'cambio di beneficiari 'gli Controparte_2 eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi', sicché la odierna convenuta deve ritenersi quale legittimata al pagamento in proprio favore dell'importo previsto in polizza, in quanto indicata nel testamento quale legataria;
infatti, dalla lettura del testamento olografo l'indicazione della
quale legataria beneficiaria persiste anche in seguito alla modifica CP_2
delle volontà del de cuius e che in conseguenza di ciò l'attribuzione in suo favore del legato sia di modus – consistente nell'attività di cremazione da compiere dopo la morte del de cuius - che di credito – consistente nel beneficio della somma di denaro residua - deve ritenersi immediatamente operativa quale attribuzione mortis causa di diritto di credito in virtù di testamento;
sicché in modo legittimo, la odierna convenuta ha preteso il pagamento della polizza disposta a suo beneficio e del tutto legittimamente la compagnia assicuratrice – l'odierna attrice - ha provveduto al pagamento al soggetto beneficiario;
la disposizione di legato non contrasta, ma si mostra distinta dalla, con l'istituzione di erede universale in favore dell'odierno
pag. 3/20 convenuto, , e ciò per espressa volontà del de cuius Controparte_5
contenuta nel testamento successivo modificato, ciò considerato e ribadito che la sentenza del Tribunale di Milano ha ormai acquisito forza di giudicato, non essendo stata impugnata, ne consegue che la domanda di restituzione avanzata dall'odierna attrice non ha fondamento alcuno, atteso che il pagamento effettuato all'odierna convenuta deve ritenersi legittimo, ben fatto e non 'sine titulo'; la domanda della diretta ad ottenere Pt_1
l'accertamento del rapporto debito/credito tra gli odierni convenuti è inammissibile con conseguente inammissibilità di domande di corresponsione diretta dell'importo da parte del Levante, atteso che dette domande si mostrano tendenti ad eludere un precedente giudicato;
la domanda riconvenzionale della convenuta non può essere accolta, atteso che CP_2 anch'essa si pone in contrasto con un giudicato acquisito in merito al pagamento della polizza in esame ed avverso a tale giudicato la stessa convenuta può esperire il rimedio possibile consistente nell'opposizione di terzo ex art. 404 CPC non essendo stata parte del giudizio precedente intrapreso ex art. 702 bis CPC;
la domanda avanzata dal convenuto CP_1
in sede di redazione di scritti conclusivi difensivi – pag. 4 – diretti ad accogliere la domanda attrice di condanna della convenuta alla CP_2 restituzione dell'indebito pagamento della somma di cui alla polizza – deve ritenersi domanda nuova non formulata in sede di comparsa di costituzione e quindi inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e, sul punto, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra l'odierna attrice e la convenuta,
e si respinge la domanda di condanna per lite temeraria Controparte_2 dallo stesso avanzata contro la , difettandone i presupposti”. Pt_1
§ 5. - Con l'atto d'appello Parte_1 ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria e in riforma della sentenza
n.541/2018 emessa dal Tribunale di Roma – Sez. VIII – dott.ssa Antonella
Zanchetta, pubblicata in data 10 gennaio 2018 e non notificata, così
pag. 4/20 giudicare: in via principale:, - accertare e dichiarare che è creditrice Pt_1 della NO dell'importo di Euro 50.715,14 oltre agli Controparte_2
ulteriori interessi sulla somma assicurata di Euro 50.000,00 dal giorno del giorno della domanda, trattenuto da quest'ultima senza titolo - accertare e dichiarare che la NO , quale legataria della Polizza, Controparte_2
è a sua volta creditrice del sig. quale erede-onerato, per Controparte_1
il versamento dell'importo di Euro 50.715,14 oltre agli interessi sulla somma assicurata di Euro 50.000,00 dal giorno della domanda e, per l'effetto: - condannare il sig. a corrispondere detto importo di Euro Controparte_1
50.715,14 oltre agli interessi sulla somma assicurata di Euro 50.000,00 dal giorno della domanda direttamente a , in qualità di creditore- Pt_1
surrogante, in via subordinata: - condannare il sig. a Controparte_1 indennizzare e dunque a corrispondere l'importo incassato di euro 50.715,00 alla ovvero: - condannare il sig. a corrispondere Pt_1 Controparte_1
l'importo incassato di euro 50.715,14 alla NO e contestualmente CP_2 condannare quest'ultima a corrispondere tale importo in favore di .”. Pt_1
Quindi con note autorizzate depositate il 27.05.2024 a seguito di interruzione del giudizio per decesso dell'appellata e riassunzione nei Controparte_2
confronti di e quali sue eredi, a fronte delle Controparte_3 Controparte_4
eccezioni e difese delle nuove convenute di non essere eredi della CP_2 deduceva “dopo aver esaminato le difese delle appellate e CP_3 CP_4 conferma di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti e all'azione nei loro confronti” ferme le domande svolte nei confronti dell'appellato CP_1
quindi con istanza del 9.07.2024 chiedeva termine per integrare il
[...]
contraddittorio nei confronti degli eredi della e/o di nominando CP_2 curatore dell'eredità giacente.
§ 6. - costituitosi con comparsa di risposta Controparte_1 depositata il 14.11.2018, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto il rigetto dell'appello, ha inoltre proposto appello incidentale formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa e respinta, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, quanto all'appello avversario: - In via principale, - fatta salva la mera adesione alla domanda di riforma della sentenza di primo grado
pag. 5/20 n.541 del 10 gennaio 2018 di cui ai motivi nn.1 e 2 svolti dall'appellante, rigettare comunque e in ogni caso tutte le domande formulate da
[...]
(già ) nei confronti Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_1
dell'appellato in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_1
come ampiamente sopra rappresentato e dedotto;
- accertare e per l'effetto dichiarare inammissibile poiché nuova ai sensi dell'art. 345 cpc la domanda dell'appellante di condanna del Signor all'indennizzo dell'importo di CP_1
cui alla polizza a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; - rilevata la sussistenza dei presupposti, condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria anche per questo giudizio di secondo grado a favore dell'appellato Signor Controparte_1
danni da liquidarsi nella somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Quanto all'appello incidentale: In via principale, in accoglimento dei motivi da 1 a 5 dedotti dall'appellante incidentale, riformare la sentenza di primo grado nelle parti impugnate ed ivi descritte e per l'effetto: - 1. accertare e dichiarare erronea la qualificazione operata dal primo Giudice, che ha definito "disposizione testamentaria" la variazione contrattuale effettuata dal de cuius successivamente alla redazione del testamento dei beneficiari della polizza (da " " a "eredi legittimi o Controparte_2
testamentari") con ogni conseguente pronuncia;
accertare e dichiarare erroneo il ragionamento che la qualità di legataria derivante dal testamento della NO la rendeva di diritto beneficiaria della polizza e, CP_2
dunque, titolare di un diritto di credito immediatamente operativo in virtù del testamento stesso, con ogni conseguente pronuncia;
accertare e dichiarare che la modifica contrattuale dei beneficiari della polizza DECISO, operata dal de cuius successivamente alla redazione dell'unico testamento lasciato da quest'ultimo, prevale sul testamento stesso e, per l'effetto, la NO CP_2
non poteva, né può, ritenersi titolare di alcun diritto di credito derivante dal legato della polizza, da ritenersi privo di qualsiasi effetto proprio in ragione della suddetta variazione contrattuale, valida ed efficace, con ogni conseguente pronuncia;
accertare e dichiarare che il pagamento della somma assicurata effettuato da a favore della NO non Pt_1 CP_2
può ritenersi legittimo, e ciò anche in forza del giudicato formatosi tra Pt_1
pag. 6/20 e il Signor sull'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Controparte_1
Milano, con ogni conseguente pronuncia;
- 2 accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti e per l'effetto condannare al risarcimento Pt_1
per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc in relazione al giudizio di primo grado, da liquidarsi nella somma che verrà ritenuta di giustizia, anche via equitativa;
- 3 accertare e dichiarare che nel giudizio di primo grado i convenuti e non hanno svolto domande l'uno nei confronti CP_1 CP_2
dell'altra, e che, pertanto, non esiste alcuna domanda svolta dal Signor che potesse essere dichiarata inammissibile in quanto nuova, e, per CP_1
l'effetto 4) accertare e dichiarare che nel giudizio di primo grado non vi è mai stato contraddittorio tra il signor e la NO , con ogni CP_1 CP_2
conseguente pronuncia in punto alla "inutile" compensazione delle spese di lite tra dette parti pronunciata nel dispositivo;
5) accertare e dichiarare la incongruità delle spese di lite liquidate in primo grado a carico di a Pt_1
favore del Signor e, per l'effetto, rideterminarne l'ammontare nella CP_1
somma che verrà ritenuta di giustizia. In via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale del Signor respingersi in ogni caso CP_1
tutte le domande dell'appellante svolte nei confronti dell'appellato Pt_1
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di CP_1 giudizio”.
§ 7. - L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_2
depositata il 10.12.2018, ha resistito all'impugnazione, contestando in primis la legittimazione dell'appellante principale e ha concluso per il rigetto dell'appello formulando le seguenti conclusioni “Voglia codesta Ill.ma Corte
D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così rigettare l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile, ed infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 8. - All'udienza del 17.11.2021, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di quindi il giudizio è stato Controparte_2
riassunto da con ricorso depositato in data Parte_1
10.02.2022 e successiva evocazione in giudizio di e Controparte_3 [...]
indicate nel ricorso quali eredi e successori di . CP_4 Controparte_2
pag. 7/20 § 9. – La chiamata in riassunzione, , costituitasi con Controparte_3 comparsa di risposta depositata l'11.07.2022, ha chiesto l'estromissione dal giudizio, formulando le seguenti conclusioni: “chiede che la Corte di Appello adita, valutate le suesposte circostanze, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra rispetto all'azione ed Controparte_3
alle domande proposte da e comunque respingerle perché Pt_1
inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, pronunciando
l'estromissione della sig.ra Con vittoria di spese ed Controparte_3 onorari e condanna di al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 Pt_1
c.p.c. Con riserva di ogni diritto”.
§ 10. - L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_4
depositata il 13.01.2023, ha chiesto l'estromissione dal giudizio formulando le seguenti conclusioni: “chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita, valutate le suesposte circostanze, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra nel presente giudizio, pronunciando Controparte_4
l'estromissione della sig.ra . Con vittoria di spese ed Controparte_4
onorari, ed eventuale condanna di al risarcimento dei danni ai sensi Pt_1 dell'art.96 c.p.c.”.
§ 11. – L'appellante principale ha spiegato tre motivi Parte_1
d'appello.
§ 11.1 - Con il primo motivo di gravame “la sentenza ha errato nel qualificare la dichiarazione del sig. quale disposizione Persona_1 testamentaria” l'appellante principale ha censurato la gravata sentenza ritenendola errata nella parte in cui aveva affermato che il contenuto della disposizione testamentaria successiva e modificativa effettuata dal de cuius non aveva provveduto alla revoca del contenuto relativo al legato in favore della convenuta, né alla modifica del beneficiario contemplato dalla polizza nominativa in favore di . Controparte_2
Deduceva che non vi era mai stata alcuna disposizione testamentaria successiva e modificativa del testamento da parte di atteso Persona_1
che le manifestazioni di volontà rese da erano state la Persona_1
polizza in data 23 maggio 2007, il testamento in data 3 settembre 2007, la pag. 8/20 richiesta di variazione del beneficiario della polizza presentata alla in Pt_1
data 27 settembre 2011.
Soggiungeva che l'errore era rilevante atteso che la corretta qualificazione del quale erede testamentario identificava, il vero e unico soggetto CP_1
gravato del legato disposto in favore della signora da parte del CP_2
testatore.
Alla stregua di quanto sopra chiedeva che la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale di Roma venisse modificata nel senso che la richiesta di variazione del beneficiario della polizza da parte di 1) non Persona_1 aveva natura di disposizione testamentaria e 2) aveva avuto l'effetto di modificare l'indicazione del beneficiario riportato nella polizza escludendo la signora a beneficio dell'unico erede testamentario, CP_2 CP_1
[...]
§ 11.2 - Con il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto “la signora
non aveva diritto di ottenere dalla compagnia il pagamento diretto CP_2 dell'indennizzo ai sensi di polizza” l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui dopo aver erroneamente statuito che la qualità di legataria della signora ai sensi del testamento la rendeva ipso iure CP_2 anche beneficiaria della polizza, proseguiva affermando che l'attribuzione del legato in suo favore doveva ritenersi immediatamente operativa quale attribuzione mortis causa di diritto di credito in virtù del testamento.
Evidenziava quindi la contraddittorietà della sentenza, atteso che o la CP_2 aveva diritto all'indennizzo di cui alla polizza a titolo contrattuale, in quanto soggetto indicato dal contraente quale beneficiario di tale Persona_1
diritto ai sensi della polizza, con conseguente immediata operatività nei confronti della OM, oppure la aveva acquisito il diritto CP_2 all'indennizzo a titolo di legato, e dunque mortis causa, ma in questo caso tale diritto di credito era sorto non direttamente nei confronti della OM, quanto piuttosto nei confronti dell'erede testamentario.
Indi precisava che avendo attribuito con il testamento alla Persona_1
signora un legato avente ad oggetto la polizza assicurativa CP_2 denominata “ZURICH DECISO” il cui beneficiario era il sig. CP_1
in quanto indicato espressamente come tale nella polizza a seguito
[...]
pag. 9/20 della più volte menzionata richiesta di variazione del beneficiario, da ciò discendeva – aspetti affatto considerati nella sentenza – che 1) ai sensi dell'art.1920 c.c. la polizza di assicurazione sulla vita non entrava nell'asse ereditario, così che la mera designazione di erede non era sufficiente per acquisire la qualifica di beneficiario ed il correlato diritto all'indennizzo, essendo invece necessaria un'apposita designazione contrattuale, possibile anche mediante riferimento agli eredi testamentari nel caso in cui lo stipulante della polizza avesse lasciato anche un testamento 2) ai sensi dell'art. 558 c.c.
l'attribuzione in testamento di uno o più specifici beni non consentiva di qualificare il beneficiario dell'attribuzione quale erede, ma come beneficiario di una attribuzione a titolo particolare – il legato;
3) ai sensi dell'art. 662 c.c.
l'attribuzione di un legato conferiva al beneficiario un diritto di credito da far valere nei confronti del soggetto onerato che, salvo diversa disposizione del testatore era l'erede.
Soggiungeva che la puntuale applicazione di tali principi al caso di specie confermava che la signora : (i) non era beneficiaria della polizza per CP_2 espressa previsione del contraente, che con la richiesta di variazione l'aveva espressamente esclusa a beneficio degli eredi testamentari (sig. CP_1
; (ii) non era erede testamentaria del sig. in quanto
[...] Persona_1
era contemplata in testamento solo come beneficiaria di attribuzioni specifiche e a titolo particolare e dunque mera legataria e dunque (iii) non aveva diritto a conseguire l'attribuzione dell'indennizzo ai sensi di polizza da parte della OM, essendo quest'ultima obbligata solo nei confronti del beneficiario ai sensi dell'art.1411 c.c., che nel caso di specie e per espressa indicazione del contraente era l'erede testamentario al quale avrebbe Pt_1 dovuto corrispondere l'indennizzo, dunque la sentenza era erronea nella parte in cui concludeva che “in modo legittimo la odierna convenuta ha preteso il pagamento della polizza disposta a suo beneficio e del tutto legittimamente
(…) la compagnia assicuratrice ha provveduto al pagamento al soggetto beneficiario” evidenziando che la OM aveva dunque erroneamente pagato un debito non proprio, ma di integrando una Controparte_1 fattispecie di indebito soggettivo rilevante ai sensi dell'art.2036, primo comma, c.c. essendosi creduta debitrice in base a un errore scusabile con pag. 10/20 possibilità di ripetere ciò che aveva pagato, ciò alla luce: (i) della modifica contrattuale intervenuta con la richiesta di variazione del beneficiario del settembre 2011, (ii) della parziale identità tra beneficiari della polizza ed eredi, (iii) dalla iniziale identità tra beneficiario della polizza e legatario della stessa e, non meno rilevante, (iv) della dichiarazione ingannevole della signora che si era qualificata come erede testamentaria nel momento CP_2 in cui aveva richiesto il pagamento dell'indennizzo, con la conseguenza che la sentenza andava riformata nella parte in cui non aveva accolto le domande di di accertamento della qualità di erede in capo a Pt_1 Controparte_1
e della sussistenza di un credito restitutorio in capo a nei confronti Pt_1
della pari alla somma versata da ed indebitamente percepita CP_2 Pt_1
dalla stessa . CP_2
§ 11.3 - Con il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto “mancata o comunque errata decisione sull'azione surrogatoria di ” l'appellante Pt_1
ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha evitato di prendere posizione sulla domanda di volta ad ottenere, in via Pt_1
surrogatoria, il pagamento diretto da parte del di quanto pagato da CP_1
ai sensi dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 2 agosto 2013 Pt_1
avendo il giudice ritenuto che la domanda costituiva un tentativo per aggirare il giudicato conseguente a tale provvedimento.
Precisava quindi che l'azione surrogatoria svolta dall'esponente non tendeva ad aggirare il giudicato dell'ordinanza resa dal Tribunale di Milano, ma si giustificava proprio in ragione di tale provvedimento che (i) aveva definitivamente affermato la qualifica di quale erede Controparte_1
testamentario di e, dunque (ii) il suo diritto di ricevere Persona_1
l'indennizzo ai sensi di polizza e (iii) aveva invece chiarito che “in nessun caso la poteva qualificarsi come erede del de cuius” con la CP_2
conseguenza che effetto di questa ordinanza era stato proprio quello di riconoscere il carattere indebito del pagamento effettuato da e, per Pt_1
l'effetto, di affermare il diritto di credito di quest'ultima nei confronti della
. CP_2
Ciò posto, deduceva di aver dimostrato come (i) la , in qualità di CP_2
legataria della polizza ai sensi del testamento fosse, a propria volta, creditrice pag. 11/20 di dell'importo di cui all'indennizzo e (ii) che la Controparte_1 CP_2
non era nella condizione di restituire quanto percepito da o comunque, Pt_1
si era dimostrata inerte nel far valere tale proprio diritto di credito, sussistendo, quindi, tutte le condizioni affinché venisse surrogata nelle Pt_1
ragioni di credito della nei confronti di suo CP_2 Controparte_1
debitore in quanto erede testamentario gravato dalla disposizione a titolo particolare prevista nel testamento.
Richiamava quindi l'art.2036 c.c. e l'art. 1203 n.5 c.c. che prevedeva un'ipotesi di surrogazione legale, operante dunque ipso iure una volta riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'indebito soggettivo e la materiale impossibilità di restituzione delle somme pagate da parte dell'accipiens.
Allegava che la sentenza aveva errato nel ritenere inammissibili le domande di accertamento dei rapporti debito/credito tra i convenuti che, lungi dal tendere all'elusione del giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Milano del
3 agosto 2013, era una conseguenza logica e giuridica proprio di quella ordinanza, atteso che si trovava ad aver incassato una Controparte_1 somma di cui non era l'ultimo destinatario, senza ancora averla trasferita alla signora , inerte nel far valere il proprio diritto in quanto avendo a CP_2
propria volta incassato la somma dalla OM, vertendosi in una situazione di arricchimento ingiustificato da parte di Controparte_1
legittimante, in via subordinata, la riforma della sentenza anche nella parte in cui non aveva accolto la domanda subordinata di di vedersi restituito Pt_1
l'importo corrisposto alla direttamente da parte del Levante, CP_2
restituzione che poteva disporsi anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c. in quanto somma pari alla diminuzione patrimoniale ingiustamente subita da e l'equivalente arricchimento del Levante. Pt_1
§ 12. – ha spiegato a sua volta cinque motivi d'appello Controparte_1
incidentale.
§ 12.1 – Con il primo motivo avente ad oggetto “palesi vizi della motivazione della sentenza” l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente definito "disposizione testamentaria'' la variazione contrattuale effettuata dal de cuius successivamente alla redazione del testamento dei beneficiari della polizza (da " CP_2
pag. 12/20 " a "eredi legittimi o testamentari") ed inoltre laddove ha argomentato CP_2
che la qualità di legataria della derivante dal testamento la rendesse di CP_2
diritto beneficiaria della polizza e, dunque, titolare di un diritto di credito immediatamente operativo in virtù del testamento stesso.
Evidenziava quindi che la variazione contrattuale dei beneficiari della polizza non rilevava ai fini dell'indagine sulla modifica/revoca del testamento, trattandosi di due atti di diversa natura giuridica disciplinati da diverse disposizioni, ciascuno avente diversi effetti nei confronti dei soggetti interessati, con la conseguenza che il primo giudice aveva correttamente affermato che la modifica del beneficiario della polizza non aveva revocato il legato, dovendo diversamente evidenziarsi che la modifica contrattuale dei beneficiari della polizza aveva inciso sul legato in oggetto, divenuto incompatibile con la polizza in ragione dell'intervenuta esclusione della dai beneficiari. Evidenziava a riguardo che autorevole giurisprudenza CP_2
e dottrina erano concordi in relazione alla prevalenza della polizza sul testamento ai sensi e per gli effetti degli artt.1920 e ss. cc. essendosi errato nel ritenere che la variazione contrattuale dei beneficiari della polizza in caso di morte del contraente non avesse avuto effetto alcuno sul contenuto del legato, con conseguente errata valutazione della persistenza a favore della CP_2
del diritto di credito ivi indicato.
Soggiungeva che all'apertura della successione la polizza non era ancora scaduta, i beneficiari per il caso morte erano stati già validamente sostituiti e la somma assicurata non era mai entrata nel patrimonio del de cuius, essendosi quindi errato nel ritenere legittimo il pagamento effettuato.
Allegava quindi che il giudice aveva errato nel ritenere legittimo il pagamento da parte della in favore della , ciò anche alla luce del giudicato Pt_1 CP_2
formatosi tra e il in forza dell'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. Pt_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Milano, di cui il primo giudice aveva tenuto conto cadendo tuttavia in palese contraddizione nel ragionamento in diritto quanto a legittimità del pagamento effettuato da alla , avendo errato nel Pt_1 CP_2
ritenere sussistente "un testamento successivo modificato" diversamente esistendo una valida modifica contrattuale della polizza, successiva all'unico pag. 13/20 testamento, che aveva avuto effetto sul testamento stesso nella parte riguardante il legato della polizza DECISO in favore della . CP_2
§ 12.2 – Con il secondo motivo avente ad oggetto “rigetto della domanda di condanna di al risarcimento per lite temeraria” l'appellante Pt_1
incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda ex art.96 c.p.c. dovendosi diversamente considerare la condotta giudiziale dell'odierna appellante che nel giudizio di primo grado aveva formulato domande palesemente infondate ai limiti dell'abuso del diritto.
§ 12.3 – Con il terzo motivo avente ad oggetto “erroneo convincimento della sussistenza di domande riconvenzionali dei convenuti e ” CP_1 CP_2
l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che vi fosse stata una domanda riconvenzionale nei confronti della . CP_2
§ 12.4 – Con il quarto motivo “conseguente omessa percezione dell'inesistenza di contraddittorio tra il signor e la signora CP_1
” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in CP_2
cui non ha accolto la richiesta di declaratoria di inesistenza di contraddittorio con la signora , inesistenza cui si era più volte fatto cenno negli scritti CP_2
versati in primo grado e di cui si era chiesta espressamente la pronuncia nelle conclusioni precisate, depositate telematicamente e richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale tenutasi in data 8 maggio
2017 con conseguente inutilità delle argomentazioni in merito alla compensazione delle spese di lite tra i convenuti e “stralcio” di tale espressione dal dispositivo.
§ 12.5 – Con il quinto motivo avente ad oggetto “incongruità delle spese liquidate a favore del signor l'appellante incidentale Controparte_1 ha censurato la sentenza di primo grado stante l'esiguità delle spese liquidate in proprio favore.
Deduceva che tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento addirittura inferiore a quello di riferimento, ovvero da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00 il compenso tabellare per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria (per cui erano state depositate tutte le memorie di cui all'art.183 cpc con produzioni pag. 14/20 documentali) e decisoria, sarebbe ammontato ad euro 8.280,00 con la conseguente necessità di rideterminare la liquidazione, atteso che la non particolare complessità delle questioni trattate non poteva costituire valido criterio nel caso di specie e che erroneamente il primo giudice pur non esplicitandolo nelle motivazioni poteva aver fatto applicazione di una parziale soccombenza per il rigetto della domanda per lite temeraria stante anche la valutazione di inammissibilità della inesistente domanda nuova svolta nei confronti della . CP_2
§ 13. – costituitasi con comparsa depositata in data Controparte_2
10.12.2018 così concludeva “Voglia codesta Ill.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così rigettare l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile, ed infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio” eccependo e deducendo difetto di legittimazione dell'appellante trattandosi di persona giuridica diversa rispetto a quella del primo grado, atteso che pur avendo richiamato atto di fusione datato 21 ottobre – 5 dicembre 2014 non era stato depositato tale documento comprovante la legittimazione processuale, inoltre evidenziava nel merito l'infondatezza di tutti i motivi dell'appello principale, evidenziando in particolare che il pagamento in proprio favore della polizza per effetto del legato disposto da Per_1
era avvenuto del tutto legittimamente, deduceva inoltre che il
[...]
testamento non aveva attribuito a sé solamente il beneficio della polizza assicurativa ma anche conferito un usufrutto vita natural durante, comprensivo dell'arredamento e relative pertinenze, su appartamento sito in
Roma Via Tina Pica n.39, con la conseguenza di potersi qualificare quale erede del testatore.
§ 14. - Trattenuta la causa in decisione ex art.352 c.p.c. con le forme ordinarie all'udienza del 19.11.2024, in cui le parti hanno rinunciato ai termini ex art.190 c.p.c., avendo peraltro già depositato scritti conclusionali, deve osservarsi che tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono inammissibili.
§ 15. - Deve infatti evidenziarsi con argomento di natura dirimente che l'appellante dinnanzi a precisa eccezione dell'appellata non Pt_1 CP_2
pag. 15/20 risulta aver depositato l'atto di fusione volto a comprovare la propria legittimazione ad appellare la sentenza di primo grado, questione oltretutto rilevabile d'ufficio.
L'appellata, infatti, nella propria comparsa di costituzione in appello risulta aver infatti così eccepito “I) In via preliminare si eccepisce il DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA Controparte_6
La scrivente difesa rileva il difetto di legittimazione
[...] attiva dell'odierno appellante in quanto trattasi di persona giuridica diversa rispetto a quella rivestita nel procedimento di primo grado. A riprova di quanto sopra affermato, si evidenzia che l'appellante, malgrado riporti nel proprio atto di citazione un presunto atto di fusione datato 21 ottobre – 5 dicembre 2014, a rogito del Notaio Dott. rep. Persona_2
37007/16370 (sede in Milano - 20159, Via Benigno Crespi n. 23) fra la
e la non Parte_1 Parte_2
risulta abbia provveduto a depositare nel proprio fascicolo di parte tale documento comprovante la propria legittimazione processuale”.
Orbene a fronte di tale puntuale eccezione la società appellante non ha prodotto - entro l'udienza di precisazione delle conclusioni - l'atto di fusione volto a comprovare la propria legittimazione all'appello con conseguente inammissibilità dello stesso, dovendo trovare applicazione anche nel caso di specie quanto osservato - con principio valevole per ogni forma di gravame - da Cass.civ.SU n.11650 del 2006 per cui “la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione”.
Deve infatti osservarsi che nell'intestazione dell'atto d'appello viene riportata la proposizione del gravame “Nell'interesse di Parte_1
con socio unico, in qualità di società incorporante
[...] Parte_1
pag. 16/20 giusta atto di fusione in data 21 ottobre – 5 dicembre 2014, Parte_2
a rogito del Notaio dott. rep.37007/16370”, trattandosi Persona_2
quindi di soggetto diverso rispetto alla che aveva agito Parte_2
in primo grado.
Dunque, spettava all'appellante comprovare – a fronte della eccezione e contestazione avversaria - la propria legittimazione producendo l'atto di fusione, con la conseguenza che all'inammissibilità dell'appello principale deve conseguire quella dell'appello incidentale (in questo caso tardivo per essere decorso il termine di cui all'art.327 c.p.c. alla data di costituzione dell'appellante incidentale, sentenza pubblicata il 10.01.2018 con appello incidentale proposto il 14.11.2018).
Sul punto giovi richiamare Cass.civ. Sez. 2 ordinanza n.20963/2018 per cui
“le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto
(oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt.325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art.343
c.p.c.” (in applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perché non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente) ed ancora Cass.civ.n.30782 del 2019 per cui “Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art.334, comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante”.
pag. 17/20 § 16. – A medesime conclusioni deve comunque pervenirsi quanto alla legittimazione passiva della e della ed in ragione sia della CP_3 CP_4
rinuncia svolta dalla sopra evidenziata, sia della effettiva carenza di Pt_1
legittimazione da parte dei contraddittori evocati in giudizio (nella specifiche qualità cfr., ricorso in riassunzione) dopo il decesso della , privi CP_2 tuttavia della qualità d'erede della stessa, avendo la rinunciato CP_4 all'eredità della madre il 3.03.22 (cfr., atto notarile di rinuncia prodotto in fase di costituzione), ben prima della notifica dell'atto in riassunzione avvenuta il 9.05.22, con conseguente conoscibilità della rinuncia stante l'inserimento della stessa nel registro delle successioni, mentre la ha CP_3
evidenziato nella sua comparsa di costituzione di non essere legata da alcun rapporto di parentela e delazione con la de cuius.
Con la conseguenza che nel caso di specie deve trovare applicazione quanto osservato da Cass.civ.n.17445/2019 per cui “nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art.
303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione”.
Orbene nel caso di specie la ha qualificato nel ricorso in riassunzione Pt_1
tanto la quanto la quali eredi e non semplici chiamate ed CP_4 CP_3
aveva pertanto onere di precisare e comprovare tali qualità, non essendo state evocate tali parti in qualità di semplici chiamate all'eredità quanto di vere e proprie eredi senza neppure evidenziarsi i rapporti di parentela (cfr., ricorso in pag. 18/20 riassunzione nelle conclusioni e nella penultima pagina “RICORRE a questa
Ecc.ma Corte d'Appello affinché, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., voglia fissare una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto sub R.G.
n.5088/2018, concedendo termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza agli eredi dell'appellata Sig.
, Sig.ra e Sig.ra e alle Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 altre controparti costituite, ai fini dell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI”), a ciò aggiungendosi che entrambe le parti chiamate hanno contestato e comprovato l'assenza della qualità di erede, la mentre CP_4
la l'assenza di rapporto di parentela, dovendosi vieppiù considerare CP_3
che i certificati di stato famiglia prodotti dalla parte ricorrente in riassunzione unitamente al ricorso ex art.303 c.p.c. non contenevano affatto l'indicazione del grado e della parentela, evincibile diversamente dai certificati di filiazione e maternità.
Ne consegue, per quanto sopra osservato, che tanto l'appello principale quanto quello incidentale debbono essere dichiarati inammissibili.
§ 17. - Quanto alle spese debbono trovare compensazione tra la e Pt_1 [...]
in ragione della reciproca inammissibilità degli appelli, mentre CP_1
debbono essere poste a carico della nei confronti di e Pt_1 Controparte_4
di in ragione della fondatezza delle relative eccezioni e della Controparte_3
rinuncia della (Cass.n.5250/2018 e ss.) e debbono liquidarsi (applicato Pt_1
lo scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) quanto alla - CP_4
tenuto conto e in conformità della nota spese depositata (contenente anche la richiesta di distrazione ex art.93 c.p.c.) limitata alla sola fase di studio e introduttiva - in euro 2.000,00 per la prima ed euro 1.418,00 per la seconda - considerati i valori prossimi ai medi e per la in euro 2.058,00 per CP_3
fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per quella di trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale, applicate per le ultime due fasi i valori minimi, stante l'assenza di istruttoria orale e la sinteticità degli scritti conclusionali, richiamanti le difese iniziali.
Non possono infine trovare accoglimento le domande ex art.96 c.p.c. svolte dalle due chiamate in riassunzione, in difetto di prova degli elementi oggettivi e soggettivi del lamentato illecito, atteso che secondo Cass.civ.n.21798/2015
pag. 19/20 e ss. la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare quantomeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
§ 18. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
on atto di citazione notificato in data Parte_1
9.07.2018 e su quello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n.541/2018 resa in data 10.01.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello principale di Parte_1
[...]
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale di . Controparte_1
3) Condanna in persona del l.r.p.t. al Parte_1
pagamento delle spese di lite del grado in favore di e di Controparte_3
liquidate per in complessivi euro 6.734,00 Controparte_4 Controparte_3
per compensi professionali, oltre spese forfettarie iva e cpa e per
[...]
in complessivi euro 3.418,00 per compensi professionali, oltre CP_4
spese forfettarie iva e cpa da distrarsi in favore del suo difensore avv. Eloisa
Ruffo dichiaratasi antistataria in atti.
4) Compensa integralmente le spese tra tutte le altre parti processuali.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante principale Parte_1
e dell'appellante incidentale .
[...] Controparte_1
Roma, 7.01.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
pag. 20/20