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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/10/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 873/2025
Oggi 28 ottobre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 873/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
NA De QU ( e LA IL Email_1
( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 in persona dei rispettivi Ministri pro tempore e
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
( Email_3
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, addetta UPP presso il Tribunale di Marsala a seguito di ricollocamento – in virtù di provvedimento del TAR Lazio - tra i vincitori del concorso per
3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari indetto con bando del
5.4.2024, ha convenuto il ed il Controparte_1 [...]
deducendo l'illegittimità del Controparte_4 provvedimento della P.A. con cui era stato revocato il riconoscimento degli effetti economici del proprio rapporto di lavoro al 21 giugno 2024 e ricondotto alla data di effettiva immissione in possesso con recupero delle somme già liquidate, chiedendo all'adito Tribunale di: ”in via principale: - accertare e dichiarare che la dott.ssa è Parte_1
2 stata assunta dal con contratto individuale di lavoro in cui la decorrenza Controparte_1 economica della predetta assunzione è stata ancorata alla data del 21.06.2024; - accertare e dichiarare la retrodatazione ai fini economici dell'assunzione della dott.ssa a far Parte_1 data dal 21.06.2024; - per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1
p.t., a retrodatare ai fini economici l'assunzione della dott.ssa a far data dal Parte_1
21.06.2024, con conseguente obbligo di corresponsione di ogni voce retributiva legittimamente spettante, nonché di restituzione di quanto già detratto dalla mensilità stipendiale e di quanto sarà detratto medio tempore sino a conclusione del presente giudizio;
in via subordinata: - previo riconoscimento del sorgere del diritto all'assunzione della dott.ssa a far data dal Pt_1
21.06.2024, accertare e dichiarare che la sua ritardata immissione in servizio è dipesa dall'illegittimità dell'azione amministrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la dott.ssa
ha diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., il risarcimento del Parte_1 danno contrattuale per il periodo intercorrente tra il 21.06.2024 - 17.09.2024, consistente nelle retribuzioni per lo svolgimento delle funzioni di A.U.P.P. e/o di ogni altra voce stipendiale;
- per
l'effetto, condannare il , in persona del Ministro p.t., a corrispondere alla Controparte_1 dott.ssa quanto dovuto in termini di retribuzioni e/o di ogni altra voce stipendiale per lo Pt_1 svolgimento delle funzioni di A.U.P.P. Il tutto con vittoria di spese compensi di lite, come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”.
I convenuti nel costituirsi hanno chiesto il rigetto del ricorso eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore dell'AGA.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui: “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio”(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625). Nel chiarire poi cosa debba intendersi per petitum sostanziale, la Suprema
Corte, ha chiarito che esso “va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (tra le tante,
Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).
3 Nel caso in esame non vi è dubbio, da un lato, che il rapporto giuridico dedotto sia costituito dal contratto di lavoro a tempo determinato che le parti hanno sottoscritto in data 17.9.2024 – il predetto contratto, a pag. 2, specifica che l' “assumerà servizio Pt_2 nell'Ufficio sopra indicato il 17 settembre 2024, tuttavia come da provvedimento prot.
m_dg.DOG.13/08/2024.0014714.ID tutti gli effetti (giuridici ed economici) del suo rapporto di lavoro con questa Amministrazione decorreranno dal 21 giugno 2024. La decorrenza giuridica ed economica dell'assunzione, ed ogni relativo effetto, decorre dal 21 giugno 2024. Ogni richiesta di proroga, ancorché basata su giustificato motivo, cagionerà la retrocessione dell'interessato nel ruolo di anzianità”- i cui effetti economici sono stati in seguito (cfr., docc. 21-23, dunque in costanza di rapporto) modificati in autotutela dalla P.A. mediante revoca della retrodatazione al 21.6.2024, e, dall'altro, che la ricorrente abbia incoato il presente per far valere il proprio diritto soggettivo alla retribuzione anche per il periodo di mancato svolgimento del servizio per causa imputabile alla P.A., ovvero per ottenere il risarcimento del danno da ritardata assunzione, con conseguente affermazione della giurisdizione dell'AGO.
Nel merito.
La ricorrente era stata esclusa dal novero dei vincitori del concorso per addetti UPP del
5.4.2024 per erronea mancata attribuzione del punteggio per il doppio titolo di laurea posseduto e dichiarato in domanda di partecipazione. A seguito di ricorso al TAR Lazio contenente istanza cautelare, la Commissione esaminatrice del concorso, riunitasi in data
11.7.2024, l'ha dichiarata vincitrice e collocata alla posizione n. 102 bis della graduatoria
(cfr., docc. 7-15).
Pacifica la circostanza che la ricorrente non abbia prestato servizio dal 21.6.2024 (data di decorrenza degli effetti giuridici – e prima del provvedimento di revoca, anche economici, del contratto) al 17.9.2024 (data di firma del contratto e di immissione in servizio), percependo la relativa retribuzione, contesta la legittimità della revoca della Pt_1 retrodatazione degli effetti economici del contratto con restituzione di quanto percepito deducendo che il mancato espletamento della prestazione lavorativa nel detto periodo sia dipeso dall'illegittimità dell'attività amministrativa, consistente nell'attribuzione di un punteggio errato in sede di pubblicazione della graduatoria di merito del 15.6.2024 e nella ulteriore oggettiva inerzia della P.A. nell'iniziare e concludere la procedura assunzionale successivamente alla rivalutazione della sua posizione concorsuale avutasi con il verbale n.
19 dell'11.7.2024.
Nel solco della giurisprudenza di legittimità, va rilevato che il riconoscimento costitutivo della decorrenza giuridica del rapporto dal 21.6.2024 fa retroagire i diritti riconosciuti ex tunc al momento in cui la P.A. doveva porre in essere il comportamento cui essa era
4 obbligata. Tuttavia in tali casi, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007), per il fatto che, se non lo preveda l'atto costitutivo ex post del rapporto, non si può affermare l'esistenza ora per allora di una inattuazione di un rapporto negoziale che è stato costituito solo dopo, sicché non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo. Caso particolare è quello in cui, in presenza di un inadempimento ad obblighi di assunzione, la corrispondente attuazione del diritto perseguito derivi da provvedimenti, siano essi giudiziali (ad es. ai sensi dell'art. 2932 c.c., qualora l'azione sia ammissibile), amministrativi o da successivi contratti che, pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di tale inadempimento fin da una certa data e del conseguente diritto all'assunzione, intervengano ex post a comporre una fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro.
Ed invero, in quest'ultimo caso, l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che, prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento o l'atto facciano espressamente retroagire.
Dunque, il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà il medesimo all'epoca non esisteva ancora (in senso sostanzialmente analogo è la giurisprudenza amministrativa:
v. Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5566; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n.
1752).
Del resto, la stessa Cassazione aveva già affermato che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni”, ma solo al risarcimento del danno
(Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007).
Nel caso in esame, invero, il contratto di lavoro del 17.9.2024 – che ha recepito il provvedimento prot. m_dg.DOG.13/08/2024.0014714.ID – afferma espressamente che tutti gli effetti (giuridici ed economici) del rapporto di lavoro tra le parti decorreranno dal 21 giugno 2024.
Ad avviso di chi giudica, la revoca di tale determinazione in ordine alla decorrenza dei soli effetti economici non appare illegittima.
La retrodatazione economica comporterebbe infatti il conferimento di una retribuzione per prestazioni mai effettuate e, quindi, la violazione del principio di corrispondenza tra esercizio dell'attività lavorativa e retribuzione oltre che un esborso di denaro pubblico non giustificato.
5 Ne deriva che la domanda di retrodatazione degli effetti economici formulata dall'istante non può trovare accoglimento.
Venendo, quindi, ad esaminare la subordinata domanda di risarcimento del danno, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A.” comporta “il sorgere di una responsabilità da inadempimento” contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16665, relativa ad ipotesi inadempimento di obblighi di assunzione a seguito di espletamento di concorso per il reclutamento di personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
nello stesso senso si veda in precedenza Cass. Sez. lav. 14.06.2012, n. 9807 e Cass. Sez. lav. 20.01.2009, n. 1399).
Quanto alla individuazione delle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata assunzione, i giudici di legittimità hanno affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"
(Cass. Sez. lav. n. 16665/2020 cit.; Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16664; Cass. Sez. lav.
05.06.2017, n. 13940; Cass. Sez. lav. 14.12.2007, n. 26822).
La Cassazione ha poi escluso che il lavoratore che agisca per il risarcimento abbia “l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata” o tardiva “attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle conseguenti retribuzioni” (Cass. Sez. lav. 05.11.2024, n. 28380; Cass. Sez. lav. 25.07.2023,
n. 22294). Ed ancora si è precisato che il profilo dell'aliunde perceptum, e cioè dell'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative, “integra un'eccezione, sia pure in senso lato”, che, come tale, “deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogniqualvolta si discuta di danno da lucro cessante”, “non potendosi quindi imporre sul lavoratore che si assuma danneggiato un contrario onere di allegazione e prova” (Cass. Sez. lav. n. 28380/2024 cit.; Cass. Sez. lav. n. 22294/2023;
Cass. Sez. lav. 14.06.2022, n. 19163; Cass. Sez. lav. 31.01.2017, n. 2499; Cass. Sez. lav.
12.05.2015, n. 9616).
6 La ricorrente, su ordine del Tribunale (“in ambito di pubblico impiego e rispetto al tema del risarcimento del danno da tardiva assunzione, hanno efficacia probatoria le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati (se prive di vizi palesi) o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti tutti che, ove mancanti, vanno acquisiti officiosamente ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; spetta poi al datore di lavoro inadempiente all'obbligo di assunzione fornire la prova dell'aliunde perceptum in ipotesi non risultante da quei documenti o atti”; cfr., Cass. Sez. Lav. Sent. n. 22294/2023), ha depositato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 (redditi 2023), pari ad €
6.108,00 e 2025 (redditi 2024) pari ad € 15.474,00, chiarendo che:
- in ordine ai redditi prodotti nell'anno 2023 trattasi del pagamento, nel 2023, di una fattura per prestazione professionale resa, nel dicembre 2022, con partita IVA in favore dell' da parte ricorrente nella qualità di titolare di contratto CP_5 libero-professionale, poi risoltosi e della retribuzione/rimborso per lo svolgimento, per n. 6 mesi, di un tirocinio retribuito presso un'azienda privata;
- quanto ai redditi prodotti nell'anno 2024, trattasi dello stipendio e degli arretrati percepiti a seguito dell'instaurazione del rapporto di impiego e servizio con la P.A. resistente.
Sulla scorta di quanto rappresentato, può affermarsi che la ricorrente nel periodo oggetto di causa non abbia percepito ulteriori redditi da lavoro successivamente al giugno 2023.
La ricorrente ha dunque chiesto il risarcimento del danno subito sul presupposto della tardiva costituzione del rapporto di lavoro per effetto della condotta dell'ente resistente, accertata come illegittima a seguito del giudicato cautelare.
Quanto all'elemento della colpa, si deve ritenere che, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento, il lavoratore abbia l'onere di provare il titolo della pretesa fatta valere e di allegare l'inadempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, mentre grava su quest'ultimo dimostrare che l'inadempimento, totale o parziale, si è verificato per cause a lui non imputabili.
Con particolare riferimento alle ipotesi di ritardata assunzione, la Suprema Corte ha precisato che “spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.” (Cass. Sez. lav. 05.01.2016, n. 36).
La P.A. convenuta, che ne era dunque onerata, non ha giustificato il ritardo nell'assunzione allegando una causa non imputabile.
Il convenuto deve quindi essere condannato a risarcire alla ricorrente il danno CP_1 da mancata assunzione.
7 Per la liquidazione del predetto danno non può che farsi riferimento allo stipendio tabellare risultante dal cedolino in atti: detta somma infatti la ricorrente avrebbe percepito ove il non avesse tardato la sua assunzione. CP_1
Il deve dunque essere condannato al pagamento della somma di Controparte_1
€ 5.559,63 ovvero a ripetere entro detta cifra quanto detratto.
In ragione della novità e complessità della questione giuridica trattata, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 5.559,63 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da ritardata assunzione con ripetizione di quanto eventualmente già trattenuto;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Marsala, 28.10.2025
IL GIUDICE
-C OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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