Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/11/2024, n. 29060
CASS
Ordinanza 11 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tassa automobilistica, l'esenzione dal pagamento del tributo è eccezionalmente collegata, dal sistema normativo, delineato dagli artt. 94, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 5, commi dal 32 al 37, del d.l. n. 953 del 1982, conv. dalla l. n. 53 del 1983, ad una serie eterogenea di atti o fatti determinanti la perdita della materiale disponibilità dell'autoveicolo, dal cui novero esulano l'omesso rilascio del libretto di circolazione o il mancato possesso dell'abilitazione alla guida, per la rispettiva attinenza alla idoneità tecnica dell'autoveicolo o alla capacità di conduzione del proprietario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la documentazione comprovante la proprietà dell'autoveicolo in capo alla contribuente era sufficiente per riconoscerne la responsabilità per la tassa automobilistica regionale, essendo irrilevanti impedimenti alla guida di tipo personale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/11/2024, n. 29060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29060
    Data del deposito : 11 novembre 2024

    Testo completo