Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 844/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28/03/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]6 22030 LONGONE AL SEGRINO ITALIA con l'Avv. GHISLANZONI CLAUDIO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 13 22033 ASSO ITALIA con l'Avv. CRIPPA FIORENZO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CANZO, in data 19/07/2003,
(anno 2003, atto n. 14, parte II, serie C);
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 21.10.2019 omologato con decreto del 20.11.2019 emesso dal Tribunale Ordinario di Como
- nato il ERBA 09/02/2007 Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/03/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale stabilmente abitata dalla figlia e dalla Sig.ra Persona_1 Parte_1
rimarrà affidata a quest'ultima.
[...]
2) Il sig. si impegna alla costituzione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di Parte_2 omologazione delle presenti condizioni di divorzio, del diritto usufrutto vitalizio sulla quota di ½ di sua proprietà dell'immobile sito in Longone al Segrino (CO) alla via Roma n. 10 censito al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 2, mapp. 150, sub. 8 a favore della Sig.ra Parte_1
e al successivo trasferimento della nuda proprietà della predetta quota di immobile alla figlia
. A fronte di quanto pattuito la sig.ra continuerà a pagare Persona_1 Parte_1 regolarmente il mutuo dalla stessa contratto in data 05/04/2018 per la ristrutturazione dell'immobile, come avvenuto sin ora e fino alla sua integrale estinzione.
3) Il sig. continuerà a corrispondere a a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, che sarà versata Persona_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
4) I sig.ri e terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie relative alla figlia come da “Linee Guida spese extra assegno” Persona_1 approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine di 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta consegna) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5) I sig.ri e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia somma Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Parte_2 in data 19/07/2003, in CANZO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANZO
(anno 2003, atto n. 14, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30/05/2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara Cao