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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2633 / 2022
Il Giudice designato NA GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2633 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
, vertente
TRA
con l'avv.to STOCCHETTI TEODOLINDA;
Parte_1
ricorrente
E
in liquidazione Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 parte ricorrente esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
con qualifica di Operatrice Socio Sanitaria, livello C2 del CCNL per
[...]
le COOPERATIVE SOCIALI, ininterrottamente per il periodo dal 5.06.2020 al
7.05.2022, allorquando il rapporto si interrompeva per intervenuto licenziamento, in virtù di contratti a termine prorogati e da ultimo con contratto a tempo indeterminato dal 1.05.2021, deduceva aver osservato un orario di lavoro organizzato su due turni, dal lunedì alla domenica, uno dalle ore 7:00 alle ore 15:00 ovvero dalle ore 15:00 alle ore 23:00, esponendo di essere rimasta creditrice, alla cessazione del rapporto di lavoro, della complessiva somma di € 21.375,88 di cui:
€ 5943,21 per differenza retributive e ratei tredicesima per le mensilità da giugno
2020 a dicembre 2020, € 6325,32 per differenza retributive e ratei tredicesima per le mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021; € 6536,62 per differenze retributive, tredicesime ratei da gennaio 2022 a maggio 2022, oltre ferie non godute e mancato preavviso;
€ 2570,64 per TFR.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire le retribuzioni e gli altri emolumenti economici relativi al rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno eseguito per conto della convenuta secondo i parametri del CP_3
CCNL di categoria;
2. Accertato quanto sopra, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 21.375,88 di cui: € 5943,21 per differenza retributive e ratei tredicesima per le mensilità da giugno 2020 a dicembre 2020;
€ 6325,32 per differenza retributive e ratei tredicesima per le mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021; € 6536,62 per differenze retributive, tredicesime ratei da gennaio 2022 a maggio 2022, oltre ferie non godute e mancato preavviso;
€ 2570,64 per TFR, oltre interessi e rivalutazione;
3. Condannare altresì la convenuta a risarcire il ricorrente del danno costituito dal mancato versamento dei contributi previdenziali per il periodo per cui è causa, che si sostanzia nell'eventuale riduzione del trattamento pensionistico.
In subordine e in alternativa ordinare alla convenuta di versare all'istituto previdenziale competente le differenze contributive allo scopo di assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico corrispondente alla maggiore retribuzione
a lui spettante;
4. Condannare in ogni caso la convenuta alle competenze di lite e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. La società convenuta, ritualmente citata, rimaneva contumace: in particolare la società, pur risultando in stato di liquidazione alla data di deposito del ricorso, con nomina del liquidatore in persona del l.r.p.t. non depositava bilanci di esercizio: veniva quindi disposta la notifica al l.r.p.t. in qualità di liquidatore perfezionatasi per compiuta giacenza in data 27.04.2023.
In esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 29.05.2025, la causa veniva decisa.
Occorre preliminarmente rilevare, con ordinanza ex art. 423 c.p.c. la cooperativa contumace è stata condannata alla corresponsione di euro 1.011,08 da imputare a quanto dovuto a titolo di mensilità non corrisposte per il mese di aprile 2022, nonché euro 642,87 da imputare a titolo di TFR maturato sino all'anno 2021, oltre accessori come per legge.
In merito alle domande della ricorrente occorre rilevare quanto segue:
- le singole durate dei rapporti di lavoro, come anche gli orari osservati, sono documentate dal Modello C2 Storico, dalle comunicazioni Unilav effettuate dalla società contumace, come anche dai Modelli CUD in atti: risulta in particolare che la ricorrente abbia iniziato a lavorare in data 8.06.2020, con un contratto a tempo parziale e determinato in scadenza al 31.08.2020, per n. 16 ore settimanali, poi prorogato sino al 31.12.2020 (in data 1.09.2020 l'articolazione oraria muta con organizzazione del lavoro per turni a ciclo continuo 6-2, con due giorni consecutivi di 8 ore ciascuno e due giorni di riposo) e successivamente sino al 30.04.2021, al
31.07.2021 e successiva trasformazione in contratto a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 3.05.2021 (cfr. doc. in atti);
- è poi seguito licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 8.05.2022;
- l'orario di lavoro effettivamente svolto non può essere provato dalla unica testimonianza raccolta nel corso del giudizio, perché riguardante una testimone legata alla ricorrente da vincoli di parentela (cognata) e con la stessa convivente durante il periodo per cui è causa: peraltro deve rilevarsi che alcuna domanda è spiegata in relazione all'accertamento del lavoro straordinario, non computato neppure nei conteggi allegati in atti.
È stata quindi esperita CTU contabile la quale ha avuto il compito di accertare se la ricorrente, in relazione ai soli titoli retributivi indicati in ricorso, fosse stata retribuita secondo le previsioni del CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro.
Il nominato CTU ha provveduto dapprima a riepilogare quanto percepito dalla ricorrente, riportando le ore di lavoro, le competenze lorde e le “ritenute” rilavate dai cedolini in atti, rilevando, dal mese di agosto al mese di ottobre 2021 e dal mese di gennaio al mese di marzo 2022, ritenute operate che non trovano alcuna giustificazione di legge, considerate quindi alla stregua di retribuzione non percepita.
Ha quindi rilevato che “in merito alle competenze riferite ad aprile 2022, cedolino paga in atti, la ricorrente non ha percepito la retribuzione” e che “Infine, per la mensilità di maggio 2022 e per le competenze inerenti la cessazione del rapporto, non è stato depositato il cedolino paga in atti e la ricorrente non ha percepito le relative spettanze”.
Ha poi provveduto, in funzione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata come anche delle tabelle retributive allegate all'elaborato peritale, tenuto conto delle ore di lavoro prestate dalla ricorrente, come rilevate dai cedolini paga in atti, a calcolare le spettanze lorde riferite ai titoli retributivi indicati in ricorso
(retribuzione mensile spettante;
tredicesima mensilità; indennità per ferie, rol ed ex festività non godute;
indennità di mancato preavviso;
trattamento di fine rapporto).
Ha quindi quantificato la retribuzione spettante in euro 4.781,52, di cui euro
1.451,70 a titolo di trattamento di fine rapporto. A tale somma deve quindi essere condannata la Controparte_2
in persona del liquidatore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[...]
dì del dovuto sino al soddisfo.
Se è pur vero, infatti, la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace, deve rilevarsi che in assenza della prova da parte datoriale di fatti estintivi – l'avvenuto pagamento – ovvero di fatti modificativi o impeditivi ovvero ancora dell'errore di calcolo dell'importo dovuto ex art. 2697 c.c., assume decisiva valenza, quanto quantificato dalla espletata CTU, anche valorizzando l'omessa presentazione del l.r.p.t. a rendere il disposto interrogatorio formale.
Alla luce di quanto esposto, la in persona Controparte_2
liquidatore, deve essere condannata al versamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 4.781,52, di cui euro 1.451,70 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di debenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi per un terzo, in ragione della reciproca soccombenza, e porsi, per i restanti due terzi, a carico della Cooperativa contumace, liquidate in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato dispositivo, sono poste a carico della in persona del liquidatore. Controparte_2
p.q.m.
- condanna la in persona curatore speciale, al Controparte_2
versamento, in favore della ricorrente, di euro 4.781,52, di cui euro 1.451,70 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di debenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la in persona liquidatore, alla Controparte_2
corresponsione della somma pari ad euro 1.750,60 oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino, data del deposito
Il Giudice
NA GU
R.G.L. n. 2633 / 2022
Il Giudice designato NA GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2633 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
, vertente
TRA
con l'avv.to STOCCHETTI TEODOLINDA;
Parte_1
ricorrente
E
in liquidazione Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2022 parte ricorrente esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
con qualifica di Operatrice Socio Sanitaria, livello C2 del CCNL per
[...]
le COOPERATIVE SOCIALI, ininterrottamente per il periodo dal 5.06.2020 al
7.05.2022, allorquando il rapporto si interrompeva per intervenuto licenziamento, in virtù di contratti a termine prorogati e da ultimo con contratto a tempo indeterminato dal 1.05.2021, deduceva aver osservato un orario di lavoro organizzato su due turni, dal lunedì alla domenica, uno dalle ore 7:00 alle ore 15:00 ovvero dalle ore 15:00 alle ore 23:00, esponendo di essere rimasta creditrice, alla cessazione del rapporto di lavoro, della complessiva somma di € 21.375,88 di cui:
€ 5943,21 per differenza retributive e ratei tredicesima per le mensilità da giugno
2020 a dicembre 2020, € 6325,32 per differenza retributive e ratei tredicesima per le mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021; € 6536,62 per differenze retributive, tredicesime ratei da gennaio 2022 a maggio 2022, oltre ferie non godute e mancato preavviso;
€ 2570,64 per TFR.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire le retribuzioni e gli altri emolumenti economici relativi al rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno eseguito per conto della convenuta secondo i parametri del CP_3
CCNL di categoria;
2. Accertato quanto sopra, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 21.375,88 di cui: € 5943,21 per differenza retributive e ratei tredicesima per le mensilità da giugno 2020 a dicembre 2020;
€ 6325,32 per differenza retributive e ratei tredicesima per le mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021; € 6536,62 per differenze retributive, tredicesime ratei da gennaio 2022 a maggio 2022, oltre ferie non godute e mancato preavviso;
€ 2570,64 per TFR, oltre interessi e rivalutazione;
3. Condannare altresì la convenuta a risarcire il ricorrente del danno costituito dal mancato versamento dei contributi previdenziali per il periodo per cui è causa, che si sostanzia nell'eventuale riduzione del trattamento pensionistico.
In subordine e in alternativa ordinare alla convenuta di versare all'istituto previdenziale competente le differenze contributive allo scopo di assicurare al lavoratore il trattamento pensionistico corrispondente alla maggiore retribuzione
a lui spettante;
4. Condannare in ogni caso la convenuta alle competenze di lite e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. La società convenuta, ritualmente citata, rimaneva contumace: in particolare la società, pur risultando in stato di liquidazione alla data di deposito del ricorso, con nomina del liquidatore in persona del l.r.p.t. non depositava bilanci di esercizio: veniva quindi disposta la notifica al l.r.p.t. in qualità di liquidatore perfezionatasi per compiuta giacenza in data 27.04.2023.
In esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 29.05.2025, la causa veniva decisa.
Occorre preliminarmente rilevare, con ordinanza ex art. 423 c.p.c. la cooperativa contumace è stata condannata alla corresponsione di euro 1.011,08 da imputare a quanto dovuto a titolo di mensilità non corrisposte per il mese di aprile 2022, nonché euro 642,87 da imputare a titolo di TFR maturato sino all'anno 2021, oltre accessori come per legge.
In merito alle domande della ricorrente occorre rilevare quanto segue:
- le singole durate dei rapporti di lavoro, come anche gli orari osservati, sono documentate dal Modello C2 Storico, dalle comunicazioni Unilav effettuate dalla società contumace, come anche dai Modelli CUD in atti: risulta in particolare che la ricorrente abbia iniziato a lavorare in data 8.06.2020, con un contratto a tempo parziale e determinato in scadenza al 31.08.2020, per n. 16 ore settimanali, poi prorogato sino al 31.12.2020 (in data 1.09.2020 l'articolazione oraria muta con organizzazione del lavoro per turni a ciclo continuo 6-2, con due giorni consecutivi di 8 ore ciascuno e due giorni di riposo) e successivamente sino al 30.04.2021, al
31.07.2021 e successiva trasformazione in contratto a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 3.05.2021 (cfr. doc. in atti);
- è poi seguito licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 8.05.2022;
- l'orario di lavoro effettivamente svolto non può essere provato dalla unica testimonianza raccolta nel corso del giudizio, perché riguardante una testimone legata alla ricorrente da vincoli di parentela (cognata) e con la stessa convivente durante il periodo per cui è causa: peraltro deve rilevarsi che alcuna domanda è spiegata in relazione all'accertamento del lavoro straordinario, non computato neppure nei conteggi allegati in atti.
È stata quindi esperita CTU contabile la quale ha avuto il compito di accertare se la ricorrente, in relazione ai soli titoli retributivi indicati in ricorso, fosse stata retribuita secondo le previsioni del CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro.
Il nominato CTU ha provveduto dapprima a riepilogare quanto percepito dalla ricorrente, riportando le ore di lavoro, le competenze lorde e le “ritenute” rilavate dai cedolini in atti, rilevando, dal mese di agosto al mese di ottobre 2021 e dal mese di gennaio al mese di marzo 2022, ritenute operate che non trovano alcuna giustificazione di legge, considerate quindi alla stregua di retribuzione non percepita.
Ha quindi rilevato che “in merito alle competenze riferite ad aprile 2022, cedolino paga in atti, la ricorrente non ha percepito la retribuzione” e che “Infine, per la mensilità di maggio 2022 e per le competenze inerenti la cessazione del rapporto, non è stato depositato il cedolino paga in atti e la ricorrente non ha percepito le relative spettanze”.
Ha poi provveduto, in funzione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata come anche delle tabelle retributive allegate all'elaborato peritale, tenuto conto delle ore di lavoro prestate dalla ricorrente, come rilevate dai cedolini paga in atti, a calcolare le spettanze lorde riferite ai titoli retributivi indicati in ricorso
(retribuzione mensile spettante;
tredicesima mensilità; indennità per ferie, rol ed ex festività non godute;
indennità di mancato preavviso;
trattamento di fine rapporto).
Ha quindi quantificato la retribuzione spettante in euro 4.781,52, di cui euro
1.451,70 a titolo di trattamento di fine rapporto. A tale somma deve quindi essere condannata la Controparte_2
in persona del liquidatore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[...]
dì del dovuto sino al soddisfo.
Se è pur vero, infatti, la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace, deve rilevarsi che in assenza della prova da parte datoriale di fatti estintivi – l'avvenuto pagamento – ovvero di fatti modificativi o impeditivi ovvero ancora dell'errore di calcolo dell'importo dovuto ex art. 2697 c.c., assume decisiva valenza, quanto quantificato dalla espletata CTU, anche valorizzando l'omessa presentazione del l.r.p.t. a rendere il disposto interrogatorio formale.
Alla luce di quanto esposto, la in persona Controparte_2
liquidatore, deve essere condannata al versamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 4.781,52, di cui euro 1.451,70 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di debenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi per un terzo, in ragione della reciproca soccombenza, e porsi, per i restanti due terzi, a carico della Cooperativa contumace, liquidate in relazione al valore medio dello scaglione di riferimento, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato dispositivo, sono poste a carico della in persona del liquidatore. Controparte_2
p.q.m.
- condanna la in persona curatore speciale, al Controparte_2
versamento, in favore della ricorrente, di euro 4.781,52, di cui euro 1.451,70 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di debenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la in persona liquidatore, alla Controparte_2
corresponsione della somma pari ad euro 1.750,60 oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino, data del deposito
Il Giudice
NA GU