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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 138 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2023, avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt.
67 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza, proposto da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Guarino (c.f. ), per il tramite dell'avv. Cristiano La Marca CodiceFiscale_2
(c.f. ), gestore della crisi nominato dall'O.C.C. I diritti del C.F._3
debitore segretariato sociale comune di Crispano
RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto che:
a) con ricorso depositato il 26/4/2024 ed il gestore nominato Parte_1
dall'OCC indicato in epigrafe hanno presentato un piano finalizzato alla ristruttu- razione dei debiti della prima e diretto alla risoluzione della sua crisi da sovrainde- bitamento;
b) con decreto dell'11/6/2024 il giudice ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del piano e disposto l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 70, comma 1, d. lgs. 14 del 2019;
c) con nota del 13/7/2024 il gestore della crisi riferiva di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori e che la sola AY NK aveva mosso CP_1 osservazioni «limitandosi, però, a contestare esclusivamente la convenienza dello stesso in quanto, a suo dire, considerando il binomio “percentuale di soddisfazione e tempistiche di rimborso” il piano proposto prevederebbe una soddisfazione mi- nore in relazione all'alternativa liquidatoria. La stessa, inoltre, sosteneva le seguenti ulteriori tesi: a. verrebbero incassati importi inferiori entro il medesimo termine di durata del mutuo originario;
b. vi sarebbe “disomogeneità” tra gli importi offerti nel piano e non vi sarebbero indicate le tempistiche precise per il pagamento delle rate;
c. l'istituto bancario sarebbe gravato dall'onere di modificare il piano di am- mortamento del mutuo e di monitorare “manualmente” la regolarità dei paga- menti»;
d) con la predetta nota del 13/7/2024 il gestore della crisi ha osservato che la banca creditrice aveva violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo n.385/1993 e, pertanto, la sua contestazione in merito alla convenienza del piano era inammissibile;
ha aggiunto che le sue osservazioni erano infondate;
e) con ordinanza del 13/2/2025 il giudice, dato atto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136 del 2024 all'art. 67 e all'art. 70 CCII, e ritenuta la necessità di invitare la debitrice ad adeguare la proposta alle nuove disposizioni normative nonché, so- prattutto, a prendere in considerazione l'invito espresso dalla banca nella propria nota e ciò alla luce del disposto dell'attuale art. 70, comma 7, CCII, ha assegnato alla ricorrente il termine di 15 giorni per le integrazioni di cui in motivazione;
f) con nota del 5/3/2025 la ricorrente ha apportato al piano di ristrutturazione le modifiche in essa illustrate, allegando la corrispondenza intercorsa tra lei e la credi- trice bancaria;
ritenuto in diritto che:
g) sussistono i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 68 e 69 del C.C.I.I., es- sendo la persona fisica che ha assunto le obbligazioni agendo per il Pt_1
R.p.u. 138-1/2024
2 conseguimento di scopi non riconducibili, connessi o derivanti da attività impren- ditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
in particolare, non risulta che ella abbia compiuto atti di frode, né che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, essendosi piuttosto esso prodotto per effetto del con- catenarsi di una serie imprevedibile di negativi accadimenti personali e professio- nali che hanno compromesso la capacità della di restituire il mutuo garan- Pt_1
tito da ipoteca di primo grado contratto per l'acquisto della propria abitazione e l'hanno ulteriormente gravata delle non trascurabili spese sostenute per la manu- tenzione straordinaria del medesimo immobile, con il che si esaurisce pressoché integralmente il carico debitorio della ricorrente;
h) è da escludere l'operatività, nei confronti del creditore AY NK, della pre- clusione ex art. 69, comma 2, d. lgs. 14 del 2019, apparendo le attestazioni del gestore della crisi al riguardo palesemente contraddittorie, poiché da un lato rim- provera alla banca di non aver tenuto conto dello stato di inoccupazione della mu- tuataria e dell'ammontare complessivo dei redditi e delle spese del nucleo familiare della dall'altro nega che quest'ultima fu avventata nell'indebitarsi in ra- Pt_1
gione del fatto che assunse «il debito con la consapevolezza di potervi far fronte atteso che ha sempre lavorato presso la società del padre e che di lì a poco, difatti sarebbe stata riassunta dalla società. A ciò va aggiunto che la stessa avrebbe potuto fare affidamento sul reddito del marito, oltre che dei genitori»; è, viceversa, vero, ad avviso di questo giudice, che pro- prio quest'ultime circostanze, correttamente valutate dal gestore al fine di escludere la colpa grave della debitrice, ebbero plausibilmente attitudine ad indurre la banca a giudicare la persona solvibile, come peraltro confermato dalla circostanza Pt_1
che «per oltre 11 anni la ricorrente ha rispettato i pagamenti delle rate del mutuo e che solo le recenti vicende hanno reso impossibile tale adempimento» (così il gestore della crisi);
R.p.u. 138-1/2024
3 i) ricorre una situazione oggettiva di sovraindebitamento, emergendo dalla rela- zione particolareggiata, redatta dal gestore della crisi, dalla quale emerge la palese insufficienza del reddito conseguito dalla proponente a soddisfare integralmente, e con la tempistica originariamente prevista, le obbligazioni assunte;
l) il piano, nei termini da ultimo modificati, non appare meno conveniente dell'al- ternativa liquidatoria;
ed infatti, al di là dell'espressa adesione di AY NK all'ultima proposta migliorativa effettuata dalla ricorrente (che, nel successivo ag- giornamento del piano, ha anche soddisfatto l'ulteriore richiesta della creditrice ipotecaria di uniformare la misura delle rate), deve rilevarsi che le diffuse conside- razioni svolte dal gestore della crisi nella relazione iniziale (pagine 18-20) appaiono condivisibili e, dunque, confortano la previsione che il creditore ipotecario conse- guirà verosimilmente dall'attuazione del piano non meno, ed anzi forse di più, di quanto gliene verrebbe dall'esecuzione individuale, al netto dei non trascurabili co- sti di quest'ultima;
m) difettano, in definitiva, contestazioni da parte dei creditori, tutti peraltro ritual- mente avvertiti dal gestore della crisi, avendo, come già osservato, anche AY sostanzialmente aderito alla proposta migliorativa della ricorrente;
n) il piano di ristrutturazione - nella sua versione integrata e modificata, come risul- tante dunque dal ricorso introduttivo, dalla relazione inziale del gestore della crisi, dalla relazione integrativa depositata il 30/5/2024 e dall'ulteriore integrazione del
5/3/2025 – merita, quindi, senz'altro l'omologa;
o) l'organismo di composizione della crisi risolverà le eventuali difficoltà che even- tualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilerà sull'esatto adempi- mento dello stesso ex art. 71 del Codice della crisi e dell'insolvenza;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di;
Parte_1
R.p.u. 138-1/2024
4 dichiara la chiusura della procedura a norma dell'art. 70, comma settimo, del Co- dice della crisi e dell'insolvenza; dispone che il presente provvedimento ed il piano omologato siano pubblicati sul sito del Tribunale e comunicati come previsto per legge.
Aversa, 9 aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
R.p.u. 138-1/2024
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 138 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2023, avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt.
67 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza, proposto da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Guarino (c.f. ), per il tramite dell'avv. Cristiano La Marca CodiceFiscale_2
(c.f. ), gestore della crisi nominato dall'O.C.C. I diritti del C.F._3
debitore segretariato sociale comune di Crispano
RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto che:
a) con ricorso depositato il 26/4/2024 ed il gestore nominato Parte_1
dall'OCC indicato in epigrafe hanno presentato un piano finalizzato alla ristruttu- razione dei debiti della prima e diretto alla risoluzione della sua crisi da sovrainde- bitamento;
b) con decreto dell'11/6/2024 il giudice ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del piano e disposto l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 70, comma 1, d. lgs. 14 del 2019;
c) con nota del 13/7/2024 il gestore della crisi riferiva di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori e che la sola AY NK aveva mosso CP_1 osservazioni «limitandosi, però, a contestare esclusivamente la convenienza dello stesso in quanto, a suo dire, considerando il binomio “percentuale di soddisfazione e tempistiche di rimborso” il piano proposto prevederebbe una soddisfazione mi- nore in relazione all'alternativa liquidatoria. La stessa, inoltre, sosteneva le seguenti ulteriori tesi: a. verrebbero incassati importi inferiori entro il medesimo termine di durata del mutuo originario;
b. vi sarebbe “disomogeneità” tra gli importi offerti nel piano e non vi sarebbero indicate le tempistiche precise per il pagamento delle rate;
c. l'istituto bancario sarebbe gravato dall'onere di modificare il piano di am- mortamento del mutuo e di monitorare “manualmente” la regolarità dei paga- menti»;
d) con la predetta nota del 13/7/2024 il gestore della crisi ha osservato che la banca creditrice aveva violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo n.385/1993 e, pertanto, la sua contestazione in merito alla convenienza del piano era inammissibile;
ha aggiunto che le sue osservazioni erano infondate;
e) con ordinanza del 13/2/2025 il giudice, dato atto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136 del 2024 all'art. 67 e all'art. 70 CCII, e ritenuta la necessità di invitare la debitrice ad adeguare la proposta alle nuove disposizioni normative nonché, so- prattutto, a prendere in considerazione l'invito espresso dalla banca nella propria nota e ciò alla luce del disposto dell'attuale art. 70, comma 7, CCII, ha assegnato alla ricorrente il termine di 15 giorni per le integrazioni di cui in motivazione;
f) con nota del 5/3/2025 la ricorrente ha apportato al piano di ristrutturazione le modifiche in essa illustrate, allegando la corrispondenza intercorsa tra lei e la credi- trice bancaria;
ritenuto in diritto che:
g) sussistono i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 68 e 69 del C.C.I.I., es- sendo la persona fisica che ha assunto le obbligazioni agendo per il Pt_1
R.p.u. 138-1/2024
2 conseguimento di scopi non riconducibili, connessi o derivanti da attività impren- ditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
in particolare, non risulta che ella abbia compiuto atti di frode, né che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, essendosi piuttosto esso prodotto per effetto del con- catenarsi di una serie imprevedibile di negativi accadimenti personali e professio- nali che hanno compromesso la capacità della di restituire il mutuo garan- Pt_1
tito da ipoteca di primo grado contratto per l'acquisto della propria abitazione e l'hanno ulteriormente gravata delle non trascurabili spese sostenute per la manu- tenzione straordinaria del medesimo immobile, con il che si esaurisce pressoché integralmente il carico debitorio della ricorrente;
h) è da escludere l'operatività, nei confronti del creditore AY NK, della pre- clusione ex art. 69, comma 2, d. lgs. 14 del 2019, apparendo le attestazioni del gestore della crisi al riguardo palesemente contraddittorie, poiché da un lato rim- provera alla banca di non aver tenuto conto dello stato di inoccupazione della mu- tuataria e dell'ammontare complessivo dei redditi e delle spese del nucleo familiare della dall'altro nega che quest'ultima fu avventata nell'indebitarsi in ra- Pt_1
gione del fatto che assunse «il debito con la consapevolezza di potervi far fronte atteso che ha sempre lavorato presso la società del padre e che di lì a poco, difatti sarebbe stata riassunta dalla società. A ciò va aggiunto che la stessa avrebbe potuto fare affidamento sul reddito del marito, oltre che dei genitori»; è, viceversa, vero, ad avviso di questo giudice, che pro- prio quest'ultime circostanze, correttamente valutate dal gestore al fine di escludere la colpa grave della debitrice, ebbero plausibilmente attitudine ad indurre la banca a giudicare la persona solvibile, come peraltro confermato dalla circostanza Pt_1
che «per oltre 11 anni la ricorrente ha rispettato i pagamenti delle rate del mutuo e che solo le recenti vicende hanno reso impossibile tale adempimento» (così il gestore della crisi);
R.p.u. 138-1/2024
3 i) ricorre una situazione oggettiva di sovraindebitamento, emergendo dalla rela- zione particolareggiata, redatta dal gestore della crisi, dalla quale emerge la palese insufficienza del reddito conseguito dalla proponente a soddisfare integralmente, e con la tempistica originariamente prevista, le obbligazioni assunte;
l) il piano, nei termini da ultimo modificati, non appare meno conveniente dell'al- ternativa liquidatoria;
ed infatti, al di là dell'espressa adesione di AY NK all'ultima proposta migliorativa effettuata dalla ricorrente (che, nel successivo ag- giornamento del piano, ha anche soddisfatto l'ulteriore richiesta della creditrice ipotecaria di uniformare la misura delle rate), deve rilevarsi che le diffuse conside- razioni svolte dal gestore della crisi nella relazione iniziale (pagine 18-20) appaiono condivisibili e, dunque, confortano la previsione che il creditore ipotecario conse- guirà verosimilmente dall'attuazione del piano non meno, ed anzi forse di più, di quanto gliene verrebbe dall'esecuzione individuale, al netto dei non trascurabili co- sti di quest'ultima;
m) difettano, in definitiva, contestazioni da parte dei creditori, tutti peraltro ritual- mente avvertiti dal gestore della crisi, avendo, come già osservato, anche AY sostanzialmente aderito alla proposta migliorativa della ricorrente;
n) il piano di ristrutturazione - nella sua versione integrata e modificata, come risul- tante dunque dal ricorso introduttivo, dalla relazione inziale del gestore della crisi, dalla relazione integrativa depositata il 30/5/2024 e dall'ulteriore integrazione del
5/3/2025 – merita, quindi, senz'altro l'omologa;
o) l'organismo di composizione della crisi risolverà le eventuali difficoltà che even- tualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilerà sull'esatto adempi- mento dello stesso ex art. 71 del Codice della crisi e dell'insolvenza;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di;
Parte_1
R.p.u. 138-1/2024
4 dichiara la chiusura della procedura a norma dell'art. 70, comma settimo, del Co- dice della crisi e dell'insolvenza; dispone che il presente provvedimento ed il piano omologato siano pubblicati sul sito del Tribunale e comunicati come previsto per legge.
Aversa, 9 aprile 2025.
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