TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6561/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6561 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti CLAUDIA RICCI e Parte_1
ALESSANDRO PACE;
ricorrente
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. NICOLA PANDOLFI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - revoca, a far data dal mese di maggio 2025, dell'assegno posto a carico del sig. a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia ormai divenuta economicamente indipendente;
Persona_1
- revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che rilascerà l'abitazione entro il CP_1
termine di 90 giorni;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, il sig. ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data Controparte_1
26.05.2001 a SE SA RI (AN).
La resistente si è costituita in giudizio in data 10.07.2024, non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute a un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni di seguito riportate: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: - revoca, a far data dal mese di maggio 2025, dell'assegno posto a carico del sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia ormai divenuta economicamente
[...] Persona_1 indipendente;
- revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che rilascerà CP_1
l'abitazione entro il termine di 90 giorni;
- il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla base degli
[...] indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
- spese di lite compensate”.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza del 16.05.2017, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'11.01.2016. Risulta ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge, non essendo contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE SA RI (AN)
2 il 26.05.2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SE SA RI (AN) al n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2001.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a SE SA RI (AN) il 26.05.2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...]
di SE SA RI (AN) al n. 16, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE SA RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6561 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti CLAUDIA RICCI e Parte_1
ALESSANDRO PACE;
ricorrente
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. NICOLA PANDOLFI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - revoca, a far data dal mese di maggio 2025, dell'assegno posto a carico del sig. a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento della figlia ormai divenuta economicamente indipendente;
Persona_1
- revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che rilascerà l'abitazione entro il CP_1
termine di 90 giorni;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, il sig. ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra in data Controparte_1
26.05.2001 a SE SA RI (AN).
La resistente si è costituita in giudizio in data 10.07.2024, non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute a un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni di seguito riportate: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: - revoca, a far data dal mese di maggio 2025, dell'assegno posto a carico del sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia ormai divenuta economicamente
[...] Persona_1 indipendente;
- revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che rilascerà CP_1
l'abitazione entro il termine di 90 giorni;
- il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla base degli
[...] indici Istat, a titolo di assegno divorzile;
- spese di lite compensate”.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza del 16.05.2017, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale l'11.01.2016. Risulta ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge, non essendo contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE SA RI (AN)
2 il 26.05.2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SE SA RI (AN) al n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2001.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a SE SA RI (AN) il 26.05.2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...]
di SE SA RI (AN) al n. 16, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE SA RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3