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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. LA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DIONISIO ILARIA presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. ERICA CRISTINA MATILDE FLORA Parte_2 presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TORINO il 20/10/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 568 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21/02/2007. Per_1
Con ricorso depositato il 03/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento della figlia alla sua collocazione abitativa e al regime Per_1 di visita con il genitore non collocatario, attesa la maggiore età della stessa (n. il 21.02.2007) e difettando, perciò, i presupposti di legge per una siffatta pronuncia.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che a partire dal febbraio 2025, ossia dal momento del raggiungimento della maggiore età da parte di considerati il trasferimento a Caltanissetta e la Per_1 disabilità della stessa, al fine di garantirle la frequentazione regolare e costante con ciascun genitore, questi ultimi prevedono il seguente calendario di incontri genitori/figlia:
- Salvo diversi accordi, il padre potrà trascorrere con la figlia una settimana nel mese di ottobre, una settimana nel mese di gennaio, una settimana nel mese di aprile e 15 giorni nel mese di giugno.
- Oltre a quanto indicato al punto precedente, i genitori si impegnano a prevedere ulteriori periodi in cui la figlia potrà incontrare il padre a Torino o a Caltanissetta, a seconda della disponibilità di lavoro ed economica dei genitori.
DÀ ATTO che le parti hanno concordato quanto segue:
- Sino a quando permarrà la convivenza dei sigg.ri e presso la casa ex coniugale, Pt_2 Parte_1 questi ultimi continueranno a farsi carico direttamente del mantenimento della figlia, secondo gli accordi intercorsi nel corso degli ultimi anni, comprese le spese accessorie di che suddivideranno Per_1 secondo le rispettive disponibilità economiche e considerato quanto previsto dal protocollo spese condiviso dal Tribunale di Torino;
in caso di disaccordo tali spese saranno sostenute al 70% dal sig. e al 30% dalla sig.ra sempre seguendo quanto indicato dal citato protocollo spese. Pt_2 Parte_1
- I coniugi durante il periodo di convivenza sosterranno le spese relative alla casa coniugale seguendo la medesima suddivisione di cui al punto 7) delle condizioni del ricorso.
A partire dal mese in cui la sig.ra e la figlia si saranno trasferite a Caltanissetta Parte_1 Per_1
- il sig. verserà in favore della sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese la somma di € Pt_2 Parte_1
pagina 2 di 3 350,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
- Il sig. verserà in favore della sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese la somma di € Pt_2 Parte_1 150,00 a titolo di mantenimento della moglie, somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
- Nel momento in cui la sig.ra svolgerà attività lavorativa e percepirà uno stipendio, sarà Parte_1 cura della stessa comunicare per iscritto al marito - entro 10 giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto o dal percepimento della prima busta paga – tale informazione con rinuncia dell'assegno di mantenimento di cui al punto 10) delle condizioni di separazione di cui al ricorso.
- le parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente le rispettive dichiarazioni dei redditi ed ogni altra eventuale informazione in punto reddito entro il 30 ottobre di ogni anno.
- Tutte le spese straordinarie relative a verranno suddivise secondo quanto indicato al punto 7) Per_1 delle condizioni del ricorso. A partire dal mese in cui la sig.ra svolgerà attività lavorativa, Parte_1 ciascun coniuge si farà carico al 50% di tali spese, sempre seguendo quanto indicato nel protocollo d'intesa condiviso dal Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico. Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che sino a quando la sig.ra non potrà usufruire delle Parte_1 detrazioni fiscali relative alla figlia tale beneficio sarà integralmente riconosciuto a favore del Per_1 sig. Nel momento in cui la sig.ra potrà avvalersi di tali detrazioni, ciascun genitore Pt_2 Parte_1 potrà usufruirne al 50%.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a trasferire la proprietà della casa coniugale sita in Torino, via Breglio n. 83, a partire dal mese di giugno 2025 confermando il mandato già conferito all'agenzia immobiliare Tecnorete di via Chiesa della Salute n. 76/A o ad altra di comune fiducia. Il ricavato di tale vendita, al netto dei costi anche in punto spese condominiali e finanziamenti, verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, contestualmente alla vendita di cui al punto precedente, chiuderanno il conto corrente cointestato n. 101846473 acceso presso la banca Unicredit. Si specifica che su detto conto corrente è presente il solo stipendio del sig. e qualora al momento della chiusura Pt_2 dello stesso risultino versamenti effettuati dalla signora tali importi le verranno rifusi. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni di cui all'accordo di separazione avranno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA CU AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. LA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DIONISIO ILARIA presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. ERICA CRISTINA MATILDE FLORA Parte_2 presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TORINO il 20/10/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 568 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21/02/2007. Per_1
Con ricorso depositato il 03/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento della figlia alla sua collocazione abitativa e al regime Per_1 di visita con il genitore non collocatario, attesa la maggiore età della stessa (n. il 21.02.2007) e difettando, perciò, i presupposti di legge per una siffatta pronuncia.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che a partire dal febbraio 2025, ossia dal momento del raggiungimento della maggiore età da parte di considerati il trasferimento a Caltanissetta e la Per_1 disabilità della stessa, al fine di garantirle la frequentazione regolare e costante con ciascun genitore, questi ultimi prevedono il seguente calendario di incontri genitori/figlia:
- Salvo diversi accordi, il padre potrà trascorrere con la figlia una settimana nel mese di ottobre, una settimana nel mese di gennaio, una settimana nel mese di aprile e 15 giorni nel mese di giugno.
- Oltre a quanto indicato al punto precedente, i genitori si impegnano a prevedere ulteriori periodi in cui la figlia potrà incontrare il padre a Torino o a Caltanissetta, a seconda della disponibilità di lavoro ed economica dei genitori.
DÀ ATTO che le parti hanno concordato quanto segue:
- Sino a quando permarrà la convivenza dei sigg.ri e presso la casa ex coniugale, Pt_2 Parte_1 questi ultimi continueranno a farsi carico direttamente del mantenimento della figlia, secondo gli accordi intercorsi nel corso degli ultimi anni, comprese le spese accessorie di che suddivideranno Per_1 secondo le rispettive disponibilità economiche e considerato quanto previsto dal protocollo spese condiviso dal Tribunale di Torino;
in caso di disaccordo tali spese saranno sostenute al 70% dal sig. e al 30% dalla sig.ra sempre seguendo quanto indicato dal citato protocollo spese. Pt_2 Parte_1
- I coniugi durante il periodo di convivenza sosterranno le spese relative alla casa coniugale seguendo la medesima suddivisione di cui al punto 7) delle condizioni del ricorso.
A partire dal mese in cui la sig.ra e la figlia si saranno trasferite a Caltanissetta Parte_1 Per_1
- il sig. verserà in favore della sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese la somma di € Pt_2 Parte_1
pagina 2 di 3 350,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
- Il sig. verserà in favore della sig.ra entro il giorno 27 di ogni mese la somma di € Pt_2 Parte_1 150,00 a titolo di mantenimento della moglie, somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat.
- Nel momento in cui la sig.ra svolgerà attività lavorativa e percepirà uno stipendio, sarà Parte_1 cura della stessa comunicare per iscritto al marito - entro 10 giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto o dal percepimento della prima busta paga – tale informazione con rinuncia dell'assegno di mantenimento di cui al punto 10) delle condizioni di separazione di cui al ricorso.
- le parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente le rispettive dichiarazioni dei redditi ed ogni altra eventuale informazione in punto reddito entro il 30 ottobre di ogni anno.
- Tutte le spese straordinarie relative a verranno suddivise secondo quanto indicato al punto 7) Per_1 delle condizioni del ricorso. A partire dal mese in cui la sig.ra svolgerà attività lavorativa, Parte_1 ciascun coniuge si farà carico al 50% di tali spese, sempre seguendo quanto indicato nel protocollo d'intesa condiviso dal Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico. Pt_1
DÀ ATTO che le parti concordano che sino a quando la sig.ra non potrà usufruire delle Parte_1 detrazioni fiscali relative alla figlia tale beneficio sarà integralmente riconosciuto a favore del Per_1 sig. Nel momento in cui la sig.ra potrà avvalersi di tali detrazioni, ciascun genitore Pt_2 Parte_1 potrà usufruirne al 50%.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a trasferire la proprietà della casa coniugale sita in Torino, via Breglio n. 83, a partire dal mese di giugno 2025 confermando il mandato già conferito all'agenzia immobiliare Tecnorete di via Chiesa della Salute n. 76/A o ad altra di comune fiducia. Il ricavato di tale vendita, al netto dei costi anche in punto spese condominiali e finanziamenti, verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, contestualmente alla vendita di cui al punto precedente, chiuderanno il conto corrente cointestato n. 101846473 acceso presso la banca Unicredit. Si specifica che su detto conto corrente è presente il solo stipendio del sig. e qualora al momento della chiusura Pt_2 dello stesso risultino versamenti effettuati dalla signora tali importi le verranno rifusi. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni di cui all'accordo di separazione avranno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA CU AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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