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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1783/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1783/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EMILIANO CERIONI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2 de C.F._4
C.F._5
APPELLATE avverso la sentenza n. 635/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
31/05/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- In via preliminare e cautelare: concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt.li 351 comma 2 e 283 cpc;
- dichiarare, per le motivazioni in premessa, la nullità del processo di primo grado n. rg. 2619/2022 Tribunale di Arezzo e conseguentemente della Sentenza n. 635/2022 del 31 maggio 2022”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugnazione afferente alla nullità della notificazione, voglia comunque disporre conformemente all'art. 354 cpc, rimettendo la causa al primo giudice.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 635/2022 pubblicata il 31/05/2022, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
- condanna a restituire a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
la somma di euro 37.878,10 oltre interessi legali dalla domanda sino al
[...] soddisfo, entro il termine di mesi quattro a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna alla rifusione, in favore delle attrici Parte_1 CP_1
e delle spese di giudizio, che liquida in € 7.254,00 per Controparte_2 compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di e CP_1 CP_2
volte a sentir condannare alla restituzione
[...] Parte_1 della somma di € 42.000,00, oltre interessi legali, che sarebbe stata da loro prestata a titolo di mutuo al predetto convenuto.
pagina 2 di 12 In particolare, le attrici avevano dedotto:
- di aver prestato al convenuto somme di denaro destinate all'acquisto di un immobile;
- che le operazioni a tal fine poste in essere erano state espressamente qualificate come prestiti finalizzati all'acquisto dell'immobile;
- di aver, parimenti, finanziato al convenuto l'acquisto di un computer;
- che il d'altro canto, avrebbe ammesso il proprio obbligo Pt_1 restitutorio, peraltro iniziando a rimborsare il prestito ricevuto.
Il convenuto non si era costituito in giudizio e, pertanto, ne era stata dichiarata la contumacia.
A fronte della propria condanna, con atto di citazione, regolarmente notificato,
(di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, e CP_1 Controparte_2
(di seguito anche APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Nullità della notificazione dell'atto di citazione violazione dell'art. 140 c.p.c. con conseguente nullità del giudizio di primo grado e della sentenza gravata;
2. Nullità della sentenza appellata per incertezza sulla identità dei soggetti a cui è destinata a produrre i suoi effetti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, e nel CP_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse dal alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro la Pt_1 conferma. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugnazione afferente alla nullità della notificazione, hanno concluso pagina 3 di 12 chiedendo di disporre conformemente all'art. 354 c.p.c. rimettendo la causa al primo giudice.
Con ordinanza del 04.03.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
L'APPELLANTE eccepisce, in primo luogo, di non aver avuto conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della conseguente pendenza del giudizio nei suoi confronti, denunciando al riguardo la nullità della notificazione dell'atto di citazione e violazione dell'art. 140 c.p.c., con conseguente nullità del giudizio di primo grado e della sentenza gravata.
In particolare, il deduce che: Pt_1
• sarebbe stata omessa la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto avergli inviato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo la notifica della citazione introduttiva del primo grado del giudizio avvenuta ai sensi di tale norma;
• nel verbale di udienza del 17/12/2019 non si menziona il deposito Part dell'avviso di ricevimento della inviata dall'ufficiale giudiziario a seguito della notificazione, bensì del plico (con esito negativo per irreperibilità assoluta del pagina 4 di 12 destinatario) della notificazione a mezzo del servizio postale tentata in proprio dall'avv. Vannelli in data 23 agosto 2019 (reg. cron. n. 137) che non riguarda la successiva notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
A detta dell'APPELLANTE, in sintesi, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sarebbe avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. ma senza prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi di tale norma.
Parte APPELLATA afferma, al contrario, la completezza della relata depositata, evidenziando che il giudice non avrebbe dichiarato la contumacia, se non avesse riscontrato la presenza dell'avviso di ricevimento.
Ciò posto, osserva il Collegio che la censura coglie nel segno.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che sono state tentate due notifiche dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, entrambe all'indirizzo di residenza del di Zagarolo (Roma) via Colle Persico n. Pt_1
74/B: l'una, eseguita dal difensore in proprio ai sensi della L. n. 53/1994, con raccomandata spedita il 23.08.2019, dalla cui relata risulta l'irreperibilità in loco del destinatario;
l'altra, eseguita a mezzo UNEP, dalla cui relata del 10.10.2019 si evince la temporanea assenza in loco del destinatario, il deposito dell'atto nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'indicazione del numero della raccomandata spedita ai sensi di tale norma in data
Ebbene, ad un esame più approfondito della fattispecie, tipico di quello che avviene in sede di statuizione definitiva, rileva il Collegio che il fatto che la diversa notifica tentata dal difensore delle originarie attrici nell'agosto 2019, ai sensi della
L. n. 53/1994, rechi l'attestazione di irreperibilità del , all'indirizzo sopra Pt_1 indicato, non consente di escludere, per tale motivo, che il procedimento notificatorio del medesimo atto introduttivo del primo grado del giudizio sia stato correttamente effettuato nell'ottobre 2019, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., risultando,
pagina 5 di 12 a differenza della prima notifica tentata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., attestata, invece, la temporanea assenza del destinatario.
Infatti, la residenza anagrafica del in via Colle Persico 74/B a Zagarolo Pt_1
(RM) risulta comprovata dalle certificazioni anagrafiche del 13.09.2019 e del
27.02.2023, nonché dal fatto che egli abbia ricevuto, regolarmente, a tale indirizzo, che non sarebbe mutato nel tempo, notifiche e raccomandate (da ultimo il 22.03.2023).
Ricondotta, pertanto, all'art. 140 c.p.c. la disciplina applicabile alla notifica oggetto di contestazione, occorre, dunque, vagliarne i presupposti.
Orbene, affinché la notificazione ex art. 140 c.p.c. possa ritenersi perfezionata sono necessari:
- l'avvenuto deposito di copia, da parte dell' presso il Comune dove la Pt_3 notificazione debba eseguirsi;
- l'affissione dell'avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione del destinatario;
- la relativa comunicazione, trasmessa al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'APPELLANTE contesta unicamente il terzo presupposto in rilievo, per mancanza dell'avviso di ricevimento.
A giudizio della Corte tale notifica deve ritenersi nulla proprio per mancata prova della ricezione dell'atto giudiziario de quo da parte dell'odierno APPELLANTE.
Può, dunque, domandarsi se, in tal caso, a fronte della nullità della notifica, possa trovare applicazione l'art. 156 c.p.c. in ragione del fatto che, pur non ricorrendo tale requisito formale, lo scopo dell'atto sia stato nondimeno raggiunto.
pagina 6 di 12 Occorre, sul tema, richiamare l'orientamento dettato dalla Corte di Cassazione con Sent. n. 10012/2021: in tale occasione, con riferimento alla questione attinente alla regolarità della notifica di un atto impositivo, le SS.UU. hanno rilevato che, al fine del rituale perfezionamento della procedura notificatoria, non sia sufficiente provare l'avvenuta spedizione dell'atto, occorrendo, piuttosto, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento.
Un simile difetto non parrebbe, pertanto, in alcun modo sanabile, accogliendo tale pronuncia un orientamento particolarmente garantista per il destinatario dell'atto.
Nel trasporre tale principio al caso in esame, occorre vagliare se, nel caso di specie, sussista una serie di parametri che consentano di propendere per diversa conclusione permettendo, da un lato, di ritener accertato che l'avviso mancante fosse, originariamente, presente nel fascicolo;
o che, alternativamente, pur in assenza di originaria produzione dell'avviso, lo scopo dell'atto di citazione fosse stato nondimeno raggiunto.
Ebbene, in relazione all'originaria presenza dell'avviso di ricevimento nel fascicolo d'ufficio, il Collegio ritiene che tale circostanza non possa, di per sé, ritenersi provata in ragione del mero accertamento che sarebbe stato effettuato dal giudice di primo grado, secondo quanto rimarcato dalle APPELLATE, nel dichiarare la contumacia dell'odierno APPELLANTE. Non ritenendo provato l'avvenuto smarrimento di un documento in precedenza risultante dal fascicolo e dovendosi, lo stesso, ritenere carente ab origine è, di conseguenza, preclusa la successiva integrazione del fascicolo mediante il ricorso a presunzioni.
Quanto al secondo profilo, occorre pervenire ad analoga conclusione.
Le circostanze di fatto esaminabili, al riguardo, sono le seguenti:
pagina 7 di 12 a) il fatto che l' abbia correttamente provveduto all'affissione sulla porta Pt_3 dell'abitazione del destinatario della notifica conformemente all'art. 140 c.p.c.
(circostanza, questa, incontestata);
b) il fatto che il abbia correttamente ricevuto le seguenti altre Pt_1 raccomandate e notifiche e al medesimo indirizzo:
• la diffida ad adempiere notificata il 19.10.2018;
• la sentenza impugnata, ritualmente notificata nel settembre 2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (con avviso di ricevimento);
• la successiva notifica dell'atto di precetto:
Ebbene tali circostanze non assurgono al rango di prova presuntiva.
Infatti, anche se è possibile rilevare, in senso positivo, la mancata contestazione in ordine all'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, presso l'abitazione del destinatario - circostanza emersa nel corso del giudizio di primo grado e non specificamente denegata nell'atto di appello - non è possibile pagina 8 di 12 valorizzare gli ulteriori elementi fattuali sopra indicati, al fine di ritenere che, pur in presenza del vizio contestato, parte APPELLANTE fosse, comunque, venuta a conoscenza del procedimento in essere a suo carico.
Sul punto la Corte di legittimità ha avuto modo di rilevare che “l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156
c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego” (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 31724 del 04/12/2019).
Nel quadro probatorio generale sopra indicato, la prova dell'avvenuta spedizione della notifica, autonomamente non dirimente, non può, dunque, assumere valore presuntivo dell'avvenuta conoscenza dell'atto giudizio de quo, unitamente agli altri elementi fattuali sopra citati, avendo la Corte regolatrice nella massima sopra richiamata, richiesto, a tal fine, in ogni caso la prova della ricezione all'indirizzo del destinatario della raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale.
Il difetto di prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. non risulta, quindi, in alcun modo sanabile, essendo, peraltro, a fronte del proposto appello, il mancato rilievo da parte del Giudice di primo grado dell'assenza dell'avviso di ricevimento, con contestuale dichiarazione di contumacia dell'allora convenuto, inidoneo ad assumere un valore probatorio per colmare la carenza materiale del documento nel fascicolo d'ufficio.
pagina 9 di 12 In conclusione, non è possibile ritenere che il , non risultando depositato Pt_1 nel fascicolo l'avviso di ricevimento contestato e non essendo stata fornita prova presuntiva adeguata, fosse stato a conoscenza della pendenza del procedimento.
La sentenza impugnata va, dunque, dichiarata affetta da nullità derivata dalla irrituale notifica dell'atto di citazione.
Inoltre, alla luce di quanto emerso, deve aver luogo la rimessione della causa al
Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata, seppure infondata, è assorbita.
Con il secondo motivo di gravame, il eccepisce la nullità della sentenza Pt_1 appellata per incertezza sull'identità dei soggetti nei cui confronti è destinata a produrre effetti, in ragione della sola indicazione del nome e cognome degli stessi.
Ad avviso del Collegio, il motivo è infondato.
L'individuazione dei soggetti cui la sentenza si riferisce è chiaramente desumibile non soltanto dal riferimento a nome e cognome degli stessi, ma anche in ragione del quadro delineato nella pronuncia e dal contesto della stessa.
D'altro canto, il processo di primo grado vede quali parti le stesse parti costituitesi nel presente grado di appello, tanto che lo stesso APPELLANTE ha impugnato la sentenza del Tribunale nei confronti delle odierne APPELLATE.
La censura è tuttavia assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo di gravame.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso ) le spese Parte_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di e nella misura liquidata in CP_1 Controparte_2
pagina 10 di 12 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi a fonte della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 635/2022 emessa dal Tribunale di e
[...] pubblicata il 31/05/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. RIMETTE le parti dinanzi al giudice di prime cure, fissando per la riassunzione del processo termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
3. CONDANNA le appellate in solido tra loro, alla rifusione in favore delle dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 17.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1783/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EMILIANO CERIONI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2 de C.F._4
C.F._5
APPELLATE avverso la sentenza n. 635/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
31/05/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- In via preliminare e cautelare: concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt.li 351 comma 2 e 283 cpc;
- dichiarare, per le motivazioni in premessa, la nullità del processo di primo grado n. rg. 2619/2022 Tribunale di Arezzo e conseguentemente della Sentenza n. 635/2022 del 31 maggio 2022”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugnazione afferente alla nullità della notificazione, voglia comunque disporre conformemente all'art. 354 cpc, rimettendo la causa al primo giudice.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 635/2022 pubblicata il 31/05/2022, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
- condanna a restituire a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
la somma di euro 37.878,10 oltre interessi legali dalla domanda sino al
[...] soddisfo, entro il termine di mesi quattro a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna alla rifusione, in favore delle attrici Parte_1 CP_1
e delle spese di giudizio, che liquida in € 7.254,00 per Controparte_2 compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di e CP_1 CP_2
volte a sentir condannare alla restituzione
[...] Parte_1 della somma di € 42.000,00, oltre interessi legali, che sarebbe stata da loro prestata a titolo di mutuo al predetto convenuto.
pagina 2 di 12 In particolare, le attrici avevano dedotto:
- di aver prestato al convenuto somme di denaro destinate all'acquisto di un immobile;
- che le operazioni a tal fine poste in essere erano state espressamente qualificate come prestiti finalizzati all'acquisto dell'immobile;
- di aver, parimenti, finanziato al convenuto l'acquisto di un computer;
- che il d'altro canto, avrebbe ammesso il proprio obbligo Pt_1 restitutorio, peraltro iniziando a rimborsare il prestito ricevuto.
Il convenuto non si era costituito in giudizio e, pertanto, ne era stata dichiarata la contumacia.
A fronte della propria condanna, con atto di citazione, regolarmente notificato,
(di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, e CP_1 Controparte_2
(di seguito anche APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Nullità della notificazione dell'atto di citazione violazione dell'art. 140 c.p.c. con conseguente nullità del giudizio di primo grado e della sentenza gravata;
2. Nullità della sentenza appellata per incertezza sulla identità dei soggetti a cui è destinata a produrre i suoi effetti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, e nel CP_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse dal alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro la Pt_1 conferma. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugnazione afferente alla nullità della notificazione, hanno concluso pagina 3 di 12 chiedendo di disporre conformemente all'art. 354 c.p.c. rimettendo la causa al primo giudice.
Con ordinanza del 04.03.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
L'APPELLANTE eccepisce, in primo luogo, di non aver avuto conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della conseguente pendenza del giudizio nei suoi confronti, denunciando al riguardo la nullità della notificazione dell'atto di citazione e violazione dell'art. 140 c.p.c., con conseguente nullità del giudizio di primo grado e della sentenza gravata.
In particolare, il deduce che: Pt_1
• sarebbe stata omessa la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto avergli inviato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo la notifica della citazione introduttiva del primo grado del giudizio avvenuta ai sensi di tale norma;
• nel verbale di udienza del 17/12/2019 non si menziona il deposito Part dell'avviso di ricevimento della inviata dall'ufficiale giudiziario a seguito della notificazione, bensì del plico (con esito negativo per irreperibilità assoluta del pagina 4 di 12 destinatario) della notificazione a mezzo del servizio postale tentata in proprio dall'avv. Vannelli in data 23 agosto 2019 (reg. cron. n. 137) che non riguarda la successiva notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
A detta dell'APPELLANTE, in sintesi, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sarebbe avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. ma senza prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi di tale norma.
Parte APPELLATA afferma, al contrario, la completezza della relata depositata, evidenziando che il giudice non avrebbe dichiarato la contumacia, se non avesse riscontrato la presenza dell'avviso di ricevimento.
Ciò posto, osserva il Collegio che la censura coglie nel segno.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che sono state tentate due notifiche dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, entrambe all'indirizzo di residenza del di Zagarolo (Roma) via Colle Persico n. Pt_1
74/B: l'una, eseguita dal difensore in proprio ai sensi della L. n. 53/1994, con raccomandata spedita il 23.08.2019, dalla cui relata risulta l'irreperibilità in loco del destinatario;
l'altra, eseguita a mezzo UNEP, dalla cui relata del 10.10.2019 si evince la temporanea assenza in loco del destinatario, il deposito dell'atto nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'indicazione del numero della raccomandata spedita ai sensi di tale norma in data
Ebbene, ad un esame più approfondito della fattispecie, tipico di quello che avviene in sede di statuizione definitiva, rileva il Collegio che il fatto che la diversa notifica tentata dal difensore delle originarie attrici nell'agosto 2019, ai sensi della
L. n. 53/1994, rechi l'attestazione di irreperibilità del , all'indirizzo sopra Pt_1 indicato, non consente di escludere, per tale motivo, che il procedimento notificatorio del medesimo atto introduttivo del primo grado del giudizio sia stato correttamente effettuato nell'ottobre 2019, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., risultando,
pagina 5 di 12 a differenza della prima notifica tentata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., attestata, invece, la temporanea assenza del destinatario.
Infatti, la residenza anagrafica del in via Colle Persico 74/B a Zagarolo Pt_1
(RM) risulta comprovata dalle certificazioni anagrafiche del 13.09.2019 e del
27.02.2023, nonché dal fatto che egli abbia ricevuto, regolarmente, a tale indirizzo, che non sarebbe mutato nel tempo, notifiche e raccomandate (da ultimo il 22.03.2023).
Ricondotta, pertanto, all'art. 140 c.p.c. la disciplina applicabile alla notifica oggetto di contestazione, occorre, dunque, vagliarne i presupposti.
Orbene, affinché la notificazione ex art. 140 c.p.c. possa ritenersi perfezionata sono necessari:
- l'avvenuto deposito di copia, da parte dell' presso il Comune dove la Pt_3 notificazione debba eseguirsi;
- l'affissione dell'avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione del destinatario;
- la relativa comunicazione, trasmessa al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, l'APPELLANTE contesta unicamente il terzo presupposto in rilievo, per mancanza dell'avviso di ricevimento.
A giudizio della Corte tale notifica deve ritenersi nulla proprio per mancata prova della ricezione dell'atto giudiziario de quo da parte dell'odierno APPELLANTE.
Può, dunque, domandarsi se, in tal caso, a fronte della nullità della notifica, possa trovare applicazione l'art. 156 c.p.c. in ragione del fatto che, pur non ricorrendo tale requisito formale, lo scopo dell'atto sia stato nondimeno raggiunto.
pagina 6 di 12 Occorre, sul tema, richiamare l'orientamento dettato dalla Corte di Cassazione con Sent. n. 10012/2021: in tale occasione, con riferimento alla questione attinente alla regolarità della notifica di un atto impositivo, le SS.UU. hanno rilevato che, al fine del rituale perfezionamento della procedura notificatoria, non sia sufficiente provare l'avvenuta spedizione dell'atto, occorrendo, piuttosto, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento.
Un simile difetto non parrebbe, pertanto, in alcun modo sanabile, accogliendo tale pronuncia un orientamento particolarmente garantista per il destinatario dell'atto.
Nel trasporre tale principio al caso in esame, occorre vagliare se, nel caso di specie, sussista una serie di parametri che consentano di propendere per diversa conclusione permettendo, da un lato, di ritener accertato che l'avviso mancante fosse, originariamente, presente nel fascicolo;
o che, alternativamente, pur in assenza di originaria produzione dell'avviso, lo scopo dell'atto di citazione fosse stato nondimeno raggiunto.
Ebbene, in relazione all'originaria presenza dell'avviso di ricevimento nel fascicolo d'ufficio, il Collegio ritiene che tale circostanza non possa, di per sé, ritenersi provata in ragione del mero accertamento che sarebbe stato effettuato dal giudice di primo grado, secondo quanto rimarcato dalle APPELLATE, nel dichiarare la contumacia dell'odierno APPELLANTE. Non ritenendo provato l'avvenuto smarrimento di un documento in precedenza risultante dal fascicolo e dovendosi, lo stesso, ritenere carente ab origine è, di conseguenza, preclusa la successiva integrazione del fascicolo mediante il ricorso a presunzioni.
Quanto al secondo profilo, occorre pervenire ad analoga conclusione.
Le circostanze di fatto esaminabili, al riguardo, sono le seguenti:
pagina 7 di 12 a) il fatto che l' abbia correttamente provveduto all'affissione sulla porta Pt_3 dell'abitazione del destinatario della notifica conformemente all'art. 140 c.p.c.
(circostanza, questa, incontestata);
b) il fatto che il abbia correttamente ricevuto le seguenti altre Pt_1 raccomandate e notifiche e al medesimo indirizzo:
• la diffida ad adempiere notificata il 19.10.2018;
• la sentenza impugnata, ritualmente notificata nel settembre 2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (con avviso di ricevimento);
• la successiva notifica dell'atto di precetto:
Ebbene tali circostanze non assurgono al rango di prova presuntiva.
Infatti, anche se è possibile rilevare, in senso positivo, la mancata contestazione in ordine all'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, presso l'abitazione del destinatario - circostanza emersa nel corso del giudizio di primo grado e non specificamente denegata nell'atto di appello - non è possibile pagina 8 di 12 valorizzare gli ulteriori elementi fattuali sopra indicati, al fine di ritenere che, pur in presenza del vizio contestato, parte APPELLANTE fosse, comunque, venuta a conoscenza del procedimento in essere a suo carico.
Sul punto la Corte di legittimità ha avuto modo di rilevare che “l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156
c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego” (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 31724 del 04/12/2019).
Nel quadro probatorio generale sopra indicato, la prova dell'avvenuta spedizione della notifica, autonomamente non dirimente, non può, dunque, assumere valore presuntivo dell'avvenuta conoscenza dell'atto giudizio de quo, unitamente agli altri elementi fattuali sopra citati, avendo la Corte regolatrice nella massima sopra richiamata, richiesto, a tal fine, in ogni caso la prova della ricezione all'indirizzo del destinatario della raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale.
Il difetto di prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. non risulta, quindi, in alcun modo sanabile, essendo, peraltro, a fronte del proposto appello, il mancato rilievo da parte del Giudice di primo grado dell'assenza dell'avviso di ricevimento, con contestuale dichiarazione di contumacia dell'allora convenuto, inidoneo ad assumere un valore probatorio per colmare la carenza materiale del documento nel fascicolo d'ufficio.
pagina 9 di 12 In conclusione, non è possibile ritenere che il , non risultando depositato Pt_1 nel fascicolo l'avviso di ricevimento contestato e non essendo stata fornita prova presuntiva adeguata, fosse stato a conoscenza della pendenza del procedimento.
La sentenza impugnata va, dunque, dichiarata affetta da nullità derivata dalla irrituale notifica dell'atto di citazione.
Inoltre, alla luce di quanto emerso, deve aver luogo la rimessione della causa al
Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata, seppure infondata, è assorbita.
Con il secondo motivo di gravame, il eccepisce la nullità della sentenza Pt_1 appellata per incertezza sull'identità dei soggetti nei cui confronti è destinata a produrre effetti, in ragione della sola indicazione del nome e cognome degli stessi.
Ad avviso del Collegio, il motivo è infondato.
L'individuazione dei soggetti cui la sentenza si riferisce è chiaramente desumibile non soltanto dal riferimento a nome e cognome degli stessi, ma anche in ragione del quadro delineato nella pronuncia e dal contesto della stessa.
D'altro canto, il processo di primo grado vede quali parti le stesse parti costituitesi nel presente grado di appello, tanto che lo stesso APPELLANTE ha impugnato la sentenza del Tribunale nei confronti delle odierne APPELLATE.
La censura è tuttavia assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al primo motivo di gravame.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso ) le spese Parte_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di e nella misura liquidata in CP_1 Controparte_2
pagina 10 di 12 dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi a fonte della scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 635/2022 emessa dal Tribunale di e
[...] pubblicata il 31/05/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. RIMETTE le parti dinanzi al giudice di prime cure, fissando per la riassunzione del processo termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
3. CONDANNA le appellate in solido tra loro, alla rifusione in favore delle dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 17.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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