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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/10/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3504/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice DR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AN CO, giusta procura in atti;
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Amati Fabiano, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nella qualità di consorziata del , Parte_1 Parte_2 ha proposto opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contestando il diritto di credito vantato dall' Controparte_1
In particolare, ha eccepito di aver già provveduto al pagamento delle somme ingiunte direttamente nei confronti del , censurando altresì la Parte_2 violazione, da parte della convenuta opposta, del disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c..
Costituendosi in giudizio, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
Rigettata l'istanza sospensiva ex art. 615 c.p.c., la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 25/6/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
(applicabile al presente giudizio in forza del disposto di cui all'art. 7, co. 3, d.lgs.
n. 164/2024).
****
L'opposizione è infondata.
Alla società opponente è stato notificato atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Bari nel proc. 5255/2021 R.G., in favore dell'odierna opposta e nei confronti del , con il quale è stato intimato alla opponente, Parte_2 quale consorziata e nei limiti della quota di partecipazione al citato, il Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 31.861,58, oltre interessi e spese, dovuta in relazione al rapporto contrattuale (appalto) intercorso con l'
[...]
Controparte_1
L'appartenenza dell'odierna opponente al suddetto è circostanza Parte_2 pacifica e incontestata così come lo è la natura di consorzio di urbanizzazione del in questione;
quest'ultima circostanza è confermata dai documenti Parte_2 versati in atti, da cui emerge che il è stato costituito dai proprietari dei Parte_2 suoli siti a Bari nella Contrada Sant'Anna, ricadenti nel piano particolareggiato pagina 2 di 7 maglia di espansione n. 22 Japigia Sant'Anna, Comparto n. 3, per regolare i rapporti scaturenti dalla lottizzazione, ivi compresa la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
La fattispecie è, dunque, riconducibile alla figura atipica del consorzio di urbanizzazione, quale aggregazione finalizzata alla sistemazione e al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi a cui, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non si applica la disciplina dei consorzi di produzione e di scambio, di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., ma quella prevista dallo statuto e, sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione e condominio (cfr. di recente Cass. civ. Sez. I Ord., 02/07/2021, n. 18792 e in senso conforme, ex multis Cassazione civile, sez. I, n. 9568 del 2017; n. 20989 del 2014; n.7427 del 2012; n.10220 del 2010; Sentenza n. 2877 del 2007;
Sentenza n. 28492 del 2005) per il forte profilo di realità che caratterizza il rapporto obbligatorio, facente capo a tutti i proprietari e titolari dei diritti reali sui beni inclusi nel consorzio, e per il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva.
L'opposta ha allegato di aver preventivamente agito in executivis nei confronti del Consorzio debitore e, una volta risultata infruttuosa l'azione esecutiva, ha azionato il suo credito nei confronti della odierna opponente, ritenendola obbligata solidalmente con il , nei limiti della sua quota di Parte_2 partecipazione (pari a 106,59 millesimi), in virtù di quanto previsto dall'art. 5 dell'atto costitutivo del (prodotto in giudizio). Parte_2
Ciò premesso, l'opposizione è incentrata sulla ritenuta nullità del precetto,
“non avendo alcun titolo l'intimante a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente-consorziata” sulla scorta della disciplina dettata dall'art. 63, co. 2, disp. att. c.c., in tesi applicabile al Consorzio de quo, qualificato quale consorzio di urbanizzazione.
Ora, come anticipato, i consorzi di urbanizzazione – come quello di cui si discute – sono figure atipiche disciplinate dalle norme statutarie e solo sussidiariamente dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di pagina 3 di 7 comunione (cfr. Cass., n. 18792/2021, cit.).
Nella specie, emerge documentalmente che le disposizioni dell'atto costitutivo del de quo stabiliscono che "Gli oneri e le spese del Parte_2
... sono a carico dei consorziati in solido e verranno ripartiti in Parte_2 proporzione della quota di partecipazione dei consorziati" (cfr. art. 5 Atto costitutivo), con ciò sancendo statutariamente un regime di responsabilità solidale pro quota delle obbligazioni assunte dal che smentisce la tesi Parte_2 dell'opponente.
È dunque ravvisabile, nella specie, una specifica previsione statutaria in ordine alla responsabilità per le obbligazioni assunte dal verso i terzi Parte_2 creditori.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, quand'anche si affermi la natura parziaria della responsabilità dei singoli consorziati per le obbligazioni del
, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli Parte_2 consorziati, alla stregua della disciplina del condominio evocata dall'opponente, è proprio l'applicazione della disciplina del condominio a determinare la infondatezza dell'opposizione.
Infatti, se, da un lato, tale disciplina conferisce la possibilità di agire verso il singolo consorziato, quale obbligato pro quota, azionando il titolo esecutivo formatosi nei confronti dell'ente di gestione (cfr. ex plurimis, Cass. 29/03/2017,
n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693), dall'altro conduce al rigetto dell'eccezione basata sul disposto di cui all'art. 63 disp. att.
c.c..
Come noto, i primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.p.c. dispongono quanto segue: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi” (comma 1); “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini” (comma 2).
pagina 4 di 7 In base all'esegesi suggerita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
2, n. 5043 del 17/02/2023, Rv. 667152 – 01), la norma in questione prevede che:
a) i condòmini “in regola coi pagamenti” possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condòmini “morosi”, anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege;
b) i condòmini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi.
La Corte di legittimità ha tuttavia pure chiarito che “l'espressione
“condòmini morosi” di cui all'art. 63 disp. att. c.p.c. indica i condòmini che non hanno versato all'amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che, d'altra parte, non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell'obbligazione condominiale, pagando direttamente a quest'ultimo, mentre l'espressione “condòmini in regola con i pagamenti” indica quelli che abbiano estinto la propria quota dell'obbligazione condominiale, mediante pagamento diretto del relativo importo al creditore, ovvero mediante pagamento in favore di quest'ultimo effettuato dall'amministratore con la provvista da loro fornita. In tale ottica, la comunicazione dell'amministratore al creditore relativa ai dati dei condòmini
“morosi”, prevista dal primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c., consente di imputare il pagamento effettuato dall'amministratore stesso ad estinzione delle
(sole) quote dell'obbligazione condominiale dei condòmini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali possono così definirsi “in regola con i pagamenti”, lasciando invece insolute le quote dell'obbligazione condominiale dei condòmini che non abbiano versato i contributi dovuti” (cfr. Cass., n. 34220 del 2023, ove la Corte ha altresì affermato che “è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al , specie se consacrate in Parte_3 un titolo esecutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò
pagina 5 di 7 nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versati dai condòmini all'amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l'obbligazione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo. La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ai loro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante
(ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attraverso l'esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessi partecipanti al ”). Parte_3
Nella specie, è rimasto affatto indimostrato che la società opponente abbia versato la sua quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore odierno opposto e sia dunque annoverabile tra i “condomini in regola con i pagamenti” (è poi pacifico che non abbia neanche estinto autonomamente la propria quota dell'obbligazione del , pagando direttamente alla Parte_2 convenuta opposta).
– gravata del relativo onere probatorio – non ha infatti fornito Parte_1 idonea prova del fatto estintivo dell'obbligazione: si è infatti limitata a produrre documentazione di formazione unilaterale e proveniente dalla stessa parte opponente (doc. 4) o sprovvista di elementi che ne consentano la riferibilità soggettiva (doc. 5), nonché priva di univoca attitudine dimostrativa (doc. prodotta in data 14/9/2022), in ogni caso documentalmente smentita da quanto riportato nel verbale dell'assemblea del del 20/12/2021, versato in atti Parte_2 dalla stessa attrice, in cui quest'ultima non è annoverata tra i “soci in regola con i versamenti consortili”.
Ciò inibisce l'operatività della disciplina di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
Ne discende la legittimità della pretesa creditoria, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri minimi, attese l'entità delle questioni trattate, la natura documentale della controversia e l'adozione del modulo decisionale semplificato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
- NA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 18 ottobre 2025
Il giudice
DR LI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice DR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AN CO, giusta procura in atti;
-opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Amati Fabiano, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nella qualità di consorziata del , Parte_1 Parte_2 ha proposto opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contestando il diritto di credito vantato dall' Controparte_1
In particolare, ha eccepito di aver già provveduto al pagamento delle somme ingiunte direttamente nei confronti del , censurando altresì la Parte_2 violazione, da parte della convenuta opposta, del disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c..
Costituendosi in giudizio, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
Rigettata l'istanza sospensiva ex art. 615 c.p.c., la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 25/6/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
(applicabile al presente giudizio in forza del disposto di cui all'art. 7, co. 3, d.lgs.
n. 164/2024).
****
L'opposizione è infondata.
Alla società opponente è stato notificato atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Bari nel proc. 5255/2021 R.G., in favore dell'odierna opposta e nei confronti del , con il quale è stato intimato alla opponente, Parte_2 quale consorziata e nei limiti della quota di partecipazione al citato, il Parte_2 pagamento della somma complessiva di euro 31.861,58, oltre interessi e spese, dovuta in relazione al rapporto contrattuale (appalto) intercorso con l'
[...]
Controparte_1
L'appartenenza dell'odierna opponente al suddetto è circostanza Parte_2 pacifica e incontestata così come lo è la natura di consorzio di urbanizzazione del in questione;
quest'ultima circostanza è confermata dai documenti Parte_2 versati in atti, da cui emerge che il è stato costituito dai proprietari dei Parte_2 suoli siti a Bari nella Contrada Sant'Anna, ricadenti nel piano particolareggiato pagina 2 di 7 maglia di espansione n. 22 Japigia Sant'Anna, Comparto n. 3, per regolare i rapporti scaturenti dalla lottizzazione, ivi compresa la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
La fattispecie è, dunque, riconducibile alla figura atipica del consorzio di urbanizzazione, quale aggregazione finalizzata alla sistemazione e al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi a cui, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non si applica la disciplina dei consorzi di produzione e di scambio, di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., ma quella prevista dallo statuto e, sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione e condominio (cfr. di recente Cass. civ. Sez. I Ord., 02/07/2021, n. 18792 e in senso conforme, ex multis Cassazione civile, sez. I, n. 9568 del 2017; n. 20989 del 2014; n.7427 del 2012; n.10220 del 2010; Sentenza n. 2877 del 2007;
Sentenza n. 28492 del 2005) per il forte profilo di realità che caratterizza il rapporto obbligatorio, facente capo a tutti i proprietari e titolari dei diritti reali sui beni inclusi nel consorzio, e per il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva.
L'opposta ha allegato di aver preventivamente agito in executivis nei confronti del Consorzio debitore e, una volta risultata infruttuosa l'azione esecutiva, ha azionato il suo credito nei confronti della odierna opponente, ritenendola obbligata solidalmente con il , nei limiti della sua quota di Parte_2 partecipazione (pari a 106,59 millesimi), in virtù di quanto previsto dall'art. 5 dell'atto costitutivo del (prodotto in giudizio). Parte_2
Ciò premesso, l'opposizione è incentrata sulla ritenuta nullità del precetto,
“non avendo alcun titolo l'intimante a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente-consorziata” sulla scorta della disciplina dettata dall'art. 63, co. 2, disp. att. c.c., in tesi applicabile al Consorzio de quo, qualificato quale consorzio di urbanizzazione.
Ora, come anticipato, i consorzi di urbanizzazione – come quello di cui si discute – sono figure atipiche disciplinate dalle norme statutarie e solo sussidiariamente dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di pagina 3 di 7 comunione (cfr. Cass., n. 18792/2021, cit.).
Nella specie, emerge documentalmente che le disposizioni dell'atto costitutivo del de quo stabiliscono che "Gli oneri e le spese del Parte_2
... sono a carico dei consorziati in solido e verranno ripartiti in Parte_2 proporzione della quota di partecipazione dei consorziati" (cfr. art. 5 Atto costitutivo), con ciò sancendo statutariamente un regime di responsabilità solidale pro quota delle obbligazioni assunte dal che smentisce la tesi Parte_2 dell'opponente.
È dunque ravvisabile, nella specie, una specifica previsione statutaria in ordine alla responsabilità per le obbligazioni assunte dal verso i terzi Parte_2 creditori.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, quand'anche si affermi la natura parziaria della responsabilità dei singoli consorziati per le obbligazioni del
, le quali si dividono e gravano, pertanto, pro parte, sui singoli Parte_2 consorziati, alla stregua della disciplina del condominio evocata dall'opponente, è proprio l'applicazione della disciplina del condominio a determinare la infondatezza dell'opposizione.
Infatti, se, da un lato, tale disciplina conferisce la possibilità di agire verso il singolo consorziato, quale obbligato pro quota, azionando il titolo esecutivo formatosi nei confronti dell'ente di gestione (cfr. ex plurimis, Cass. 29/03/2017,
n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693), dall'altro conduce al rigetto dell'eccezione basata sul disposto di cui all'art. 63 disp. att.
c.c..
Come noto, i primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.p.c. dispongono quanto segue: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi” (comma 1); “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini” (comma 2).
pagina 4 di 7 In base all'esegesi suggerita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
2, n. 5043 del 17/02/2023, Rv. 667152 – 01), la norma in questione prevede che:
a) i condòmini “in regola coi pagamenti” possono essere aggrediti esecutivamente, in caso di insolvenza dei condòmini “morosi”, anche per la quota dell'obbligazione condominiale gravante su questi ultimi: sui primi, pertanto, grava una obbligazione sussidiaria di garanzia per le obbligazioni dei secondi, modellata come una sorta di fideiussione ex lege;
b) i condòmini in regola coi pagamenti vantano, però, nei confronti del creditore del condominio, un beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi.
La Corte di legittimità ha tuttavia pure chiarito che “l'espressione
“condòmini morosi” di cui all'art. 63 disp. att. c.p.c. indica i condòmini che non hanno versato all'amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che, d'altra parte, non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell'obbligazione condominiale, pagando direttamente a quest'ultimo, mentre l'espressione “condòmini in regola con i pagamenti” indica quelli che abbiano estinto la propria quota dell'obbligazione condominiale, mediante pagamento diretto del relativo importo al creditore, ovvero mediante pagamento in favore di quest'ultimo effettuato dall'amministratore con la provvista da loro fornita. In tale ottica, la comunicazione dell'amministratore al creditore relativa ai dati dei condòmini
“morosi”, prevista dal primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c., consente di imputare il pagamento effettuato dall'amministratore stesso ad estinzione delle
(sole) quote dell'obbligazione condominiale dei condòmini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali possono così definirsi “in regola con i pagamenti”, lasciando invece insolute le quote dell'obbligazione condominiale dei condòmini che non abbiano versato i contributi dovuti” (cfr. Cass., n. 34220 del 2023, ove la Corte ha altresì affermato che “è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al , specie se consacrate in Parte_3 un titolo esecutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò
pagina 5 di 7 nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versati dai condòmini all'amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l'obbligazione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo. La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ai loro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante
(ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attraverso l'esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessi partecipanti al ”). Parte_3
Nella specie, è rimasto affatto indimostrato che la società opponente abbia versato la sua quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore odierno opposto e sia dunque annoverabile tra i “condomini in regola con i pagamenti” (è poi pacifico che non abbia neanche estinto autonomamente la propria quota dell'obbligazione del , pagando direttamente alla Parte_2 convenuta opposta).
– gravata del relativo onere probatorio – non ha infatti fornito Parte_1 idonea prova del fatto estintivo dell'obbligazione: si è infatti limitata a produrre documentazione di formazione unilaterale e proveniente dalla stessa parte opponente (doc. 4) o sprovvista di elementi che ne consentano la riferibilità soggettiva (doc. 5), nonché priva di univoca attitudine dimostrativa (doc. prodotta in data 14/9/2022), in ogni caso documentalmente smentita da quanto riportato nel verbale dell'assemblea del del 20/12/2021, versato in atti Parte_2 dalla stessa attrice, in cui quest'ultima non è annoverata tra i “soci in regola con i versamenti consortili”.
Ciò inibisce l'operatività della disciplina di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
Ne discende la legittimità della pretesa creditoria, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri minimi, attese l'entità delle questioni trattate, la natura documentale della controversia e l'adozione del modulo decisionale semplificato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
- NA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 18 ottobre 2025
Il giudice
DR LI
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