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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 03 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3728 / 2023 e n. 928 / 2022 R.G. vertenti
TRA sig. nato a [...], il [...], c.f , ivi residente Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'Avv. Stefania Dimasi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti .
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello CP_1
Monoriti , giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma, elettivamente Per_1 domiciliato in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps. RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. il Sig. esponeva di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno mensile di assistenza e che, a seguito della visita medica era stato riconosciuto invalido nella misura non sufficiente . Deduceva che le patologie dalle quali era affetto non Gli consentivano lo svolgimento a pieno della sua attività lavorativa e chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente . Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 07.06.2023 il ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 03 marzo 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che il ricorrente è affetto da un insieme di patologie che però non gli consentono di raggiungere il requisito sanitario utile per essere riconosciuto soggetto invalido, con diritto alla fruizione dell'assegno mensile di invalidità, raggiungendo una invalidità pari al 69%. .
Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una ridotta invalidità, senza diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
[...] on possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile Parte_1
di assistenza .
COMPENSA
Per intero fra le pari le spese dei giudizi di atp e di merito, ex art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la parte reso la prescritta dichiarazione, in atti.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico
CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal con ricorso Parte_2
CP_ di merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- Rigetta le domande.
- Compensa fra le parti le spese di lite.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 04 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca