Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8411/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/03/2025, alle ore 10:35, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
+ 1 Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente l'avv. Pierluigi d'Acunto in sostituzione dell'avv. Simona
Pavone, il quale nell'interesse di , contesta tutto Controparte_2
quanto dedotto, chiesto, eccepito e rilevato da parte attrice e insiste in tutte le domande difese ed eccezioni formulate con l'atto di comparsa di costituzione e risposta, con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, 2, e con le note conclusive depositate in data 7.3.2025 e alle conclusioni ivi rassegnate, nonchè in tutte le deduzioni e richieste formulate in seno ai precedenti verbali di causa. L'avv.
d'Acunto precisa, pertanto, le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio così come precisate in seno alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. 1, 2 ed alle note da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il giudice invita alla discussione della causa. L'avv. d'Acunto si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice comunica che all'esito della Camera di consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8411/2021 r.g.a.c.
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2 citazione dall'avv. Matteo Gentile presso il cui studio sono elett.te in Scicli (RG)
Viale I Maggio 107;
Opponenti
E
(c.f.: ) e per essa, quale procuratrice Controparte_3 P.IVA_1
speciale, c.f.: ) rapp.ta e difesa in virtù Controparte_4 P.IVA_2 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Simona
Pavone ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Mario Pisani, in Napoli, Via
Mergellina n. 32;
Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – locazione finanziaria.
Conclusioni: come da verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato tempestivamente, e Pt_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7672/2020 del
[...]
2
16/12/2020 (R.G. 23581/2020) con cui, su istanza di Controparte_2
sono stati solidalmente ingiunti di pagare a quest'ultima, quali fideiussori della società (dichiarata fallita con sentenza in data 11.5.2020), la somma CP_5
di euro 315.760,90 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di canoni impagati dei seguenti contratti di locazione finanziaria (cfr. ricorso monitorio):
a) contratto di locazione finanziaria n. 2093247, stipulato il 2.8.2011 (All. 1);
b) contratto di locazione finanziaria n. 2093375, stipulato il 2.8.2011 (All. 2);
c) contratto di locazione finanziaria n. 2093376, stipulato il 2.8.2011 (All. 3);
d) contratto di locazione finanziaria n. 2093378, stipulato il 2.8.2011 (All. 4);
e) contratto di locazione finanziaria n. 2093379, stipulato il 2.8.2011 (All. 5); relativi a n. 5 veicoli Iveco Stralis AT440S48T passo 3800 completo di accessori, per un corrispettivo totale di Euro 447.000,00.
Gli opponenti eccepito, innanzitutto, l'erroneità del quantum debeatur azionato in via monitoria siccome dagli stessi estratti conto ivi prodotti (doc. 8) il residuo dei contratti di leasing sarebbe pari a complessivi euro 95.155,55 (euro
17.769,51 per un contratto di leasing ed euro 18.846,51 per ciascuno degli altri contratti di leasing) anziché la somma azionata di euro 315.760,90. Hanno quindi eccepito l'insussistenza di alcun credito di essendo già stato CP_1 corrisposto l'importo di euro 241.052,53 tramite iscrizione a ruolo esattoriale dall'Istituto “Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale” operata da
Riscossione Sicilia S.p.A., mediante la cartella n. 29320150038699042000, oggetto di inserita nel passivo fallimentare della Seredil srl. Parte_3
Hanno poi eccepito che anche il presunto importo residuo di € 95.155,55, risultante dagli estratti conto dall'origine del rapporto, è assorbito dal maggiore importo in seno alla predetta cartella esattoriale n. 29320150038699042000.
Hanno infine eccepito la decadenza dalla garanzia fideiussoria e art. 1957 c.c. e la mancata decurtazione degli importi ricavati dalla vendita dei mezzi oggetto dei contratti di leasing. Gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e difesa;
-ritenere fondata la spiegata opposizione e per l'effetto: -dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli - n° 7672/2020 reso il 16/12/2020 su ricorso della REV – Gestione Crediti S.p.A., notificato agli odierni opponenti in data
3
09/02/2021, con il quale è stato ingiunto di pagare, nel termine di giorni quaranta, la somma di complessivi euro 315.760,90= oltre interessi e le spese del procedimento di ingiunzione liquidati nella misura di euro 4.819,00=, di cui euro
4.185,00= per compensi professionali ed euro 634,00= per esborsi, oltre Iva, cpa
e rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014; - per l'effetto, nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto e pertanto non dovuta la richiesta di pagamento di complessivi euro 315.760,90= oltre interessi perché spropositata nel suo ammontare ed in ogni caso non dovuta e non provata per tutte le motivazioni di cui in premessa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per “responsabilità aggravata vista la palese temerarietà della litte, di cui all'art. 96 del Cpc”.
Costituitasi in giudizio, Rev-Gestione Crediti ha contestato in fatto e in diritto i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. Ha dedotto che sulla scorta degli estratti conto ex art. 50 TUB al 17.11.2017 (doc. 7 al fasc. monitorio), il saldo residuo di ciascun contratto di leasing è il seguente: a. quanto al rapporto n.
2093247 un importo alla data del 31.12.2016 pari a € 18.846,51 oltre interessi di mora, nonché debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione per €
44.121,07; b. quanto al rapporto n. 2093379 un importo alla data del 31.12.2016 pari a € 19.769,51 oltre interessi di mora, nonché debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione per € 44.121,07; c. quanto al rapporto n. 2093378 un importo alla data del 31.12.2016 pari a € 18.846,51 oltre interessi di mora, nonché debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione per € 44.121,07; d. quanto al rapporto n. 2093376 un importo alla data del 31.12.2016 pari a € 18.846,51 oltre interessi di mora, nonché debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione per € 44.121,07; e. quanto al rapporto n. 2093375 un importo alla data del 31.12.2016 pari a € 18.846,51 oltre interessi di mora, nonché debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione per € 44.121,07. Ha quindi dedotto che, pur Contr avendo legittimamente escusso dal la quota garantita del proprio credito, ciò non esclude il suo diritto di agire, anche nei confronti dei garanti/opponenti, per l'integrale recupero del residuo saldo debitore. Ha poi dedotto di essersi ritualmente insinuata al passivo della società debitrice principale, risultando ammessa per l'importo di € 359.394,20, sicché non sussisterebbe la decadenza
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della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. eccepita dagli opponenti. Ha poi dedotto che l'importo della cartella esattoriale oggetto della eccepita rottamazione
(n. 29320150038699042000) scaturisce esclusivamente dalla somma oggetto dell'escussa garanzia pari a € 195.562,50 (oltre interessi di mora e oneri di riscossione) e che gli importi ricavati dalla vendita dei mezzi oggetto di leasing sono stati considerati ai fini del calcolo del residuo debito oggetto di ingiunzione.
Parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito, per i motivi dedotti ed eccepiti, ritenere e dichiarare l'infondatezza dei motivi di opposizione avanzati ex adverso e, per l'effetto, integralmente rigettarli;
- conseguentemente e in ogni caso, per i motivi dedotti ed eccepiti, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 7672/2020 D.I. del Tribunale di Napoli;
- in subordine e senza recesso da quanto precede, condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'odierna convenuta della diversa somma che fosse accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Deve preliminarmente evidenziarsi che la parte opposta, con la prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. del 18.11.2021, ha limitato la pretesa creditoria (azionata in via monitoria per euro 315.760,90 oltre interessi) ad euro
247.260,90 oltre interessi, avendo dichiarato e documentato gli importi ottenuti dalla vendita dei veicoli oggetto dei contratti di leasing, portati in detrazione alla somma azionata in via monitoria (cfr. memoria 18.11.2021 parte opposta, pag. 2/3
e fatture di vendita ivi allegate). Parte opposta ha quindi concluso per la condanna degli opponenti “al pagamento in favore di Controparte_2
dell'importo di € 247.260,90 oltre interessi moratori maturati e maturandi dal
18.11.2017 sino all'effettivo soddisfo”.
L'opposizione è fondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle
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eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass. 6528/00; 26782/16) e nel quale giudizio il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt.
633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio
(Cass. 7020/2019).
E' pacifico e documentato che gli opponenti, in data 1.8.2011, hanno prestato cinque fideiussioni specifiche fino a concorrenza dell'importo di euro
96.883,00 ciascuna, in favore di Commercio e Finanza Spa, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società in riferimento ai CP_5
cinque contratti di leasing intervenuti in pari data 1/8/2011, per l'importo complessivo di euro 447.000,00 (durata 60 mesi;
canone mensile euro 1.313,50).
I predetti 5 contratti di leasing erano altresì garantiti da Medio Credito
Centrale Spa e tale garanzia, come ha eccepito documentato la parte opponente, veniva escussa dalla società concedente.
Tale circostanza è stata poi ammessa dalla parte opposta nel corso del presente giudizio di opposizione, che, nella comparsa di costituzione e risposta ha dato atto della “somma oggetto dell'escussa garanzia pari a € 195.562,50 oltre interessi di mora e oneri di riscossione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Soltanto nel corso del presente giudizio di opposizione, poi, parte opposta ha dato atto di aver proceduto alla vendita dei beni oggetto dei contratti di leasing, producendo le relative fatture di vendita, dalle quali si evince che la vendita è avvenuta nel 2017, ben prima quindi della proposizione della domanda monitoria.
Peraltro, a differenza della deduzione della parte opposta di essersi
“ritualmente insinuata al passivo della società debitrice principale, risultando ammessa per l'importo di € 359.394,20” (cfr. comparsa di costituzione e risposta), dagli atti di causa, oltre a non esservi alcuna dimostrazione di tale deduzione (che sostanzia, pertanto, una mera infondata asserzione), emerge invece, come ha documentato parte opponente (doc. 5 e 6), che in seno alla documentazione prodotta per l'udienza di verifica dei crediti del 14.06.2016, in riferimento all'istanza di rivendica (n. 31) operata dalla Commercio e Finanza S.p.A., il curatore evidenziava: “tale garanzia veniva successivamente escussa, come
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attesta la comunicazione inviata dal Medio Credito Centrale S.p.A. in data
30.10.2014, il quale si surrogava nei diritti della COMMERCIO E FINANZA
S.p.A.-. Conseguentemente il Medio Credito Centrale S.p.A. si insinuava al passivo del fallimento Seredil, per il tramite della Riscossione Sicilia S.p.A.-.
Nello specifico trattasi dell'istanza n. 18, effettuata per complessivi euro
359.394,20, di cui euro 205.554,57 in forza della cartella di pagamento n.
29320150038699042000, relativa a somme iscritte a ruolo dal Medio Credito
Centrale S.p.A.-. […] Alla luce di quanto precede, sarebbe assolutamente illegittimo che la società COMMERCIO E FINANZA S.p.A., la quale non vanta alcun credito nei confronti della società fallita, procedesse a riappropriarsi dei beni concessi in locazione finanziaria poiché, in tal modo, ne otterrebbe un indebito arricchimento. Pertanto, si insiste affinché i beni oggetto del contratto di leasing, siano venduti all'interno della procedura in modo che l'eventuale ricavo vada a decurtare il credito vantato dal Medio Credito Centrale”.
L'ammissione al passivo dedotta dalla parte opposta è quindi del tutto inesistente.
Ancora, a differenza della deduzione della parte opposta, gli estratti conto dei cinque contratti di leasing in oggetto riportano, al 14.6.2017, un saldo complessivo, non già di euro 315.760,90, bensì di euro 95.155,55.
Nello specifico:
- contratto n. 2093247/TP, euro 18.846,51;
- contratto n. 2093375/TP, euro 18.846,51;
- contratto n. 2093376/TP, euro 18.846,51;
- contratto n. 2093378/TP, euro 18.846,51;
- contratto n. 2093379/TP, euro 19.769,51.
Il riferimento della parte opposta alla certificazione ex art. 50 TUB - di nessun valore nella presente fase di cognizione piena, e soprattutto di nessuna forza inficiante l'estratto conto storico in atti - in cui, il firmatario del relativo documento, una volta attestato il saldo debito come sopra indicato, fa altresì
“incomprensibile” riferimento a tal “ulteriore partita debitoria relativa al debito residuo in linea capitale del citato contratto alla data di risoluzione…”, è evidentemente fuorviante, come
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Il riferimento al “debito residuo alla data di risoluzione”, infatti, non Contr considera la successiva escussione della garanzia di registrata invece negli estratti conto storici che, appunto, registrano l'esatto saldo di ciascun rapporto.
Del resto, la lettera di risoluzione contrattuale del 24.6.2013 (in produzione parte opposta) riferisce il medesimo importo, per “capitale residuo”, indicato nella la predetta attestazione ex art. 50 TUB, e ciò è perfettamente coerente con le scritture contabili della concedente, posto che comunicazione è di
Contr epoca (2013) anteriore all'escussione della garanzia di (2014).
Appare insomma infondata la pretesa creditoria azionata da Rev Gestione
Crediti in via monitoria, laddove ha sommato, al saldo debitore risultante dall'estratto conto, ulteriori ed impropri importi a titolo di “ulteriore partita debitoria relativa al debito residuo in linea capitale”. Le medesime ragioni rendono infondata, altresì, la pretesa creditoria ridotta incorso di causa ad euro
247.260,90 - per effetto della dichiarata vendita dei veicoli oggetto dei contratti di leasing e della imputazione dell'incasso a deconto della maggiore somma ingiunta - in quanto a anch'essa scaturente mediante la sommatoria di somme non dovute.
Né, infine, può essere riconosciuto alla opposta alcuna somma in relazione all'effettivo saldo debitore scaturente dagli estratti conto storici in atti, di Contr complessivi euro 95.155, 55, posto che, da un lato, la garanzia di è stata escussa, come affermato dalla stessa parte opposta, per euro “195.562,50 oltre interessi di mora e oneri di riscossione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta), ma gli estratti conto storici contabilizzano come “avere” dell'utilizzatrice soltanto la somma di euro 195.562,50, sicché restano importi non indicati ivi (nemmeno specificamente indicati dalla parte opposta); dall'altro lato, è documentata l'avvenuta vendita dei veicoli in leasing, nel 2017, per la somma di euro
15.000,00 oltre iva (per quattro di essi) e di euro 7.500,00 (per uno di essi); nonché la riscossione di euro 1.000,00, nel 2020, di cui la parte opposta non ha fornito alcuna specificazione. Sicché, detraendo dal saldo da estratti conto
(95.155,55) il ricavato dalla vendita del 2017 (euro 67.500,00), e la successiva riscossione del 2020 (euro 1.000,00), nonché gli interessi di mora che la parte opposta ha dichiarato di aver ricevuto ma non ha quantificato. Inoltre, come ha
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documentato parte opponente (doc. 5), a seguito dell'escussione della garanzia di Contr
è stato iscritto a ruolo dall'Agente della Riscossione (cartella n.
29320150038699042000) la somma di euro 212.663,50.
Pertanto, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue il rigetto della domanda di pagamento proposta da nei confronti degli Controparte_2
opponenti.
In puto di rigetto della domanda della parte opposta va infine aggiunto che ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. il contegno delle parti stesse nel processo può essere valutato ai fini della decisione. Orbene il contegno di Controparte_2
appare improntato a sottacere elementi fattuali ai fini della identificazione
[...]
dello stesso ammontare della (residua) pretesa creditoria scaturente a seguito
Contr dell'escussione della garanzia di e degli importi già ottenuti a seguito di tale escussione, della vendita dei veicoli, di ulteriori somme pure ricevute e non meglio specificate. Inoltre, quanto alla vendita dei 5 veicoli oggetto di leasing, parte opposta alcuna spiegazione ha ritenuto di fornire circa l'epoca in cui ne è entrata in possesso e la discrasia del prezzo di vendita di uno di essi che, pure essendo identico agli altri (venduti per il prezzo di euro 15.000,00), è stato tuttavia contestualmente venduto all'inferiore prezzo di euro 7.500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività prestata.
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 96 c.p.c., invocata dalla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7672/2020 (R.G. 23581/2020) emesso dal
Tribunale di Napoli il 6/12/2020;
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
Par e;
Parte_1 Parte_2
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte
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opponente opposta che liquida in euro 634,00 per esborsi ed euro 9.850,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, udienza 18.3.2025
E' verbale, ore 16:00
Il giudice onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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