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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 747 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: Responsabilità professionale, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Q. Parte_1 C.F._1
Sella, 5 8043 Agropoli, presso lo studio dell'Avv. Luciano Botti, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
ATTRICE
domiciliata in Agropoli alla via Togliatti n. 9; Parte_2
ATTRICE CONTUMACE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. E C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliati in Vallo Controparte_4 C.F._5 della Lucania alla via De Hippolitis n.12 presso lo studio dell'Avv. Ludovico Di Brita dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI - ATTORI in riconvenzionale
(C.F. ) in qualità di tutore di Controparte_5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Agropoli C.so Garibaldi 76 presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Domenico Amatucci dal quale è rappresentata e difesa, anche con poteri disgiunti, unitamente all'Avv. Alberto di Caro in forza di procura speciale in atti;
CONVENUTA – ATTRICE in riconvenzionale
, domiciliato in Agropoli alla via Piano della Madonna n. 1; Persona_2
CONVENUTO CONTUMACE
1
NONCHE'
(C.F. ), quale erede di e CP_6 C.F._7 Persona_1
( C.F. ), quale erede di Controparte_7 CodiceFiscale_8 Persona_3 elettivamente domiciliati in Agropoli C.so Garibaldi 76 presso lo studio dell'Avv. Domenico
Amatucci dal quale sono rappresentati e difesi, anche con poteri disgiunti, unitamente all'Avv.
Alberto di Caro come da procura speciale in atti;
INTERVENTORI VOLONTARI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 21 aprile 2006 i sig.ri e convenivano Parte_3 Parte_1 in giudizio e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_8 Controparte_3 CP_2
, nonché il geom. e la sig.ra al fine di ottenere la rettifica
[...] Persona_2 Persona_1 del frazionamento n. 5984/2002 e accertare la responsabilità professionale del geom. Per_2 con conseguente condanna dello stesso sia al rimborso in loro favore delle spese sostenute
[...] per la rettifica del suddetto frazionamento, sia al risarcimento del danno in favore di
[...] in seguito alla procurata incommerciabilità del bene, con vittoria di spese da attribuire Pt_3 al difensore dichiaratosi antistatario.
Gli attori e – premesso di essere proprietari rispettivamente, Parte_3 Parte_1 giusto atto di compravendita, di un appezzamento di terreno con entrostante fabbricato rurale, sito in agro di Agropoli alla via Alento distinto in catasto al fl. 6 n. 726, confinante con part. 729
e strada vicinale , con part. 177, 497 e 33, con part. 30 e 44 e con part 727 e, giusto atto di compravendita, di un appezzamento di terreno sito in Agropoli e distinto catastalmente alla part. 716 e 718 fl. 6 con entrostante fabbricato in catasto urbano al n. 717, nonché in virtù di testamento olografo del piccolo appezzamento di terreno part. 728 in ragione di ½, appartenendo l'altra metà alla sig. sorella del dante causa – deducevano che i predetti terreni Persona_1 confinavano con un ulteriore appezzamento di terreno distinto alla part. 727 in proprietà comune di e coniugati in regime di comunione, con le signore CP_2 Controparte_3 CP_4
e che le particelle 726, 727, 728 e 729 originavano dal frazionamento
[...] Controparte_1 eseguito dal geom. in data 29 aprile 2002 previo incarico conferito dal dante causa e di aver Per_2
2 scoperto, a seguito delle misurazioni effettuate sul proprio fondo, che la superficie della part. 726 era inferiore di oltre 1000 mq rispetto a quanto acquistato.
Si costituivano in giudizio , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
i quali, in via preliminare, chiedevano la riunione del presente procedimento con il
[...] procedimento n. RG 284/03 e nel merito in via riconvenzionale subordinata, essendo l'errata determinazione dei confini imputabile solo ed esclusivamente ai danti causa e al geom. Per_2 riconvenzionale, in caso di evizione, la condanna dei germani alla restituzione del Per_1 maggior prezzo pagato, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Chiedevano altresì, in caso di accertato errore nel frazionamento, di condannare il geom. Per_2 al risarcimento del danno e alla refusione di tutte le somme anticipate a causa dell'errore professionale, con vittoria di spese da attribuire al procuratore dichiarato antistatario.
Si costituiva altresì in giudizio la sig. in qualità di tutore della sig. Controparte_8 Per_1
la quale riferiva che : 1) la signora con atto rep. 39820/8904, redatto in
[...] Persona_1 data 30.11.1999, conferiva a suo fratello , procura generale;
2) , Persona_4 Persona_4 in forza di tale procura, con atto rep. 8207/1058, alienava al sig. appezzamento di terreno Pt_3 della complessiva superficie catastale di ettari 3 are 0 e centiare 96 al prezzo di euro 103.300,00;
3) con atto rep. 68606/27965 alienava altresì ad e un CP_2 Controparte_3 appezzamento di terreno della complessiva superficie catastale di ettari 1 are 22 e centiare 52; 4) entrambi gli appezzamenti di terreno, part. 726 e 727, risultano dal frazionamento di una più ampia particella di terreno, censita al n. 714, a sua volta derivante dall'originaria particella n. 31 ( fraz. N. 3582 del 2002); 5) i suddetti frazionamenti non venivano effettuati dagli alienanti bensì dagli acquirenti, che vi provvidero a loro cura prima di stipulare i relativi atti di compravendita.
Concludeva, in via preliminare, per la sospensione del giudizio per essere stato impugnato il testamento del sig. e per la riunione con analogo procedimento di regolamento Persona_4 di confini e nel merito, per il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto.
Spiegava altresì formale domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna in solido degli attori e del geom. alla manleva dell'esponente da ogni conseguenza pregiudizievole Per_2 ed al risarcimento dei danni, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano volontariamente in giudizio, in qualità di eredi di i sig.ri Persona_1 [...]
e i quali, riportandosi all'atto di costituzione in giudizio di CP_6 Persona_3 Per_1
e facendo propria la contestazione integrale delle difese avversarie, formulavano
[...] conclusioni sovrapponibili a quelle della loro dante causa.
3 Il Tribunale, una volta dichiarata la contumacia di e rigettata la richiesta di riunione, Persona_2 ammetteva consulenza tecnica di ufficio.
Il processo, interrotto l'11/9/2023 per l'intervenuto decesso del Sig. era Persona_3 riassunto dai sigg. , e e si CP_2 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 costituiva in giudizio l'unica erede del Sig. sig.ra Persona_3 Controparte_7 successivamente all'udienza del 16/4/2024 il Tribunale dichiarava nuovamente l'interruzione del processo per la morte del sig. Parte_3
La causa era assunta in decisione in decisione con la concessione dei termini di cui l'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il procedimento era interrotto all'udienza del 16/4/2024 per la morte del sig. i Parte_3 sigg. , e presentavano in CP_2 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 data 18/6/2024 istanza di riassunzione e veniva fissata per la prosecuzione del processo l'udienza del 21/1/2025 con termine per la notificazione fino al 21/11/2024.
All'udienza del 21/1/2025, la cui celebrazione era sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore dei sigg. , e CP_2 Controparte_4 Controparte_1 non depositava la prova della notificazione dell'atto di riassunzione nei Controparte_3 confronti della sig.ra difesa dall'avv. Luciano Botti, ma unicamente l'atto di Parte_1 riassunzione notificato alla sig.ra quale erede del sig. Parte_2 Parte_3
Come a tutti noto la revoca e la rinuncia al mandato da parte del difensore non hanno effetto a norma dell'art. 85 c.p.c. nei confronti delle altre parti fino alla sostituzione del difensore, nel caso di specie mai avvenuta.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 4 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 2526/2021).
Alla luce di tali principi alcun dubbio residua in ordine alla tempestività della riassunzione e, tuttavia, non avendo la parte che ha chiesto di proseguire il processo fornito prova dell'esistenza di una notificazione compiuta nel termine originariamente concesso nei confronti della sig.ra deve ritenersi l'improcedibilità di ogni domanda dalla stessa formulata e Parte_1 proposta nei suoi confronti in via riconvenzionale.
Ciò posto, occorre verificare se la mancata riassunzione nei confronti della sig.ra Parte_1 riverberi conseguenze sul giudizio nel suo complesso.
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, ripetutamente affermato il principio secondo cui in caso di cause scindibili “la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi”( cfr. Cass. civ. nn.
18714/2007, 26888/2008, 15539/2014, 26888/2018, 4684/2020).
La cause inscindibili non ricorrono solo quando sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
sono inscindibili anche le cause caratterizzate dall'identità del diritto fatto valere in giudizio, che se unitariamente proposte, devono essere soggetto al medesimo "iter" processuale;
si tratta dei casi in cui la domanda è fondata su un rapporto sostanziale comune a più soggetti e richiede una decisione unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe ( cfr. Cass. civ. n.
16018/2010). In tema di azioni dirette al risarcimento dei danni può ritenersi sussistente un'ipotesi di inscindibilità, se l'accertamento della responsabilità di uno dei coobbligati presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri, dovendosi in tal caso valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause, se sono state instaurate azioni di regresso o manleva o ancora se uno dei convenuti chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile "pro quota", in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore ( cfr. Cass. civ. n.
14379/2019, Cass. civ. n. 22984/2020, Cass. civ. n. 7936/2018, Cass. civ. n. 19584/2013).
5 Alla luce della stessa prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione deve ritenersi l'assoluta scindibilità delle domande formulate dagli originari attori: il sig. Parte_3 lamentava una differente estensione della particella oggetto dell'atto di compravendita dell'11/11/2002, mentre la sig.ra manifestava unicamente la sussistenza di un Parte_1 interesse a conoscere l'esatta superficie del bene ricevuto in eredità in forza del testamento del sig. , peraltro annullato perché risultato apocrifo. Persona_4
La mancata notificazione dell'atto di riassunzione al difensore della sig.ra appare Persona_1 superato dall'avvenuta costituzione in giudizio degli eredi di quest'ultima.
Passando all'esame del merito il consulente tecnico di ufficio accertava che sia l'estensione dei fondi delle parti in causa, sia la posizione dei rispettivi limiti, erano da considerarsi conformi
(anche se in tolleranza) alle rispettive superfici e limiti catastali e che nessuna superficie di terreno attoreo risultava occupata dai convenuti.
Il tecnico riferiva quanto alla correttezza del frazionamento n. 5984/2022 redatto dal geom. quanto segue: “analiticamente le dividenti non corrispondono alle risultanze del “Libretto di Per_2
Campagna” redatto in occasione del frazionamento stesso in quanto risultano errate le “misurata” tra i punti fiduciali. Dal punto di vista tecnico, con il frazionamento n. 5948/2002 di cui trattasi sono state attribuite le corrette coordinate ai picchetti esistenti;
all'atto di presentazione all'Agenzia del Territorio di Salerno quindi doveva essere soltanto corretto il “Libretto di Campagna” in virtù delle dividenti già materializzate” e che in caso di redazione di un nuovo frazionamento dei beni occorreva “ripristinare lo stesso facendo riferimento ai punti fiduciali ed ai picchetti in ferro esistenti che delimitano i confini fra le particelle nr. 726 e n.
727”.
Le conclusioni cui perveniva il consulente tecnico di ufficio sono condivise dal Tribunale.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili” e, tuttavia, non può in presenza di censure puntuali e specifiche, che evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, fondare la propria decisione sulla adesione acritica alle predette conclusioni ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 15804/2024); il consulente tecnico di ufficio forniva, peraltro, esaustivi chiarimenti alle censure formulate dalla difesa di parte attrice.
Gli esiti della consulenza tecnica di ufficio conducono al rigetto della domanda attorea originariamente formulata dal sig. con conseguente assorbimento delle richieste Parte_3
6 avanzate in via riconvenzionale subordinata dai convenuti , CP_2 Controparte_4
e e dai sigg. e . Controparte_1 Controparte_3 CP_6 Controparte_7
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
Il testo dell'art. 92 c.p.c. è stato oggetto di vari interventi legislativi: il testo originario consentiva al giudice di compensare le spese processuali in presenza di giusti motivi, e la genericità dell'espressione utilizzata consentiva una valutazione discrezionale di massima ampiezza;
l'art. 2 delle legge 263/2005 ha previsto esplicitamente l'obbligo del giudice di indicare specificatamente nella motivazione i giusti motivi legittimanti la compensazione;
la legge di riforma del processo civile del 2009 ha ulteriormente circoscritto la discrezionalità del giudice con la previsione della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni ed, infine, nel 2014 il legislatore ha previsto che il giudice possa compensare le spese solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, fino all'intervento della Corte
Costituzionale. Il presente procedimento veniva incardinato in data 21/4/2006, cosicchè il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis è quello anteriore alla riforma del 2009.
Tanto premesso, le spese di lite non possono che essere compensate, con esclusione di quelle di consulenza tecnica di ufficio, che vengono poste definitivamente a carico di parte attrice. Milita per tale conclusione la circostanza evidenziata dal consulente tecnico di ufficio circa i caratteri del frazionamento, del quale si è discusso nel presente procedimento, tali da integrare i giusti motivi legittimanti la compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 21/4/2006 da Pt_2
e nei confronti dei sigg.
[...] Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 CP_8
e , nonché e con
[...] Controparte_3 CP_2 Persona_2 Persona_1
l'intervento in giudizio dei sigg. e nonché sulle domande CP_6 Controparte_7 riconvenzionali, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande formulate da e quelle nei suoi confronti Parte_4 proposte in via riconvenzionale;
2) rigetta la domanda proposta dall'attrice Parte_2
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle di consulenza tecnica di ufficio che vengono poste definitivamente a carico di Parte_2
Così deciso in Vallo della Lucania, 28/4/2025
7 dott.ssa Elvira Bellantoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 747 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: Responsabilità professionale, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Q. Parte_1 C.F._1
Sella, 5 8043 Agropoli, presso lo studio dell'Avv. Luciano Botti, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
ATTRICE
domiciliata in Agropoli alla via Togliatti n. 9; Parte_2
ATTRICE CONTUMACE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. E C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliati in Vallo Controparte_4 C.F._5 della Lucania alla via De Hippolitis n.12 presso lo studio dell'Avv. Ludovico Di Brita dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI - ATTORI in riconvenzionale
(C.F. ) in qualità di tutore di Controparte_5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Agropoli C.so Garibaldi 76 presso lo studio Persona_1 dell'Avv. Domenico Amatucci dal quale è rappresentata e difesa, anche con poteri disgiunti, unitamente all'Avv. Alberto di Caro in forza di procura speciale in atti;
CONVENUTA – ATTRICE in riconvenzionale
, domiciliato in Agropoli alla via Piano della Madonna n. 1; Persona_2
CONVENUTO CONTUMACE
1
NONCHE'
(C.F. ), quale erede di e CP_6 C.F._7 Persona_1
( C.F. ), quale erede di Controparte_7 CodiceFiscale_8 Persona_3 elettivamente domiciliati in Agropoli C.so Garibaldi 76 presso lo studio dell'Avv. Domenico
Amatucci dal quale sono rappresentati e difesi, anche con poteri disgiunti, unitamente all'Avv.
Alberto di Caro come da procura speciale in atti;
INTERVENTORI VOLONTARI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 21 aprile 2006 i sig.ri e convenivano Parte_3 Parte_1 in giudizio e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_8 Controparte_3 CP_2
, nonché il geom. e la sig.ra al fine di ottenere la rettifica
[...] Persona_2 Persona_1 del frazionamento n. 5984/2002 e accertare la responsabilità professionale del geom. Per_2 con conseguente condanna dello stesso sia al rimborso in loro favore delle spese sostenute
[...] per la rettifica del suddetto frazionamento, sia al risarcimento del danno in favore di
[...] in seguito alla procurata incommerciabilità del bene, con vittoria di spese da attribuire Pt_3 al difensore dichiaratosi antistatario.
Gli attori e – premesso di essere proprietari rispettivamente, Parte_3 Parte_1 giusto atto di compravendita, di un appezzamento di terreno con entrostante fabbricato rurale, sito in agro di Agropoli alla via Alento distinto in catasto al fl. 6 n. 726, confinante con part. 729
e strada vicinale , con part. 177, 497 e 33, con part. 30 e 44 e con part 727 e, giusto atto di compravendita, di un appezzamento di terreno sito in Agropoli e distinto catastalmente alla part. 716 e 718 fl. 6 con entrostante fabbricato in catasto urbano al n. 717, nonché in virtù di testamento olografo del piccolo appezzamento di terreno part. 728 in ragione di ½, appartenendo l'altra metà alla sig. sorella del dante causa – deducevano che i predetti terreni Persona_1 confinavano con un ulteriore appezzamento di terreno distinto alla part. 727 in proprietà comune di e coniugati in regime di comunione, con le signore CP_2 Controparte_3 CP_4
e che le particelle 726, 727, 728 e 729 originavano dal frazionamento
[...] Controparte_1 eseguito dal geom. in data 29 aprile 2002 previo incarico conferito dal dante causa e di aver Per_2
2 scoperto, a seguito delle misurazioni effettuate sul proprio fondo, che la superficie della part. 726 era inferiore di oltre 1000 mq rispetto a quanto acquistato.
Si costituivano in giudizio , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
i quali, in via preliminare, chiedevano la riunione del presente procedimento con il
[...] procedimento n. RG 284/03 e nel merito in via riconvenzionale subordinata, essendo l'errata determinazione dei confini imputabile solo ed esclusivamente ai danti causa e al geom. Per_2 riconvenzionale, in caso di evizione, la condanna dei germani alla restituzione del Per_1 maggior prezzo pagato, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Chiedevano altresì, in caso di accertato errore nel frazionamento, di condannare il geom. Per_2 al risarcimento del danno e alla refusione di tutte le somme anticipate a causa dell'errore professionale, con vittoria di spese da attribuire al procuratore dichiarato antistatario.
Si costituiva altresì in giudizio la sig. in qualità di tutore della sig. Controparte_8 Per_1
la quale riferiva che : 1) la signora con atto rep. 39820/8904, redatto in
[...] Persona_1 data 30.11.1999, conferiva a suo fratello , procura generale;
2) , Persona_4 Persona_4 in forza di tale procura, con atto rep. 8207/1058, alienava al sig. appezzamento di terreno Pt_3 della complessiva superficie catastale di ettari 3 are 0 e centiare 96 al prezzo di euro 103.300,00;
3) con atto rep. 68606/27965 alienava altresì ad e un CP_2 Controparte_3 appezzamento di terreno della complessiva superficie catastale di ettari 1 are 22 e centiare 52; 4) entrambi gli appezzamenti di terreno, part. 726 e 727, risultano dal frazionamento di una più ampia particella di terreno, censita al n. 714, a sua volta derivante dall'originaria particella n. 31 ( fraz. N. 3582 del 2002); 5) i suddetti frazionamenti non venivano effettuati dagli alienanti bensì dagli acquirenti, che vi provvidero a loro cura prima di stipulare i relativi atti di compravendita.
Concludeva, in via preliminare, per la sospensione del giudizio per essere stato impugnato il testamento del sig. e per la riunione con analogo procedimento di regolamento Persona_4 di confini e nel merito, per il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto.
Spiegava altresì formale domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna in solido degli attori e del geom. alla manleva dell'esponente da ogni conseguenza pregiudizievole Per_2 ed al risarcimento dei danni, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano volontariamente in giudizio, in qualità di eredi di i sig.ri Persona_1 [...]
e i quali, riportandosi all'atto di costituzione in giudizio di CP_6 Persona_3 Per_1
e facendo propria la contestazione integrale delle difese avversarie, formulavano
[...] conclusioni sovrapponibili a quelle della loro dante causa.
3 Il Tribunale, una volta dichiarata la contumacia di e rigettata la richiesta di riunione, Persona_2 ammetteva consulenza tecnica di ufficio.
Il processo, interrotto l'11/9/2023 per l'intervenuto decesso del Sig. era Persona_3 riassunto dai sigg. , e e si CP_2 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 costituiva in giudizio l'unica erede del Sig. sig.ra Persona_3 Controparte_7 successivamente all'udienza del 16/4/2024 il Tribunale dichiarava nuovamente l'interruzione del processo per la morte del sig. Parte_3
La causa era assunta in decisione in decisione con la concessione dei termini di cui l'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il procedimento era interrotto all'udienza del 16/4/2024 per la morte del sig. i Parte_3 sigg. , e presentavano in CP_2 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 data 18/6/2024 istanza di riassunzione e veniva fissata per la prosecuzione del processo l'udienza del 21/1/2025 con termine per la notificazione fino al 21/11/2024.
All'udienza del 21/1/2025, la cui celebrazione era sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore dei sigg. , e CP_2 Controparte_4 Controparte_1 non depositava la prova della notificazione dell'atto di riassunzione nei Controparte_3 confronti della sig.ra difesa dall'avv. Luciano Botti, ma unicamente l'atto di Parte_1 riassunzione notificato alla sig.ra quale erede del sig. Parte_2 Parte_3
Come a tutti noto la revoca e la rinuncia al mandato da parte del difensore non hanno effetto a norma dell'art. 85 c.p.c. nei confronti delle altre parti fino alla sostituzione del difensore, nel caso di specie mai avvenuta.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 4 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 2526/2021).
Alla luce di tali principi alcun dubbio residua in ordine alla tempestività della riassunzione e, tuttavia, non avendo la parte che ha chiesto di proseguire il processo fornito prova dell'esistenza di una notificazione compiuta nel termine originariamente concesso nei confronti della sig.ra deve ritenersi l'improcedibilità di ogni domanda dalla stessa formulata e Parte_1 proposta nei suoi confronti in via riconvenzionale.
Ciò posto, occorre verificare se la mancata riassunzione nei confronti della sig.ra Parte_1 riverberi conseguenze sul giudizio nel suo complesso.
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, ripetutamente affermato il principio secondo cui in caso di cause scindibili “la nullità, la tardività o l'assoluta mancanza dell'atto di riassunzione del processo nei confronti di alcuni coobbligati non si estende ai rapporti processuali relativi agli altri, nei cui riguardi la riassunzione sia stata validamente e tempestivamente eseguita, estinguendosi il giudizio, in applicazione del principio previsto dall'art. 1306 cod. civ., esclusivamente con riferimento ai primi”( cfr. Cass. civ. nn.
18714/2007, 26888/2008, 15539/2014, 26888/2018, 4684/2020).
La cause inscindibili non ricorrono solo quando sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
sono inscindibili anche le cause caratterizzate dall'identità del diritto fatto valere in giudizio, che se unitariamente proposte, devono essere soggetto al medesimo "iter" processuale;
si tratta dei casi in cui la domanda è fondata su un rapporto sostanziale comune a più soggetti e richiede una decisione unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe ( cfr. Cass. civ. n.
16018/2010). In tema di azioni dirette al risarcimento dei danni può ritenersi sussistente un'ipotesi di inscindibilità, se l'accertamento della responsabilità di uno dei coobbligati presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri, dovendosi in tal caso valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause, se sono state instaurate azioni di regresso o manleva o ancora se uno dei convenuti chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile "pro quota", in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore ( cfr. Cass. civ. n.
14379/2019, Cass. civ. n. 22984/2020, Cass. civ. n. 7936/2018, Cass. civ. n. 19584/2013).
5 Alla luce della stessa prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione deve ritenersi l'assoluta scindibilità delle domande formulate dagli originari attori: il sig. Parte_3 lamentava una differente estensione della particella oggetto dell'atto di compravendita dell'11/11/2002, mentre la sig.ra manifestava unicamente la sussistenza di un Parte_1 interesse a conoscere l'esatta superficie del bene ricevuto in eredità in forza del testamento del sig. , peraltro annullato perché risultato apocrifo. Persona_4
La mancata notificazione dell'atto di riassunzione al difensore della sig.ra appare Persona_1 superato dall'avvenuta costituzione in giudizio degli eredi di quest'ultima.
Passando all'esame del merito il consulente tecnico di ufficio accertava che sia l'estensione dei fondi delle parti in causa, sia la posizione dei rispettivi limiti, erano da considerarsi conformi
(anche se in tolleranza) alle rispettive superfici e limiti catastali e che nessuna superficie di terreno attoreo risultava occupata dai convenuti.
Il tecnico riferiva quanto alla correttezza del frazionamento n. 5984/2022 redatto dal geom. quanto segue: “analiticamente le dividenti non corrispondono alle risultanze del “Libretto di Per_2
Campagna” redatto in occasione del frazionamento stesso in quanto risultano errate le “misurata” tra i punti fiduciali. Dal punto di vista tecnico, con il frazionamento n. 5948/2002 di cui trattasi sono state attribuite le corrette coordinate ai picchetti esistenti;
all'atto di presentazione all'Agenzia del Territorio di Salerno quindi doveva essere soltanto corretto il “Libretto di Campagna” in virtù delle dividenti già materializzate” e che in caso di redazione di un nuovo frazionamento dei beni occorreva “ripristinare lo stesso facendo riferimento ai punti fiduciali ed ai picchetti in ferro esistenti che delimitano i confini fra le particelle nr. 726 e n.
727”.
Le conclusioni cui perveniva il consulente tecnico di ufficio sono condivise dal Tribunale.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili” e, tuttavia, non può in presenza di censure puntuali e specifiche, che evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, fondare la propria decisione sulla adesione acritica alle predette conclusioni ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 15804/2024); il consulente tecnico di ufficio forniva, peraltro, esaustivi chiarimenti alle censure formulate dalla difesa di parte attrice.
Gli esiti della consulenza tecnica di ufficio conducono al rigetto della domanda attorea originariamente formulata dal sig. con conseguente assorbimento delle richieste Parte_3
6 avanzate in via riconvenzionale subordinata dai convenuti , CP_2 Controparte_4
e e dai sigg. e . Controparte_1 Controparte_3 CP_6 Controparte_7
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
Il testo dell'art. 92 c.p.c. è stato oggetto di vari interventi legislativi: il testo originario consentiva al giudice di compensare le spese processuali in presenza di giusti motivi, e la genericità dell'espressione utilizzata consentiva una valutazione discrezionale di massima ampiezza;
l'art. 2 delle legge 263/2005 ha previsto esplicitamente l'obbligo del giudice di indicare specificatamente nella motivazione i giusti motivi legittimanti la compensazione;
la legge di riforma del processo civile del 2009 ha ulteriormente circoscritto la discrezionalità del giudice con la previsione della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni ed, infine, nel 2014 il legislatore ha previsto che il giudice possa compensare le spese solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, fino all'intervento della Corte
Costituzionale. Il presente procedimento veniva incardinato in data 21/4/2006, cosicchè il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis è quello anteriore alla riforma del 2009.
Tanto premesso, le spese di lite non possono che essere compensate, con esclusione di quelle di consulenza tecnica di ufficio, che vengono poste definitivamente a carico di parte attrice. Milita per tale conclusione la circostanza evidenziata dal consulente tecnico di ufficio circa i caratteri del frazionamento, del quale si è discusso nel presente procedimento, tali da integrare i giusti motivi legittimanti la compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 21/4/2006 da Pt_2
e nei confronti dei sigg.
[...] Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 CP_8
e , nonché e con
[...] Controparte_3 CP_2 Persona_2 Persona_1
l'intervento in giudizio dei sigg. e nonché sulle domande CP_6 Controparte_7 riconvenzionali, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande formulate da e quelle nei suoi confronti Parte_4 proposte in via riconvenzionale;
2) rigetta la domanda proposta dall'attrice Parte_2
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle di consulenza tecnica di ufficio che vengono poste definitivamente a carico di Parte_2
Così deciso in Vallo della Lucania, 28/4/2025
7 dott.ssa Elvira Bellantoni
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