Ordinanza 11 novembre 2024
Massime • 1
In tema di tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del tributo è eccezionalmente collegata, dal sistema normativo, delineato dagli artt. 94, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 5, commi dal 32 al 37, del d.l. n. 953 del 1982, conv. dalla l. n. 53 del 1983, ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della materiale disponibilità dell'autoveicolo, dal cui novero esulano l'omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell'abilitazione alla guida, per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell'autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la documentazione comprovante la proprietà dell'autoveicolo in capo alla contribuente era sufficiente per riconoscerne la responsabilità per la tassa automobilistica regionale, essendo irrilevanti impedimenti alla guida di tipo personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/11/2024, n. 29060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29060 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
RICORRENTE CONTRO la Regione Toscana, con sede in Firenze, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, autorizzata a resistere nel presente procedimento virtù di decreto reso dall’Avvocato Generale dell’Avvocatura Regionale pro tempore l’11 gennaio 2017, n. 141, rappresentata e difesa dall’Avv. IA RA e dall’Avv. Arianna Paoletti, entrambe con studio in Firenze (presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale), elettivamente domiciliata presso l’Avv. Marcello Cecchetti, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE NONCHÉ TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE Civile Ord. Sez. 5 Num. 29060 Anno 2024 Presidente: DI PISA FABIO Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 11/11/2024 2 l’“Equitalia Centro S.p.A.”, con sede in Firenze, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 20 aprile 2016, n. 700/25/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 ottobre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
RILEVATO CHE: 1. EN AN ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 20 aprile 2016, n. 700/25/2016, che, in controversia su impugnazione di due cartelle di pagamento (nn. 06220110016044627 e 06220120027553356) per omesso versamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2008 e 2010, in relazione all’autoveicolo targato DV442HF, del quale ella era proprietaria in base alle risultanze del competente P.R.A., ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della Regione Toscana e dell’“Equitalia Centro S.p.A.”, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Lucca, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 9 luglio 2014, n. 840/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali;
2. la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto, all’esito della relativa riunione, i ricorsi originari – sul presupposto che il proprietario dell’autoveicolo iscritto al P.R.A. fosse responsabile per il pagamento della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, non essendo rilevanti per un eventuale 3 esonero l’omesso rilascio del libretto di circolazione ed il mancato possesso dell’abilitazione alla guida;
3. la Regione Toscana ha resistito con controricorso, mentre l’“Equitalia Centro S.p.A.” è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE: 1. il ricorso è affidato a sette motivi;
1.1 con il primo motivo (indicato in rubrica con la lettera “A”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «per essere la sentenza impugnata priva dell'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti in diritto della causa, nonché della mancanza o estrema concisione della motivazione in diritto, vizi questi che determinano la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), come riformulato dall'art 17, comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, laddove, ai commi 7 e 8, statuisce l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche-soprattasse (ora sanzioni amministrative) ed accessori-e di annullamento delle relative procedure di riscossione coattiva per le ipotesi di sopravvenuta cessazione dei diritti connessi a bei mobili iscritti al Pra, cessazione non trascritta o annotata ai sensi di legge-in quanto non debitamente richiesta dalla parte interessata, ma comunque attestata da "idonea documentazione”»; 1.2 con il secondo motivo (indicato in rubrica con la lettera “B”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto a sensi degli artt. 62 del dlgs n. 54611992 con successive modifiche ed integrazioni e 360 n. 4 3 c.p.c. in relazione all' art 5 comma 32 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui, (come ha avuto modo di affermare la stessa Corte Costituzionale, con propria pronuncia n. 164/1993), l'art. 5, trentaduesimo comma del d.l. n. 953/1982, prevede il pagamento della tassa automobilistica a carico di coloro che risultino essere proprietari dal Pra per i veicoli in esso iscritti e dai registri d' immatricolazione per i rimanenti autoveicoli ed autoscafi "non pone una presunzione assoluta , ma solo una presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa"»; 1.3 con il terzo motivo (indicato in rubrica con la lettera “C”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto a sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 con successive modifiche ed integrazioni e 360 n. 3 c.p.c. in relazione all' art 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), come riformulato dall' art 17, comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, giusta RC del Ministero delle finanze n. 122/E dell'11.5.1998 laddove vi si legge testualmente " la novità di rilievo introdotta dall’art. 94 del codice della strada " (decreto legislativo 30aprile 1992 n. 285, come modificato dall’art. 17 comma 18 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) "consiste nel fatto di aver dato rilevanza - ai fini dell'esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche - ai mutamenti descritti al comma 1" del medesimo articolo "prescindendo dall' obbligo della relativa autorizzazione al PRA", analogamente a quanto avviene in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in casi di "perdita di possesso o di disponibilità dei rimanenti veicoli ed autoscafi non annotata nei pubblici registri di annotazione". Orbene, ne deriva che la disposizione normativa 5 sopra richiamata attribuisce valore di presunzione relativa all’istituto dell’annotazione presso il PRA circa i mutamenti intervenuti sulla titolarità dei diritti che insistono sui beni mobili registrati, con la conseguenza che siffatta presunzione può essere superata a mezzo di attestazione di "idonea documentazione" (art. 94, comma 7, cit.), ovvero di una documentazione avente "data certa" (circolare n. 122/E). Nella specie, pertanto, risulta ammessa ai fini del conseguimento dell'esonero in richiesta, la produzione di una documentazione idonea ad attestare "la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa" (art. 94, comma 7, cit.), pertanto "con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario"(RC n. 122/E cit.). Per completezza vale ricordare che analoga situazione si verifica – ai fini del rapporto tributario - nel caso di perdita del possesso veicolo per causa di forza maggiore o per fallo di ferzo o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della p.a. ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, commi dal 32 al 387, del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53. Per quanto si qui esposto, deve rilevarsi che compete all'Ufficio provinciale dell’ACI, in qualità di ente concessionario del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in forza della convenzione stipulata con la Regione Toscana, valutare, ai sensi delia richiamata normativa , l'idoneità della documentazione presentata dalla richiedente inerente l' inesistenza del presupposto giuridico per l' applicazione della tassa automobilistica per gli anni 2008- 2010, ai fini dell'esonero dal pagamento della medesima, spettando allo stesso di comunicare l'esito dell’istanza all'ufficio che ha emesso l' avviso di pagamento ,prima che venga 6 attivata la procedura di riscossione coattiva"". Anche sotto questo ulteriore profilo, la presenza di documentazione di data certa, e cioè la materiale indisponibilità del libretto di circolazione, ottenuta solo con la consegna del veicolo da parte della concessionaria il 25 ottobre 2014, e l'assenza di abilitazione alla guida in capo alla contribuente-ricorrente, circostanze entrambe pacificamente ammesse dalle Commissioni tributarie adite, faceva sì che, i requisiti normativamente richiesti dagli artt. 94 e 5 cit., idonei superare la presunzione relativa, rappresentata dall' iscrizione a Pra del veicolo de qua, risultava pienamente soddisfatto dalla contribuente ricorrente e, quindi imponeva l' accoglimento del ricorso tributario proposto fin dalla fase di prime cure»; 1.4 con il quarto motivo (indicato in rubrica con la lettera “D”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto a sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 con successive modifiche ed integrazioni e 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), come riformulato dall'art 17, comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, giusta sopravvenuta RC CI n. 4067 del 17.4.2013 laddove le fattispecie concrete idonee ad esonerare dal versamento del bollo auto non rivestono natura, valenza, portata ed efficacia di "numerus clausus", ma, al di là ed a prescindere dalla casistica ipotizzata, alla voce "altro" è consentito all'utenza d'indicare l'ulteriore presupposto che ne ha determinato l' assenza di possesso. Sotto diverso profilo, ne consegue che. la pacifica presenza della più volte menzionata documentazione di data certa, seppure non direttamente sussumibile a quella espressamente individuata nel corso della predetta circolare, peraltro sprovvista del 7 carattere di esclusività, faceva sì che, il requisito normativamente richiesto dall'art. 94 cit., idoneo a superare la presunzione relativa, rappresentata dall' iscrizione a Pra del veicolo de quo, risultasse, sempre e comunque, integralmente soddisfatto dalla contribuente ricorrente e, quindi imponeva l'accoglimento del ricorso tributario proposto fin dalla fase di prime cure»; 1.5 con il quinto motivo (indicato in rubrica con la lettera “E”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di norme di diritto a sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 con successive modifiche ed integrazioni e 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 24 del d.lgs. n. 504/1992 secondo cui, come peraltro ha avuto modo di ribadire recente pronuncia della Corte Cost. n. 288/2012, le regioni non possono modificare il presupposto ed i soggetti d'imposta, ma possono modificare le aliquote nel limite massimo fissato dalla predetta normativa, possono disporre esenzioni nei limiti di legge e, quindi, non possono escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni previste dalla legge statale. Infatti è proprio su questa stessa scorta che si colloca anche la poco sopra menzionata circolare CI n. 4067/2013»; 1.6 con il sesto motivo (indicato in rubrica con la lettera “F”), si denuncia, in alternativa, «la violazione e falsa applicazione di diritto a sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546/1992 con successive modifiche ed integrazioni e 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dall'art 1 del d.lgs. n. 128 del 2015, con conseguente nullità delle cartelle di pagamento n. 062.2011.001604446.2, relativa a tassa automobilistica dell’anno 2008 e n. 062.2012.00275533.56 relativa a tassa automobilistica dell'anno 2010 (cfr: doc.ti dal n. 1 al n 7 fase ricorrente per 8 Cass- vedasi :Cass. civ., ss.uu. n. 21691 del 27 novembre 20 16). Infatti in essa leggesi testualmente "Tale disposizione è in vigore dal 10 ottobre 2015, in base a quanto disposto dallo stesso citato d.lgs. n. 128 del 2015, art. 1 comma 5, a norma del quale "Le disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo". E di seguito ribadisce che "Come evidenziato da questa Corte (sez. 3, 10 ottobre 2015, n. 40272) il nuovo testo legislativo si prefigge lo scopo, da un lato, di delineare quali condotte possono integrare il c.d. "abuso del diritto", sostanzialmente unificando i concetti di "abuso" e di "elusione", dall'altro, di abrogare l'art. 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 - di posizione di più limitata portata, sulla cui interpretazione è superfluo soffermarsi in questa sede - e di creare una disciplina applicabile per tutti i tipi di imposte " Quindi la Corte prosegue affermando che "La previsione individua, quindi, i tre presupposti per l'esistenza dell'abuso: 1) l' assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
3) la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione" per poi concludere statuendo che "l'art. 10- bis, essendo contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente, si applica a tutti i tributi "A tale riguardo giova altresì segnalare pronuncia della quinta sezione civile del S.C. n. 16675 del 9 agosto 2016 con la quale la Corte ha affermato che la nuova disciplina sull' abuso del diritto rappresenta indubbiamente un riferimento interpretativo delle disposizioni vigenti nel tempo con la conseguenza che gli avvisi di 9 pagamento emessi per la contestazione di operazioni abusive, risultano inficiati da nullità (cfr: doc. ti dal n. 1 al n. 7 fase ricorrente per Cass - vedasi altresì " Il Sole-24 Ore" del 03.09.2016 e del 21.12.2016). A conforto si richiama recente pronuncia n. 228/0112016 della Commissione tributaria di Reggio Emilia depositata il 14.07.2016 (vedasi "Il Sole-24 Ore" in data 20.07.2016) in cui, la predetta Commissione di prime cure, dopo aver richiamato l'art 20 del d.p.r. n. 131/1986, (ove si statuisce che l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente), evidenzia, comunque, che la nuova disposizione sull’abuso del diritto (art. 10-bis dello Statuto del contribuente) vale indubbiamente anche per l'imposta di registro, così come per tutti i tributi in genere. Questo si desume chiaramente - riporta sempre la commissione - dalla relazione al provvedimento. Così che se si volesse attribuire all’art. 20 del d.p.r. in materia di registro, (come a tutti ben noto derivato dall' art 7 della l. 21.04.1862, n. 585, poi confermato dall' art 8 del r.d. del 30.12.1923 n. 3269), una connotazione antielusiva, essa risulterebbe di fatto abrogata dalla nuova previsione sull'abuso del diritto. In particolare, la nuova disciplina sull’abuso del diritto, oltre a codificare un principio immanente all'ordinamento, fissa la decorrenza del d.lgs. n 128 del 2015 per gli atti accertativi notificati successivamente al 01.10.2015, quale quello qui in esame. Ne consegue che la nuova disciplina dell'abuso deve riguardare tutti i tributi, sia erariali che locali e, quindi, anche l’imposta di registro come ha avuto modo di evidenziare la voluminosa circolare n. 21/2016 di ME (vedasi " Il Sole-24 Ore" del 6 agosto 2016)»; 10 1.7 con il settimo motivo (indicato in rubrica con la lettera “G”), si denuncia, in alternativa, «violazione dell'art. 6 del d.lgs. 18.12.1997 n. 472 per essere la contribuente costretta ad inadempiere per causa di forza maggiore"»; 2. il primo motivo è infondato;
2.1 invero, va esclusa, a monte, la nullità della sentenza impugnata, giacché, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2010, n. 22845; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2015, n. 920; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2016, nn. 25522 e 25523; Cass., Sez. 3^, 15 novembre 2019, n. 29721; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33602; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10700; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 1^, 18 aprile 2023, n. 10306; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2024, n. 7472); 2.2 nella specie, a dispetto della censura, il giudice di appello ha chiaramente illustrato l’oggetto del contendere e le ragioni della decisione;
3. il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo ed il sesto motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono infondati;
3.1 secondo l’orientamento costante di questa Corte, l'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, 11 disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal P.R.A., per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul P.R.A. della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 29 agosto 1997, n. 8176; Cass., Sez. 1^, 24 luglio 1999, n. 8025; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2006, n. 10011; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2016, n. 8373; Cass., 6^-5, 10 aprile 2018, n. 8737; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13351), a mezzo di documenti di data certa (Cass., Sez. 1^, 4 novembre 1997, n. 10794; Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2019, n. 3040; Cass., Sez. 5^, 2 agosto 2023, n. 23541); 3.2 nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., anche il giudice delle leggi ha puntualizzato che: «L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei principi regolatori della materia. (...) Così anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale;
ed è diretta ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al 12 pagamento della tassa. Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa» (Corte Cost., 15 aprile 1993, n. 164); 3.3 in sintonia con la previsione dell'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, l’art. 94, commi 7 e 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo novellato dall’art. 17, comma 18, della 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che: «7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità (di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori»; 3.4 prendendo atto del richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, la circolare emanata dal Ministero delle Finanze l’11 maggio 1998, n. 122, ha precisato che: «Il nuovo testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come riformulato dall'articolo 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca rilevanti novità, ai commi 7 e 8, in materia di esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche - soprattasse (ora sanzioni amministrative) e accessori - e di annullamento delle relative procedure di riscossione coattiva per le ipotesi di 13 sopravvenuta cessazione dei diritti connessi a beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, cessazione non trascritta o annotata ai sensi di legge - in quanto non debitamente richiesta dalla parte interessata - ma comunque attestata da "idonea documentazione"»; e che: «Tale disposizione è chiaramente ispirata all'indirizzo della S.C. di Cassazione, I sez. civ., sent. n. 10794/97 del 29.5.97 - riguardo ai criteri di pagamento delle tasse automobilistiche in base alle risultanze presso il P.R.A. (ex art. 5, commi 31, 32, 36 e 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53) e all'annotazione quale istituto atto a porre una presunzione relativa circa la titolarità dei veicoli ivi iscritti, superabile dalla prova contraria a mezzo di documenti aventi "data certa" con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario» (par. 1); aggiungendo, poi, che: «In materia di esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, sanzioni amministrative e accessori, per inesistenza del presupposto giuridico, si evidenzia, preliminarmente, che il vigente quadro normativo è oggi offerto dal combinato disposto dal nuovo articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e dall'articolo 5, commi dal 32 al 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. La prima disposizione - comma 1 – afferisce al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscritti al P.R.A., nonché alla costituzione di usufrutto e alla stipulazione del contratto di locazione con facoltà di acquisto (cd. leasing); la seconda, di più ampia portata, alla perdita di possesso dei rimanenti veicoli ed autoscafi, iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, per forza maggiore o 14 per fatto di terzo, nonché alla indisponibilità degli stessi per provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (commi 32 e 36).Rispetto al passato, la novità di rilievo introdotta dall'articolo 94 del codice della strada consiste nel fatto di aver dato rilevanza - ai fini dell'esonero di pagamento delle tasse automobilistiche – ai mutamenti descritti al comma 1 prescindendo dall'obbligo della relativa annotazione al P.R.A.; identico effetto consegue, tuttavia, per attrazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, alla perdita di possesso o di disponibilità dei rimanenti veicoli ed autoscafi non annotata nei relativi pubblici registri di immatricolazione. Detti registri, come è noto, assolvono, al pari del P.R.A. (oggetto di esame da parte della citata giurisprudenza), alla stessa funzione di pubblicità notizia e, unitamente a quest'ultimo, per quanto qui interessa, individuano il soggetto passivo del tributo al solo scopo di favorire l'azione di accertamento, sicché anche per essi la corrispondente pubblicità riveste carattere di presunzione relativa superabile dalla prova contraria, derivante da documenti di data certa, con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario» (par. 2); e che: «Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti, del possesso pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti o della disponibilità inerenti a veicoli iscritti al P.R.A. e a veicoli e autoscafi iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, deve necessariamente essere attestata da "idonea documentazione" (art. 94, comma 7, cod. della strada): con tale locuzione si intendono, in generale, gli atti e i documenti, "di data certa", attestanti il venir meno dei richiamati presupposti. Sebbene "la data certa" non sia espressamente prevista dalla norma in 15 esame, si ritiene che essa costituisca requisito indefettibile per il giudizio di idoneità della documentazione in discorso in quanto già richiamato dalla giurisprudenza citata in premessa. Quanto alla decorrenza degli effetti di esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, delle relative sanzioni amministrative e degli accessori, la questione è da correlarsi al tipo di documento prodotto. A titolo meramente esemplificativo si riportano alcune fattispecie di atti e documenti "idonei", ai fini in discorso, di frequente ricorrenza - da produrre in originale o copia conforme - con relativa decorrenza di effetti liberatori: A) provvedimenti giurisdizionali definitivi, emessi in sede civile, penale, amministrativa;
decorrenza di effetti: a far data, a seconda dei casi, dall'evento accertato o dalla esecutività del provvedimento di sequestro o di confisca;
B) atti e provvedimenti definitivi di autorità amministrative;
decorrenza di effetti: a far data dall'evento accertato o attestato o dalla esecutività del provvedimento (ad es. di sequestro o di confisca amministrativa); C) atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme di legge;
decorrenza di effetti: dalla data dell'atto pubblico o dalla autentica della firma;
D) denunce di furto o di appropriazione indebita;
decorrenza di effetti: dalla data di presentata denuncia alla polizia giudiziaria;
E) dichiarazione di rottamazione del veicolo rilasciata da imprese autorizzate;
decorrenza effetti: dalla data di consegna del veicolo risultante dal certificato rilasciato dai soggetti legittimati a richiedere la cancellazione del veicolo medesimo dal P.R.A. (art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); F) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Si rileva, in proposito, che, d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, tale atto, 16 purché annotato al P.R.A., era già stato ritenuto "idoneo", ai soli fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento in discorso, nel caso di impossibilità a reperire la documentazione necessaria a ottenere l'annotazione di alcune vicende relative al veicolo (circolare n. 204/13 marzo 1995, nonché, per le società esercenti l'attività di locazione finanziaria di autoveicoli, con risoluzione n. 16. Alla luce della nuove disposizioni di legge e considerato, peraltro, che la veridicità di contenuto di detto atto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di dichiarazioni false, si ritiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- resa in modo particolareggiato - possa ancora annoverarsi tra gli atti "idonei", ai soli fini fiscali, a condizione che da essa si evinca l'impossibilità materiale e giuridica del dichiarante di procurarsi documentazione alternativa» (par. 3); 3.5 alla luce del delineato sistema normativo, l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale è eccezionalmente connesso ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della materiale disponibilità dell’autoveicolo, dal cui novero esulano l’omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell’abilitazione alla guida per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell’autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario;
3.6 ne discende che, seppur con motivazione scarna e sintetica, la sentenza impugnata ha ritenuto che la documentazione comprovante la proprietà dell’autoveicolo in capo alla contribuente fosse sufficiente per riconoscerne la responsabilità per la tassa automobilistica regionale relativa agli anni 2008 e 2010, essendo del tutto irrilevante a tal fine la deduzione di impedimenti inerenti al rilascio del libretto di circolazione o all’abilitazione alla guida;
17 4. da ultimo, il settimo motivo è inammissibile sia sotto il profilo della specificità che sotto il profilo dell’autosufficienza; 4.1 sotto il primo aspetto, la formulazione della censura è assolutamente carente di specificità e pertinenza in ordine alla prospettazione delle circostanze integranti la invocata “forza maggiore”, essendosi limitato a trascrivere il testo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato, ove, peraltro, si fa riferimento alla situazione reddituale di un anno (2016) diverso da quelli presi in considerazione ai fini della tassa automobilistica regionale (2008 e 2010); 4.2 a tale riguardo, si rammenta l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 18 agosto 2020, n. 17224; Cass., Sez. 6^-5, 12 maggio 2021, n. 12538; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 3; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2022, n. 23387; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2023, n. 18984; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33386; Cass., Sez. 1^, 3 luglio 2024, n. 18249); 4.3 sotto il secondo aspetto, in totale assenza di menzioni nella sentenza impugnata, il ricorso non contiene alcun cenno alla deduzione di tale esimente negli atti difensivi dei giudizi di merito;
18 4.4 invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa;
i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2024, n. 9709); 5. in conclusione, valutandosi l’infondatezza del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo, del quarto motivo, del quinto motivo e del sesto motivo, nonché l’inammissibilità del settimo motivo, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
6. quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: 19 - esse seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, venendo liquidate nella misura fissata in dispositivo;
- nulla deve essere disposto circa la relativa regolamentazione nei rapporti tra ricorrente ed intimata, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa;
7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;
dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre